Sulla base dell‘articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione è incaricata di individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Uno dei pilastri della legislazione dell’Unione europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è la Direttiva (UE) 2015/849. Ai sensi di tale direttiva, le banche e gli altri custodi sono tenuti ad applicare una maggiore vigilanza nei rapporti d’affari e nelle transazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. I tipi di requisiti di vigilanza rafforzata sono fondamentalmente controlli e misure di controllo aggiuntivi definiti all’articolo 18 bis della Direttiva (UE) 2015/849 .
Articolo 18 bis
1 Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);
d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;
f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.
Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva.
2 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tali misure comprendono una o più delle seguenti misure:
a) l’applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
b) l’introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
c) la limitazione di rapporti d’affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
3 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione:
a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;
b) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l’ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;
c) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nel paese in questione;
d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;
e) prescrivere che gli enti creditizi e gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con gli enti rispondenti nel paese interessato.
4 Nell’adottare o nell’applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.
5 Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Il 19 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento delegato in relazione ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT) che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione (“paesi terzi ad alto rischio”). L’identificazione di tali paesi è un obbligo giuridico derivante dall’articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 e mira a proteggere il sistema finanziario dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno. Il regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675
Paese terzo ad alto rischio | Data di entrata in vigore |
Afghanistan | 23 settembre 2016 |
Barbados | 1 ottobre 2020 |
Burkina Faso | 13 marzo 2022 |
Cambogia | 1 ottobre 2020 |
Isole Cayman | 13 marzo 2022 |
Repubblica Democratica del Congo | 16 marzo 2023 |
Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC) | 23 settembre 2016 |
Gibilterra | 16 marzo 2023 |
Haiti | 13 marzo 2022 |
Iran | 23 settembre 2016 |
Giamaica | 1 ottobre 2020 |
Giordania | 13 marzo 2022 |
Mali | 13 marzo 2022 |
Marocco | 13 marzo 2022 |
Mozambico | 16 marzo 2023 |
Birmania | 1 ottobre 2020 |
Panama | 1 ottobre 2020 |
Filippine | 13 marzo 2022 |
Senegal | 13 marzo 2022 |
Sudan del Sud | 13 marzo 2022 |
Siria | 23 settembre 2016 |
Tanzania | 16 marzo 2023 |
Trinidad e Tobago | 6 marzo 2018 |
Uganda | 23 settembre 2016 |
Emirati Arabi Uniti | 16 marzo 2023 |
Vanuatu | 23 settembre 2016 |
Yemen | 23 settembre 2016 |