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UE – Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Sulla base dell‘articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione è incaricata di individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Uno dei pilastri della legislazione dell’Unione europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è la Direttiva (UE) 2015/849. Ai sensi di tale direttiva, le banche e gli altri custodi sono tenuti ad applicare una maggiore vigilanza nei rapporti d’affari e nelle transazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. I tipi di requisiti di vigilanza rafforzata sono fondamentalmente controlli e misure di controllo aggiuntivi definiti all’articolo 18 bis della Direttiva (UE) 2015/849 .

Articolo 18 bis

1 Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);

b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;

c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);

d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;

f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva.

2 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tali misure comprendono una o più delle seguenti misure:

a) l’applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;

b) l’introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;

c) la limitazione di rapporti d’affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.

3 Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione:

a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;

b) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l’ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;

c) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nel paese in questione;

d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;

e) prescrivere che gli enti creditizi e gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con gli enti rispondenti nel paese interessato.

4 Nell’adottare o nell’applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

5 Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il 19 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento delegato in relazione ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT)  che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione (“paesi terzi ad alto rischio”). L’identificazione di tali paesi è un obbligo giuridico derivante dall’articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 e mira a proteggere il sistema finanziario dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno. Il regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675

Paese terzo ad alto rischio Data di entrata in vigore
Afghanistan 23 settembre 2016
Barbados 1 ottobre 2020
Burkina Faso 13 marzo 2022
Cambogia 1 ottobre 2020
Isole Cayman 13 marzo 2022
Repubblica Democratica del Congo 16 marzo 2023
Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC) 23 settembre 2016
Gibilterra 16 marzo 2023
Haiti 13 marzo 2022
Iran 23 settembre 2016
Giamaica 1 ottobre 2020
Giordania 13 marzo 2022
Mali 13 marzo 2022
Marocco 13 marzo 2022
Mozambico 16 marzo 2023
Birmania 1 ottobre 2020
Panama 1 ottobre 2020
Filippine 13 marzo 2022
Senegal 13 marzo 2022
Sudan del Sud 13 marzo 2022
Siria 23 settembre 2016
Tanzania 16 marzo 2023
Trinidad e Tobago 6 marzo 2018
Uganda 23 settembre 2016
Emirati Arabi Uniti 16 marzo 2023
Vanuatu 23 settembre 2016
Yemen 23 settembre 2016

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en

l’UE aggiorna l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/229 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2022 ,  recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella, è stato aggiornato l’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio, che presentano carenze strategiche nei loro regimi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML (Anti Money Laundering) / CFT (Combating the Financing of Terrorism)).

A partire dal 13/05/2022 la lista comprende:

  • Burkina Faso
  • Filippine
  • Isole Cayman
  • Haiti
  • Giordania
  • Mali
  • Marocco
  • Senegal
  • Sud Sudan

La novità è l’uscita da questo elenco di:

  • Bahamas
  • Botswana
  • Ghana
  • Iraq
  • Mauritius

La lista viene costantemente aggiornata dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla IV e dalla V Direttiva Antiriciclaggio.

Ecco quindi la nuova lista completa dei 23 paesi ad elevato rischio di riciclaggio: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.