Obbligo degli operatori turistici di fornire garanzie contro l’insolvenza o il fallimento
Normativa Europea
Il 25 novembre 2015 è stata emanata la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che ha recepito le linee guida del 2014.
la Direttiva (UE) 2015/2302 impone a organizzatori e venditori di pacchetti turistici l’obbligo di fornire garanzie contro l’insolvenza o il fallimento. Tale tutela è cogente per rimborsare i viaggiatori e garantire il rientro.
Infatti, il Capo V (Artt. 17 e 18) della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 è dedicato alla protezione del “viaggiatore” in caso di insolvenza dell'”organizzatore” ed impone agli organizzatori di fornire una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.
Ai sensi dell’art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2302:
“1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1 gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2018.”
Normativa Italiana
In Italia la normativa europea è stata recepita dal D.Lgs n. 62 del 21 maggio 2018.
L’art. 1 del D.Lgs n. 62 del 21 maggio 2018 ha modificato l’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di turismo”.
A seguito della modifica la Sezione V (art. 47 e 48) del Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di turismo” è dedicata alla “Protezione in caso d’insolvenza o fallimento”.
L’Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento) del Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di turismo” dispone che:
“1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.”
Quindi alle Associazioni di categoria viene data la possibilità di costituire un apposito “Fondo di garanzia privato” a copertura dei rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
Normativa Bulgara
In Bulgaria la normativa sul turismo è contenuta nella Legge sul Turismo (Закона за туризма)
Gli artt. da 97 a 109а. della Legge sul Turismo (Закона за туризма) sono dedicati alla “Responsabilità degli operatori turistici e dei commercianti che facilitano la fornitura di servizi turistici collegati in caso di insolvenza e fallimento” (Testo in vigore dal 01.07.2018 in ottemperanza dell’dell’art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2302).
L’art. 97 della Legge sul Turismo (Закона за туризма) prevede che:
