Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo Unico IVA – Entrerà in vigore il 01/01/2027

Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale sul Supplemento Ordinario n.4 alla G.U. n.24 del 30 gennaio 2026.

Così come previsto dall‘art. 171  del  Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 il provvedimento che si compone di 171 articoli si applicherà dal 1° gennaio 2027.

Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto accorpa in un solo unico giuridico la legge legge istitutiva dell’imposta, la normativa sugli scambi intracomunitari, quella sul regime del margine e tutte le altre norme “esterne” emanate nei decenni scorsi.

Come si legge nella “Premessa” all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto : “Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. La materia dell’imposta sul valore aggiunto-IVA è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel testo unico sono state inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, a tale proposito, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE. Come risulta dalla relazione illustrativa all’Atto del Governo in discussione, si propone la razionalizzazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in particolare, “Accertamento”) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico. In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del meccanismo di funzionamento dell’IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.”

Come spiega  la “Relazione Illustrativa2 all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare
una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

Il testo unico IVA si compone di 18 Titoli 

TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Capo I (Territorialità dell’imposta – Definizioni)
TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
Capo I (Esercizio di imprese arti e professioni)
TITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I (Cessioni di beni)
Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
Capo III (Prestazioni di servizi)
Capo IV (Importazioni)
Capo V (Buono corrispettivo)
TITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I (Cessioni di beni)
Capo II (Operazioni intraunionali)
Capo III (Prestazioni di servizi)
TITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
Capo I (Cessioni di beni e prestazioni di servizi)
Capo II (Cessioni e acquisti intraunionali)
TITOLO VII – BASE IMPONIBILE
Capo I (Disposizioni generali)
Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
Capo III (Importazioni)
TITOLO VIII – ALIQUOTE
Capo I (Aliquote dell’imposta)
TITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
Capo I (Operazioni esenti)
Capo II (Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)
Capo III (Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)
Capo IV (Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)
Capo V (Operazioni non imponibili assimilate)
Capo VI (Depositi IVA)
TITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
Capo I (Rivalsa)
Capo II (Detrazione)
TITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Capo I (Volume d’affari)
TITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
Capo I (Debitori dell’imposta)
Capo II (Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)
Capo III (Debitore dell’imposta per le importazioni)
Capo IV (Inizio, variazione e cessazione attività)
Capo V (Fatturazione e registrazione delle operazioni)
Capo VI (Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)
Capo VII (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)
TITOLO XIII – RISCOSSIONE
Capo I (Liquidazione e versamenti)
TITOLO XIV – RIMBORSI
Capo I (Disposizioni varie)
TITOLO XV – GRUPPO IVA
Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
Capo I (Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)
Capo II (Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)
Capo III (Disposizioni relative a determinati settori)
Capo IV (Agenzie di viaggio e turismo)
Capo V (Attività spettacolistiche)
Capo VI (Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)
Capo VII (Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))
Capo VIII (Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)
Capo IX (Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)
Capo X (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione)
TITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
Capo I (Regime nazionale di franchigia)
Capo II (Regime transfrontaliero di franchigia)
TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
Capo I (Disposizioni varie)

Completano il testo quattro  tabelle, la principale delle quali è la tabella A, che elenca i prodotti agricoli e ittici (parte I) e i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta del 4, 5 e 10% (parte II, III e IV), depurata delle varie previsioni non più in vigore ed integrata con norme esterne.

Diverse sono le novità introdotte come ad esempio:

  • aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.
  • implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
    • della materia dei servizi internazionali
    • della rettifica della detrazione,
    • detrazione per gli enti non commerciali
  • e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).