Bulgaria – Requisiti per i rivenditori online

Ai sensi del §1, Disposizioni aggiuntive Допълнителни разпоредби (ДР), punto 87 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС): “”Negozio elettronico – Електронен магазин ” è un software, il cui accesso avviene tramite Internet tramite un browser web o un’applicazione mobile. Attraverso di esso, vengono venduti beni e/o servizi, stipulando un contratto a distanza ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla tutela dei consumatori (Закона за защита на потребителите) che offre al cliente la possibilità di selezionare beni/servizi tramite un carrello o in altro modo. Deve consentire all’utente di inserire i propri dati di contatto, l’indirizzo di consegna e di scegliere il metodo di pagamento.”

Obblighi dei soggetti che effettuano vendite tramite un negozio elettronico

Il 13 dicembre 2006 è stata emessa l’Ordinanza N. H-18 sulla registrazione e segnalazione tramite dispositivi fiscali delle vendite nelle strutture commerciali, requisiti per il software per la loro gestione e requisiti per le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico 

Ai sensi dell‘art. 3. par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “Ogni persona è tenuta a registrarsi e segnalare le vendite di beni o servizi da lui effettuate in o da un esercizio commerciale mediante l’emissione di una ricevuta fiscale dell’istituto finanziario o di una ricevuta dell’istituto finanziario, salvo quando il pagamento viene effettuato mediante deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, bonifico bancario, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , o tramite bonifico postale effettuato tramite un operatore postale autorizzato per l’esecuzione di bonifici postali ai sensi della Legge sui servizi postali.”

Ai sensi dell‘art. 3. par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “Sono tenuti a presentare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  le persone che vendono beni o servizi tramite un negozio elettronico, indipendentemente dal fatto che il dominio che utilizzano sia di loro proprietà, in affitto o appartenga a un’altra persona, forniscono una piattaforma per effettuare vendite su Internet e accettano pagamenti per i quali è richiesta l’emissione di una ricevuta fiscale. 

Ai sensi dell‘art. 52м par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “ Una persona ai sensi dell’art. 3 che vende beni o servizi tramite un negozio elettronico, indipendentemente dal fatto che utilizzi il proprio dominio, un dominio in affitto o un dominio di un’altra persona che fornisce una piattaforma per effettuare vendite su Internet, deve, prima di iniziare un’attività di vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico, presentare informazioni elettronicamente con una firma elettronica qualificata in conformità con il Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale tramite un servizio elettronico nel portale dei servizi elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), accessibile sul sito web dell’НАП (NAP), in conformità con l’allegato n. 33 (1) .

Chi vende beni o servizi tramite un negozio online e non accetta pagamenti per i quali è richiesta una ricevuta fiscale  non è tenuto a fornire informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) . Può fornire i dati a propria discrezione.

Vedere:  Modalità alternativa per la registrazione e la segnalazione delle vendite

Le informazioni che le persone che effettuano vendite tramite un negozio online sono tenute a fornire sono:

  • nome e indirizzo web dell’e-shop;
  • informazioni sulla persona che effettua vendite tramite l’e-shop;
  • tipo di merce venduta
  • sul software dell’e-store, sul tipo e sul fornitore del servizio di hosting e altri, descritti in dettaglio nell’Appendice n. 33 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006.

I dati vengono inviati tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’НАП (NAP) , accessibile con “firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП))” prima dell’inizio dell’attività di vendita di beni o servizi tramite un negozio elettronico (art. 52м par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006).

Le informazioni vengono fornite prima dell’avvio dell’attività di vendita di beni o servizi tramite un negozio elettronico (art. 52m, par. 1 del Regolamento n. H-18). Dopo l’invio delle informazioni, ai sensi dell’Allegato n. 33, il negozio elettronico viene inserito nell’Elenco pubblico dei negozi elettronici , che l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) gestisce ai sensi dell’art. 118, par. 20 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Anche i soggetti che accettano solo pagamenti in assenza (pagamenti in assenza tramite carta di credito o di debito solo su conti di pagamento presso banche e/o altri prestatori di servizi di pagamento con il titolare come persona obbligata) e che hanno inviato le informazioni ai sensi dell’art. Art. 52p. e dell’Allegato n. 33, punto 7 (1) dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006 ricevono un numero univoco per il loro negozio online.

In caso di modifica delle circostanze, inclusa la cessazione dell’attività di vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico, le informazioni pertinenti dovranno essere inviate entro 7 giorni dal verificarsi della modifica. Le modifiche delle circostanze sono riportate nell’Elenco pubblico dei negozi elettronici gestito dall’dell’НАП (NAP) (art. 52м par. 3 e 4 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006). 

La pagina web dedicata del portale dei servizi elettronici del НАП (NAP) è “Informazioni presentate dalle persone ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. H-18/2006, che vendono beni/servizi tramite un negozio elettronico – Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

Le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico sono obbligate a conservare le informazioni create tramite il software del negozio elettronico (database attuale e copie di archivio del database) entro i termini stabiliti dall’art. 38, comma 1 del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) e, su richiesta dell’autorità fiscale, a fornirne l’accesso con la possibilità di esportare e copiare i dati (art. 52н dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006).

Al di fuori dei casi previsti dall’art. 185, comma 1, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), chiunque commetta o consenta la commissione di una violazione ai sensi dell’art. 118 della stessa Legge o di un atto normativo di attuazione della stessa è soggetto a una sanzione pecuniaria – per le persone fisiche che non sono commercianti, da 153,39 euro a 511,29 euro, o a una sanzione patrimoniale – per le persone giuridiche e le imprese individuali, pari da 1533,88 euro a 5112,92 euro. Qualora la violazione non comporti la mancata contabilizzazione dei ricavi, si applicano le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 185 della Legge sull’IVA.

(1) Allegato n. 33 all’art. 52m, comma 1
Informazioni fornite dalle persone ai sensi dell’art. 52m, comma 1 e dell’art. 52p che vendono beni/servizi tramite un negozio elettronico
1. Nome dell’e-store.
2. Nome di dominio dell’e-store.
3. Informazioni sulla persona che effettua vendite tramite l’e-shop:
a) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; denominazione; sede legale e indirizzo della direzione; indirizzo presso cui viene svolta l’attività, indirizzo e-mail per la corrispondenza; numero di telefono di contatto;
b) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome, cognome, indirizzo di residenza; indirizzo presso cui viene svolta l’attività; indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza; numero di telefono di contatto.
4. Le vendite vengono effettuate tramite:
4.1. Utilizzo di un servizio per la vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online):
? nome della piattaforma online;
? indirizzo web della piattaforma online;
? (modificato e integrato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) gestore della piattaforma online – nome, numero UIC/di identificazione, paese di stabilimento, indirizzo e-mail per la corrispondenza;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) nome/pseudonimo/identificativo con cui i beni/servizi vengono offerti sulla piattaforma;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) indirizzo web (link) che porta al negozio della persona sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti tramite la piattaforma.
4.2. Negozio elettronico proprio/in affitto:
4.2.1. Informazioni sul proprietario del dominio:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.2. Dove è ospitato il sito web dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. viene utilizzato un servizio di hosting esterno:
A) tipologia di servizio di hosting utilizzato – descrizione;
B) informazioni sul fornitore del servizio di hosting:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.3. Manutenzione del sito web dell’e-shop:
i. la manutenzione è effettuata dal proprietario dell’e-store;
ii. la manutenzione è assegnata a un’altra persona – dati sulla persona: nome/nomi, UIC/PIN.
4.2.4. (modificato – SG, numero 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Nome del/dei software dell’e-store.
4.2.5. Dove è archiviato il database del software dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. dell’infrastruttura in leasing – nome (UIC, indirizzo web) della persona da cui l’attrezzatura è stata in leasing;
iii. società di hosting: nome (UIC, indirizzo web) della società di hosting;
iv. utilizzo di un “servizio cloud” – nome (UIC, indirizzo web) del fornitore del servizio.
4.3. (nuovo – SG, n. 75 del 2019, modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Intermediario/i per l’offerta di servizi turistici su Internet – nome dell’intermediario/i.
5. Tipologia di beni/servizi venduti – per nomenclatura.
6. Data di inizio dell’attività dell’e-store.
7. (nuovo – SG, numero 8 del 2020) Informazioni ai sensi dell’art. 52r , presentate dalle persone ai sensi dell’art. 3, comma 17 :
7.1. le modalità di pagamento offerte dal negozio online;
7.2. prestatori di servizi di pagamento con i quali è stato concluso un contratto per la fornitura di un POS virtuale o con i quali è stato concluso un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato a un conto di pagamento del fornitore;
7.3. Identificativo univoco del commerciante nel sistema del fornitore di servizi di pagamento (Merchant ID);
7.4. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) i conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto dal PSP, o siano conti sui quali vengono trasferiti gli importi ricevuti tramite il POS virtuale del PSP;
7.5. adempimento delle condizioni di cui all’art. 52c ;
7.6. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero del POS virtuale, quando è direttamente collegato al conto di pagamento del soggetto obbligato;
7.7. (nuovo – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero di un POS virtuale di un PSP, quando è collegato a un conto di pagamento PSP dal quale gli importi ricevuti vengono trasferiti al conto di pagamento della persona, se la persona ne ha uno.
* Quando si inviano informazioni ai sensi dell’art. 52p , l’e-store riceve un numero dall’NRA.
8. (punto precedente 7 – SG, numero 8 del 2020) Cessazione dell’attività dell’e-shop – data.
9. (punto precedente 8 – SG, numero 8 del 2020) Data di presentazione delle informazioni all’NRA.

Bulgaria – Emissione e requisiti di una Fattura

In Bulgaria, ai sensi dell’art. 113, comma 1, della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  ogni soggetto passivo – fornitore, è tenuto a emettere fattura per la cessione di beni o la prestazione di servizi da lui effettuata o dietro ricevimento di un pagamento anticipato prima di tale cessione, salvo i casi in cui la cessione sia documentata con un protocollo ai sensi dell’art. 117 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) . Le norme in materia di fatturazione si applicano a tutti coloro che svolgono un’attività economica indipendente – commercianti, produttori agricoli e persone che forniscono servizi o esercitano una libera professione, nonché alle persone che svolgono altre attività regolarmente o per professione dietro compenso, anche quando sfruttano beni materiali e immateriali al fine di ricavarne un reddito regolare. La fattura viene emessa indipendentemente dal fatto che il fornitore sia o meno un soggetto registrato ai sensi della legge IVA.
La fattura viene emessa:

  • su carta o in formato elettronico.
  • in due copie, se su carta: una per il destinatario e una per il fornitore.
  • entro e non oltre 5 giorni dalla data del verificarsi dell’evento imponibile per la vendita/consegna (in genere, si tratta della data della vendita o della prestazione del servizio) o dalla ricezione di un acconto . In caso di registrazione ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 2 della  Legge sull’IVA (ЗДДС) per una fornitura per la quale si è verificato l’evento imponibile o per un acconto ricevuto, dalla data successiva alla data di superamento della soglia nazionale nel Paese e/o della soglia nell’Unione fino alla data di consegna dell’atto di registrazione, la fattura deve essere emessa obbligatoriamente entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna dell’atto di registrazione (art. 113, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)). Le fatture emesse nel periodo compreso tra la data di superamento della soglia nazionale e/o della soglia nell’Unione e la data di consegna dell’atto di registrazione devono essere rettificate ai sensi dell’art. 116 della  Legge sull’IVA (ЗДДС) entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna del certificato di registrazione (art. 116, comma 8 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)).

Nel caso di cessioni intracomunitarie , anche in caso di pagamento anticipato, la fattura viene emessa entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta (art. 113, comma 5, della  Legge sull’IVA (ЗДДС)).

Modello di fattura

Non esiste un modello di fattura specifico, ma deve contenere le seguenti informazioni (art. 114, comma 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)):

La fattura deve necessariamente contenere:
1. nome del documento (Фактура)
2. un numero sequenziale di dieci cifre, contenente solo numeri arabi, basato su una o più serie a seconda delle esigenze di rendicontazione del soggetto passivo, che identifica in modo univoco la fattura;
3. data di emissione;
4. nome e indirizzo del fornitore;
5. numero di identificazione ai sensi dell’art. 94, comma 2 o dell’art. 168ж comma 11 o dell’art. 168k, comma 5 del fornitore, rispettivamente il numero ai sensi dell’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК))  – quando il fornitore è una persona non registrata ai sensi della presente legge;
6. Abrogato
7. nome e indirizzo del destinatario della consegna;
8. numero di identificazione ai sensi dell’art. 94, comma 2 o dell’art. 168ж, comma 11 o dell’art. 168k, comma 5 del destinatario, rispettivamente il numero ai sensi dell’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) – quando il destinatario è una persona non registrata ai sensi della presente legge, numero di identificazione ai fini IVA – quando il destinatario è registrato in un altro Stato membro, un altro numero di identificazione della persona, quando ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato in cui è stabilito il destinatario;
9. la quantità e la tipologia dei beni, il tipo di servizio;
10. la data in cui si è verificato il fatto generatore della prestazione o la data in cui è stato ricevuto il pagamento;
11. il prezzo unitario al netto delle imposte e la base imponibile della fornitura, nonché gli sconti commerciali e le riduzioni previsti, se non sono compresi nel prezzo unitario;
12. l’aliquota d’imposta e, quando l’aliquota è pari a zero, i motivi della sua applicazione, nonché i motivi per cui non si applica l’imposta;
13. l’importo dell’imposta;
14. l’importo da pagare, se diverso dall’importo della base imponibile e dell’imposta;
15. le circostanze che definiscono il bene come veicolo nuovo – nel caso di cessione intracomunitaria di veicoli nuovi.
(2) Abrogato
(3) Quando una persona registrata – intermediario in una transazione a tre – documenta una consegna di beni all’acquirente nella transazione a tre, il motivo per cui non si addebita l’imposta sulla fattura è ” Art. 141 2006/112/CE”.
(4) Quando l’imposta è dovuta dal destinatario, l’importo dell’imposta e l’aliquota non devono essere indicati nella fattura. In tal caso, la fattura deve indicare “inversione contabile” e la relativa motivazione.
(5) Gli importi in fattura possono essere indicati in qualsiasi valuta, purché la base imponibile e l’importo dell’imposta siano indicati in euro, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6 .
(6) Ogni soggetto passivo deve, secondo le modalità da lui scelte, garantire, dal momento della loro emissione fino alla fine del periodo di conservazione, l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture e delle notifiche di fatturazione emesse da lui o per suo conto, nonché delle fatture e delle notifiche di fatturazione da lui ricevute, indipendentemente dal fatto che siano in formato cartaceo o elettronico.
(7)  La fattura non può contenere i dati di cui al comma 1, punti 12, 14 e 15, quando:
1. la persona applica regimi speciali per le piccole imprese ai sensi del Capitolo Ventuno “b” , o
2. l’importo della base imponibile e dell’imposta non superi i 100 euro, ad eccezione della documentazione delle cessioni con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro, delle cessioni intracomunitarie e delle vendite a distanza di beni.
(8) Nei casi di cui all’art. 111a, comma 3, la fattura emessa dal soggetto passivo-fornitore non può contenere le indicazioni di cui al comma 1, punti 12 e 13.
(9) La documentazione delle consegne con fatture elettroniche e notifiche elettroniche alle fatture deve essere effettuata a condizione che tale documentazione sia accettata dal destinatario con consenso scritto o tacito.
(10) La garanzia dell’autenticità dell’origine, dell’integrità del contenuto e della leggibilità della fattura o dell’avviso di fatturazione è assicurata dal soggetto passivo mediante qualsiasi controllo dell’attività aziendale che crei una pista di controllo affidabile tra la fattura o l’avviso di fatturazione e la fornitura di beni o servizi.
(11)  Oltre al controllo dell’attività commerciale di cui al paragrafo 10, l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura elettronica e di una notifica di fattura elettronica devono essere garantite attraverso le seguenti tecnologie esemplari:
1. firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257/73 del 28 agosto 2014) e della legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici , oppure
2. scambio elettronico di dati.
(12) Un soggetto passivo registrato per l’applicazione di un regime di vendita a distanza per beni importati da paesi o territori terzi deve indicare il numero di identificazione per tale regime solo nella dichiarazione doganale di importazione ai sensi dell’art. 57a .
(13)  Quando un soggetto passivo ai sensi dell’art. 168ж applica un regime per le piccole imprese nell’Unione europea, nelle fatture con cui documenta le prestazioni effettuate nell’ambito del regime con luogo di esecuzione nel territorio del paese, oltre ai dati di cui al comma 1, punti 1 – 4 e 7 – 11, deve obbligatoriamente indicare il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 168ж, comma 11 con la desinenza “-EX”.
(14) Quando un soggetto passivo ai sensi dell’art. 168k , registrato in un altro Stato membro per l’applicazione nel paese di un regime per le piccole imprese nell’Unione europea, nelle fatture con cui documenta le prestazioni effettuate nell’ambito del regime con luogo di esecuzione nel territorio del paese, oltre ai dettagli di cui al comma 1, punti 1 – 4 e 7 – 11, deve indicare il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 168k, comma 5 con la desinenza “-EX”.

Casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria

Non può essere emessa fattura per (articolo 113, comma 3 della della  Legge sull’IVA (ЗДДС)):

  • cessioni in cui il destinatario è una persona fisica non soggetta a imposta;
  • prestazioni di servizi finanziari e assicurativi (ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge sull’IVA (ЗДДС));
  • vendita di biglietti aerei;
  • forniture gratuite;
  • cessioni nell’ambito del regime di vendita a distanza di beni importati da paesi o territori terzi o nell’ambito del regime extra-Unione;
  • cessioni effettuate da persone fisiche non registrate secondo la procedura generale della legge sull’IVA, diverse dai commercianti individuali, per le quali:

a) un documento è rilasciato in base a una legge speciale, oppure 

b) viene emessa una fattura per gli importi pagati o un documento ai sensi dell’articolo 9 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Закона за данъците върху доходите на физическите лица), oppure

c) il rilascio di un documento non è obbligatorio ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La fattura viene emessa su richiesta di una delle parti della vendita/consegna (il fornitore o il destinatario), e ciascuna parte è tenuta a fornire all’altra l’assistenza necessaria per l’emissione.
Non viene emessa fattura per una vendita pubblica ai sensi del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) o del Codice di Procedura Civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС) , né per una vendita ai sensi della Legge sui Pegni Speciali (ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ) (art. 113, comma 8,della Legge sull’IVA (ЗДДС)).

Report sulle vendite effettuate

Per le forniture per le quali non sono state emesse fatture, in uno dei casi sopra previsti, i soggetti registrati secondo la procedura generale della Legge IVA sono tenuti a redigere una relazione sulle vendite effettuate per ciascun periodo d’imposta durante il quale tali forniture sono state effettuate o sono stati ricevuti pagamenti per tali forniture. Il termine per la redazione della relazione è l’ultimo giorno del periodo d’imposta. 
La relazione deve contenere informazioni riepilogative sull’importo totale di:

  • le basi imponibili e l’importo totale dell’imposta sulle prestazioni imponibili – separatamente a seconda dell’aliquota d’imposta;
  • le basi imponibili delle forniture esenti.
  • le basi imponibili delle forniture che non sono esenti ma per le quali non viene applicata alcuna imposta.

Esiste una differenza significativa tra il report delle vendite e il report del registratore di cassa.

  • Il rendiconto della cassa include gli importi delle vendite/consegne per i quali esiste l’obbligo di emettere una ricevuta fiscale (in genere, per i pagamenti in contanti ricevuti), compresi gli importi delle vendite/consegne per i quali sono state emesse fatture.
  • Il report delle vendite riflette le vendite/consegne per le quali non sono state emesse fatture, indipendentemente dal metodo di pagamento.

Correzione degli errori nelle fatture

Se viene commesso un errore in una fattura emessa, questa viene annullata e ne viene emessa una nuova . Non sono consentite aggiunte e correzioni a una fattura già emessa (articolo 116 Legge sull’IVA (ЗДДС)).

Il fornitore (emittente della fattura) deve conservare tutte le copie della fattura annullata, inclusa la copia ricevuta dal destinatario (cliente della consegna).
Quando il documento errato viene riportato nel giornale di vendita del fornitore o nel giornale di acquisto del destinatario, viene redatto un protocollo per ciascuna parte, contenente:

  • i motivi di annullamento,
  • il numero e la data del documento annullato,
  • il numero e la data del nuovo documento emesso,
  • firma delle persone che hanno redatto il protocollo di cancellazione.

La variazione degli obblighi tributari derivante dalle modifiche alle fatture annullate richiede che le modifiche siano riflesse nel giornale di vendita del fornitore e/o nel giornale di acquisto del destinatario per la fornitura per la quale sono state emesse. Le modalità di annullamento variano a seconda che la correzione dei dati in esse contenuti venga effettuata nel periodo d’imposta in cui è stato emesso il documento in questione o successivamente. Vedere:  Allegato n. 12 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) . 

Bulgaria – Tasse al 10%

TASSA SUL REDDITO SOCIETARIO Tassa 10%
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI IN AREE AD ALTA DISOCCUPAZIONE Tassa 0%
RITENUTE FISCALI
Dividendi 5%
Interessi 10%
Royalties 10%
TASSA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Tassa 10%
ALTRE IMPOSTE
Premi assicurativi 2%
I.V.A. 20%;
9% su hotel e strutture ricettive; 0% forniture estere e intracomunitarie.
RIPORTO DELLE PERDITE
In Avanti 5 anni
AMMORTAMENTO
Beni tangibili Edifici 4%
Macchinari 30%
Mezzi di trasporto 10%
Computer 50%
Veicoli 25%
Altri beni 15%
Beni tangibili e intangibili con periodo di utilizzo limitato per legge o obblighi contrattuali 33 ½ all’anno

Per società residenti e non residenti tassa forfettaria è del 10%.

Le spese non detraibili includono:

  • spese non aziendali
  • spese non documentate
  • Iva e imposta sul reddito
  • spese derivanti da multe o sanzioni, o interesse accumulato per un pagamento tardivo dei debiti fiscali
  • donazioni (eccetto per il 10% di utili devoluti per scuola, disabili, orfani e Croce Rossa bulgara, il 15 % a sostegno della legge per il supporto finanziario della cultura e fino al 50% dell’utile devoluto al fondo istituito per il centro per la cura dei bambini)
  • riduzione dei beni immobili e correnti (eccetto in caso di forza maggiore)
  • riduzione e perdita di azioni. Il reddito esente include:
  • dividendi ricevuti da società residenti
  • reddito relativo a spese non detraibili (fino alla somma delle spese non riconosciute)
  • reddito da pagamenti di interesse applicati dal Governo o da autorità municipali su titoli di stato rimessi o riscossi prematuramente
  • reddito derivante dall’IVA applicata da governo o autorità municipali e non rimborsata nei limiti di tempo regolamentari.

Le detrazioni consentite includono:

  • azioni cancellate
  • spese relative a debiti
  • spese riconosciute sugli interessi
  • svalutazione di beni immobili intangibili (come proprietà software e intellettuali)
  • svalutazione di beni immobili tangibili (come computer e macchinari)
  • svalutazione di proprietà di investimento (eccetto terreni)
  • spese derivanti dalla rivalutazione di debiti esigibili nel momento in cui:
    1. la richiesta è scaduta dal punto di vista legale;
    2. i procedimenti di bancarotta contro il debitore non sono; riusciti a soddisfare la richiesta di pagamento;
    3. un tribunale ha stabilito l’invalidità della richiesta;
    4. la richiesta non viene soddisfatta dopo la cancellazione del debito.

L’ammortamento dei beni è consentito nei limiti stabiliti dalla legge.

Le quote di ammortamento dei beni sono riferite a:

  • beni immobili materiali
  • beni immobili immateriali
  • investimento sulla proprietà, ad esclusione dei terreni.

Un bene immobile materiale è un bene fisico il cui costo è di almeno 700 BGN.

Un bene immobile immateriale è un bene che:

  • non possiede sostanza fisica;
  • viene utilizzato per più di dodici mesi;
  • ha una vita utile limitata;
  • ha un valore minimo di 700 BGN.

Terreni, boschi e avviamento sono beni non ammortizzabili.

In Bulgaria viene utilizzato il metodo di ammortamento a quote costanti.

I gruppi di beni ammortizzabili e le relative aliquote di ammortamento sono:

Gruppo di beni Aliquota annua di ammortamento fiscale %
Categoria 1: edifici solidi (incluse proprietà di investimento), impianti, sistemi di trasmissione, vettori di energia elettrica e linee di comunicazione 4
Categoria 2: macchinari attrezzature ed apparati per lavorazioni 30 (50 per investimento iniziale e il bene è nuovo)
Categoria 3: mezzi di trasporto (auto escluse) e pavimentazione di strade 10
Categoria 4 – computer e loro periferiche, software e diritti di loro utilizzo 50
Categoria 5 – veicoli 25
Categoria 6 – beni fissi materiali e immateriali, quando il periodo di utilizzo è limitato in base alla legge o ad obblighi contrattuali L’aliquota annua non può essere superiore al 33 ½
Categoria 7 – tutti gli altri beni ammortizzabili 15

L’ammortamento di un bene è completato quando è stato totalmente ammortizzato a fini fiscali.

Le rimanenze sono determinate usando il metodo FIFO oppure il metodo della media ponderata.

Le attività collegate al gioco d’azzardo sono soggette all’aliquota del 15% in base al fatturato (20% per il gioco online). Viene inoltre applicata un’imposta trimestrale su macchine e dispositivi del gioco d’azzardo.

Le attività di trasporto sono assoggettate alla tassa di tonnellaggio.

Per gli utili non distribuiti non sono previste imposte societarie speciali o ridotte.

Le società che fanno parte di un gruppo non possono cedere le perdite commerciali ad un’altra società del gruppo.

La dichiarazione dei redditi consolidata non è consentita.

I bilanci consolidati possono essere preparati solo dalle case madri, che devono inoltre redigere un verbale consolidato di gestione. La casa madre di un piccolo gruppo deve redigere il bilancio consolidato solo se almeno una delle società del gruppo è un ente di interesse pubblico. Un gruppo viene definito piccolo se soddisfa due dei seguenti criteri:

  • il valore contabile delle attività non supera 8 milioni BGN;
  • le vendite nette non superano 16 milioni BGN;
  • il numero medio dei dipendenti annuali è inferiore a 50 unità.

La filiale bulgara di una società estera, in genere, è una stabile organizzazione, i cui utili e capital gains a livello mondiale sono assoggettati all’imposta societaria bulgara.

Una filiale è assoggettata a tassazione come qualunque altra persona giuridica, in base alle disposizioni della legislazione sulla tassazione del reddito societario. Non vengono applicate ulteriori imposte. Il reddito e le spese derivanti dall’attività svolta vengono calcolati come per le altre persone giuridiche bulgare.

In Bulgaria non esiste un’imposta specifica per le rimesse della filiale.

Le plusvalenze patrimoniali di una società sono considerate reddito ordinario ed assoggettate all’imposta societaria, alla medesima aliquota. Una società non residente è assoggettata all’imposta bulgara sulle plusvalenze patrimoniali solo relativamente ai beni della stabile organizzazione presente in Bulgaria.

Le plusvalenze patrimoniali sono calcolate detraendo il prezzo documentato di acquisto da quello di vendita.

Le plusvalenze sui titoli trattati sui mercati bulgari o degli Stati membri UE sono esenti.

L’anno fiscale e contabile bulgaro va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Non è possibile scegliere un periodo alternativo di 12 mesi.

Le dichiarazioni annuali e i pagamenti vanno effettuati entro il 31 marzo dell’anno successivo e, a partire dal 1° gennaio 2018, solo per via telematica.

La legge bulgara prevede revisioni contabili interne indipendenti in aggiunta a quelle effettuate dall’Agenzia delle entrate.

I bilanci annuali di società per azioni e in accomandita, di istituti di credito, di imprese di assicurazioni o di investimento sono assoggettati a audit indipendenti da parte di revisori abilitati.

L’Agenzia delle entrate può effettuare un audit quando il direttore territoriale o esecutivo ha emanato un ordine in tal senso, specificando i tempi, il periodo e il tipo di imposte soggette a verifica. Le società che si rifiutano di collaborare possono essere sanzionate.

Le autorità possono, su richiesta del contribuente, comunicare il regime applicato a determinate questioni fiscali. Tale regime non è vincolante né per l’ente preposto né per il contribuente, ma lo diventa nel caso di società che abbiano in corso un accertamento fiscale.

Dividendi

La distribuzione degli utili sotto forma di dividendi o reddito simile viene solitamente assoggettata alla ritenuta del 5%, tranne nel caso in cui venga applicata la DIRETTIVA 2011_96_UE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

I dividendi corrisposti da società bulgare ad altre società bulgare non sono assoggettati a ritenuta, mentre quelli pagati a privati sono assoggettati a ritenuta fiscale del 5%.

I dividendi ricevuti da società estere possono essere assoggettati a ritenuta fiscale nel paese d’origine.

I dividendi pagati a non residenti da società bulgare sono assoggettati alla ritenuta del 5%, tranne nel caso in cui venga applicata la Direttiva Ue Casa madre-società figlia. Le rimesse delle filiali bulgare non sono assoggettate a ritenuta.

Soggettività fiscale

Le persone fisiche sono considerate residenti se hanno un indirizzo permanente in Bulgaria o se risiedono per oltre 183 giorni nel corso di un anno.

Aliquote

Il reddito delle persone fisiche residenti e non residenti è assoggettato a un’imposta forfettaria del 10%.

Viene applicata un’aliquota ridotta del 5% ai redditi derivanti da dividendi e alla vendita di azioni bulgare.

La base imponibile può essere ridotta fino al 5% per donazioni a ospedali, scuole, asili, istituzioni sociali e culturali e alla Croce Rossa bulgara.

Sono esenti da imposta sul reddito:

  • i proventi derivanti da vendita o scambio di proprietà;
  • le prestazioni della previdenza sociale;
  • i pagamenti di indennizzi assicurativi;
  • gli indennizzi per danni materiali, lesioni personali e malattie professionali;
  • gli indennizzi per esproprio di proprietà privata;
  • i guadagni derivanti da gioco d’azzardo.

Ritenuta

Viene applicata una ritenuta del 10% ai Paesi non firmatari per: servizi tecnici, di marketing, di gestione, di consulenza, noleggi e plusvalenze derivanti da beni (ad esclusione delle azioni quotate).

Gli interessi e le royalties sono assoggettati alla ritenuta del 10% sulla base della Direttiva Ue Casa madre-Società figlia, ma non viene applicata se il pagamento risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva e se almeno il 25% del capitale azionario è detenuto per almeno due anni.

Incentivo fiscale per attività manifatturiere svolte esclusivamente in comuni il cui tasso di disoccupazione nell’anno precedente era del 25% più elevato rispetto alla media nazionale

Le società possono beneficiare di un’esenzione dall’imposta societaria per gli utili da attività manifatturiere se le stesse vengono svolte esclusivamente in comuni il cui tasso di disoccupazione nell’anno precedente era del 25% più elevato rispetto alla media nazionale, se ci sono almeno 10 dipendenti durante l’intero periodo fiscale e almeno il 50% di questi è direttamente impegnato in attività manifatturiere, se vengono rispettati i requisiti per ottenere un sussidio regionale e se la CE ha concesso l’autorizzazione per un sussidio regionale per l’investimento iniziale superiore a BGN 75 milioni.

Inoltre, almeno il 30% dei dipendenti deve essere residente nel comune e la società deve essere in regola con il versamento dei contributi per la previdenza sociale.

Se il tasso di disoccupazione del comune scende al di sotto del livello richiesto, la società può continuare a richiedere l’agevolazione fiscale per ulteriori 5 anni.

Le società che non possono usufruire dell’agevolazione fiscale sono quelle impegnate in attività collegate a carbone, acciaio, cantieristica, produzione di fibre sintetiche, industria ittica e quelle coinvolte in procedimenti di bancarotta, di riabilitazione o in liquidazione.

Incentivi nel settore agricolo

I produttori agricoli beneficiano di un rimborso del 60% dell’imposta sugli utili derivanti dalla produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati. Per ottenere la riduzione devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

  • entro la fine dell’anno successivo al rimborso, l’importo rimborsato deve essere investito in nuovi edifici o attrezzature per la produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati;
  • i nuovi beni vengono acquistati al valore di mercato e la produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati deve proseguire per almeno i 3 anni successivi l’anno del rimborso.

La Tayros Consulting assiste i propri clienti nella corretta  Pianificazione Fiscale in modo da ottimizzare il carico fiscale sfruttando le opportunità fiscali contenute nella normativa della Bulgaria.

Per informazioni

Bulgaria – Imposte al 10%

IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO Imposta 10%
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI IN AREE AD ALTA DISOCCUPAZIONE Imposta 0%
RITENUTE FISCALI
Dividendi 5%
Interessi 10%
Royalties 10%
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Imposta 10%
ALTRE IMPOSTE
Premi assicurativi 2%
I.V.A. 20%;
9% su hotel e strutture ricettive; 0% forniture estere e intracomunitarie.
RIPORTO DELLE PERDITE
In Avanti 5 anni
AMMORTAMENTO
Beni tangibili Edifici 4%
Macchinari 30%
Mezzi di trasporto 10%
Computer 50%
Veicoli 25%
Altri beni 15%
Beni tangibili e intangibili con periodo di utilizzo limitato per legge o obblighi contrattuali 33 ½ all’anno

Per società residenti e non residenti imposta forfettaria è del 10%.

Le spese non detraibili includono:

  • spese non aziendali
  • spese non documentate
  • Iva e imposta sul reddito
  • spese derivanti da multe o sanzioni, o interesse accumulato per un pagamento tardivo dei debiti fiscali
  • donazioni (eccetto per il 10% di utili devoluti per scuola, disabili, orfani e Croce Rossa bulgara, il 15 % a sostegno della legge per il supporto finanziario della cultura e fino al 50% dell’utile devoluto al fondo istituito per il centro per la cura dei bambini)
  • riduzione dei beni immobili e correnti (eccetto in caso di forza maggiore)
  • riduzione e perdita di azioni. Il reddito esente include:
  • dividendi ricevuti da società residenti
  • reddito relativo a spese non detraibili (fino alla somma delle spese non riconosciute)
  • reddito da pagamenti di interesse applicati dal Governo o da autorità municipali su titoli di stato rimessi o riscossi prematuramente
  • reddito derivante dall’IVA applicata da governo o autorità municipali e non rimborsata nei limiti di tempo regolamentari.

Le detrazioni consentite includono:

  • azioni cancellate
  • spese relative a debiti
  • spese riconosciute sugli interessi
  • svalutazione di beni immobili intangibili (come proprietà software e intellettuali)
  • svalutazione di beni immobili tangibili (come computer e macchinari)
  • svalutazione di proprietà di investimento (eccetto terreni)
  • spese derivanti dalla rivalutazione di debiti esigibili nel momento in cui:
    1. la richiesta è scaduta dal punto di vista legale;
    2. i procedimenti di bancarotta contro il debitore non sono; riusciti a soddisfare la richiesta di pagamento;
    3. un tribunale ha stabilito l’invalidità della richiesta;
    4. la richiesta non viene soddisfatta dopo la cancellazione del debito.

L’ammortamento dei beni è consentito nei limiti stabiliti dalla legge.

Le quote di ammortamento dei beni sono riferite a:

  • beni immobili materiali
  • beni immobili immateriali
  • investimento sulla proprietà, ad esclusione dei terreni.

Un bene immobile materiale è un bene fisico il cui costo è di almeno 700 BGN.

Un bene immobile immateriale è un bene che:

  • non possiede sostanza fisica;
  • viene utilizzato per più di dodici mesi;
  • ha una vita utile limitata;
  • ha un valore minimo di 700 BGN.

Terreni, boschi e avviamento sono beni non ammortizzabili.

In Bulgaria viene utilizzato il metodo di ammortamento a quote costanti.

I gruppi di beni ammortizzabili e le relative aliquote di ammortamento sono:

Gruppo di beni Aliquota annua di ammortamento fiscale %
Categoria 1: edifici solidi (incluse proprietà di investimento), impianti, sistemi di trasmissione, vettori di energia elettrica e linee di comunicazione 4
Categoria 2: macchinari attrezzature ed apparati per lavorazioni 30 (50 per investimento iniziale e il bene è nuovo)
Categoria 3: mezzi di trasporto (auto escluse) e pavimentazione di strade 10
Categoria 4 – computer e loro periferiche, software e diritti di loro utilizzo 50
Categoria 5 – veicoli 25
Categoria 6 – beni fissi materiali e immateriali, quando il periodo di utilizzo è limitato in base alla legge o ad obblighi contrattuali L’aliquota annua non può essere superiore al 33 ½
Categoria 7 – tutti gli altri beni ammortizzabili 15

L’ammortamento di un bene è completato quando è stato totalmente ammortizzato a fini fiscali.

Le rimanenze sono determinate usando il metodo FIFO oppure il metodo della media ponderata.

Le attività collegate al gioco d’azzardo sono soggette all’aliquota del 15% in base al fatturato (20% per il gioco online). Viene inoltre applicata un’imposta trimestrale su macchine e dispositivi del gioco d’azzardo.

Le attività di trasporto sono assoggettate alla tassa di tonnellaggio.

Per gli utili non distribuiti non sono previste imposte societarie speciali o ridotte.

Le società che fanno parte di un gruppo non possono cedere le perdite commerciali ad un’altra società del gruppo.

La dichiarazione dei redditi consolidata non è consentita.

I bilanci consolidati possono essere preparati solo dalle case madri, che devono inoltre redigere un verbale consolidato di gestione. La casa madre di un piccolo gruppo deve redigere il bilancio consolidato solo se almeno una delle società del gruppo è un ente di interesse pubblico. Un gruppo viene definito piccolo se soddisfa due dei seguenti criteri:

  • il valore contabile delle attività non supera 8 milioni BGN;
  • le vendite nette non superano 16 milioni BGN;
  • il numero medio dei dipendenti annuali è inferiore a 50 unità.

La filiale bulgara di una società estera, in genere, è una stabile organizzazione, i cui utili e capital gains a livello mondiale sono assoggettati all’imposta societaria bulgara.

Una filiale è assoggettata a tassazione come qualunque altra persona giuridica, in base alle disposizioni della legislazione sulla tassazione del reddito societario. Non vengono applicate ulteriori imposte. Il reddito e le spese derivanti dall’attività svolta vengono calcolati come per le altre persone giuridiche bulgare.

In Bulgaria non esiste un’imposta specifica per le rimesse della filiale.

Le plusvalenze patrimoniali di una società sono considerate reddito ordinario ed assoggettate all’imposta societaria, alla medesima aliquota. Una società non residente è assoggettata all’imposta bulgara sulle plusvalenze patrimoniali solo relativamente ai beni della stabile organizzazione presente in Bulgaria.

Le plusvalenze patrimoniali sono calcolate detraendo il prezzo documentato di acquisto da quello di vendita.

Le plusvalenze sui titoli trattati sui mercati bulgari o degli Stati membri UE sono esenti.

L’anno fiscale e contabile bulgaro va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Non è possibile scegliere un periodo alternativo di 12 mesi.

Le dichiarazioni annuali e i pagamenti vanno effettuati entro il 31 marzo dell’anno successivo e, a partire dal 1° gennaio 2018, solo per via telematica.

La legge bulgara prevede revisioni contabili interne indipendenti in aggiunta a quelle effettuate dall’Agenzia delle entrate.

I bilanci annuali di società per azioni e in accomandita, di istituti di credito, di imprese di assicurazioni o di investimento sono assoggettati a audit indipendenti da parte di revisori abilitati.

L’Agenzia delle entrate può effettuare un audit quando il direttore territoriale o esecutivo ha emanato un ordine in tal senso, specificando i tempi, il periodo e il tipo di imposte soggette a verifica. Le società che si rifiutano di collaborare possono essere sanzionate.

Le autorità possono, su richiesta del contribuente, comunicare il regime applicato a determinate questioni fiscali. Tale regime non è vincolante né per l’ente preposto né per il contribuente, ma lo diventa nel caso di società che abbiano in corso un accertamento fiscale.

Dividendi

La distribuzione degli utili sotto forma di dividendi o reddito simile viene solitamente assoggettata alla ritenuta del 5%, tranne nel caso in cui venga applicata la DIRETTIVA 2011_96_UE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

I dividendi corrisposti da società bulgare ad altre società bulgare non sono assoggettati a ritenuta, mentre quelli pagati a privati sono assoggettati a ritenuta fiscale del 5%.

I dividendi ricevuti da società estere possono essere assoggettati a ritenuta fiscale nel paese d’origine.

I dividendi pagati a non residenti da società bulgare sono assoggettati alla ritenuta del 5%, tranne nel caso in cui venga applicata la Direttiva Ue Casa madre-società figlia. Le rimesse delle filiali bulgare non sono assoggettate a ritenuta.

Soggettività fiscale

Le persone fisiche sono considerate residenti se hanno un indirizzo permanente in Bulgaria o se risiedono per oltre 183 giorni nel corso di un anno.

Aliquote

Il reddito delle persone fisiche residenti e non residenti è assoggettato a un’imposta forfettaria del 10%.

Viene applicata un’aliquota ridotta del 5% ai redditi derivanti da dividendi e alla vendita di azioni bulgare.

La base imponibile può essere ridotta fino al 5% per donazioni a ospedali, scuole, asili, istituzioni sociali e culturali e alla Croce Rossa bulgara.

Sono esenti da imposta sul reddito:

  • i proventi derivanti da vendita o scambio di proprietà;
  • le prestazioni della previdenza sociale;
  • i pagamenti di indennizzi assicurativi;
  • gli indennizzi per danni materiali, lesioni personali e malattie professionali;
  • gli indennizzi per esproprio di proprietà privata;
  • i guadagni derivanti da gioco d’azzardo.

Ritenuta

Viene applicata una ritenuta del 10% ai Paesi non firmatari per: servizi tecnici, di marketing, di gestione, di consulenza, noleggi e plusvalenze derivanti da beni (ad esclusione delle azioni quotate).

Gli interessi e le royalties sono assoggettati alla ritenuta del 10% sulla base della Direttiva Ue Casa madre-Società figlia, ma non viene applicata se il pagamento risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva e se almeno il 25% del capitale azionario è detenuto per almeno due anni.

Incentivo fiscale per attività manifatturiere svolte esclusivamente in comuni il cui tasso di disoccupazione nell’anno precedente era del 25% più elevato rispetto alla media nazionale

Le società possono beneficiare di un’esenzione dall’imposta societaria per gli utili da attività manifatturiere se le stesse vengono svolte esclusivamente in comuni il cui tasso di disoccupazione nell’anno precedente era del 25% più elevato rispetto alla media nazionale, se ci sono almeno 10 dipendenti durante l’intero periodo fiscale e almeno il 50% di questi è direttamente impegnato in attività manifatturiere, se vengono rispettati i requisiti per ottenere un sussidio regionale e se la CE ha concesso l’autorizzazione per un sussidio regionale per l’investimento iniziale superiore a BGN 75 milioni.

Inoltre, almeno il 30% dei dipendenti deve essere residente nel comune e la società deve essere in regola con il versamento dei contributi per la previdenza sociale.

Se il tasso di disoccupazione del comune scende al di sotto del livello richiesto, la società può continuare a richiedere l’agevolazione fiscale per ulteriori 5 anni.

Le società che non possono usufruire dell’agevolazione fiscale sono quelle impegnate in attività collegate a carbone, acciaio, cantieristica, produzione di fibre sintetiche, industria ittica e quelle coinvolte in procedimenti di bancarotta, di riabilitazione o in liquidazione.

Incentivi nel settore agricolo

I produttori agricoli beneficiano di un rimborso del 60% dell’imposta sugli utili derivanti dalla produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati. Per ottenere la riduzione devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

  • entro la fine dell’anno successivo al rimborso, l’importo rimborsato deve essere investito in nuovi edifici o attrezzature per la produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati;
  • i nuovi beni vengono acquistati al valore di mercato e la produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati deve proseguire per almeno i 3 anni successivi l’anno del rimborso.

La Tayros Consulting assiste i propri clienti nella corretta  Pianificazione Fiscale in modo da ottimizzare il carico fiscale sfruttando le opportunità fiscali contenute nella normativa della Bulgaria.

Per informazioni

Bulgaria – “Paradiso fiscale” nell’Unione Europea

La flat tax del 10%  sul reddito delle società e delle persone fisiche e le numerose norme fiscali favorevoli fanno della  Bulgaria una sorta di “Paradiso Fiscale” a basso livello di tassazione in Europa.

Bulgaria Regime Fiscale oltremodo Favorevole

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Esenzioni fiscali e regimi speciali

Tenendo conto di alcune limitazioni e condizioni (comprese le restrizioni sugli aiuti di Stato dell’UE), in Bulgaria l’imposta sulle società è ridotta  fino al 100 per cento per il reddito imponibile rinveniente dall’attività produttiva svolta nei comuni nei quali si è verificato un tasso di disoccupazione pari o superiore al 25 per cento rispetto alla media nazionale.

Esistono regimi fiscali speciali per le società applicabili a (1) compagnie di navigazione marittima commerciale, (2) attività di gioco d’azzardo e (3) altre entità come istituzioni governative.

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Tipi di società

Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)

Una società a responsabilità limitata (OOD) è una società commerciale costituita da una o più persone fisiche o giuridiche che sono responsabili degli obblighi della società fino all’importo dei loro contributi al capitale sociale della società. Un OOD deve avere almeno un amministratore e un azionista e non ci sono restrizioni riguardo alla loro nazionalità. Il capitale sociale minimo è di EUR 1, che deve essere suddiviso in azioni con un valore nominale non inferiore a EUR 0,50. Un OOD che supera almeno due dei seguenti tre criteri è tenuto a sottoporre a revisione il proprio bilancio:

  • Immobilizzazioni – EUR 750.000;
  • Fatturato annuo – EUR 1.250.000;
  • Dipendenti medi della forza lavoro – 50 dipendenti

Società unipersonale a responsabilità limitata – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД)

Una OOD il cui capitale è detenuto da un’unica persona fisica o giuridica è denominata società a responsabilità limitata unipersonale (EOOD). I requisiti legali per l’istituzione di un EOOD sono simili a quelli di un EOOD.

Società Per Azioni – Акционерно дружество (AD – АД) 

Una società per azioni (AD) è una società il cui capitale è suddiviso in azioni e che risponde dei propri obblighi e doveri con il proprio patrimonio. La legislazione bulgara richiede che le compagnie assicurative e le banche siano registrate come AD. Una società per azioni deve avere almeno tre membri nel consiglio di amministrazione, un presidente, un azionista e non ci sono restrizioni riguardo alla loro nazionalità. Il requisito minimo di capitale sociale è di 25.560 EUR e una società per azioni è obbligata a sottoporre a revisione il proprio bilancio.

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La Bulgaria vista come una conveniente holding location

L’Unione Europea, rispondendo all’esigenza, direttamente connessa al principio fondante  di garantire la libera circolazione dei capitali all’interno del mercato comune e di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri,   ha introdotto, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali improntate alla massima neutralità fiscale, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti.

La   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva sono:

  • eliminare le ritenute in uscita (ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte);
  • escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre.

I dividendi ricevuti da una holding bulgara sono esenti da imposta, senza ulteriori condizioni, se la controllata che paga i dividendi è residente in uno stato membro del SEE (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

I dividendi pagati da una società bulgara a società e altre entità residenti in uno stato membro del SEE sono esenti da ritenuta d’acconto, senza ulteriori condizioni.

In tutti gli altri casi, i dividendi in uscita sono soggetti a una ritenuta alla fonte finale del 5% (ad esempio, dividendi pagati a entità al di fuori del SEE o dividendi pagati a persone fisiche/azionisti).

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni di società controllate sono soggette all’aliquota forfettaria dell’imposta sul reddito delle società del 10% a livello della holding bulgara.

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Compenso per gli amministratori esteri di una società Bulgara

Una soluzione fiscalmente allettante per i residenti nell’Unione Europea, soci di una Società in Bulgaria, potrebbe essere fissare un compenso a se stessi per l’attività di amministratore.

Un residente non bulgaro può  diventare professionalmente attivo in Bulgaria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una società bulgara) e ricevere un compenso  per queste attività. 

La Bulgaria ha stipulato trattati contro la doppia imposizione con gli altri Stati membri dell’Unione Europea (a questo proposito per es. vedi art. 14 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria) e, quindi, il Paese di residenza esenterà dal pagamento delle imposte questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse (10%) sono già state  pagate in Bulgaria).

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni

In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Quindi i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente in Italia riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Bulgaria  sono imponibili solo in Bulgaria.

Questo compenso costituisce un costo fiscalmente deducibile per la società bulgara e il ricevente paga l’imposta bulgara sul reddito delle persone fisiche del 10%. 

La Bulgaria ha stipulato trattati contro la doppia imposizione con altri Stati membri dell’Unione Europea (a questo proposito per es. vedi la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria) e, quindi, il Paese di residenza esenterà questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse sono state già pagate in Bulgaria).

In altre parole, si trasforma il reddito d’impresa imponibile di una società bulgara in un costo deducibile (compenso) e si consente a un residente di un paese ad alta tassazione di pagare solo il 10% di imposta a livello personale.

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Contributi previdenziali  limitati

Se i contributi previdenziali diventano esigibili in Bulgaria si può sfruttare il vantaggio del sistema di previdenza sociale bulgaro che prevede che i contributi previdenziali da pagare sono limitati. In altre parole, i contributi previdenziali si calcolano sulla base di un reddito lavorativo mensile e  annualmente viene fissato un limite di reddito oltre la cui soglia non si calcolano contributi.
Il Reddito massimo assicurativo  per 2026 (fino alla revisione annuale dell’importo) è di € 2.111,64.

Per quanto attiene i contributi previdenziali l’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Principio fondamentale  è che si è coperti dalla legislazione di un paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

(Vedi: Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale)

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Aliquote e scaglioni dell’imposta statale sul reddito delle società 2026 degli Stati Uniti

Quarantaquattro stati degli Stati Uniti d’America impongono un’imposta sul reddito delle società.
Le aliquote massime vanno da un’aliquota fissa del 2,0% nella Carolina del Nord a un’aliquota marginale massima dell’11,5% nel New JerseyQuattro stati (Georgia, Nebraska, Carolina del Nord e Pennsylvania) hanno ridotto le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre nessuno Stato ha aumentato le aliquote dell’imposta sul reddito delle società.

Tra gli stati che impongono un’imposta sul reddito delle società, l’aliquota marginale massima media è pari a circa il 6,57%, mentre l’aliquota marginale massima mediana è pari al 6,5%.

Quattro stati: Alaska, Illinois, Minnesota ,e il New Jersey, applicano aliquote marginali massime dell’imposta sul reddito delle società pari o superiori al 9%. Il Maine (8,93%) e la California (8,84%) non sono molto distanti.

Tredici stati: Arizona, Arkansas , Colorado ,Indiana, Kentucky, MississippiMissouri, Carolina del Nord, Dakota del NordOklahoma, Carolina del SudNebraska e Utah hanno tassi massimi pari o inferiori al 5%.

Nevada, Ohio, Texas e Washington impongono imposte sulle entrate lorde anziché imposte sul reddito delle società. Delaware ,L’Oregon e il Tennessee impongono imposte sui ricavi lordi in aggiunta alle imposte sul reddito delle società. Anche alcune località della Pennsylvania, della Virginia e della Virginia Occidentale impongono imposte sui ricavi lordi a livello locale, ma non statale. Le imposte sui ricavi lordi sono generalmente considerate più dannose dal punto di vista economico rispetto alle imposte sul reddito delle società.

Il Dakota del Sud e il Wyoming sono gli unici stati che non applicano né un’imposta sul reddito delle società né un’imposta sui redditi delle società.

Nota: oltre alle imposte sul reddito ordinarie, molti stati impongono altre imposte alle società, come l’imposta sui ricavi lordi e l’imposta sulle franchigie. Alcuni stati impongono anche un’imposta minima alternativa e aliquote speciali per gli istituti finanziari. Nevada, Ohio, Texas e Washington non hanno un’imposta sul reddito delle società, ma hanno un’imposta sui ricavi lordi con aliquote non strettamente paragonabili a quelle dell’Imposta sul reddito delle società. Delaware, Oregon e Tennessee hanno imposte sui ricavi lordi oltre all’imposta sul reddito delle società, così come diversi stati come Pennsylvania, Virginia e West Virginia, che consentono l’imposta sui ricavi lordi a livello locale (ma non statale). Il New Jersey impone una sovrattassa che aggiunge un ulteriore 2,5% all’aliquota per le società con un reddito imponibile superiore a 10 milioni di dollari. Il Connecticut applica una sovrattassa del 10% sull’imposta dovuta da un’impresa se ha un reddito lordo pari o superiore a 100 milioni di dollari, o se presenta la dichiarazione dei redditi come parte di un gruppo unitario combinato. Questa sovranassa è stata recentemente prorogata e la sua scadenza è prevista per il 1 * gennaio 2029. Laliquota dell’lllinois include due distinte imposte sul reddito delle società, una al 7% e una al 2,5%. Nel New Jersey, le aliquote indicate si applicano all’Intero reddito netto di una società, anziché solo al reddito eccedente la soglia.

Stati Aliquote Scaglioni
Alabama 6.50% > $0
Alaska 0.00% > $0
Alaska 2.00% > $25,000
Alaska 3.00% > $49,000
Alaska 4.00% > $74,000
Alaska 5.00% > $99,000
Alaska 6.00% > $124,000
Alaska 7.00% > $148,000
Alaska 8.00% > $173,000
Alaska 9.00% > $198,000
Alaska 9.40% > $222,000
Arizona 4.90% > $0
Arkansas 1.00% > $0
Arkansas 2.00% > $3,000
Arkansas 3.00% > $5,000
Arkansas 4.30% > $11,000
California 8.84% > $0
Colorado (a) 4.40% > $0
Connecticut (b) 7.50% > $0
Connecticut (b) 8.25% > $100,000,000
Delaware (c) 8.70% > $0
Florida 5.50% > $50,000
Georgia 5.09% > $0
Hawaii 4.40% > $0
Hawaii 5.40% > $25,000
Hawaii 6.40% > $100,000
Idaho 5.30% > $0
Illinois (d) 9.50% > $0
Indiana 4.90% > $0
Iowa 5.50% > $0
Iowa 7.10% > $100,000
Kansas 4.00% > $0
Kansas 7.00% > $50,000
Kentucky 5.00% > $0
Louisiana 5.50% > $0
Maine 3.50% > $0
Maine 7.93% > $350,000
Maine 8.33% > $1,050,000
Maine 8.93% > $3,500,000
Maryland 8.25% > $0
Massachusetts 8.00% > $0
Michigan 6.00% > $0
Minnesota 9.80% > $0
Mississippi 4.00% > $5,000
Mississippi 5.00% > $10,000
Missouri 4.00% > $0
Montana 6.75% > $0
Nebraska 4.55% > $0
Nevada (c)
New Hampshire 7.50% > $0
New Jersey (e) 6.50% > $0
New Jersey (e) 7.50% > $50,000
New Jersey (e) 9.00% > $100,000
New Jersey (e) 11.50% > $10,000,000
New Mexico 5.90% > $0
New York 6.50% > $0
New York 7.25% > $5,000,000
North Carolina 2.00% > $0
North Dakota 1.41% > $0
North Dakota 3.55% > $25,000
North Dakota 4.31% > $50,000
Ohio (c)
Oklahoma 4.00% > $0
Oregon (c) 6.60% > $0
Oregon (c) 7.60% > $1,000,000
Pennsylvania 7.49% > $0
Rhode Island 7.00% > $0
South Carolina 5.00% > $0
South Dakota None
Tennessee (c) 6.50% > $0
Texas (c)
Utah 4.50% > $0
Vermont 6.00% > $0
Vermont 7.00% > $10,000
Vermont 8.50% > $25,000
Virginia 6.00% > $0
Washington (c)
West Virginia 6.50% > $0
Wisconsin 7.90% > $0
Wyoming None
Washington, D.C. 8.25% > $0

Note:
(a) L’aliquota del 4,4% del Colorado potrebbe essere ridotta a metà anno in base alla disponibilità delle entrate.
(b)  Il Connecticut  applica un’aliquota del 10% sovrattassa sull’imposta dovuta da un’impresa se ha un fatturato lordo di 100 milioni di dollari o più, o se presenta la dichiarazione come parte di un gruppo unitario combinato. Questa sovrattassa è stata recentemente prorogata e dovrebbe scadere il 1° gennaio 2029.
(c) Nevada, Ohio, Texas e Washington non hanno un’imposta sul reddito delle società, ma hanno un’imposta sui ricavi lordi con aliquote non strettamente paragonabili alle aliquote dell’imposta sul reddito delle società. Delaware, Oregon e Tennessee hanno imposte sui ricavi lordi oltre all’imposta sul reddito delle società, così come diversi stati come Pennsylvania, Virginia e West Virginia, che consentono imposte sui ricavi lordi a livello locale (ma non statale).
(d) L’aliquota dell’Illinois include due distinte imposte sul reddito delle società, una al 7% e una al 2,5%.
(e) Nel New Jersey, le aliquote indicate si applicano all’intero reddito netto di una società anziché solo al reddito eccedente la soglia.
Oltre alle normali imposte sul reddito, molti stati impongono altre imposte alle società, come l’imposta sui ricavi lordi e l’imposta sul capitale azionario. Alcuni stati impongono anche un’imposta minima alternativa e aliquote speciali agli istituti finanziari.

Modifiche rilevanti all’imposta sul reddito delle società statali per il 2026

Georgia

La Georgia ha ridotto l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società dal 5,19% al 5,09%. In futuro, tale aliquota sarà ridotta al 4,99%, subordinatamente a determinati requisiti fiscali.

Nebraska

Il Nebraska ha ridotto l’aliquota fissa dell’imposta sul reddito delle società al 4,55%, dal 5,2%. Tale aliquota sarà ridotta al 3,99% per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 2027, in base alla disponibilità di entrate.

Carolina del Nord

Nel 2021, la Carolina del Nord ha emanato una legge che eliminerebbe l’imposta sul reddito delle società entro il 2030, con una graduale riduzione nell’arco di diversi anni. Nel 2025, l’aliquota fissa dell’imposta sul reddito delle società era del 2,25%. Nel 2026, l’aliquota è stata ridotta al 2%.

Pennsylvania

Nel 2021, i legislatori della Pennsylvania hanno promulgato l’HB 1342 , una riduzione graduale pluriennale dell’aliquota dell’imposta sul reddito netto delle società. A partire dall’anno fiscale 2023, la legge ha ridotto l’aliquota dell’imposta sul reddito netto delle società in Pennsylvania dal 9,99% all’8,99%, con ulteriori riduzioni di 0,5 punti percentuali previste per ogni anno fino al 2031, quando l’aliquota dovrebbe raggiungere il 4,99%. Di conseguenza, per il 2026, le società saranno soggette a un’imposta sul reddito fissa del 7,49% in Pennsylvania, in calo rispetto al 7,99% del 2025.

Fonte: https://taxfoundation.org/data/all/state/state-corporate-income-tax-rates-brackets/

La Direttiva Faster, modifica al sistema europeo di ritenute alla fonte (Sgravi fiscali più rapidi e sicuri ad evitare la doppia imposizione)


La Direttiva Faster,  modifica al sistema europeo di ritenute alla fonte (Sgravi fiscali più rapidi e sicuri ad evitare la doppia imposizione)

Il panorama della ritenuta alla fonte sui dividendi (Withholding Tax (WHT)) all’interno dell’Unione Europea è da tempo caratterizzato da notevoli complessità e vulnerabilità. Gli investimenti transfrontalieri si trovano spesso ad affrontare procedure complesse, doppia imposizione e ritardi nei rimborsi fiscali.

In risposta a queste urgenti problematiche, l’UE ha introdotto la Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio del 10 dicembre 2024 relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (Direttiva Faster and Safer Tax Excess Relief o Direttiva Faster), pubblicata a inizio anno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, introducendo

  • il certificato digitale di residenza fiscale
  • il registro nazionale degli intermediari finanziari 
  • la procedura di rimborso rapido

mira a uniformare e creare procedure più rapide velocizzando il recupero dei crediti maturati da investitori di ogni dimensione sui dividendi di società estere ed evitare così il fenomeno della doppia tassazione.

Obiettivo della direttiva è semplificare le procedure di esenzione della ritenuta alla fonte sui dividendi (Withholding Tax (WHT)) negli Stati membri e fornire un solido meccanismo per ridurre le possibilità di abuso.

La Direttiva Faster and Safer Tax Excess Relief (Sgravi fiscali più rapidi e sicuri), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2028 e sarà applicabile dal 1° gennaio 2030, mira, attraverso procedure più rapide

  • a evitare la doppia tassazione;
  • a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri.

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Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)

L’art. 4 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) prevede l’introduzione da parte degli Stati membri di un processo automatizzato di rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale (digital Tax Residence Certificate c.d. eTRC) a persone fisiche o a entità ritenute residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.

Gli Stati membri rilasciano il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) , in base alle informazioni di cui sono a conoscenza alla data di rilascio, entro i 14 giorni che decorrono dalla presentazione della richiesta.

Se servono più di 14 giorni per la verifica, lo Stato membro deve informare la persona fisica o l’entità richiedenti il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) del tempo supplementare necessario e dei motivi che ne giustificano il ritardo.

Il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) copre un periodo non superiore all’anno solare o all’esercizio fiscale per il quale è rilasciato e avrà un contenuto informativo standardizzato e utilizzabile da tutti gli altri Stati membri UE.

La Commissione europea stabilirà

  • lo standard dei formulari elettronici;
  • il regime linguistico;
  • i protocolli tecnici;
  • le norme di sicurezza applicabili per il rilascio del certificato digitale di residenza fiscale (eTRC).

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Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati

L’art. 5 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) prevede l’introduzione da parte degli Stati membri di un Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati.

Ai  sensi del paragrafo 6 dell’art. 5 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) il Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati è accessibile al pubblico sul portale europeo degli intermediari finanziari certificati, tramite un sito web della Commissione europea, ed è aggiornato almeno una volta al mese.

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Obbligo di Registrazione come intermediario finanziario certificato

Ai sensi dell’art. 7 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) l’iscrizione al Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati lo Stato membro che detiene un Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati impone a tutti i grandi enti che gestiscono i pagamenti di dividendi e, se del caso, di interessi su titoli emessi da un residente nella loro giurisdizione nonché agli intermediari come identificati dall‘articolo 3, paragrafo 1, punto 4) della stessa direttiva, che sono gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte per tali pagamenti, di iscriversi nel registro nazionale.

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Registrazione su richiesta come intermediario finanziario certificato

La Registrazione come intermediario finanziario certificato è consentita su richiesta a qualsiasi altro intermediario finanziario che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 8 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster).

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Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido

La sezione 3 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) introduce

  • la Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte
  • il Rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso
  • un Sistema di rimborso normale

Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri della fonte impongono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato il quale percepisce dividendi distribuiti o interessi versati da un residente nello Stato membro della fonte di chiedere l’esenzione a norma dellarticolo 13 (Sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte) o 14 (Sistema di rimborso rapido), a seconda dei casi, per conto di tale titolare registrato, se sono soddisfatte determinate condizioni.

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Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte

Ai sensi dell’art. 13 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto del titolare registrato conformemente all’’articolo 11 della Direttiva fornendo determinate informazioni seguenti all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte.

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Rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso

Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto del titolare registrato, a norma dell’articolo 11 della Direttiva, se le informazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 14 sono fornite entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento dei dividendi o degli interessi.

Ai  sensi del paragrafo 2 dell’art. 14 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo entro 60 giorni di calendario dalla fine del periodo in cui è possibile richiedere il rimborso rapido. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell’articolo 16 (Interessi di mora), all’importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno.

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Sistema di rimborso normale

Ai sensi dell’art. 17 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto e sia applicabile un sistema di rimborso normale qualora le richieste di esenzione rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano escluse dal sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 13 e dal sistema di rimborso rapido di cui all’articolo 14.

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Legge di Bilancio 2026: Soglia del 5% o dei 500.000 euro per usufruire della ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE non beneficiarie della direttiva madre-figlia

Il comma 3 dell’art. 27 del DPR/600 prevede una ritenuta  a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter.

Il comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600 prevede una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in merito vedi: White list di cui al D.M. 04.09.1996 – Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni), ed ivi residenti.

L’art. 27-bis del DPR/600, in ossequio alla  Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE,  disponeva che, soddisfacendo determinati requisiti stabiliti nello stesso articolo, le società che risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea e detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, avevano diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600. Ove ricorrano le condizioni, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta.

Quindi, in sintesi, era prevista:

  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti;
  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, senza alcun limite dimensionale sulle partecipazioni;
  • nessuna ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti,  beneficiarie della direttiva madre-figlia.

La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”,  contiene un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso  al  “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

Il comma 52 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato il comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600 disponendo che:
“la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a seguito delle modifiche introdotte dalla lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”:  partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;), e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Quindi, l’aliquota agevolata della ritenuta  operata a titolo di imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, è riservata alle partecipazioni che soddisfino la soglia del 5% o dei 500.000. Soglia che diventa condizione necessaria per poter fruire dell’aliquota agevolata, così  evitando discriminazioni tra soci residenti e non residenti.

In sintesi, a seguito delle modifiche legislative apportate dal comma 52 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”è prevista:

  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti;
  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, con partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, con partecipazione diretta nel capitale inferiore al 5% o valore fiscale  inferiore a 500.000 euro;
  • nessuna ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti,  beneficiarie della direttiva madre-figlia.

Il comma 53 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026 dispone che:
All’articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”

 

 

 

Legge di Bilancio 2026: Diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze e viene modificata la tassazione sui dividendi e PEX


Dal 2026 Diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze e l’esclusione fiscale sui dividendi (95% per IRES, percentuali ridotte per società di persone) e sulle plusvalenze Pex richiede partecipazioni significative

Dal 2026 diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze

Il comma 42  dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”,  dispone un’importante modifica all’art. 86 del TUIR, sostituendo il comma 4 che tratta delle plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (Vedi: Plusvalenze esenti (c.d. Participation EXemption (PEX)) (che, come vedremo, viene modificata dal comma 51 dell’art. 1 della stessa legge di bilancio), determinate a norma del comma 2 (plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86 del TUIR, commi 1, 2 e 3).

Trattasi delle:

  •  plusvalenze generate dalla cessione di beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85 del TUIR (Ricavi)  concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. 
    Quindi, per le plusvalenze generate dalla cessione di singoli beni strumentali viene meno la possibilità per il contribuente di optare, a condizione che il bene sia stato posseduto da almeno 3 anni, per  la rateizzazione della plusvalenza  in cinque anni.
    (Precedente formulazione: Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.)
  • plusvalenze generate dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 del TUIR,  concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
    (precedente formulazione: Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.)
  • plusvalenze generate dalla cessione di azienda o rami d’azienda che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
    Quindi le modalità di rateizzazione della plusvalenza rimangono immutate( 5 periodi d’imposta a condizione che l’azienda sia posseduta da almeno 3 anni)
  • plusvalenze generate dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

La scelta di rateizzazione per la tassazione della plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Il comma 43 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”,  dispone “Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

Quindi, con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir:

  • le  plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime Participation EXemption (PEX), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate;
  • la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Dal periodo d’imposta 2026, cambia, quindi, il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali.

La regola generale prevede che tali componenti positivi concorrano interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui avvengono.

La facoltà di rateizzare la tassazione in cinque quote annuali viene drasticamente limitata e mantenuta esclusivamente per

  • la cessione di aziende o rami d’azienda (purché posseduti da almeno un triennio) e
  • la vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche (con un possesso minimo di due anni).

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Tassazione sui dividendi e Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze

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Dividendi

La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”,  contiene un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso  al  “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

Quindi, il regime di esenzione (95%) verrebbe mantenuto solo se la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari

  • almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena  partecipativa di controllo);
  • o uguale o maggiore di 500.000€

Il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.

Nel contempo, la lettera b) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, modificando l’art. 59 del TUIR, dispone che gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrono, per le imprese individuali e le società di persone, alla formazione del reddito d’impresa complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, a condizione che la percipiente detenga

  • almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena  partecipativa di controllo);
  • o uguale o maggiore di 500.000€

Le modifiche alla disciplina dei dividendi si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Quindi, l’esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), non è più “automatica”, ma viene riservata a chi supera una soglia minima di rilevanza economica.

Per evitare squilibri finanziari dovuti al passaggio tra i due regimi, il calcolo dell’acconto per l’anno d’imposta 2026 dovrà essere effettuato con il “metodo storico ricalcolato”. In sostanza, pur basandosi sull’imposta dell’anno precedente, le imprese dovranno simulare quale sarebbe stato il carico fiscale applicando già le nuove disposizioni introdotte dalla riforma.

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Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze

Per una logica di riallineamento e di coordinamento del regime dei dividendi con quello delle plusvalenze per poter accedere alle esenzioni gli stessi limiti dimensionali sulle partecipazioni vengono estesi anche alla c.d. Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze.

La disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. Participation EXemption (PEX)) è un istituto  introdotto dalla lettera c dell’art. 4 della  legge delega del 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), cui è stata data attuazione con l’art.1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in linea con quanto previsto in ambito europeo, al fine di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni .

 La ratio su cui si fonda l’istituto della Participation EXemption (PEX) è evitare, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono al momento della produzione degli utili, la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società ed in capo al partecipante.

La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente, al verificarsi di alcuni requisiti,  indicati agli articoli 58  (Plusvalenze) e 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86 (in caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione) , di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile (non imponibilità parziale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)) una parte delle plusvalenze realizzate in seguito dalla cessione di partecipazioni societarie, nella misura:

la lettera c) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato l’87 (Plusvalenze esenti) del TUIR, limitando l’accesso al rispettivo “regime di esenzione” PEX a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

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