Banca Nazionale della Romania
Regolamento n. 20 del 13/10/2009
Regolamento n. 20/2009 sugli istituti finanziari non bancari
Testo aggiornato il 01.02.2018. La legge include le modifiche apportate dalle seguenti leggi:
- Regolamento n. 2/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 39 del 18/01/2010.
- Regolamento n. 5/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 281 del 29/04/2010.
- Regolamento n. 8/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 408 del 19/06/2012.
- Regolamento n. 10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 1057 del 28/12/2016.
- Regolamento n. 1/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 760 del 25/09/2017.
Visto quanto disposto dall’art. 2 comma (1), art. 17 comma (2), art. 18 comma (2), art. 19, art. 20,
Articolo 26, art. 30 comma (1), art. 31 comma (5), art. 32 comma (1), art. 33 comma (1), art. 36, art. 40, art. 48 comma (2), art. 49, 54, 58 e 69 della legge n. 93/2009 sulle istituzioni finanziarie non bancarie, dell’art. 34 della legge contabile n. 82/1991, ripubblicata, nonché dell’art. 47 dell’ordinanza governativa d’urgenza n. 90/2008 sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 278/2008, con successive modifiche e integrazioni,
ai sensi dell’art. 73 comma (1) della legge n. 93/2009 e dell’art. 48 della legge n.
312/2004 sullo Statuto della Banca Nazionale della Romania,
La Banca Nazionale della Romania emana il presente regolamento.
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1.– Il presente regolamento si applica agli istituti finanziari non bancari, alle persone giuridiche rumene e alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, previste dall’art. 1 comma (2) della Legge n. 93/2009 sugli istituti finanziari non bancari e regola:
- registrazione degli istituti finanziari non bancari;
- comunicazione di cambiamenti nella situazione degli istituti finanziari non bancari;
- requisiti prudenziali applicabili alle istituzioni finanziarie non bancarie iscritte nell’Elenco Speciale.
Articolo 2.–(1)I documenti presentati in conformità al presente regolamento devono essere presentati alla Banca Nazionale di Romania in lingua rumena. Per i documenti redatti in lingua straniera, devono essere presentati sia la traduzione autenticata che i documenti tradotti. I documenti ufficiali e quelli a firma privata, la cui forma di presentazione alla Banca Nazionale di Romania non sia prevista dal presente regolamento, devono essere presentati in originale o in copia legalizzata, a seconda dei casi.
- I documenti rilasciati o legalizzati da un’autorità straniera saranno legalizzati alle condizioni previste dalla legge o recheranno l’apostille prevista dalla Convenzione sull’abolizione dell’obbligo di apposizione del visto sulla legalizzazione di documenti ufficiali stranieri, adottata all’Aia il 5 ottobre 1961. Qualora si ricorra a una situazione per rimuovere tali requisiti, ne verrà indicata la base giuridica.
- Nel caso di persone per le quali deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalle autorità rumene, se hanno stabilito la loro residenza in Romania da meno di 3 anni, verrà presentato anche il certificato del casellario giudiziale o altro documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del paese in cui hanno precedentemente stabilito il loro domicilio/residenza.
- Ogni curriculum vitae presentato alla Banca Nazionale della Romania ai sensi del presente regolamento dovrà essere firmato e datato dalla persona interessata.
Articolo 3.–(1)I richiedenti devono supportare le informazioni fornite alla Banca Nazionale della Romania con documenti.
(2)La Banca Nazionale della Romania può verificare le informazioni fornite richiedendo documenti aggiuntivi e/o ottenendo conferma da altre autorità nazionali o straniere, a seconda dei casi.
Articolo 4.–(1)La Banca Nazionale della Romania può richiedere espressamente documenti per integrare quelli inizialmente presentati o per apportarvi modifiche, stabilendo i termini entro i quali tali documenti devono essere presentati.
(2)Se la documentazione è incompleta e/o presenta delle carenze, il richiedente è tenuto a sanare tali aspetti entro il termine stabilito dalla Banca Nazionale della Romania.
Articolo 5.– I dati personali richiesti in conformità con i requisiti del presente regolamento saranno trattati dalla Banca Nazionale della Romania nell’adempimento dei propri obblighi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, in conformità con le disposizioni della Legge n. 677/2001 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, come successivamente modificata e integrata, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali.
Articolo 6.–(1)Le entità che intendono svolgere attività di prestito sul territorio della Romania possono svolgere tali attività solo dopo la registrazione nel Registro generale, rispettivamente nel Registro dei registri, tenuto dalla Banca nazionale della Romania.
- Il Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania analizza e decide sulla domanda di registrazione nei registri previsti dal comma (1) e invia ai richiedenti i documenti attestanti l’iscrizione nei registri degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, e delle filiali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, entro i termini previsti dalla Legge n. 93/2009 e dal presente regolamento.
- Entro 5 giorni dalla data della prima operazione di prestito, gli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro generale comunicheranno tale aspetto per iscritto alla Direzione di vigilanza della Banca nazionale della Romania.
Articolo 7.–(1)Ai fini del presente regolamento, i termini e le espressioni di seguito indicati sono definiti come segue:
- azionista indiretto – azionista o socio che detiene una quota del capitale o diritti di voto in un istituto finanziario non bancario, tramite una società/entità su cui esercita il controllo;
- gestione dei rischi significativi – processo focalizzato sull’analisi del profilo di rischio dell’istituzione finanziaria non bancaria, al fine di stabilire un adeguato rapporto tra utile e rischi che essa assume nello svolgimento della propria attività;
- incarico di revisione contabile – attività consistente in un esame obiettivo del modo in cui viene svolta la gestione del rischio, del sistema di controllo interno e dei processi gestionali delle istituzioni finanziarie non bancarie, al fine di fornire una ragionevole certezza del loro funzionamento adeguati e consentano il raggiungimento degli obiettivi delle istituzioni finanziarie non bancarie, nonché al fine di formulare raccomandazioni per il miglioramento della loro attività;
- revisione interna – l’attività definita dalle disposizioni dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 75/1999 relativa all’attività di revisione finanziaria, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni;
- banche multilaterali di sviluppo: Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Banca interamericana di sviluppo, Banca asiatica di sviluppo, Banca africana di sviluppo, Fondo di ristrutturazione del Consiglio d’Europa, Banca nordica per gli investimenti, Banca caraibica di sviluppo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Fondo europeo per gli investimenti, Società interamericana di investimenti e Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- controllo diretto e/o indiretto di un’entità su un’altra entità – controllo esercitato almeno nelle seguenti situazioni:
- un’entità detiene direttamente e/o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nell’altra entità;
- un’entità ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione/vigilanza o di controllo o la maggioranza dei dirigenti dell’altra entità ed è allo stesso tempo azionista o socio di quest’ultima;
- un’entità ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’altra entità, di cui è azionista o associata, in virtù di disposizioni contenute nel suo statuto o di disposizioni contrattuali;
- un’entità è azionista o associata dell’altra entità e controlla da sola, sulla base di un accordo concluso con gli altri azionisti o associati, la maggioranza dei diritti di voto in essa;
- controllo interno – processo continuo al quale partecipano amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, dirigenti, nonché personale di istituzioni finanziarie non bancarie, attraverso il quale viene fornita ragionevole certezza sul raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 78;
71.tasso di interesse annuo effettivo – ha il significato attribuito dall’art. 7 punto 6 dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 50/2010 sui contratti di credito al consumo, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 288/2010, con successive modifiche e integrazioni, rispettivamente, a seconda dei casi, dall’art. 3 punto 14 dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 52/2016 sui contratti di credito offerti ai consumatori per beni immobili, nonché per la modifica e l’integrazione dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 50/2010 sui contratti di credito al consumo, a seconda del tipo di contratto di credito e della normativa incidentale;
Il punto 7^1. è stato introdotto dal punto 1. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
- esposizione – qualsiasi importo correlato alle attività iscritte in bilancio o alle voci fuori bilancio dell’istituto finanziario non bancario che comporta un rischio effettivo o potenziale per l’istituto finanziario non bancario1 e che deriva da transazioni concluse con una controparte nello svolgimento dell’attività di prestito svolta in base all’oggetto dell’attività, come: concessione di prestiti (al consumo, ipotecari, immobiliari, microcrediti, finanziamenti di transazioni commerciali, factoring, sconto, somme forfettarie, ecc.), leasing finanziario, rilascio di garanzie, assunzione di impegni di garanzia e assunzione di impegni di finanziamento e altre forme di finanziamento di natura creditizia, comprese le disponibilità di titoli.
1Nel calcolo dell’esposizione saranno inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti importi: commissioni addebitate dal prestatore nell’ambito della rispettiva operazione di prestito, IVA fatturata e, nella misura in cui queste non siano pagate direttamente dall’utente a terzi, premi dovuti per l’assicurazione dei beni oggetto di contratti di leasing e commissioni per servizi di immatricolazione.
Il punto 8 è stato modificato dalla riga del Regolamento n. 8/2012 a partire dal 19.06.2012.
- esposizione aggregata – il valore di tutte le esposizioni nette derivanti da attività di bilancio e voci fuori bilancio di un istituto finanziario non bancario;
- esposizione lorda – il valore delle attività di bilancio degli istituti finanziari non bancari dopo aver dedotto le voci correttive del passivo, gli accantonamenti, nonché il valore delle voci fuori bilancio trasformate in equivalente di credito, secondo i criteri di classificazione previsti dall’allegato n. 5b;
- esposizione netta delle attività di bilancio – il valore dell’esposizione lorda delle attività di bilancio, ponderata in base al loro livello di rischio di credito, secondo i criteri di classificazione previsti nell’allegato 5a;
- esposizione netta da voci fuori bilancio – il valore lordo dell’esposizione delle voci fuori bilancio, convertito in equivalente di credito, ponderato in base al loro grado di rischio di credito, conformemente ai criteri di classificazione stabiliti nell’allegato 5a;
121.linea di credito concessa dalla Banca Nazionale della Romania – ha il significato attribuitole dal Regolamento della Banca Nazionale della Romania n. 1/2000 sulle operazioni del mercato monetario effettuate dalla Banca Nazionale della Romania e sulle linee di credito attivabili su iniziativa delle stesse concesse ai partecipanti idonei, ripubblicato, con successive modifiche;
Il punto 12^1. è stato introdotto dal punto 2. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
- famiglia – coniugi, parenti e affini di primo grado;
- gruppo – più entità riunite secondo criteri stabiliti dagli istituti finanziari non bancari attraverso norme interne, approvate almeno a livello di comitato di gestione dei rischi, che soddisfano i requisiti del presente regolamento;
- gruppo di persone fisiche e/o giuridiche che agiscono insieme – l’insieme delle persone che esercitano i propri diritti relativi alle azioni detenute, in conformità ad un accordo esplicito o implicito tra loro;
- istituti di credito nella zona A – tutti gli istituti di credito autorizzati in altri Stati membri, comprese le loro succursali nei paesi terzi, e tutte le società private e gli istituti pubblici che soddisfano la definizione di istituto di credito e autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali, nonché tutti gli istituti di credito autorizzati in Romania, in conformità con i regolamenti della Banca nazionale della Romania relativi all’autorizzazione degli istituti di credito, comprese le loro succursali;
- istituti di credito nella zona B – tutte le società private e gli istituti pubblici, autorizzati al di fuori della zona A, che soddisfano la definizione di istituto di credito, comprese le loro succursali nella zona A;
- operazione a condizioni favorevoli – operazione le cui clausole contrattuali concordate dalle parti non riflettono le condizioni di mercato esistenti alla data di conclusione della transazione, determinando per l’istituto finanziario non bancario la registrazione di una perdita sull’intero rapporto con il cliente in questione e che, per tali ragioni, non verrebbe conclusa dall’ente con nessuno dei suoi clienti;
- persona in relazioni speciali con l’istituto finanziario non bancario, rappresentante un’entità o un gruppo:
- amministratori/membri del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario, persone fisiche, rappresentanti permanenti degli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche, dirigenti, revisori legali e persone fisiche designate a rappresentare le società che hanno la qualità di società di revisione contabile dell’istituto finanziario non bancario;
- amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche e società di revisione dell’istituto finanziario non bancario;
- amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone fisiche, rispettivamente rappresentanti permanenti degli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche, delle persone giuridiche che esercitano il controllo sull’istituto finanziario non bancario;
- qualsiasi azionista significativo dell’istituto finanziario non bancario;
- qualsiasi entità nel cui capitale sociale l’istituto finanziario non bancario detiene una partecipazione di almeno il 10%;
- i familiari dei soggetti di cui alle lettere a), c) e d), a seconda dei casi;
- rischio di credito – il rischio di registrare perdite o di non realizzare profitti stimati, a seguito del mancato adempimento da parte della controparte dei propri obblighi contrattuali;
- rischio di mercato – il rischio di registrare perdite o di non realizzare profitti stimati, a seguito di fluttuazioni di mercato nei prezzi, nei tassi di interesse e nei tassi di cambio;
- rischio legale – componente del rischio operativo, determinato dalla mancata o difettosa applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, che incide negativamente sull’operatività o sulla situazione degli istituti finanziari non bancari;
- rischio operativo – il rischio di registrare perdite o di non conseguire i profitti stimati, determinato dall’utilizzo di processi, sistemi o risorse umane inadeguati o che non hanno svolto correttamente la loro funzione, oppure da fattori esterni, quali le condizioni economiche e il progresso tecnologico;
- rischio reputazionale – il rischio di registrare perdite o di non conseguire i profitti stimati, a causa della mancanza di fiducia del pubblico nell’integrità delle istituzioni finanziarie non bancarie;
- rischi significativi – rischi con un impatto significativo sulla situazione finanziaria e/o reputazionale degli istituti finanziari non bancari;
- sistema informativo – l’insieme dei flussi informativi organizzati in un concetto unitario, che assicura il collegamento verticale tra il livello di gestione, rispettivamente decisionale, e il livello di esecuzione, rispettivamente operativo, nonché il collegamento orizzontale al loro interno;
- Stato membro: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi Stato appartenente allo Spazio economico europeo;
- struttura organizzativa – insieme formato da dipartimenti e uffici secondari di istituzioni finanziarie non bancarie, ai quali, per un funzionamento efficiente, sono state assegnate responsabilità e tra i quali sono stati stabiliti rapporti di subordinazione, collaborazione e rendicontazione;
- fonti di prestito – prestiti ricevuti da istituzioni finanziarie non bancarie sulla base di contratti di prestito/finanziamento conclusi con terzi, secondo le disposizioni di legge vigenti;
- debitore singolo – qualsiasi persona/entità o gruppo di individui e/o entità con o senza personalità giuridica, nei confronti dei quali l’istituto finanziario non bancario ha un’esposizione e:
- che costituiscono un rischio unico perché uno di essi ha, direttamente o indirettamente, il controllo sull’altro o sugli altri; o
- tra cui non esiste alcun rapporto di controllo, ma che devono essere considerati come rappresentativi di un unico rischio di credito, perché sussistono tra loro legami tali che, qualora uno di essi dovesse riscontrare difficoltà finanziarie, è probabile che anche l’altro o tutti gli altri avrebbero difficoltà a rimborsare il credito concesso dall’istituto finanziario non bancario;
- Zona A – tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi che sono membri a pieno titolo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), i paesi che hanno concluso accordi di prestito speciali con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell’ambito degli accordi generali di prestito del FMI, nonché la Romania. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è escluso dalla Zona A per un periodo di 5 anni;
- zona B – tutti i paesi non inclusi nella zona A.
(2)I termini e le espressioni utilizzati nel presente regolamento e che non sono stati definiti nel comma (1) hanno il significato previsto dalla legge n. 93/2009.
Articolo 8.– Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, tutte le succursali e le altre sedi secondarie istituite sul territorio della Romania da un istituto finanziario, persona giuridica estera, sono considerate un’unica succursale.
CAPITOLO II
Iscrizione nei registri
SEZIONE 1
Iscrizione al Registro Generale
Articolo 9.– La presente sezione si applica agli enti soggetti all’iscrizione nel Registro Generale.
Articolo 10.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono avere in modo permanente un capitale sociale almeno pari al controvalore in valuta nazionale di 200.000 euro, rispettivamente 3.000.000 di euro nel caso di istituti finanziari non bancari che hanno incluso la concessione di prestiti ipotecari nel loro ambito di attività.
- Il valore minimo del capitale sociale degli istituti finanziari non bancari che svolgono più tipologie di attività creditizia sarà almeno pari al livello previsto per l’attività creditizia con il più elevato requisito patrimoniale tra quelle elencate nell’oggetto dell’attività.
- Per determinare il rispetto del requisito relativo al livello minimo di capitale sociale, in euro equivalente, verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato comunicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data della sua sottoscrizione e del suo versamento.
Articolo 11.–(1)Le disposizioni dell’art. 10 comma (1) e (2) si applicano di conseguenza alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere.
- Il capitale di dotazione delle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, è rappresentato dagli importi messi a loro disposizione, su base permanente, dagli istituti finanziari, persone giuridiche straniere.
- Per determinare il rispetto del requisito relativo al livello minimo di capitale di dotazione, in controvalore in euro, verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato comunicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data della sua disponibilità.
Articolo 12.–(1)L’ambito di attività degli istituti finanziari non bancari, previsto nello statuto, deve comprendere espressamente le attività da svolgere, sia nel caso dell’attività principale, sia nel caso di quelle secondarie, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge n. 93/2009.
- L’attività creditizia svolta in conformità all’oggetto sociale stabilito dallo statuto non può essere esternalizzata.
- Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del comma (2), gli istituti finanziari non bancari non possono esternalizzare:
- attività che, a seguito dell’esternalizzazione, non possono più essere controllate e svolte secondo le normative vigenti;
- organizzare e tenere la contabilità, a condizione che tra i soggetti ai quali sarebbe stata esternalizzata l’attività contabile e il revisore legale o la società di revisione contabile sussistano legami che influiscano sulla sua indipendenza nell’esercizio del mandato.
Articolo 13.– In applicazione dell’art. 16 della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta gli azionisti sulla base dei documenti previsti dall’art. 23 del presente regolamento e tenendo conto delle informazioni pubbliche disponibili al loro riguardo.
Articolo 14.– Nel valutare la reputazione dei dirigenti, la Banca Nazionale della Romania tiene conto almeno dei seguenti aspetti:
- l’esistenza di condanne per reati di corruzione, riciclaggio di denaro, terrorismo, reati contro il patrimonio, abuso d’ufficio, accettazione o concessione di tangenti, falsità e uso di falsi documenti, appropriazione indebita di fondi, evasione fiscale, ricezione di indebiti vantaggi, traffico di influenze, falsa testimonianza, reati previsti dalla normativa speciale in materia finanziaria e bancaria, dalla normativa sulle società commerciali, insolvenza o tutela dei consumatori o per qualsiasi altro fatto rilevante;
- il conducente è perseguito o processato per uno dei reati previsti dalla lettera a);
- indagini e/o provvedimenti in corso o passati nei confronti del gestore ovvero l’irrogazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa o di qualsiasi altra normativa in materia di servizi finanziari;
- indagini in corso o passate e/o misure e sanzioni applicate da qualsiasi organismo di regolamentazione o professionale per la mancata conformità a qualsiasi normativa pertinente.
Articolo 15.– Nella valutazione della reputazione dei leader, si tiene conto, caso per caso, degli aspetti previsti dall’art. 14, in funzione della gravità delle circostanze caratteristiche di ciascuna situazione, nella misura in cui possano far sorgere dubbi circa il rispetto del criterio relativo alla reputazione dei leader.
Articolo 16.– La Banca Nazionale della Romania può considerare che i requisiti di reputazione di un gestore siano soddisfatti se lui/lei:
- è una persona già considerata di buona reputazione, data la sua qualità di azionista significativo di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale della Romania, dalla Commissione Nazionale dei Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza sul Sistema Pensionistico Privato o da un’autorità di vigilanza con poteri simili in un altro Stato membro;
- è una persona che assicura la gestione e/o l’amministrazione dell’attività di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale della Romania, dalla Commissione Nazionale dei Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria dal sistema pensionistico privato o da un’autorità di vigilanza con poteri analoghi di un altro Stato membro.
Articolo 17.– Per soddisfare il requisito di esperienza professionale, il richiedente deve dimostrare che le persone designate come dirigenti possiedono adeguate conoscenze teoriche e pratiche in merito alle attività da svolgere presso l’istituto finanziario non bancario, nonché esperienza acquisita in una posizione dirigenziale.
Articolo 18.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un comitato di revisione contabile, composto da almeno 2 membri nominati dall’assemblea generale.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma (1), la composizione, il funzionamento e i poteri del comitato di revisione sono disciplinati dall’Ordinanza d’urgenza governativa n. 90/2008 sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, approvata con modifiche dalla Legge n. 278/2008, con successive modifiche e integrazioni, dal presente regolamento e dai regolamenti interni di ciascun istituto finanziario non bancario.
Articolo 19.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro Generale, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, gli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, presentano alla Banca Nazionale della Romania – Dipartimento Regolamentazione e Autorizzazione la domanda di iscrizione nel Registro Generale, il cui modulo è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:
- l’atto costitutivo in forma autentica o con data certa e prova della sua iscrizione presso il registro delle imprese;
- il certificato di registrazione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese e il certificato di registrazione;
- lettera dell’istituto di credito al quale è stato versato il capitale sociale, attestante gli importi versati da ciascun socio;
- la documentazione prevista dall’art. 21 per i dirigenti;
- la documentazione prevista dall’art. 22 per gli amministratori/membri del Consiglio di Sorveglianza;
- l’elenco degli azionisti, sottoscritto dai dirigenti designati, contenente, per ciascun azionista, almeno le seguenti informazioni: nome completo, forma giuridica, indirizzo della sede legale, numero di matricola nel registro delle imprese, codice di registrazione univoco assegnato dal Ministero delle finanze pubbliche, rispettivamente elementi identificativi equivalenti nel caso di persone giuridiche straniere, o, a seconda dei casi, cognome, nome e indirizzo di domicilio, quota di partecipazione al capitale sociale dell’istituto finanziario non bancario e diritti di voto, nonché struttura del gruppo di appartenenza;
- la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci;
- la documentazione prevista dall’articolo 24 per il revisore legale o la società di revisione;
- l’elenco delle norme interne che disciplinano l’attività dell’istituto finanziario non bancario, redatto in conformità ai requisiti della Legge n. 93/2009 e dei regolamenti emanati in attuazione, corredato della dichiarazione di approvazione da parte degli organi statutari. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dai dirigenti designati dell’istituto finanziario non bancario;
- dichiarazione attestante che l’ente dispone di un sistema informatico che garantisce almeno la predisposizione di relazioni alla Banca Nazionale della Romania entro i termini e nel formato previsti dai regolamenti emanati dalla Banca Nazionale della Romania;
- per le sedi secondarie esistenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, verrà trasmesso un elenco contenente i dati identificativi, corredato dalle informazioni relative all’indirizzo, all’oggetto
di attività e l’identità del/dei soggetto/i designato/i a garantire la gestione della sede secondaria.
Articolo 20.–(1)Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro Generale, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, le filiali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, devono presentare alla Banca Nazionale della Romania:
– Alla Direzione Regolamentazione e Autorizzazione una domanda di iscrizione al Registro Generale, il cui modulo è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:
- un estratto rilasciato dall’autorità del paese di origine analoga all’ufficio del registro delle imprese, che attesti almeno la registrazione dell’istituto finanziario, della persona giuridica estera, l’identità dei suoi rappresentanti legali, il suo oggetto sociale e l’identità degli azionisti;
- lettera dell’istituto di credito presso il quale è stato depositato il capitale di dotazione, attestante l’avvenuto deposito da parte dell’istituto finanziario persona giuridica estera;
- indicazione, se del caso, dell’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale/consolidata dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
- la decisione dell’organo statutario dell’istituto finanziario, persona giuridica straniera, in merito all’apertura di una succursale sul territorio della Romania, che deve indicare almeno l’oggetto dell’attività, il capitale di dotazione e i gestori;
- il certificato di iscrizione della succursale e l’estratto dell’ufficio del registro delle imprese, da cui devono risultare almeno l’oggetto dell’attività e i gestori;
- la documentazione prevista dall’art. 21 per i direttori di filiale;
- la documentazione prevista dall’articolo 24 per il revisore legale o la società di revisione;
- l’elenco degli azionisti, sottoscritto dai dirigenti designati dell’istituto finanziario, persona giuridica estera, contenente, per ciascun azionista, almeno le seguenti informazioni: nome completo, forma giuridica, indirizzo della sede legale, numero di matricola nel registro delle imprese, codice di registrazione univoco assegnato dal Ministero delle finanze pubbliche, rispettivamente elementi identificativi equivalenti nel caso di persone giuridiche straniere, oppure, a seconda dei casi, cognome, nome e indirizzo di domicilio, quota di partecipazione al capitale sociale dell’istituto finanziario non bancario e diritti di voto, nonché struttura del gruppo di appartenenza;
- la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci;
- l’elenco dei regolamenti interni che disciplinano l’attività della filiale, redatti in conformità ai requisiti della Legge n. 93/2009 e dei regolamenti emanati in attuazione, corredati dalla dichiarazione di approvazione da parte degli organi statutari. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dai responsabili della filiale;
- una dichiarazione attestante che la filiale dispone di un sistema informatico che garantisce almeno la preparazione dei resoconti alla Banca Nazionale della Romania entro i termini e nel formato previsti dai regolamenti emanati dalla Banca Nazionale della Romania.
- Nel caso in cui un istituto finanziario, persona giuridica straniera, apra contemporaneamente più sedi secondarie, una di queste verrà designata come filiale principale e la decisione verrà comunicata alla Banca Nazionale della Romania.
- La filiale principale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera, garantirà la comunicazione con la Banca Nazionale della Romania, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 93/2009 e dai regolamenti emanati in attuazione.
- La procedura prevista dal comma (1) è seguita solo dalla sede principale.
- Per ciascuna delle altre sedi secondarie, la comunicazione relativa alla loro istituzione sarà accompagnata dalla decisione dell’organo competente dell’istituto finanziario, persona giuridica estera, in
da cui dovranno risultare: l’oggetto dell’attività, l’identità della persona/delle persone designate a gestire la sede secondaria, nonché il suo indirizzo.
Articolo 21.– Per ciascuno dei gestori di istituti finanziari non bancari viene presentata la seguente documentazione:
- copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
- il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza;
- curriculum vitae, nel quale saranno altresì contenute le informazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17;
- il questionario, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2b, compilato e sottoscritto da tali soggetti;
- la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.
Articolo 22.–(1)Per gli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone giuridiche, vengono presentati i seguenti documenti:
- certificato di costituzione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese o altro documento ufficiale equivalente rilasciato dall’autorità analoga del paese di origine, che attesti almeno la denominazione e la data di registrazione;
- il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, secondo la legislazione del rispettivo Stato;
- copia del documento di identità del rappresentante permanente, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
- la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.
(2)Per gli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza, persone fisiche, verranno presentati i seguenti documenti:
- copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
- il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito il proprio domicilio/residenza;
- la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.
Articolo 23.–(1)Per ciascuno degli azionisti, persone giuridiche, ad eccezione degli istituti regolamentati e sottoposti a vigilanza prudenziale dalla Banca Nazionale della Romania, vengono presentati i seguenti documenti:
- certificato di costituzione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese o altro documento ufficiale equivalente rilasciato dall’autorità analoga del paese di origine, che attesti almeno la denominazione, la sede legale, la data di registrazione, le persone legalmente autorizzate a rappresentare la persona giuridica e il suo oggetto sociale;
- il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, secondo la legislazione del rispettivo Stato;
- la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.
(2)Per ciascuno degli azionisti, persone fisiche, vengono presentati i seguenti documenti:
- copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
- il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza;
- la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.
Articolo 24.– Al revisore legale o alla società di revisione vengono presentati i seguenti documenti:
- il documento rilasciato dalla Camera dei Revisori Contabili della Romania attestante l’autorizzazione all’esercizio della professione di revisore contabile;
- dichiarazione sottoscritta dal revisore legale dei conti, rispettivamente dal rappresentante legale della società di revisione, attestante la conclusione di un contratto di revisione con l’istituto finanziario non bancario;
- copia del documento di identità del revisore legale, rispettivamente del rappresentante permanente della società di revisione, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
- il certificato penale del revisore legale, rispettivamente della società di revisione o altro documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza, rispettivamente dello Stato di origine;
- la dichiarazione, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2a, compilata e sottoscritta da tali soggetti.
Articolo 25.–(1)Il Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania può respingere la domanda di registrazione nel Registro Generale per i seguenti motivi:
- mancato rispetto del requisito relativo al livello minimo del capitale sociale, rispettivamente del capitale di dotazione;
- mancato rispetto da parte dei dirigenti dei requisiti relativi alla reputazione e all’esperienza professionale;
- presentazione incompleta o tardiva della documentazione prevista dal presente articolo;
- mancato rispetto del termine previsto dall’art. 25 comma (1) della legge n. 93/2009;
- mancato rispetto dei termini stabiliti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4;
- mancato rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge n. 93/2009 o dal presente regolamento.
- Il rigetto della domanda di iscrizione nel Registro generale sarà comunicato all’istituto finanziario non bancario dal Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania, unitamente alle motivazioni alla base di tale decisione.
- Avverso la decisione di rigetto della domanda è possibile presentare ricorso secondo le modalità previste dalla legge.
SEZIONE 2
Iscrizione al Registro Speciale
Articolo 26.–(1)I criteri per l’iscrizione nel Registro Speciale degli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Generale e i relativi limiti sono:
- il livello cumulativo di capitale proprio e di fonti di prestito basate sui contratti di prestito/finanziamento esistenti nel saldo deve essere di almeno 50.000.000 di lei;
- il livello cumulativo dei prestiti/finanziamenti concessi e degli impegni assunti nel saldo deve essere di almeno 25.000.000 lei.
- Il volume totale dei prestiti al consumo concessi negli ultimi tre trimestri supera
75.000.000 di lei;
La lettera c) è stata introdotta dal punto 3 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
- la media mensile dei tassi di interesse effettivi annui dei prestiti al consumo erogati nel mese di riferimento, ponderati in base all’importo di ciascun prestito alla data di erogazione, determinati secondo la formula prevista nell’Allegato n. 3 – Indicatori relativi ai criteri di iscrizione nell’Elenco Speciale, supera uno qualsiasi dei limiti:
- 200% nel caso di prestiti al consumo in lei, rispettivamente 133% nel caso di prestiti al consumo concessi in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una valuta, con una durata iniziale fino a 15 giorni inclusi;
- 100% per prestiti al consumo in lei, rispettivamente 67% nel caso di prestiti al consumo concessi in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una valuta, con una durata iniziale compresa tra 16 giorni e 90 giorni inclusi;
- 10 volte il tasso di interesse relativo alla linea di credito concessa dalla Banca Nazionale della Romania, per prestiti al consumo in lei con durata iniziale superiore a 90 giorni, rispettivamente 6,7 volte il tasso di interesse relativo alla linea di credito permanente concessa dalla Banca Nazionale della Romania, per prestiti al consumo concessi in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una valuta con durata iniziale superiore a 90 giorni; il valore del suddetto tasso di interesse di riferimento, utilizzato per il calcolo, è quello valido all’inizio del mese per il quale viene redatto il rapporto, disponibile al pubblico sul sito web della Banca Nazionale della Romania.
La lettera d) è stata introdotta dal punto 3 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
- La registrazione degli istituti finanziari non bancari nel Registro Speciale viene effettuata dal Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania nel caso in cui il Dipartimento di Vigilanza riscontri l’esistenza di una delle seguenti situazioni:
- il raggiungimento cumulativo dei limiti relativi ai criteri previsti dal comma (1) lettere a) e b) per 3 successivi periodi di rendicontazione trimestrale;
- il soddisfacimento del criterio previsto dal comma (1) lettera c);
- il soddisfacimento in un mese qualsiasi relativo ad un periodo di rendicontazione trimestrale del criterio previsto dal paragrafo (1) lettera d).
Il paragrafo (2) è stato modificato dal punto 4 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
Articolo 27.–(1)La valutazione del rispetto, da parte degli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro generale, dei criteri per l’iscrizione nel Registro speciale viene effettuata sulla base delle relazioni da essi presentate ai sensi del presente regolamento.
(2)In applicazione del comma (1), gli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Generale sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Banca Nazionale di Romania – Dipartimento di Vigilanza la situazione degli indicatori relativi ai criteri di iscrizione nel Registro Speciale, mediante il modulo di cui all’Allegato n. 3, firmato dai vertici dell’istituto. Il modulo di segnalazione deve essere trasmesso, in formato cartaceo ed elettronico, tramite il Sistema di Segnalazione Diretta alla Banca Nazionale di Romania (RAPDIR), entro 25 giorni dalla fine del trimestre per il quale viene redatta la segnalazione.
Il paragrafo (2) è stato modificato dal punto 1. del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
Articolo 28.–(1)Gli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro generale devono monitorare costantemente i propri criteri di registrazione nel Registro speciale, al fine di garantire i prerequisiti per soddisfare, contemporaneamente alla registrazione nel Registro speciale, l’obbligo di rispettare i requisiti speciali previsti dalla Legge n. 93/2009 e dai regolamenti emanati dalla Banca nazionale della Romania.
- L’iscrizione nel Registro Speciale non attesta il riconoscimento da parte della Banca Nazionale della Romania del rispetto dei requisiti speciali previsti dalla Legge n. 93/2009 e dai regolamenti emanati in attuazione, ma stabilisce l’obbligo degli istituti finanziari non bancari di conformarsi ai requisiti in questione.
- Gli istituti finanziari non bancari devono presentare al Dipartimento di Vigilanza della Banca Nazionale della Romania i documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti speciali entro i termini e le condizioni previsti dagli articoli 51-55.
Articolo 29. –Gli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Speciale saranno cancellati da tale registro, rimanendo iscritti nel Registro Generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- per un periodo comprendente 3 relazioni trimestrali successive, non soddisfano più almeno uno dei limiti relativi ai criteri di iscrizione nell’Elenco Speciale previsti dall’art. 26 comma (1) lettere a) e b);
- per un periodo comprendente 3 relazioni trimestrali successive, non soddisfano più il criterio previsto dall’art. 26 comma (1) lettera c);
- per un periodo comprendente 3 relazioni trimestrali successive, non soddisfano più il criterio previsto dall’art. 26 comma (1) lettera d).
L’art. 29. – è stato modificato dal punto 5. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
Articolo 291. –Ai fini della presente sezione, per prestiti al consumo si intendono i prestiti previsti dall’art. 3 lettera b) del Regolamento della Banca Nazionale della Romania n. 17/2012 su determinate condizioni di prestito, con successive modifiche e integrazioni, concessi da istituti finanziari non bancari.
Art. 29^1. – è stato introdotto dal punto 6. del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
SEZIONE 3
Iscrizione al Registro
Articolo 30.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Fondazioni o, a seconda dei casi, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, i soggetti che intendono svolgere attività
esclusivamente da fondi pubblici o resi disponibili sulla base di accordi governativi, presentare al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania la domanda di registrazione, il cui modulo è fornito nell’Allegato n. 1, accompagnata dalla seguente documentazione:
- copia del certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Fondazioni e del certificato di registrazione fiscale, rispettivamente del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- copia dell’atto costitutivo e, ove applicabile, dello statuto e prova della sua iscrizione presso l’ufficio competente del registro delle imprese/registro delle corti;
- la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti;
- la documentazione prevista dall’art. 22 per i soggetti che assicurano l’amministrazione, a seconda dei casi;
- la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci/azionisti.
Articolo 31.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, i soggetti che intendono svolgere attività di prestito nella forma di banco dei pegni presenteranno alla Direzione Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania la domanda di iscrizione, il cui modulo è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:
- copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- copia dell’atto costitutivo rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese attestante l’identità dei soci/azionisti e degli amministratori della società, nonché il fatto che l’attività principale è la concessione di prestiti con accettazione di beni in garanzia, ovvero il pegno tramite banco dei pegni;
La lettera b) è stata modificata dal punto 2 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
- la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti;
- la documentazione prevista dall’art. 22 per i soggetti che assicurano l’amministrazione;
- la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci/azionisti.
Articolo 32.–(1)Le succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, che intendono svolgere attività di prestito esclusivamente con fondi pubblici o resi disponibili in base ad accordi governativi o sotto forma di banco dei pegni, devono presentare al Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, la domanda, il cui modello è riportato nell’allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:
- un estratto rilasciato dall’autorità del paese di origine analoga all’ufficio del registro delle imprese, che attesti almeno la registrazione dell’istituto finanziario estero, l’identità dei suoi rappresentanti e l’oggetto dell’attività;
- copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti;
- la documentazione prevista dall’art. 23 per i soci/azionisti.
(2)Si applicano per analogia le disposizioni dell’art. 20 comma (2) – (4).
Articolo 33.– Per ottenere il documento attestante l’iscrizione nel Registro, le società di mutuo soccorso devono presentare al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania, entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Fondazioni, la domanda di iscrizione, il cui modello è riportato nell’Allegato n. 1, corredata della seguente documentazione:
- copia del certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Fondazioni e del certificato di registrazione fiscale;
- copia della delibera dell’organo statutario indicante l’identità delle persone autorizzate, in qualità di dirigenti, a gestire e coordinare l’attività quotidiana della casa di mutuo soccorso e investite della competenza ad assumersi la responsabilità dell’associazione;
La lettera b) è stata modificata dal punto 3 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
- la documentazione prevista dall’art. 21 lettere a), b) ed e) per i dirigenti.
Articolo 34.–(1)Il Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania può respingere la domanda di registrazione nel Registro per i seguenti motivi:
- presentazione incompleta o tardiva della documentazione prevista dal presente articolo;
- mancato rispetto del termine previsto dall’art. 36 comma (1) della legge n. 93/2009;
- mancato rispetto dei termini stabiliti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4;
- mancato rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge n. 93/2009 o dal presente regolamento.
- Il rigetto della domanda di iscrizione nel Registro sarà comunicato all’istituto finanziario non bancario dal Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania, unitamente alle motivazioni alla base di tale decisione.
- Avverso il provvedimento di rigetto della domanda è possibile proporre ricorso secondo le modalità previste dall’art. 60 della Legge n. 93/2009.
SEZIONE 4
Notifica e iscrizione nel Registro delle istituzioni finanziarie non bancarie ai sensi dell’art. 69 della Legge n. 93/2009
Articolo 35.–(1)Per essere iscritte nel Registro, le società di mutuo soccorso di cui all’art. 69 della Legge n. 93/2009 dovranno presentare alla Direzione Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania la domanda di iscrizione nel Registro, prevista dall’allegato n. 1, corredata dai documenti previsti dall’art. 33, nonché da una dichiarazione sotto la propria responsabilità, che comprovi le cause che hanno determinato la mancata iscrizione in uno degli elenchi redatti dalla Banca Nazionale della Romania in base al Titolo I dell’Ordinanza Governativa n. 28/2006 sulla regolamentazione di determinate misure finanziarie e fiscali, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 266/2006, con successive modifiche.
- Il Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania analizzerà la documentazione prevista dal paragrafo (1) e deciderà sulla conformità delle società di mutuo soccorso al requisito previsto dall’art. 69 della legge n. 93/2009.
- Alle società di mutuo soccorso previste dal comma 1 si applicano, per analogia, le disposizioni dell’art. 34, ad eccezione della lettera b) del comma 1.
CAPITOLO III
Procedura per la comunicazione delle variazioni della situazione degli istituti finanziari non bancari
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 36.–(1)Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, la comunicazione delle modifiche previste dal presente capitolo deve essere inviata alla Banca Nazionale della Romania entro 30 giorni dalla data della loro attuazione o, a seconda dei casi, dalla data di iscrizione delle voci corrispondenti nel registro delle imprese/registro delle associazioni e fondazioni.
- Alla comunicazione sarà allegata una copia certificata conforme dall’ufficio del registro delle imprese, dall’autorità analoga del paese di origine o dalla cancelleria del tribunale competente, dei documenti attestanti l’iscrizione delle menzioni corrispondenti alle modifiche apportate.
Paragrafo (2) Deroga al paragrafo (31) del Regolamento n. 20/2009 a partire dal 28.12.2016.
- Per tutte le modifiche deliberate dagli organi statutari, la comunicazione deve essere accompagnata anche dalla decisione dell’organo statutario in base alla quale è stata effettuata la registrazione prevista dal comma (2).
Paragrafo (3) Deroga al paragrafo (31) del Regolamento n. 20/2009 a partire dal 28.12.2016.
(31)In deroga a quanto previsto dai commi (2) e (3), per i banchi di pegno e le società di mutuo soccorso, le comunicazioni concernenti le variazioni della denominazione, dell’indirizzo della sede legale o dei dirigenti saranno corredate dai documenti previsti dall’art. 31, rispettivamente dall’art. 33 lettere a), b) e c), corrispondenti alle variazioni intervenute.
Il paragrafo (3^1) è stato introdotto dal punto 4 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
- Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle modifiche degli elementi comunicati alla Banca Nazionale della Romania ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.
Articolo 37.– Le comunicazioni previste dal presente capitolo devono essere trasmesse dagli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro generale presso il Dipartimento di vigilanza della Banca nazionale della Romania e, rispettivamente, dagli istituti finanziari non bancari registrati nel Registro di registrazione presso il Dipartimento di regolamentazione e autorizzazione della Banca nazionale della Romania e devono essere firmate dai direttori degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, o, a seconda dei casi, dai direttori delle filiali in Romania degli istituti finanziari, persone giuridiche straniere.
Articolo 38.– La Banca Nazionale della Romania può richiedere agli istituti finanziari non bancari, alle persone giuridiche rumene/filiali in Romania di istituti finanziari, alle persone giuridiche straniere, documenti che integrino i documenti relativi ai cambiamenti della situazione o attraverso i quali vengono apportate modifiche alla stessa.
SEZIONE 2
Modifiche nella situazione degli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro Generale
Articolo 39.–(1)Cambiamenti nella situazione degli istituti finanziari non bancari in merito a:
- nome, sede legale e numero di telefono/fax dell’istituto finanziario non bancario;
- aumento o diminuzione del capitale sociale;
- modifiche apportate all’oggetto principale e secondario dell’attività, a seconda dei casi;
- apertura/chiusura di filiali o altre sedi secondarie sul territorio della Romania;
- apertura/chiusura di filiali o altre sedi secondarie all’estero;
- azionisti;
- leader;
- amministratori/membri del consiglio di sorveglianza;
- il revisore legale o la società di revisione contabile.
- Le modifiche nella situazione delle filiali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, per quanto riguarda:
- la sede legale e il numero di telefono/fax della filiale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
- aumento o diminuzione del capitale di dotazione;
- modifiche all’oggetto principale e secondario dell’attività;
- dirigenti della filiale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
- il revisore legale o la società di revisione;
- apertura/chiusura di altre sedi secondarie.
- Le succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, comunicheranno, entro 30 giorni dal completamento o, a seconda dei casi, dalla data di registrazione delle menzioni presso le autorità competenti, le seguenti informazioni:
- modifiche riguardanti la denominazione e la sede legale dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
- modifiche riguardanti gli azionisti dell’istituto finanziario, persona giuridica estera;
- avviare qualsiasi procedura che potrebbe comportare la liquidazione dell’istituto finanziario o della persona giuridica estera.
Articolo 40.– Il cambio di indirizzo della sede legale sarà comunicato nei casi previsti dall’art. 39, comma (1), lettera a) e comma (2), lettera a) e, comunque, almeno 14 giorni prima della cessazione dell’effettivo utilizzo del luogo.
Articolo 41.– La decisione dell’organo statutario di aumentare il capitale sociale di un istituto finanziario non bancario sarà corredata anche dalle informazioni relative all’adempimento del requisito previsto dall’art. 18 comma (3) della legge n. 93/2009.
Articolo 42.–(1)La comunicazione relativa all’apertura da parte di un istituto finanziario non bancario, persona giuridica rumena, di una succursale o di altra sede secondaria sul territorio della Romania sarà corredata dalle informazioni relative all’oggetto dell’attività, all’identità della persona/delle persone designate a gestire la sede secondaria e all’indirizzo della sede secondaria.
(2)La comunicazione relativa all’apertura da parte di un istituto finanziario non bancario, persona giuridica rumena, di una succursale o di un’altra sede secondaria all’estero conterrà la decisione dell’organo statutario, che dovrà indicare almeno l’oggetto dell’attività, l’identità del
la/le persona/e designata/e a gestire la sede secondaria e l’indirizzo della sede secondaria.
Articolo 43.– La comunicazione relativa all’apertura da parte di un istituto finanziario, persona giuridica estera, di altre sedi secondarie sul territorio della Romania conterrà informazioni relative all’oggetto dell’attività, all’identità della persona/delle persone designate a garantirne la gestione, nonché all’indirizzo delle sedi secondarie.
Articolo 44.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti la compagine azionaria contiene gli elementi previsti dall’art. 19 lettera f), rispettivamente dall’art. 20 lettera h) e sarà corredata dalla documentazione prevista dall’art. 23.
Articolo 45.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti i dirigenti dell’istituto finanziario non bancario sarà corredata, ove opportuno, dalla documentazione prevista dall’art. 21 e dalla motivazione della decisione di variare la posizione dei precedenti dirigenti.
Articolo 46.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti gli amministratori/membri del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario sarà corredata, ove opportuno, dalla documentazione prevista dall’art. 22.
Articolo 47.– La comunicazione relativa alle variazioni riguardanti il revisore legale o la società di revisione sarà corredata, a seconda dei casi, dalla documentazione prevista dall’art. 24.
SEZIONE 3
Modifiche nella situazione degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, iscritte nel Registro Generale, a seguito di fusione e scissione
Articolo 48.– Se, mediante fusione o scissione, vengono costituiti o riorganizzati uno o più enti che intendono svolgere attività di prestito, ad essi si applicano le disposizioni della sezione 1 del capo II.
Articolo 49.– In deroga a quanto previsto dall’art. 26 comma (2), l’istituto finanziario non bancario risultante dalla fusione di due o più istituti finanziari non bancari, di cui almeno uno iscritto nell’Elenco speciale, è iscritto nell’Elenco speciale alle stesse condizioni previste dall’art. 28.
Articolo 50.–(1)Gli istituti finanziari non bancari sottoposti a un processo di fusione o scissione devono darne comunicazione alla Banca Nazionale della Romania, unitamente alle modifiche della loro situazione, in conformità con le sezioni 1 e 2 del presente capitolo.
(2)Per quegli elementi che non hanno subito modifiche a seguito del processo di fusione o scissione, i dirigenti degli istituti finanziari non bancari presentano un’autodichiarazione in cui attestano tale fatto.
SEZIONE 4
Modifiche specifiche nella situazione degli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene, iscritte nel Registro Speciale
Articolo 51.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono presentare alla Banca Nazionale della Romania – Dipartimento di Vigilanza, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di iscrizione nel Registro Speciale, i documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti speciali in materia di qualità:
- azionisti diretti e indiretti significativi;
- leader;
- amministratori e membri del consiglio di sorveglianza;
- il revisore legale o la società di revisione contabile.
- Se non si sono verificati altri cambiamenti dalla data dell’ultima comunicazione alla Banca Nazionale della Romania dei cambiamenti nella situazione degli istituti finanziari non bancari, al posto dei documenti previsti dal presente articolo dovrà essere presentata una dichiarazione in tal senso, firmata dai dirigenti degli istituti finanziari non bancari, nella quale saranno elencati i documenti presenti negli archivi della Banca Nazionale della Romania che non hanno subito cambiamenti.
- Le modifiche alle norme sottoposte alla Banca Nazionale della Romania ai sensi dell’art. 32 comma (2) della Legge n. 93/2009 saranno trasmesse al Dipartimento di Vigilanza della Banca Nazionale della Romania entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte degli organi statutari.
Articolo 52.–(1)In applicazione delle disposizioni dell’art. 31 comma (1) della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta la solidità finanziaria dell’azionista significativo dal punto di vista della sua capacità di sostenere la sua partecipazione, di mantenere una solida struttura finanziaria e di garantire la gestione prudente e sana dell’istituto finanziario non bancario, nonché la struttura del gruppo a cui appartiene, che deve consentire l’esercizio di una supervisione efficace e l’efficace scambio di informazioni con le autorità competenti.
(2)Ai fini dell’effettuazione della valutazione prevista dal comma (1), l’istituto finanziario non bancario presenta per gli azionisti diretti e indiretti significativi la documentazione prevista dall’art. 23, corredata, ove opportuno, dal loro ultimo bilancio depositato presso gli organi competenti, rispettivamente da elementi comprovanti la capacità di sostenerne la partecipazione, e da una presentazione della struttura del gruppo di appartenenza, che include informazioni riguardanti: l’autorità responsabile della vigilanza sulle rispettive persone e sul sistema di vigilanza, la normativa in materia di segreto professionale e scambio di informazioni, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ogni altra informazione rilevante in merito a possibili impedimenti allo scambio di informazioni e all’esercizio della vigilanza.
Articolo 53.–(1)In applicazione delle disposizioni dell’art. 31 comma (2) della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta il rispetto da parte dei dirigenti dei requisiti previsti dagli artt. 14-17 del presente regolamento, sulla base dei documenti previsti dall’art. 21, debitamente compilati.
- I requisiti di cui al comma (1) possono ritenersi soddisfatti nel caso di dirigenti nominati prima dell’iscrizione nell’Albo speciale.
Articolo 54.–(1)In applicazione di quanto previsto dall’art. 31 comma (2) della legge n. 93/2009, i criteri previsti dagli artt. 14-17 del presente regolamento si applicano anche agli amministratori e ai membri del consiglio di sorveglianza.
- Nel caso degli amministratori e dei membri del consiglio di sorveglianza delle persone giuridiche, il requisito relativo all’onorabilità si applica alla persona giuridica e al suo rappresentante permanente, designato per garantire l’amministrazione dell’istituto finanziario non bancario, mentre il requisito relativo all’esperienza si applica solo al rappresentante permanente.
- Per valutare l’adempimento dei requisiti di cui al paragrafo (2) da parte della persona giuridica, l’istituto finanziario non bancario deve presentare la decisione dell’organo competente in merito alla designazione di tali persone, nonché la seguente documentazione:
- certificato di costituzione rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese o altro documento ufficiale equivalente rilasciato dall’autorità analoga del paese di origine, che attesti almeno la denominazione, la sede legale, la data di registrazione, le persone legalmente autorizzate a rappresentare la persona giuridica e il suo oggetto sociale;
- il certificato penale o altro documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine;
- il questionario, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2b, compilato e sottoscritto da tali soggetti.
- Al rappresentante permanente della persona giuridica verrà inviato quanto segue:
- copia del documento di identità, la cui conformità con l’originale sarà certificata dal titolare del documento di identità;
- il certificato penale o altro documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità del Paese in cui ha stabilito il proprio domicilio/residenza;
- il questionario, il cui modello è riportato nell’allegato n. 2b, compilato e sottoscritto da tali soggetti;
- curriculum vitae dal quale risulti anche il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17.
- Nel caso di amministratori e membri del consiglio di sorveglianza che siano persone fisiche, deve essere presentata la documentazione prevista dal comma (4).
Articolo 55.–(1)In applicazione delle disposizioni dell’art. 55 comma (2) della Legge n. 93/2009, la Banca Nazionale della Romania valuta il revisore legale o la società di revisione in base alla sua esperienza e capacità e/o la persona che coordina il team che svolgerà la missione di revisione, nel campo dell’audit finanziario.
- I requisiti di cui al paragrafo (1) possono essere considerati soddisfatti se il revisore legale o la società di revisione contabile è già stato autorizzato dalla Banca Nazionale di Romania per un istituto di credito o una filiale di un istituto di credito estero o se è stato autorizzato in tale veste per un altro istituto finanziario non bancario/filiale di un istituto finanziario non bancario, persona giuridica estera, iscritto nel Registro Speciale. In tale situazione, i documenti di cui al paragrafo
- sarà sostituita da una dichiarazione, firmata dal revisore legale/rappresentante legale della società di revisione, attestante che è stato concluso un contratto di revisione con l’istituto finanziario non bancario, nonché che le informazioni contenute nella documentazione esistente presso la Banca Nazionale della Romania non hanno subito modifiche o, a seconda dei casi, deve includere informazioni relative alle modifiche intervenute.
- Per la valutazione della qualità del revisore legale o della società di revisione, alla documentazione prevista dall’art. 24 devono essere allegati i seguenti documenti:
- curriculum vitae del revisore legale/soggetto che coordina il team che svolgerà l’incarico di revisione, inclusa l’esperienza nel campo della revisione contabile di istituti finanziari e/o istituti di credito;
- comunicazione sottoscritta dal revisore legale/rappresentante legale della società di revisione, indicante gli istituti finanziari e gli istituti di credito presso i quali sono state svolte missioni di revisione contabile e i periodi in cui sono state eseguite.
SEZIONE 5
Modifiche alla situazione delle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, iscritte nel Registro Speciale
Articolo 56.– Le disposizioni del comma 4 si applicano alle succursali in Romania di istituti finanziari che siano persone giuridiche straniere, ad eccezione dell’art. 51 comma (1) lettera c) e dell’art. 54.
SEZIONE 6
Modifiche dello status degli enti iscritti al Registro
Articolo 57.–(1)Gli istituti finanziari non bancari iscritti nel Registro devono comunicare le variazioni relative alla denominazione, all’indirizzo della sede legale, alla forma giuridica, ai dirigenti e allo stato dell’ente, rispettivamente se si trovano nella situazione prevista dall’art. 42 lettera c) della legge n. 93/2009, con successive modifiche e integrazioni, oppure se hanno partecipato a un processo di fusione al termine del quale un altro istituto finanziario non bancario ha cessato di esistere.
- Le disposizioni del comma (1) si applicano di conseguenza alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, iscritte nel Registro.
L’art. 57 è stato modificato dal punto 5 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
CAPITOLO IV
Disposizioni sui requisiti prudenziali
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 58.– Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli istituti finanziari non bancari, persone giuridiche rumene e, di conseguenza, alle succursali in Romania di istituti finanziari, persone giuridiche straniere, iscritte nel Registro speciale e regolano:
- la metodologia di calcolo dei fondi propri e il loro livello minimo;
- limiti massimi di esposizione degli istituti finanziari non bancari verso le controparti;
- il quadro generale in materia di organizzazione, controllo interno, revisione interna e gestione dei rischi significativi.
SEZIONE 2
Fondi propri
Articolo 59.– I fondi propri degli enti finanziari non bancari sono costituiti dal patrimonio netto e dal capitale aggiuntivo, da cui sono dedotti gli elementi previsti dall’art. 63 comma (1).
Articolo 60.–(1)Il patrimonio netto delle istituzioni finanziarie non bancarie comprende:
- capitale sociale sottoscritto e versato/capitale di dotazione;
- sovrapprezzi di capitale, interamente riscossi, relativi al capitale sociale;
- riserve legali;
- riserve statutarie o contrattuali;
- altre riserve costituite dall’utile netto;
- utili non distribuiti che rappresentano l’utile netto non distribuito.
(2)Per determinare il livello di patrimonio netto verranno dedotti i seguenti elementi:
- gli importi dell’utile netto dell’esercizio finanziario precedente che rappresentano dividendi;
- gli utili non distribuiti che rappresentano una perdita;
- il risultato dell’esercizio finanziario in corso che rappresenta una perdita;
- distribuzione degli utili;
- il valore non ammortizzato delle spese di costituzione;
- il valore non ammortizzato delle altre attività immateriali;
- il valore non deprezzato dell’avviamento;
- il valore delle immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e degli acconti concessi su immobilizzazioni immateriali;
- azioni proprie riacquistate al fine di ridurre il capitale sociale;
- il valore delle operazioni effettuate a condizioni favorevoli, se applicabili.
Articolo 61.–(1)Nel calcolo dei fondi propri può essere incluso anche l’utile intermedio registrato fino alla data di determinazione del livello dei fondi propri, a condizione che sia al netto di eventuali obblighi prevedibili e sia verificato, nel rispetto dei principi e delle norme contabili e di valutazione vigenti, dai soggetti a ciò autorizzati all’interno dell’istituto finanziario non bancario.
(2)Il regime previsto dal comma (1) si applica anche all’utile netto dell’ultimo esercizio finanziario, fino alla data in cui lo stesso è sottoposto a revisione contabile.
Articolo 62.–(1)Il capitale aggiuntivo è costituito da:
- riserve e fondi speciali costituiti secondo le normative speciali applicabili;
- riserve derivanti dalla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e da altre rivalutazioni effettuate a norma di legge;
- prestiti subordinati ricevuti, compresi i fondi messi a disposizione di istituzioni finanziarie non bancarie, assimilati, ai sensi di legge, ai prestiti subordinati;
- altri elementi, di natura fondi e/o riserve.
(2)Per essere compresi nel capitale aggiuntivo, gli elementi di cui al comma (1) lettera d) devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:
- sono a disposizione dell’istituto finanziario non bancario per essere utilizzati immediatamente e senza restrizioni al fine di coprire rischi o perdite specifici dell’attività di prestito;
- sono registrati nei registri contabili dell’istituto finanziario non bancario;
- il loro livello è stabilito dagli organi autorizzati dell’istituto finanziario non bancario.
Articolo 63.–(1)Per determinare il livello dei fondi propri, dal valore totale delle componenti dei fondi propri saranno dedotti gli importi rappresentativi di partecipazioni in altre entità che superino il 10% del capitale sociale di queste ultime, prestiti subordinati e altri crediti della stessa natura nei confronti delle rispettive entità.
- Per determinare il livello di fondi propri, saranno presi in considerazione solo i prestiti subordinati che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
- possono essere presi in considerazione solo gli importi interamente prelevati;
- nel caso di prestiti subordinati a termine, la scadenza iniziale deve essere di almeno 5 anni, dopodiché possono essere rimborsati;
- nel caso di prestiti subordinati a tempo indeterminato, il rimborso non può essere effettuato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della richiesta di rimborso;
- nel calcolo del livello dei fondi propri, il volume dei prestiti subordinati sarà gradualmente ridotto 5 anni prima della scadenza, applicando tassi percentuali semestrali uguali;
- i contratti di prestito non dovrebbero includere una clausola di rimborso anticipato del debito in circostanze diverse dalla liquidazione dell’istituto finanziario non bancario;
- In caso di liquidazione dell’istituto finanziario non bancario, i prestiti subordinati hanno un grado inferiore rispetto agli altri debiti e non verranno rimborsati finché non saranno stati saldati i debiti rimanenti.
Articolo 64.–(1)L’importo di cui viene progressivamente ridotto l’importo compreso nei fondi propri relativo a un prestito subordinato è determinato applicando un tasso percentuale semestrale all’importo iniziale totale del rispettivo prestito ed è costante per tutto il periodo di 5 anni, in modo che, alla fine dell’ultimo semestre prima della scadenza finale, il valore cumulato delle riduzioni sia pari all’importo iniziale totale del rispettivo prestito.
- Nel periodo di 5 anni, l’importo semestrale costante di cui deve essere ridotto l’importo del prestito subordinato incluso nel calcolo del livello dei fondi propri viene detratto integralmente alla fine dell’ultimo mese del semestre in corso.
- I semestri vengono determinati separatamente per ciascun prestito subordinato, in base alla sua scadenza finale.
Articolo 65.–(1)Gli istituti finanziari non bancari determinano mensilmente il livello dei propri fondi propri, secondo quanto disposto dal presente articolo, sulla base dei dati registrati nel bilancio di verifica redatto alla fine di ogni mese e dei dati calcolati fuori conto.
- Gli istituti finanziari non bancari comunicano trimestralmente il livello e la composizione dei fondi propri, entro 25 giorni dalla fine del trimestre per il quale viene redatta la relazione, presentando il modulo di calcolo e di segnalazione come segue:
- in formato elettronico attraverso il Sistema di Segnalazione Diretta all’NBR (RAPDIR);
Il punto 1 è stato modificato dal punto 6 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
- su carta, firmato, il modulo è indirizzato alla Direzione di Vigilanza.
- Il modello del modulo per il calcolo e la segnalazione del livello dei fondi propri è presentato nell’allegato n. 4.
Articolo 66.– Gli istituti finanziari non bancari manterranno in modo permanente il livello dei fondi propri almeno pari al capitale sociale minimo applicabile previsto dal presente regolamento.
Articolo 67.– Per il calcolo degli indicatori la cui determinazione è effettuata sulla base dei fondi propri, gli istituti finanziari non bancari utilizzeranno il livello dei fondi propri calcolato per il periodo di rendicontazione dei rispettivi indicatori.
SEZIONE 3
Grandi esposizioni
Articolo 68.–(1)L’esposizione di un istituto finanziario non bancario verso un singolo debitore è considerata una grande esposizione quando il suo valore lordo è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell’istituto finanziario non bancario.
- L’esposizione di un istituto finanziario non bancario nei confronti di una persona con cui intrattiene relazioni particolari è considerata una grande esposizione quando il suo valore lordo è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell’istituto finanziario non bancario.
- Qualsiasi operazione che comporti l’iscrizione di un grande rischio, ai sensi dei paragrafi (1) e (2), o il suo aumento può essere effettuata solo previa approvazione del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario. Il potere di approvare l’aumento dei grandi rischi può essere delegato dal consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dal consiglio di sorveglianza alla direzione dell’istituto finanziario non bancario, a condizione che il limite massimo per l’aumento del rischio sia prestabilito dal consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dal consiglio di sorveglianza.
- Se la controparte è una persona in relazioni particolari con l’istituto finanziario non bancario, il consiglio di amministrazione o, se del caso, il consiglio di sorveglianza potranno approvare un’operazione che comporta l’iscrizione di un grande rischio solo se la decisione è presa dalla maggioranza dei membri del consiglio, astenendosi, se del caso, l’interessato dal voto.
Articolo 69.– Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure amministrative e registrazioni operative, unitamente ad adeguati meccanismi di controllo interno, al fine di:
- identificare e registrare tutte le grandi esposizioni nei confronti di un singolo debitore e di soggetti in rapporti particolari con l’istituto finanziario non bancario e le variazioni che possono verificarsi nei loro confronti, in conformità alle definizioni e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle norme interne, nonché per monitorare tali esposizioni secondo la propria politica di esposizione;
- l’attribuzione di codici che consentano all’istituto finanziario non bancario di identificare in modo univoco ciascun gruppo rappresentativo di un singolo debitore e/o di persone con esso intrattenute relazioni particolari, nonché di identificare ciascun membro di tale gruppo.
Articolo 70.–(1)Il valore netto dei grandi fidi registrati da un istituto finanziario non bancario nei confronti di tutti i soggetti con esso intrattenuti in rapporti particolari non può superare il 25% del valore dei suoi fondi propri.
(2)Il totale delle grandi esposizioni nette di un istituto finanziario non bancario elencato nella colonna 5 dell’allegato n. 8, registrate nei confronti di un singolo debitore e nei confronti di persone in rapporti particolari con l’istituto finanziario non bancario, non può superare il 600% del valore dei suoi fondi propri.Articolo 71.– L’esposizione aggregata registrata da un istituto finanziario non bancario non può superare
1.500% del valore dei propri fondi.
Articolo 72.–(1)Qualora un’esposizione nei confronti di un cliente sia garantita da una terza parte, gli istituti finanziari non bancari possono considerare l’esposizione in questione, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, come registrata nei confronti della terza parte e non del cliente, se l’esposizione è garantita direttamente, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente da tale terza parte.
(2)Nel caso in cui voci dell’attivo costituenti crediti o voci iscritte fuori bilancio beneficino di una ponderazione inferiore in ragione dell’esistenza di garanzie dirette, espresse, irrevocabili e incondizionate, la ponderazione inferiore verrà applicata esclusivamente alla parte garantita dell’esposizione in questione.
Articolo 73.– Gli istituti finanziari non bancari potranno svolgere operazioni a condizioni favorevoli solo nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti interni approvati dal loro consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dal consiglio di sorveglianza.
Articolo 74.– Gli istituti finanziari non bancari devono in ogni momento rispettare i limiti di esposizione stabiliti dagli articoli 70 e 71.
(2)Se, in un caso eccezionale e ben giustificato, le esposizioni superano i limiti previsti dall’art. 70 e/o dall’art. 71, l’istituto finanziario non bancario deve segnalare senza indugio tale situazione alla Banca Nazionale della Romania – Dipartimento di Vigilanza, la quale può concedere un termine entro il quale l’istituto finanziario non bancario deve conformarsi ai limiti imposti.
Il paragrafo (2) è stato introdotto dal punto 1 del Regolamento n. 5/2010 a partire dal 29.04.2010.
Articolo 75.–(1)Gli istituti finanziari non bancari sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Banca Nazionale della Romania tutti i grandi fidi, ai sensi delle disposizioni dell’art. 68, commi (1) e (2), nonché l’esposizione aggregata, secondo i moduli presentati negli allegati n. 8 e 9. Il metodo di calcolo dei fidi è presentato negli allegati n. 6 e n. 7.
- I moduli di segnalazione vengono presentati dagli istituti finanziari non bancari alla Banca Nazionale della Romania entro 25 giorni dalla fine del trimestre per il quale viene redatta la segnalazione, come segue:
- in formato elettronico attraverso il Sistema di Segnalazione Diretta all’NBR (RAPDIR);
Il punto 1 è stato modificato dal punto 7 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
- su carta, firmati, indirizzati alla Direzione di Vigilanza.
SEZIONE 4
Organizzazione e controllo interno, gestione dei rischi significativi, nonché svolgimento delle attività di audit interno
Articolo 76.– Gli istituti finanziari non bancari devono redigere una relazione annuale sull’attività svolta nell’ambito del controllo interno, della gestione dei rischi significativi e dell’audit interno, che sarà analizzata rispettivamente all’interno del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Articolo 77.– Ogni istituto finanziario non bancario avrà un proprio regolamento organizzativo e operativo, approvato dagli organi statutari, che stabilirà almeno:
- la struttura organizzativa dell’istituto finanziario non bancario;
- i compiti di ciascun dipartimento dell’istituto finanziario non bancario e le relazioni tra di essi;
- le attività che possono essere svolte dalle filiali e dalle altre sedi secondarie dell’istituto finanziario non bancario;
- i compiti del comitato di gestione dei rischi e del comitato di audit;
- le competenze dei dirigenti, dei soggetti che assicurano la direzione dei dipartimenti dell’istituto finanziario non bancario e delle sedi secondarie, nonché dei dipendenti che svolgono operazioni in nome e per conto dell’istituto finanziario non bancario;
- il sistema di controllo interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’attività di revisione interna.
Articolo 78.– Gli istituti finanziari non bancari organizzeranno l’attività di controllo interno al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
- svolgere l’attività in condizioni di efficienza;
- fornire informazioni credibili, pertinenti, complete e tempestive alle strutture coinvolte nel processo decisionale all’interno dell’istituto finanziario non bancario e agli utilizzatori esterni delle informazioni;
- garantire la conformità delle attività degli istituti finanziari non bancari al quadro giuridico e alle proprie norme.
Articolo 79.– Per soddisfare gli obiettivi di controllo interno, gli istituti finanziari non bancari devono organizzare un sistema di controllo interno che faccia riferimento ai seguenti elementi strettamente correlati:
- il ruolo e le responsabilità del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e dei dirigenti degli istituti finanziari non bancari;
- identificazione e valutazione dei rischi significativi;
- attività di controllo e separazione delle responsabilità;
- informazione e comunicazione;
- attività di monitoraggio e correzione delle carenze.
Articolo 80.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un comitato per la gestione dei rischi. Il comitato per la gestione dei rischi è un comitato permanente, composto da almeno 3 membri, il cui funzionamento e le cui funzioni sono disciplinati dal presente regolamento e dai regolamenti interni di ciascun istituto finanziario non bancario.
- Il comitato di gestione dei rischi è istituito con decisione del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e deve comprendere dirigenti dell’istituto finanziario non bancario e dei dipartimenti la cui attività è soggetta a rischi significativi.
- I membri del comitato di gestione dei rischi devono possedere un’esperienza adeguata alle responsabilità che ricoprono al suo interno.
Articolo 81.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un regolamento del comitato di gestione dei rischi, approvato a livello di consiglio di amministrazione o di consiglio di sorveglianza e periodicamente rivisto, a seconda dei casi, che ne indichi la composizione, l’autorità e le responsabilità.
- Il comitato per la gestione dei rischi presenterà relazioni sulle proprie attività al consiglio di amministrazione e al consiglio di sorveglianza, almeno semestralmente.
Articolo 82.– Il comitato di gestione del rischio avrà almeno le seguenti responsabilità:
- garantire che il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza siano informati di questioni e sviluppi significativi che potrebbero influenzare il profilo di rischio e i risultati dell’istituto finanziario non bancario;
- sviluppare procedure appropriate per identificare, valutare, monitorare e controllare i rischi significativi;
- presentare al consiglio di amministrazione, rispettivamente al collegio sindacale, informazioni sufficientemente dettagliate e tempestive, che consentano di conoscere e valutare la performance del management nel monitoraggio e nel controllo dei rischi significativi, secondo le procedure approvate, nonché la performance complessiva dell’istituto finanziario non bancario;
- informare regolarmente il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza, sulla situazione delle esposizioni dell’istituto finanziario non bancario ai rischi e, immediatamente, in caso di cambiamenti significativi nell’esposizione attuale o futura dell’istituto finanziario non bancario ai rispettivi rischi.
Articolo 83.– L’attività di controllo deve costituire parte integrante dell’attività quotidiana delle istituzioni finanziarie non bancarie al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 78.
Articolo 84.– Le attività di controllo devono essere definite per ogni livello organizzativo degli istituti finanziari non bancari e prevedono due fasi:
- stabilire procedure di controllo;
- verificare il rispetto delle procedure di controllo stabilite.
Articolo 85.– Gli istituti finanziari non bancari devono garantire un’adeguata distribuzione dei compiti a tutti i livelli organizzativi e assicurare che al personale non vengano assegnate responsabilità che diano luogo a conflitti di interesse, come l’approvazione del prelievo di fondi e il prelievo effettivo, la valutazione della documentazione creditizia e il monitoraggio del cliente dopo la stipula del prestito.
Articolo 86.– Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di sistemi informativi adeguati che coprano tutte le loro attività e includano modalità di elaborazione delle informazioni in formato elettronico, in modo da poter ottenere prove di revisione.
Articolo 87.– La struttura organizzativa degli istituti finanziari non bancari deve garantire flussi informativi adeguati, sia verticalmente, in entrambe le direzioni, sia orizzontalmente, consentendo quanto segue:
- informare il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza e i dirigenti sui rischi connessi all’attività e al funzionamento degli istituti finanziari non bancari;
- informare il personale sulle procedure di lavoro stabilite all’interno degli istituti finanziari non bancari;
- diffusione di informazioni tra dipartimenti e sedi secondarie di istituti finanziari non bancari per i quali le informazioni sono rilevanti.
Articolo 88.– In caso di esternalizzazione di determinate attività, il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza e i dirigenti degli istituti finanziari non bancari sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi di controllo interno relativi a tali attività.
Articolo 89.–(1)Gli istituti finanziari non bancari elaboreranno una strategia per la gestione dei rischi significativi connessi all’attività svolta, che sarà approvata rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.
- Gli istituti finanziari non bancari devono adottare misure per gestire i seguenti rischi significativi: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio reputazionale.
Articolo 90.–(1)La gestione dei rischi significativi deve garantire l’istituzione di almeno:
- un sistema di procedure per autorizzare le operazioni soggette a rischio;
- un sistema per la definizione e il monitoraggio dei limiti di esposizione al rischio, nonché dei livelli di competenza per l’approvazione delle esposizioni. I limiti stabiliti a livello di attività e/o di dipartimento/sedi secondarie devono essere correlati con quelli stabiliti a livello complessivo dell’istituto finanziario non bancario;
- un sistema per segnalare ai livelli gestionali appropriati l’entità dell’esposizione al rischio, nonché altri aspetti correlati al rischio;
- criteri per il reclutamento e la remunerazione del personale, che stabiliscano standard adeguati per la loro formazione, esperienza e integrità;
- un programma di formazione del personale.
(2)Nell’applicazione del comma (1) lettera e), gli istituti finanziari non bancari devono garantire la partecipazione periodica, almeno annuale, dei dipendenti addetti all’attività di erogazione del credito a programmi di formazione professionale specializzata.
Articolo 91.– Gli istituti finanziari non bancari devono garantire un monitoraggio sistematico del rispetto dell’applicazione delle procedure stabilite per i rischi significativi e risolvere le eventuali carenze riscontrate.
Articolo 92.–(1)L’identificazione e la valutazione dei rischi significativi devono essere effettuate sia a livello complessivo di un istituto finanziario non bancario sia a tutti i suoi livelli organizzativi, devono riguardare tutte le attività e tenere conto, ove opportuno, dell’emergere di nuove attività.
(2)L’identificazione e la valutazione dei rischi significativi devono essere effettuate tenendo conto di fattori interni, quali la complessità della struttura organizzativa, la natura delle attività svolte, la qualità del personale e la sua fluttuazione, e di fattori esterni, quali le condizioni economiche, i cambiamenti legislativi o legati all’ambiente competitivo nel settore finanziario e il progresso tecnologico.
Articolo 93.–(1)Le procedure di gestione del rischio di credito degli istituti finanziari non bancari devono riferirsi alla loro intera attività e tenere conto sia dei singoli prestiti sia dell’intero portafoglio.
- Le istituzioni finanziarie non bancarie devono stabilire e attuare procedure per garantire:
- mantenere solidi standard di prestito;
- monitoraggio e controllo del rischio di credito;
- valutazione adeguata delle nuove opportunità di business;
- identificazione e gestione dei crediti non performanti;
- valutare le condizioni che devono essere soddisfatte dai clienti per entrare in un rapporto commerciale con l’istituto finanziario non bancario;
- stabilire le garanzie accettabili dall’istituto finanziario non bancario.
- Per impedire l’avvio di rapporti commerciali con soggetti coinvolti in attività fraudolente e altre attività criminali, gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure rigorose che includano almeno:
- richiedere referenze e informazioni a persone autorizzate;
- consultare le informazioni messe a disposizione degli istituti finanziari non bancari da strutture costituite come Centrale Rischi Bancaria o come enti con attività analoghe, organizzate ai sensi di legge, allo scopo di raccogliere e fornire informazioni relative alla situazione della controparte nella sua qualità di beneficiario del credito o altre informazioni finanziarie;
- conoscenza della struttura dei partecipanti al capitale sociale nonché delle persone responsabili della sua amministrazione, nel caso di clienti persone giuridiche.
Articolo 94.– Gli istituti finanziari non bancari devono valutare il rischio di credito di tutte le attività che sono interessate da questo rischio, indipendentemente dal fatto che siano riflesse nel bilancio o fuori bilancio.
Articolo 95.– Nella valutazione del rischio di credito, gli istituti finanziari non bancari devono tenere conto di elementi relativi a:
- la performance finanziaria attuale e prevista delle controparti;
- concentrazione delle esposizioni verso le controparti, i mercati in cui operano, i settori economici e i paesi in cui sono insediate;
- la capacità di far rispettare legalmente gli impegni contrattuali;
- la capacità e la possibilità di escutere le garanzie, a condizioni di mercato;
- impegni contrattuali con soggetti in rapporti particolari con istituzioni finanziarie non bancarie;
- la destinazione del prestito e la fonte del suo rimborso;
- la cronologia del servizio del debito della controparte.
Articolo 96.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure per l’approvazione di nuovi prestiti e per la ristrutturazione di quelli esistenti (ad esempio, riprogrammazione, rifinanziamento).
- La ristrutturazione dei crediti problematici non comporterà la loro classificazione in una categoria di classificazione più favorevole dal punto di vista del rischio di credito.
- In deroga a quanto previsto dal comma (2), la prima operazione di ristrutturazione dei crediti problematici può comportare la loro classificazione in una categoria di classificazione più favorevole dal punto di vista del rischio di credito, ma non di più di due categorie di classificazione nel caso di crediti nella categoria “perdita” al momento della ristrutturazione, rispettivamente di una categoria di classificazione negli altri casi.
Il paragrafo (3) è stato introdotto dalla linea nel Regolamento n. 2/2010 a partire dal 18.01.2010.
- Nei casi previsti dai commi (2) e (3), a partire dalla prima classificazione successiva alla data di pagamento degli importi relativi alle rate ancora da rimborsare al momento della ristrutturazione, i crediti ristrutturati possono essere classificati in una categoria di classificazione più favorevole, il servizio del debito essendo calcolato secondo il nuovo piano di rimborso.
Il paragrafo (4) è stato introdotto dalla linea nel Regolamento n. 2/2010 a partire dal 18.01.2010.
Articolo 97.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono valutare le garanzie periodicamente e ogniqualvolta gli sviluppi economici e di mercato lo richiedano.
(2)Nel caso di garanzie personali, gli istituti finanziari non bancari devono valutare la capacità dei garanti di adempiere ai propri obblighi.
Articolo 98.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di sistemi informativi che consentano la segnalazione tempestiva di problemi di rischio di credito, con particolare attenzione all’evidenziazione dei prestiti non performanti e/o all’identificazione del mancato rispetto dei limiti di esposizione stabiliti.
- I sistemi informativi devono fornire dati adeguati sulla composizione del portafoglio crediti, nonché informazioni che consentano di individuare eventuali concentrazioni di rischio.
- Il comitato di gestione del rischio presenterà, almeno trimestralmente, relazioni sul monitoraggio dell’attività di prestito e sulla gestione del rischio di credito al consiglio di amministrazione e al consiglio di sorveglianza per l’analisi.
Articolo 99.– Il sistema di monitoraggio del rischio di credito includerà almeno:
- analisi della situazione finanziaria della controparte;
- monitorare il rispetto delle clausole contrattuali da parte della controparte;
- valutare il grado di copertura collaterale dell’esposizione in relazione alla situazione attuale della controparte;
- aggiornare le informazioni rilevanti contenute nel fascicolo creditizio.
Articolo 100.– Nell’ambito delle attività di controllo interno, gli istituti finanziari non bancari devono dotarsi di sistemi per l’identificazione tempestiva dei crediti la cui qualità si sta deteriorando e per la gestione dei crediti deteriorati.
Articolo 101.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono sviluppare procedure e sistemi per identificare, valutare e monitorare i rischi di mercato, operativi e reputazionali.
(2)Se i rischi menzionati nel paragrafo (1) sono valutati come significativi, le istituzioni finanziarie non bancarie dovranno disporre di procedure per gestirli.
Articolo 102.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di un adeguato sistema informativo per la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione delle esposizioni interessate dai rischi previsti dall’art. 101.
(2)I resoconti devono essere presentati ai dirigenti e, in forma sintetica, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
Articolo 103.– Gli istituti finanziari non bancari devono disporre di procedure per gestire i rischi associati alle attività esternalizzate.
Articolo 104.–(1)Gli istituti finanziari non bancari devono organizzare l’audit interno come componente dell’attività di monitoraggio del sistema di controllo interno, al fine di raggiungere l’obiettivo di migliorare la propria attività.
(2)La revisione interna deve comprendere tutte le attività dell’istituto finanziario non bancario, comprese le attività delle sedi secondarie nel Paese e all’estero.
Articolo 105.–(1)È vietato l’esternalizzazione delle attività di audit interno da parte di istituti finanziari non bancari.
- In deroga alle disposizioni del comma (1), gli istituti finanziari non bancari possono esternalizzare l’attività di revisione interna a livello della società madre, dell’istituto di credito o dell’istituto finanziario, ai sensi dell’Ordinanza d’urgenza governativa n. 99/2006 sugli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 227/2007, con successive modifiche e integrazioni, garantendo il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
Articolo 106.– Per raggiungere l’obiettivo, la revisione interna degli istituti finanziari non bancari includerà, nell’ambito di un incarico di revisione, principalmente le seguenti attività:
- valutare l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
- valutare l’applicazione e l’efficacia delle procedure e delle metodologie di gestione del rischio per la valutazione dei rischi significativi;
- analizzare la pertinenza e l’integrità dei dati forniti dai sistemi informativi finanziari e gestionali, compreso il sistema IT;
- valutare l’accuratezza e l’affidabilità delle registrazioni contabili e dei rendiconti finanziari;
- valutare le modalità con cui viene assicurata la tutela delle attività in bilancio e fuori bilancio e individuare modalità per prevenire frodi e perdite di qualsiasi natura;
- valutare il modo in cui vengono rispettate le disposizioni del quadro giuridico, il modo in cui vengono applicate le misure imposte dalla Banca Nazionale della Romania, nonché la valutazione del modo in cui vengono implementate le procedure dell’istituto finanziario non bancario.
Articolo 107.– L’attività di revisione interna prevede, ai fini dello svolgimento degli incarichi di revisione, il completamento almeno delle seguenti fasi:
- pianificazione delle attività di audit interno;
- esaminare e valutare le informazioni disponibili;
- comunicazione dei risultati;
- monitorare l’attuazione delle raccomandazioni formulate.
Articolo 108.– Il piano di audit interno, approvato dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, deve comprendere gli obiettivi, le scadenze e la frequenza degli incarichi di audit, nonché le risorse necessarie.
Articolo 109.– Per ogni incarico di revisione contabile previsto dal piano di audit, deve essere redatta una relazione di revisione. La relazione di revisione deve essere presentata alla direzione della struttura sottoposta a revisione, al comitato di audit e al consiglio di amministrazione, rispettivamente al consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario.
Articolo 110.– A seguito dell’analisi delle raccomandazioni di audit interno, il/i responsabile/i del coordinamento della struttura sottoposta ad audit decide/decidono in merito all’attuazione delle rispettive raccomandazioni.
Articolo 111.– La revisione interna monitora l’attuazione delle raccomandazioni formulate nello svolgimento di tale attività e ne riferisce, almeno semestralmente, ai dirigenti, al consiglio di amministrazione, rispettivamente al collegio sindacale e al comitato per il controllo interno.
CAPITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 112.– Gli istituti finanziari non bancari iscritti nell’Elenco Speciale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno esternalizzato l’attività di revisione interna, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 entro il termine massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 113.–(1)In applicazione dell’art. 28 comma (1) lettera a) e dell’art. 42 lettera a) della Legge n. 93/2009, come successivamente modificata e integrata, l’istituto finanziario non bancario deve presentare al Dipartimento di Vigilanza, rispettivamente al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania una richiesta di cancellazione dal Registro Generale, rispettivamente dal Registro di Registrazione, accompagnata dalla decisione dell’organo statutario competente in merito alla richiesta di cancellazione dai registri tenuti dalla Banca Nazionale della Romania secondo le disposizioni della Legge n. 93/2009.
Il paragrafo (1) è stato modificato dal punto 8 del Regolamento n. 10/2016 in vigore dal 28.12.2016.
(2)La documentazione prevista dal comma (1) deve essere presentata al Dipartimento di Vigilanza, rispettivamente al Dipartimento di Regolamentazione e Autorizzazione della Banca Nazionale della Romania, ai fini della cancellazione dal Registro Generale, rispettivamente dal Registro delle Registrazioni, e nel caso in cui l’istituto finanziario non bancario intenda registrare l’inattività temporanea nel registro delle imprese.
Articolo 114.–(1)Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporterà, a seconda dei casi, l’adozione di misure e/o l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VII della Legge n. 93/2009.
(2)Per determinare l’equivalente in lei delle sanzioni previste dal Capitolo VII della Legge n. 93/2009, verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato comunicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data di accertamento del fatto.
Articolo 115.– Gli allegati n. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Articolo 116.– A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- Regolamento n. 2/2006 della Banca Nazionale della Romania sul capitale minimo degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 381 del 3 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento n. 3/2006 della Banca Nazionale della Romania sul Registro Generale, sul Registro Speciale e sul Registro delle Registrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 381 del 3 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento n. 4/2006 della Banca Nazionale della Romania sulla procedura di notifica e registrazione degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 381 del 3 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento n. 6/2006 della Banca Nazionale della Romania sui criteri per l’iscrizione nel Registro Speciale degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 442 del 23 maggio 2006, con successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento n. 7/2006 della Banca Nazionale della Romania sulle modifiche della situazione degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 493 del 7 giugno 2006;
- Regolamento n. 16/2006 della Banca Nazionale della Romania sui fondi propri degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 dell’11 settembre 2006, con successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento n. 17/2006 della Banca Nazionale della Romania sulla vigilanza delle esposizioni degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 dell’11 settembre 2006, con successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento n. 18/2006 della Banca Nazionale della Romania sull’organizzazione e il controllo interno, la gestione dei rischi significativi, nonché lo svolgimento delle attività di revisione interna degli istituti finanziari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 dell’11 settembre 2006.
| Presidente del Consiglio di Amministrazione di |
| Banca Nazionale della Romania, |
| Mugur Constantin Isarescu |
Bucarest, 13 ottobre 2009.
Numero 20.
ALLEGATO N. 1
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
Il sottoscritto,………………. (nome e nome), in qualità di rappresentante legale/autorizzato
conformabile……….. , Richiedo l’iscrizione nel Registro Generale/Registro dei Registri (l’opzione è barrata)
inappropriato.) un……………………. , (nome dell’ente per il quale si richiede l’iscrizione in
Registro generale/dei registri) con sede in……………….. , iscritto all’anagrafe
di commercio/Registro delle associazioni e fondazioni situato presso l’anagrafe (Cancellare la dicitura errata.) . . . . . . . . . con il n. . . . . . . . . . , avente come oggetto di attività1. . . . . . . . . .
1Verranno indicate le attività di erogazione del credito da svolgere, come elencate nello statuto dell’ente, come previsto dall’art. 14 comma (1) della legge n. 93/2009 sulle istituzioni finanziarie non bancarie, come successivamente modificate ed integrate.
A supporto della domanda allego la seguente documentazione:
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Il nostro indirizzo di contatto è: . . . . . . . . . ., telefono . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . e-mail . . . . .
. . . . . .
Data . . . . . . . Firma . . . .
. . . . .
L’ALLEGATO n. 1 è stato modificato dal punto 9 del Regolamento n. 10/2016 a partire dal 28.12.2016.
ALLEGATO n. 2a
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PROPRIA
Il sottoscritto1,…………………………………………………….. , COME
………………………………………. al…………………………………………………………… ,(nome)
istituto finanziario non bancario/succursale di istituto finanziario, persona giuridica estera) Dichiaro sotto la mia responsabilità di non trovarmi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 16 della Legge n. 93/2009 sugli istituti finanziari non bancari né in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
| Data …………………. | Firma2 ………………… |
1Per le persone fisiche, specificare nome e cognome, cittadinanza, domicilio e residenza; per le persone senza cittadinanza rumena, specificare, se applicabile, la data di stabilimento della residenza in Romania.
Per la persona giuridica, specificare la denominazione, l’indirizzo della sede legale e il numero di registrazione presso l’ufficio del registro delle imprese o altro elemento identificativo equivalente.
2 Per la persona, indicare chiaramente il nome e il cognome.
Per la persona giuridica, specificare chiaramente il nome, il cognome e la qualifica del rappresentante legale.
ALLEGATO n. 2b
QUESTIONARIO1
per il direttore/amministratore/membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario
- Nome, indirizzo dell’istituto finanziario non bancario e numero di registrazione presso l’ufficio del registro delle imprese
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- Elementi identificativi del dirigente/amministratore/membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario
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Per le persone fisiche, specificare nome e cognome, cittadinanza, domicilio e residenza; per le persone senza cittadinanza rumena, specificare, se applicabile, la data di stabilimento della residenza in Romania.
Per la persona giuridica, specificare la denominazione, l’indirizzo della sede legale e il numero di registrazione presso l’ufficio del registro delle imprese o altro elemento identificativo equivalente.
- La funzione che svolgi all’interno dell’istituto finanziario non bancario
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Verrà presentata una descrizione dei compiti e delle responsabilità ad esso correlati.
- Lei è stato condannato per corruzione, riciclaggio, terrorismo, delitti contro il patrimonio, abuso d’ufficio, concussione, falsità e uso di falsità, appropriazione indebita, evasione fiscale, ottenimento di indebite utilità, traffico di influenze, falsa testimonianza, reati previsti dalla legislazione speciale in materia finanziaria e bancaria, dalla legislazione in materia di
aziende, insolvenza o tutela dei consumatori In caso affermativo, si prega di fornire tutti i dettagli.
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- È stato condannato per reati diversi da quelli elencati al punto 4? In tal caso, si prega di fornire tutti i dettagli.
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- È perseguito o processato per uno dei reati di cui al punto 4? In caso affermativo, si prega di fornire tutti i dettagli.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- È perseguito o processato per reati diversi da quelli indicati al punto 4? In caso affermativo, si prega di fornire tutti i dettagli.
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- È o è stato oggetto di indagini, misure o sanzioni amministrative per inosservanza delle disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa o di altri servizi finanziari? In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli completi.
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……………………………………………………………………………………………………………
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- Siete o siete stati oggetto di indagini, azioni o sanzioni da parte di un ente normativo o professionale per inosservanza di normative pertinenti? In caso affermativo, si prega di fornire dettagli completi.
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……………………………………………………………………………………………………………
- È stato valutato dal punto di vista reputazionale in qualità di azionista significativo di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale di Romania, dalla Commissione Nazionale per i Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza sui Sistemi Pensionistici Privati o da un’autorità di vigilanza con poteri analoghi in un altro Stato membro? In caso affermativo, si prega di fornire dettagli completi.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Sei stato valutato dal punto di vista reputazionale in qualità di responsabile della gestione e dell’amministrazione di un’entità regolamentata e monitorata/supervisionata dalla Banca Nazionale di Romania, dalla Commissione Nazionale per i Titoli, dalla Commissione di Vigilanza sulle Assicurazioni o dalla Commissione di Vigilanza sui Sistemi Pensionistici Privati o da un’autorità di vigilanza con poteri analoghi in un altro Stato membro? In caso affermativo, si prega di fornire dettagli completi.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi di legge, quanto segue:
- Di non trovarmi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 16 della Legge n. 93/2009 sulle istituzioni finanziarie non bancarie né in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- tutte le risposte sono complete e coerenti con la realtà e non ci sono altri fatti rilevanti di cui la Banca Nazionale della Romania debba essere informata.
Contemporaneamente, mi impegno a comunicare alla Banca Nazionale della Romania eventuali modifiche riguardanti le informazioni fornite.
| Data …………………… | Firma2 …………………….. |
NOTA:
La Banca Nazionale della Romania manterrà la riservatezza delle informazioni contenute nelle risposte al presente questionario, salvo nei casi previsti dalla legge.
1Il questionario verrà compilato da ciascun leader.
Il questionario sarà compilato da ciascun amministratore/membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto finanziario non bancario iscritto nel Registro Speciale. Se si tratta di una persona giuridica, il questionario sarà compilato sia per la persona giuridica che per il suo rappresentante permanente.
È obbligatorio rispondere a tutte le domande in modo dettagliato, con tutti i dettagli necessari, affinché sia possibile valutarne la qualità.
Non saranno accettati questionari firmati per delega.
2Per la persona, indicare chiaramente sia il nome che il cognome.
Per la persona giuridica, indicare chiaramente il nome, il cognome e la qualifica del rappresentante legale.
ALLEGATO N. 3
Contea………………. |_|_|
Nome dell’istituto finanziario non bancario: . . . . . . . . . Indirizzo: . . . . . . . . . ., settore . . . . . . . . .
St.: . . . . . . . . n. : . . . . . . . .
Telefono: . . . . . . . . ., Fax: . . . . . . . .
Numero di registro delle imprese . . . . . . . . . . .
Data: [_,_] [_,_] [_,_] Codice di registrazione univoco: [_,_,_,_,_,_,_,]
indicatore
in merito ai criteri di iscrizione al Registro Speciale
| RON | |||||||||
|
Numero di riga |
Periodo di riferimento*) | ||||||||
| NOME DEGLI INDICATORI | n-2 | n-1 | N | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| A. TOTALE PRESTITI/FINANZIAMENTI CONCESSI E
IMPEGNI, saldo alla fine del periodo di riferimento (riga 2 + riga 3) |
1 | ||||||||
| Totale prestiti concessi (ratei 2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+2052+2061+2091+
2311+2312+2411+2412+2731+2732+2751+2752+ estratto 2811 + estratto 2821+30111 + estrai 3811 + estrai 3821+401+402+4711+4712 + estratto 4811 + estratto 4821) |
2 | ||||||||
| Totale impegni assunti (conti 901+903+911+913+981) | 3 | ||||||||
| B. TOTALE PATRIMONIO NETTO E FONTI DI PRESTITO, saldo
alla fine del periodo di riferimento (riga 5 + riga 6) |
4 | ||||||||
| Patrimonio netto totale (conti 501+502-503-508+511+512+513+514+516+519▒581▒591-592) | 5 | ||||||||
| Totale fonti prese in prestito (ct. 2321+2322+2431+2432+2711 (saldi creditori)**) + 2741+ 2742+2761+2762+30121+3251+3581+3582 –
estratto 3741 – estratto 3742+4721+4722+ 531+532) |
6 | ||||||||
| C. VOLUME TOTALE DEI PRESTITI AL CONSUMO***)
PREMIATO****) |
7 | ||||||||
| D. TASSO DI INTERESSE ANNUO EFFETTIVO MEDIO PER I PRESTITI AL CONSUMO***) CONCESSI NEL MESE DI RIFERIMENTO PONDERATO PER L’IMPORTO DEI PRESTITI,
determinato secondo la formula di calcolo DAE *****) |
|||||||||
| – prestiti con durata iniziale fino a 15 giorni, inclusi | |||||||||
| – in lei | 8 | ||||||||
| – in valuta estera | 9 | ||||||||
| – prestiti con durata iniziale compresa tra 16 giorni e 90 giorni inclusi | |||||||||
| – in lei | 10 | ||||||||
| – in valuta estera | 11 |
| – prestiti con durata iniziale superiore a 90 giorni | |
| – in lei | 12 |
| – in valuta estera | 13 |
*) n – rappresenta il periodo di riferimento trimestrale. L’indicatore di cui alla lettera C sarà calcolato per ciascun trimestre sulla base del valore dei nuovi prestiti erogati nel periodo di riferimento, registrato alla data di concessione. Il valore relativo al criterio di cui alla lettera D sarà completato alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento.
**) Con l’espressione “saldi a credito” si intende la distinta rappresentazione della somma dei saldi a credito analitici, componenti del saldo del conto sintetico bifunzionale 2711 “Conti correnti presso istituti di credito”.
***)Il termine “prestiti al consumo” si riferisce ai prestiti previsti dall’art. 3, lettera b) del Regolamento della Banca Nazionale di Romania n. 17/2012 su determinate condizioni di prestito, come successivamente modificato e integrato, concessi da istituti finanziari non bancari ai sensi della Legge n. 93/2009 sugli istituti finanziari non bancari, come successivamente modificato e integrato. Nel determinare il valore degli indicatori relativi al criterio di cui alla lettera D, non si tiene conto delle operazioni di prestito a condizioni favorevoli, come definite nel presente Regolamento.
****) Saranno presi in considerazione tutti i prestiti concessi durante il periodo di riferimento, compresi quelli rimborsati e non in saldo alla fine del periodo di riferimento e quelli che rappresentano il rifinanziamento dei prestiti concessi.
*****)
dove DAE = tasso di interesse effettivo annuo medio per i prestiti al consumo concessi nel mese di riferimento ponderato per il valore dei prestiti, DAEk = ciascun livello distinto di tasso di interesse effettivo annuo per i prestiti al consumo concessi nel mese di riferimento, Ck = valore dei prestiti al consumo concessi con interesse effettivo annuo DAEk nel mese di riferimento.
| Amministratore(il capo dell’ente),
Nome, cognome, firma e timbro istituto finanziario non bancario |
Responsabile del dipartimento finanziario e contabile,
Nome, cognome e firma |
L’ALLEGATO n. 3 è stato modificato dal punto 7 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.10.2017.
ALLEGATO N. 4
MODULO
calcolo e rendicontazione del livello dei fondi propri
Nome dell’istituto finanziario non bancario: Data di segnalazione:
– leoni –
| Elementi presi in considerazione | NO.
riga. |
Valore |
| Capitale sociale sottoscritto e versato/capitale di dotazione | 1 | |
| Sovrapprezzi di capitale integrali ricevuti, relativi al capitale sociale | 2 | |
| Riserve legali | 3 | |
| Riserve statutarie o contrattuali | 4 | |
| Altre riserve formate dall’utile netto | 5 | |
| Utili non distribuiti che rappresentano l’utile netto non distribuito | 6 | |
| L’utile netto intermedio registrato fino alla data di determinazione del livello dei fondi propri, purché sia al netto di eventuali obblighi prevedibili e sia verificato dai soggetti aventi responsabilità rilevanti all’interno dell’istituto finanziario non bancario, nel rispetto dei principi e delle norme contabili e di valutazione applicabili in vigore. | 7 | |
| Totale (dalla riga 1 alla riga 7) | 8 | |
| Importi dell’utile netto dell’esercizio finanziario precedente rappresentanti dividendi | 9 | |
| Utili non distribuiti che rappresentano perdite | 10 | |
| Il risultato dell’esercizio finanziario in corso rappresenta una perdita | 11 | |
| Condivisione degli utili | 12 | |
| Valore non ammortizzato delle spese di costituzione | 13 | |
| Valore non ammortizzato delle altre attività immateriali | 14 | |
| Valore non ammortizzato dell’avviamento | 15 | |
| Valore delle immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e degli acconti concessi su immobilizzazioni immateriali | 16 |
| Azioni proprie riacquistate al fine di ridurre il capitale sociale | 17 |
| Valore delle operazioni effettuate a condizioni favorevoli (se applicabile) | 18 |
| Totale (dalla riga 9 alla riga 18) | 19 |
| Equity (riga 8-riga 19) | 20 |
| Riserve e fondi speciali costituiti secondo le normative speciali applicabili | 21 |
| Riserve da rivalutazione di immobilizzazioni materiali e altre rivalutazioni effettuate a norma di legge | 22 |
| Prestiti subordinati ricevuti, compresi i fondi messi a disposizione di istituzioni finanziarie non bancarie, assimilati, ai sensi di legge, ai prestiti subordinati | 23 |
| Altri elementi, aventi natura di fondi e/o riserve, che soddisfano le condizioni previste dall’art. 62 comma (2) del regolamento*) | 24 |
| Capitale aggiuntivo (totale dalla riga 21 alla riga 24) | 25 |
| Importi rappresentativi di partecipazioni in altre entità, superiori al 10% del capitale sociale di queste ultime, prestiti subordinati e altri crediti della stessa natura nei confronti delle dette entità | 26 |
| Fondi propri (riga 20 + riga 25 – riga 26) | 27 |
| Altri elementi che soddisfano le condizioni previste dall’art. 62 comma (2) del regolamento, di cui: | 24 |
| – ………………… | |
| – ………………… | |
| – ………………… |
| Il responsabile dell’istituto finanziario non bancario, ……………………………………….
(cognome, nome e firma) |
Responsabile del dipartimento contabilità finanziaria, …………………………………………..
(cognome, nome e firma) |
| Preparato da …………………………………………..
(cognome, nome e numero di telefono) |
*) Scomposizione degli elementi nella riga 24.
Allegati relativi alle esposizioni
ALLEGATO n. 5a
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
delle voci dell’attivo nelle categorie di rischio di credito
- 0% peso:
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti dei governi centrali e delle banche centrali dei paesi della zona A;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti delle Comunità europee;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni garantite direttamente, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente dai governi centrali e dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni registrate nei confronti di amministrazioni centrali o banche centrali della zona B, espresse e finanziate nella valuta nazionale del debitore;
- voci dell’attivo e voci fuori bilancio, che rappresentano esposizioni assistite da garanzie reali sotto forma di titoli emessi da governi centrali, banche centrali della zona A o dalle Comunità europee o obbligazioni emesse dall’istituto di credito e ad esso affidate.
- 20% peso:
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti di istituti di credito della zona A;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio garantite da depositi in contanti presso un istituto di credito nella zona A e ceduti a favore dell’istituto di credito;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni registrate nei confronti di enti creditizi della zona B, con una durata residua inferiore o uguale a un anno, ma che non costituiscono fondi propri di tali enti;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni registrate nei confronti di entità finanziarie sottoposte alla vigilanza prudenziale delle autorità competenti degli Stati membri;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti le esposizioni registrate nei confronti degli enti regionali o locali della zona A;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni garantite direttamente, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente dagli enti regionali o locali della zona A.
- 35% peso:
- voci dell’attivo che costituiscono crediti rappresentativi di esposizioni assistite da garanzie intrinseche connesse ad operazioni di leasing finanziario;
- voci fuori bilancio aventi natura di impegni di finanziamento concessi a favore dei clienti derivanti da un’operazione di leasing finanziario avente ad oggetto beni immobili, che rappresentano esposizioni garantite dal diritto di proprietà dell’istituto finanziario non bancario sui rispettivi beni immobili.
- 50% peso:
- Attività che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentative di esposizioni garantite da ipoteche a favore dell’istituto finanziario non bancario, di rango superiore alle ipoteche costituite a favore di altri creditori. Il valore dell’immobile sarà determinato secondo le disposizioni
requisiti legali e le normative interne dell’istituto finanziario non bancario. La valutazione verrà effettuata almeno una volta all’anno;
- voci dell’attivo che costituiscono crediti e voci fuori bilancio, rappresentanti esposizioni garantite da garanzie reali costituite da pegno con o senza espropriazione;
- voci fuori bilancio a rischio medio, indicate nell’allegato n. 5b del regolamento.
- 100% peso:
- esposizioni derivanti da voci dell’attivo e da voci fuori bilancio, non menzionate nelle altre lettere.
- 1000% peso:
- voci dell’attivo costituenti crediti derivanti da prestiti al consumo ai sensi dell’art. 3 lettera b) del Regolamento della Banca Nazionale della Romania n. 17/2012, come successivamente modificato e integrato, indipendentemente dal fatto che siano tra quelli di cui alle lettere a) – e), concessi a partire dal 1° ottobre 2017, il cui interesse annuo effettivo supera il limite previsto dall’art. 26 comma (1) lettera d) del regolamento, relativo alla durata iniziale e alla valuta del prestito.
L’ALLEGATO n. 5a è stato modificato dal punto 8 del Regolamento n. 1/2017 a partire dal 01.02.2018.
ALLEGATO n. 5b
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
delle voci fuori bilancio in categorie di rischio equivalente al credito
| Grado di rischio di conversione in equivalente di credito | voci fuori bilancio | Fattore di conversione equivalente al credito |
| Alto | 1. Impegni di finanziamento assunti a favore dei clienti | 100% |
| 2. Altri impegni assunti, di natura finanziaria | ||
| ambiente | 3. Fideiussioni, garanzie e altre garanzie simili prestate a favore dei clienti | 50% |
| Basso | 4. Le linee di credito e gli impegni di garanzia non utilizzati, che possono essere annullati dall’istituto finanziario non bancario incondizionatamente, in qualsiasi momento, senza preavviso | 0% |
| 5. Altri elementi a basso rischio, analoghi a quelli previsti al punto 4 |
ALLEGATO N. 6
trasformazione
in equivalente creditizio di voci fuori bilancio
| Numero di documenti. | Codice debitore | Debitore | voci fuori bilancio | Valore contabile | Fattore di conversione equivalente al credito | Equivalentecredito (esposizione lorda) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (col. 4 x col.
5) |
NOTA:
- Il calcolo viene effettuato a livello di ciascun debitore, classificando le esposizioni registrate nei suoi confronti, risultanti da poste fuori bilancio, per gradi di rischio di trasformazione in equivalente di credito, e applicando di conseguenza il coefficiente corrispondente, secondo l’allegato n. 5b del regolamento.
- I debitori che rientrano nelle categorie di segnalazione “debitore singolo” e “persone in relazioni speciali” saranno evidenziati separatamente nel presente allegato.
ALLEGATO N. 7
MODULO DI CALCOLO
delle esposizioni nette registrate dagli istituti finanziari non bancari
– leoni –
| Debitore | Esposizione da voci patrimoniali | Esposizione fuori bilancio | |||||||
| Numero di documenti. | Esposizionetotale netto | ||||||||
|
Codice |
Nome |
Esposizione lorda | Livello di rischio | Esposizione netta | Esposizione lorda | Livello di rischio | Esposizione netta | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 x 4) | 6 | 7 | 8 (6 x 7) | 9 (5 + 8) |
TOTALE:
NOTA:
- Il calcolo viene effettuato a livello di ciascun debitore, classificando le esposizioni registrate nei suoi confronti, risultanti da attività e da voci fuori bilancio, per livelli di rischio di credito e ponderandone di conseguenza il valore, secondo l’allegato n. 5a del regolamento.
- Il calcolo verrà effettuato per tutte le esposizioni registrate dagli istituti finanziari non bancari.
- Nella colonna 6 verranno ripresi, a livello di ciascun elemento, i valori inseriti nella colonna 6 dell’allegato n. 6 del regolamento.
ALLEGATO N. 8
rapporti
grandi esposizioni ed esposizione aggregata
– leoni –
| finanziare
Proprio |
10% dei fondi
Proprio |
25% dei fondi
Proprio |
600% dei fondi
Proprio |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Esposizione soggettiva
N
| II. Elevata esposizione registrata verso persone in relazioni speciali | |
| Totale II | 25 |
| Grandi esposizioni totali (Totale I + Totale II) | 600 |
NOTA:
- 4 = totale col. 3 + totale col. 6 dell’allegato n. 7 del regolamento (calcolato a livello di ciascun debitore).
- 5 = totale col. 5 + totale col. 8 dell’allegato n. 7 del regolamento (calcolato a livello di ciascun debitore).
| Nome | Esposizione netta totale | % di fondi propri | Limiteapplicabile (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Esposizione aggregata (secondo quanto previsto dall’art. 71 del regolamento) | 1500 |
| Il responsabile dell’istituto finanziario non bancario, ……………………………………….
(cognome, nome e firma) |
Responsabile del dipartimento contabilità finanziaria, …………………………………………..
(cognome, nome e firma) |
| Preparato da …………………………………………..
(cognome, nome e firma) |
NOTA:
Col. 2 = totale col. 9 dell’allegato n. 7 del regolamento.
ALLEGATO N. 9
STRUTTURA
gruppi che rappresentano un singolo debitore” e/o “persone in relazioni speciali” verso cui l’istituto finanziario non bancario ha grandi esposizioni
| “Debitore unico” e/o “persone in relazioni particolari” | Membri del gruppo | ||
| Numero di documenti. | Codice | Nome | Nome/Cognome, nome |
| Il gruppo …… | |||
| Il responsabile dell’istituto finanziario non bancario, ……………………………………….
(cognome, nome e firma) |
Responsabile del dipartimento contabilità finanziaria, …………………………………………..
(cognome, nome e firma) |
| Preparato da …………………………………………..
(cognome, nome e firma) |