Bulgaria – Conclusione di un contratto di lavoro tra un socio e la società

La  questione  in considerazione  è se sia in Bulgaria sia consentito a un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società.

Come vedremo un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara può svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

Questo vale anche per l’unico proprietario del capitale di una Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)) , che può anche stipulare un contratto di lavoro con la società , purché non ne sia allo stesso tempo amministratore.

Nella Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП))  ritiene che

  • non vi siano ostacoli per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) a svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società
  • in questo caso si applicano tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per concludere un contratto di lavoro previsto dal Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)).

Anche la prassi della Suprema Corte amministrativa (Върховния административен съд (ВАС)) ammette che non vi siano ostacoli a ciò, come da decisione n. 14345 del 22.12.2008 della Suprema Corte amministrativa, I Dipartimento . si presuppone che il rapporto giuridico tra un socio e una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) può fondarsi su:

Si può quindi concludere che in pratica non sussiste alcuna contestazione circa la possibilità per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

In questo caso occorre tenere conto della diversa posizione giuridica del partner  rispetto a quella dell’amministratore.

A differenza dell’amministratore, che è il legale rappresentante della società, il socio:

Pertanto non vi è alcun ostacolo alla sua qualità di socio per lavorare nella società ai sensi del diritto del lavoro. Inoltre, in forza della legge, ha anche l’obbligo di prestare assistenza per l’attuazione delle attività sociali ( art. 124 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In questo caso, la società eserciterà i propri diritti e obblighi lavorativi in ​​qualità di datore di lavoro attraverso il suo rappresentante legale, il manager.

Un’altra questione è che i soci partecipano all’altro organo di gestione della società – l’assemblea generale ( art. 136, comma 1 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))), che:

  • elegge il direttore,
  • ne determina il compenso,
  • lo esonera da responsabilità
  • prende decisioni in merito all’avvio di pretese della società contro di lui o contro il responsabile del trattamento
  • nomina un rappresentante per condurre i processi a loro carico ( 137, comma 1, commi 5 e 8 cp del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In pratica ciò potrebbe incidere sull’esercizio del potere societario da parte del datore di lavoro attraverso il dirigente nei confronti del socio nella sua qualità di lavoratore o impiegato.

Quando un partner conclude un contratto di lavoro con l’impresa di cui è socio , come correttamente rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Министерство на труда и социалната политика (МТСП) (vedi   Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП)) ) :

“… vengono applicate tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per la conclusione di un contratto di lavoro previsti dal Codice del lavoro “.