Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Recupero di materia

Articolo 4 – Recupero energetico

Articolo 5 – Recupero ambientale

Articolo 6 – Messa in riserva

Articolo 7 – Quantità impiegabile

Articolo 8 – Campionamenti e analisi

Articolo 9 – Test di cessione

Articolo 10 – Requisiti soggettivi

Articolo 11 -Norme transitorie

Articolo 11-bis – Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero

ALLEGATI

Allegato 1
– Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose
– Suballegato 2 – Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle
attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi

Allegato 2
– Suballegato 1 – Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili
o come altro mezzo per produrre energia
– Suballegato 2 – Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera
delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi
– Suballegato 3 Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e
combustibili tradizionali

Allegato 3 – Criteri per la determinazione del test di cessione

Allegato 4
– Suballegato 1 Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5/02/98
– Suballegato 2 Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del DM 5/02/98

Allegato 5 – Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al