- Norme di riferimento
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero
- Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
Norme di riferimento
A livello nazionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dall’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 , che rinvia ai regolamenti comunitari che regolano la materia (Regolamento (CE) n. 1013/2006 e Regolamento (CE) n. 1418/2007 ), nonché, per l’importazione di rifiuti da paesi terzi, agli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 (Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento) e 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
Le norme di riferimento sono:
Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti: Direttiva 2008/98/CE
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) – Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)
- Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – ALLEGATO I alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
- Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV (disciplina la gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti
SISPED – Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, adottato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 – Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 (Ispezioni) della direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti )
Decreto Ministeriale 370 del 3 settembre 1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti
Regolamento (CE) n. 1013/2006
Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina, a livello unionale, la spedizioni di rifiuti.
Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 va ad integrare la disciplina di cui alla:
- Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.
L’Unione Europea, oltre agli Stati membri, è parte nella “Convenzione di Basilea”, approvata dalla Comunità europea, con la Decisione del Consiglio 93/98/CEE, del 1° febbraio 1993; - Decisione OCSE sul “Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero”. adottata nel 2001: Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, che a sua volta fa riferimento alla Convenzione di Basilea.
Nel punto 5 delle cosiderazioni preliminari al Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo originale anteriore alle modifiche) si legge che: “la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE) allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria”
Il Sistema di Controllo dell’OCSE, adottato con la “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“, si basa su due tipi di procedure di controllo “Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266“:- a) Procedura di controllo verde : per i rifiuti che presentano un basso rischio per la salute umana e l’ambiente e, pertanto, non sono soggetti ad altri controlli oltre a quelli normalmente applicati nelle transazioni commerciali. I rifiuti soggetti a questa procedura di controllo sono elencati nell’Appendice 3 alla “Decisione OECD/LEGAL/0266 del 14 giugno 2001“. Le ultime modifiche testuali all’Appendice 3 sono entrate in vigore dal 1 ° gennaio 2021.
- b) Procedura di controllo ambra : per i rifiuti che presentano rischi sufficienti da giustificare il loro controllo. I rifiuti soggetti a questa procedura di controllo sono elencati nell’Appendice 4 alla “Decisione OECD/LEGAL/0266 del 14 giugno 2001“. Le ultime modifiche testuali all’Appendice 4 sono entrate in vigore dal 1 ° gennaio 2021.
I controlli sulle spedizioni di rifiuti vengono effettuati dalle autorità nazionali competenti e dagli Uffici doganali a seconda dei casi, attraverso l’utilizzo di documenti di notifica e di movimento.
Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è più volte modificato.
Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006
Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le
-
-
-
- procedure e
- i regimi di controllo
-
-
in funzione
-
-
-
- dell’origine
- della destinazione
- dell’itinerario di spedizione
- del tipo di rifiuti spediti
- del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
-
-
Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:
-
- all’interno della Comunità
- con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi TITOLO IV
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi TITOLO VI
Il terzo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce le esclusioni dall’ambito d’applicazione del regolamento.
Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere
- verso Paesi dell’Unione Europea TITOLO II del Regolamento (CE) N. 1013/2006
-
- all’interno dell’Unione
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) - con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
- all’interno dell’Unione
-
- spedizioni esclusivamente all’interno degli stati membri TITOLO III
- verso Paesi Terzi TITOLO IV destinati
- allo smaltimento, CAPO 1, per i quali vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione, così come previsto dall’art. 34 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA che sono Parti della Convenzione di Basilea (Attualmente l’EFTA conta solo quattro paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, tutti Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
- al recupero, CAPO 2, divisi in base al paese di destinazione, in
-
- Articolo 36 Divieto di esportazione
- Articolo 37 Procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati
- Sezione 2 –
- Articolo 38 Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A
-
Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti
Tutti Stati Membri dell’OCSE
Per l’esportazione di rifiuti:
- verso Paesi dell’Unione Europea: il primo comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 fissa un quadro procedurale generale, basato su una procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni (CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte), disponendo che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte :
- tutti i rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento;
- i rifiuti destinati ad operazioni di recupero se elencati nel punto b) del primo comma dell’Articolo 3.
Vedi: Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006
- verso Paesi Terzi
- destinati ad operazioni di smaltimento per i quali vige, come abbiamo visto, un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione;
- destinati ad operazioni di recupero:
- ai quali si applica la decisione OCSE vedi:
Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero - ai quali si non applica la decisione OCSE vedi: Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
- ai quali si applica la decisione OCSE vedi: