Normativa nazionale ed unionale sulla esportazione transfrontaliera dei rifiuti


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Norme di riferimento

A livello nazionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dall’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 , che rinvia ai regolamenti comunitari che regolano la materia (Regolamento (CE) n. 1013/2006 e Regolamento (CE) n. 1418/2007 ), nonché, per l’importazione di rifiuti da paesi terzi, agli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 (Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento) e 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

Le norme di riferimento sono:

Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti: Direttiva 2008/98/CE

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)

Normativa nazionale sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti – Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

Decisione OCSE relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

SISPED – Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, adottato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 – Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 (Ispezioni) della direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti )

Decreto Ministeriale 370 del 3 settembre 1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

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Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina, a livello unionale,  la  spedizioni di rifiuti.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 va ad integrare  la disciplina di cui alla:

Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è  più volte modificato.

Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le

        • procedure e
        • i regimi di controllo 

in funzione

        • dell’origine
        • della destinazione 
        • dell’itinerario di spedizione
        • del tipo di rifiuti spediti 
        • del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Il terzo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce le esclusioni dall’ambito d’applicazione del regolamento.

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE

Per l’esportazione di rifiuti:

  • verso Paesi dell’Unione Europea: il primo comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 fissa un quadro procedurale generale, basato su una procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni (CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte),  disponendo che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte :
    • tutti i rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento;
    •  i rifiuti destinati ad operazioni di recupero se elencati nel punto b) del primo comma dell’Articolo 3.

Vedi: Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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