Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Con 171 membri, il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes è il principale organismo internazionale che lavora all’implementazione di standard globali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in tutto il mondo.

Da quando il G20 ha dichiarato la fine del segreto bancario nel 2009 paesi e giurisdizioni hanno implementato standard rigorosi che hanno portato a un livello di trasparenza fiscale senza precedenti.

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

Al 7 gennaio 2025, partecipano alla Convenzione 149  giurisdizioni  (Giurisdizioni che hanno aderito alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale al 7 gennaio 2025), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Gli standard internazionali sviluppati dall’OCSE per la Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale sono

  • lo Scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request (EOIR))

e

  • lo Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Automatic Exchange Of financial account Information (AEOI)) che comprende
    • il Common Reporting Standard
    • il Crypto-Asset Reporting Framework – quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute 

Vedi la sezione del sito OCSE – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Lo standard EOIR richiede che le informazioni “prevedibilmente rilevanti” ai fini fiscali, come le informazioni sull’identità dei titolari legali ed effettivi di beni, società e conti, siano disponibili e accessibili alle autorità fiscali che possono quindi scambiare tali informazioni con le autorità fiscali di altre giurisdizioni, sulla base di un accordo internazionale.

Lo standard AEOI, che comprende il Common Reporting Standard e il Crypto-Asset Reporting Framework, richiede lo scambio annuale di una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari e sulle transazioni in criptovalute tra le autorità fiscali. Ai sensi dello standard AEOI, le giurisdizioni partecipanti raccolgono informazioni dai propri istituti finanziari e dai fornitori di servizi relativi alle criptovalute sulla base di una serie comune di obblighi di due diligence e reporting e scambiano automaticamente tali informazioni in un formato predefinito con il Paese di residenza dei titolari dei conti e degli utilizzatori delle criptovalute.
Le giurisdizioni che si occupano dello scambio automatico di informazioni (AEOI) richiedono anche accordi giuridici reciproci sui meccanismi procedurali per tale scambio. A tal fine, l’OCSE ha elaborato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo standard comune di comunicazione (CRS), la comunicazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), le norme di informativa obbligatoria per gli accordi di elusione del CRS e la struttura offshore opaca, le norme modello per la comunicazione da parte delle piattaforme digitali e, più recentemente, il quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute (Crypto-Asset Reporting Framework).

Lo scambio di informazioni fiscali può avvenire anche nell’ambito di accordi bilaterali, come i trattati fiscali basati sulla Convenzione modello dell’OCSE (articolo 26) – OECD Model Tax Convention (Article 26) o l’Accordo modello sullo scambio di informazioni fiscali (Modello TIEA) – OECD’s Model Tax Information Exchange Agreement (Model TIEA) dell’OCSE, elaborato per la prima volta nel 2002.

Common Reporting Standard

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 13 Marzo 2025, 126 Stati  hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2)   127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025)

Country-by-Country reporting

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare.
In questo contesto, sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

      • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
      • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 17 Marzo 2025, 109 Stati  hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC alla giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Il Country-by-Country reporting (CbC) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

Sulla base del  Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) e della Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4)  104 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 27/03/2025)

Dubai: Opportunità imprenditoriali e fiscali

Dubai ha consolidato la sua posizione di hub globale per gli investimenti diretti esteri (Foreign Direct Investment (FDI)).
Nella prima metà del 2023, l’emirato ha ottenuto una notevole crescita del 70% su base annua nei progetti di investimenti diretti esteri.

Il termine “investment opportunities” (opportunità di investimento) racchiude una promessa di prosperità e crescita. E quando parliamo di Dubai, quella promessa viene amplificata in molteplici modi. La lungimiranza della posizione strategica di Dubai insieme ai numerosi vantaggi che offre a coloro che cercano di investire, fanno di Dubai  un punto di focale interesse per gli investitori.

Nel 2023, l’economia degli Emirati Arabi Uniti sta mantenendo la sua impressionante traiettoria di crescita, rendendo Dubai una prospettiva ancora più convincente per gli investitori.

Diversi fattori contribuiscono a queste prospettive positive, tra cui una robusta crescita economica, prevista al 5,4%, che attira imprese e investitori e crea posti di lavoro:

  • la risoluta dedizione di Dubai alla promozione dell’innovazione si manifesta nel suo fiorente ecosistema di startup, esemplificato da iniziative come il programma Dubai Future Accelerators;
  • la recente approvazione del Bilancio generale federale degli Emirati Arabi Uniti 2023-2026, con una spesa totale stimata di 252,3 miliardi di AED , sottolinea ulteriormente l’impegno della nazione per la crescita e lo sviluppo;
  • le iniziative di Dubai per l’energia pulita stanno guadagnando slancio, con l’intenzione di generare il 75% della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2050;
  • la Dubai Tourism Vision 2022 mirava ad attirare 20 milioni di visitatori all’anno e ha superato le aspettative. Nel 2023, la città è destinata a continuare la sua traiettoria ascendente nel turismo, offrendo una miriade di opportunità agli investitori;
  • Dubai vanta due importanti mercati azionari, il Dubai Financial Market (DFM) e l’ Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), entrambi ricchi di opportunità per investimenti azionari.

Uno degli aspetti più interessanti che attirano gli investitori a Dubai è la tassazione:

Aprire una Società nella Zona Franca (Free Zone) di Dubai soddisfa  la motivazione imprenditoriale e la motivazione fiscale che ci possono spingere a voler aprire una Società a Dubai.

Vantaggi nell’aprire una Società presso l’Autorità Internazionale della Zona Franca (IFZA) Dubai

Regolamento (UE) 2023/1114 – Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

Il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.

Il Regolamento (UE) 2023/1114,  relativo ai mercati delle cripto-attività (crypto-asset), c.d. Regolamento MiCA o solo MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore, a norma dell’Art. 149, il 30 giugno 2023, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sempre a norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA si dovrà applicare dal 30 dicembre 2024, ad eccezione del TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ e del  TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA che si dovranno applicare dal 30 giugno 2024.

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) riguarda le cripto-attività che attualmente non sono regolamentate dalla legislazione esistente sui servizi finanziari.

L’Articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’OGGETTO del Regolamento MiCA disponendo che il Regolamento MiCA stabisce:

  • i requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione
    • di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica,
    • di token collegati ad attività e
    • di token di moneta elettronica,
  • nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
  • ed In particolare:

a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

L’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’AMBITO DI APPLICAZIONE del Regolamento MiCA.

Il primo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  dispone che Regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

Il secondo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  stabilisce i casi in cui non trova applicazione il Regolamento MiCA.

Le disposizioni chiave per coloro che emettono e scambiano cripto-asset (compresi token di riferimento agli asset e token di moneta elettronica) riguardano

  • la trasparenza,
  • la divulgazione,
  • l’autorizzazione e
  • la supervisione delle transazioni. 

Il regolamento comprende un numero sostanziale di misure di livello 2 e livello 3 che devono essere sviluppate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime (entro un periodo compreso tra 12 e 18 -mese di scadenza a seconda del mandato).

L’European Securities and Markets Authority (ESMA), in stretta collaborazione con l’European Banking Authority (EBA), l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e l’European Central Bank (ECB)) sta consultando il pubblico su una serie di standard tecnici che saranno pubblicati sequenzialmente in tre “Consultation Paper”. L’obiettivo è quello di fornire il più presto possibile un progetto di misure di livello 2 e 3 che incorporino il feedback del pubblico. La data di entrata in applicazione delle misure è subordinata alla loro adozione da parte della Commissione Europea e all’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE.

L’European Securities and Markets Authority (ESMA) sta rilasciando i “Consultation Paper MiCA” in sequenza a partire dalle misure di Livello 2 e Livello 3 con le scadenze più brevi. Questi includono quelli relativi all’autorizzazione, alla governance, ai conflitti di interessi e alle procedure di gestione dei reclami.

  • Il Primo “Consultation Paper MiCA”  è stato pubblicato il 12 luglio 2023.Questo pacchetto include norme tecniche per i seguenti mandati:
    • Articolo 60, paragrafo 13: norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della notifica da parte di soggetti selezionati alle ANC
    • Articolo 60, paragrafo 14: ITS su moduli e modelli per la notifica da parte degli enti alle ANC
    • Articolo 62, paragrafo 5: RTS sul contenuto della domanda di autorizzazione per CASP
    • Articolo 62, comma 6: ITS su moduli e modelli per la domanda di autorizzazione CASP
    • Articolo 71, paragrafo 5: RTS sulla procedura di gestione dei reclami
    • Articolo 72, comma 5: RTS in materia di gestione e prevenzione, comunicazione dei conflitti di interessi
    • Articolo 84, paragrafo 4: norme tecniche di regolamentazione sui requisiti informativi relativi all’acquisizione prevista
  • il Secondo “Consultation Paper MiCA” è stato pubblicato il 5 ottobre 2023.Il Secondo “Consultation Paper MiCA” copre i mandati rimanenti con una scadenza di 12 mesi, tra cui:
    • Indicatori di sostenibilità
    • Requisiti di continuità aziendale
    • Dati sulla trasparenza commerciale e tenuta dei registri degli ordini
    • Requisiti di conservazione dei registri per i CASP
    • Classificazione, modelli e formato dei white paper sulle criptovalute
    • Divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate
  • Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA”, che include i mandati MiCA con una scadenza di 18 mesi, sarà pubblicato (in via provvisoria) nel primo trimestre del 2024.
    Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA” coprirà probabilmente tutti i mandati rimanenti con una scadenza di 18 mesi, tra cui:

    • Qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari
    • Monitoraggio, rilevamento e notifica degli abusi di mercato
    • Tutela degli investitori:
      • Sollecitazione inversa
      • Adeguatezza dei servizi di consulenza e di gestione del portafoglio al cliente
      • Politiche e procedure per i servizi di trasferimento di cripto-asset, compresi i diritti dei clienti
    • Resilienza del sistema e protocolli di accesso di sicurezza