Quadro sulla normativa UE e nazionale sulla Classificazione dei rifiuti
- Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW)
- ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Quadro sulla normativa UE e nazionale sulla Classificazione dei rifiuti
La normativa UE e nazionale sulla Classificazione dei rifiuti è contenuta:
- nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” come sostituito dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014.
In particolare nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER):- viene definita come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP );
- nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti;
- nella Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (modificata dalla Direttiva (UE) 2015/1127 e dalla Direttiva (UE) 2018/851)
- l’Art. 7 (Elenco dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE stabilisce:
- le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE;
- le modalità con cui uno Stato Membro può determinare la pericolosità dei rifiuti;
- l’ Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)) ;
- l’Art. 7 (Elenco dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE stabilisce:
- nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging )), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (più volte modificato, in ultimo dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1434 del 25 aprile 2023) che ha introdotto nell’Unione Europea il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose.
Il Globally Harmonized System (GHS) ha l’obiettivo di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materia, facilitando ulteriormente la libera circolazione delle merci.
In particolare, come abbiamo visto, nell’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” come sostituito dalla Decisione 2014/955/UE, viene definita come «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I (Disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP ) – Allegato I- PARTE 2: PERICOLI FISICI
- PARTE 5: PERICOLI SUPPLEMENTARI
- nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266), disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) , e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- Titolo I: Gestione dei rifiuti in generale;
- Titolo II: Gestione degli imballaggi;
- Titolo III: Gestione di particolari categorie di rifiuti;
- Titolo III-bis: Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- Titolo IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- Titolo VI: Bonifica di Siti Contaminati;
- Titolo VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni finali;
e nei - relativi allegati, tra cui
- ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti
(nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)”
Attualmente;
- sostituito ai sensi della lettera m) del primo comma dell’art. 35 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 che dispone che l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dall’allegato III al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77
- modificato dall’Art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 dicembre 2022, n. 213);
- ALLEGATO I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
(nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO I alla Decisione 94/904/CE del Consiglio (poi abrogata) che istituiva un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Attualmente, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), sostituito dall’Allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017)
- ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti
Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW)
L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è un catalogo adottato con Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”), (che ha sostituito la decisione 94/3/CE che istituiva un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) dove sono identificati, divisi per categorie (Waste Categories), tramite un Codice Europeo Rifiuti (CER) – European Waste Code (EWC) tutti i rifiuti.
I codici CER (EWC) sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre:
- la prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe” (denominata “Capitoli dell’elenco” nell’ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)) identifica la fonte che ha generato il rifiuto:
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 17 ►C5 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati) ◄ 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie) 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - la seconda coppia di cifre, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno delle settore produttivo di provenienza;
- la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.
L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è stato modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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M1 |
L 47 |
1 |
16.2.2001 |
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M2 |
L 47 |
32 |
16.2.2001 |
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M3 |
L 203 |
18 |
28.7.2001 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 |
L 370 |
44 |
30.12.2014 |
Rettificato da:
C1 |
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C2 |
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C3 |
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Per l’Elenco Europeo Rifiuti (EER) nella sua ultima stesura vedi: Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) – Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000
ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.),è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e nei relativi allegati, tra cui
- ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti;
- ALLEGATO I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)
In particolar modo, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
I rifiuti sono classificati dall’art. 184 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- secondo l’origine in
- rifiuti urbani
Ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono “rifiuti urbani”:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati ((nonché quelli))
volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; -
rifiuti speciali
Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono “rifiuti speciali”
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);i) i veicoli fuori uso.
- rifiuti urbani
e
- secondo le caratteristiche di pericolosità
- rifiuti pericolosi
Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE;
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha disposto (con l’art. 8, comma 5) che “L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)).
Il comma 5 dell’art. 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dispone che:
“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.((La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.))” - rifiuti non pericolosi.
- rifiuti pericolosi
L’Allegato D
(nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (c.d. “CER 2002”)” , successivamente varie volte modificato e sostituito (vedi: Aggiornamenti all’atto), ultimamente
- sostituito ai sensi della lettera m) del primo comma dell’art. 35 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 che dispone che l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dall’allegato III al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77
- modificato dall’Art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 dicembre 2022, n. 213)
alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riporta:
- La Classificazione dei rifiuti
- L’Elenco dei rifiuti
Attribuzione del codice EER
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.
Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
L’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 tuttavia ha carattere residuale. Chiarimenti in merito all’utilizzo di tali codici EER sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.