Classificazione dei rifiuti – Normativa UE e Italiana


Quadro sulla normativa UE e nazionale sulla Classificazione dei rifiuti

Quadro sulla normativa UE e nazionale sulla Classificazione dei rifiuti

La normativa UE e nazionale sulla Classificazione dei rifiuti  è  contenuta:

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Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW)

L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è un catalogo adottato con Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”), (che ha sostituito la decisione 94/3/CE che istituiva un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) dove sono identificati, divisi per categorie (Waste Categories), tramite un Codice Europeo Rifiuti (CER) – European Waste Code (EWC) tutti i rifiuti.

I codici CER (EWC) sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre:

  • la prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe(denominata “Capitoli dell’elenco” nell’ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”)) identifica la fonte che ha generato il rifiuto:
    01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
    02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
    03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
    04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
    05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
    06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
    07 Rifiuti dei processi chimici organici
    08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
    09 Rifiuti dell’industria fotografica
    10 Rifiuti provenienti da processi termici
    11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
    12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
    13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
    14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
    15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
    16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
    17 ►C5 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
    18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
    19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
    20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
  • la seconda coppia di cifre, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno delle settore produttivo di provenienza;
  • la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.

L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è stato modificato da:

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001

  L 47

1

16.2.2001

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/119/CE del 22 gennaio 2001

  L 47

32

16.2.2001

 M3

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2001/573/CE del 23 luglio 2001

  L 203

18

28.7.2001

►M4 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/955/UE del 18 dicembre 2014

  L 370

44

30.12.2014

Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 262, 2.10.2001, pag.  38 (2001/118/CE)

 C2

Rettifica, GU L 112, 2.10.2001, pag.  47 (2001/118/CE)

 C3

Rettifica, GU L 272, 20.8.2004, pag.  16 (2001/118/CE)

►C4 

Rettifica, GU L 187, 15.7.2015, pag.  91 (2014/955/UE)

►C5 

Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag.  117 (2014/955/UE)

Per l’Elenco Europeo Rifiuti (EER) nella sua ultima stesura vedi:  Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) – Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000

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ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.),è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e nei relativi allegati, tra cui

  • ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti;
  • ALLEGATO I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)

In particolar modo, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1  della legge n. 108 del 29 luglio 2021,  al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

I rifiuti sono classificati dall’art. 184 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

  • secondo l’origine in
    • rifiuti urbani
      Ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti urbani”:
      1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

      2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
      3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
      4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
      5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
      6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
      6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati ((nonché quelli))
       volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
    • rifiuti speciali

      Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti speciali”

      a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
      b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
      c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
      g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
      h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
      i) i veicoli fuori uso.

e

  • secondo le caratteristiche di pericolosità
    • rifiuti pericolosi
      Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE;
      Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116
      (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha disposto (con l’art. 8, comma 5) che “L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014  ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)).
      Il comma 5 dell’art. 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
      dispone che:
      L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. 

      ((La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.))”
    • rifiuti non pericolosi.

L’Allegato D
(nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”), successivamente varie volte  modificato e sostituito (vedi: Aggiornamenti all’atto), ultimamente 

alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riporta:

  • La Classificazione dei rifiuti
  • L’Elenco dei rifiuti

Attribuzione del codice EER
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.
Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
L’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 tuttavia ha carattere residuale. Chiarimenti in merito all’utilizzo di tali codici EER sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.

Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti- Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152.

 

Tassazione di una “RETE-CONTRATTO” – Impresa Estera partecipante ad una “RETE-CONTRATTO”


Il contratto di rete

Il contratto di rete è stato introdotto nella  normativa italiana  dall’articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese), commi 4-ter e 4-quater, del Decreto-legge del 10/02/2009 n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Successivamente, l’articolo 42 (Reti di imprese) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea.
La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.

In particolare, in riferimento alla localizzazione territoriale, sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

In merito all’agevolazione di cui all’Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 vedi: Circolare n. 15 del 14/04/2011.

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Facoltà di acquisire la Soggettività giuridica per le reti dotate di fondo patrimoniale comune

La possibilità, per la rete dotata di fondo patrimoniale comune, di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, è stata concessa

 Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 36  del cosiddetto decreto crescita-bis, l’attuale formulazione della norma prevede che – nell’ambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito o inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento – l’organo comune “agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”.

Attualmente, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009, il contratto di rete che prevede

  • l’organo comune e
  • il fondo patrimoniale

non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi dell’ ultima parte del comma 4-quater del Dl n. 5/2009 (se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell”articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..)

Quindi un contratto di rete acquista soggettività giuridica se:

  • prevede
    • l’organo comune e
    • il fondo patrimoniale
  • è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Quindi, l’attuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese, ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche:

  • l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese (cosiddetta “RETE-CONTRATTO”);
  • oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “RETE-SOGGETTO”).

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Risoluzione del 30/06/2011 n. 70 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, si esprime, ferma restando l’esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese,  sulla  possibile attribuzione alla rete di un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi.
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Circolare del 18/06/2013 n. 20 della Agenzia delle Entrate – Aspetti fiscali della “RETE-CONTRATTO”

Con la Circolare del 18/06/2013 n. 20, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, ha fornito chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalle modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti crescita” alla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese.

Nel punto 3 della Circolare del 18/06/2013 n. 20, a proposito della “Rete Contratto” , viene chiarito che, successivamente alle modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti crescita” alla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese, rimangono valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate  per le reti di imprese che non acquisiscono soggettività giuridica.

Tale impostazione è stata confermata con  Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, con la quale è stato chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.

L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente  fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Nella “Rete Contratto” la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Infatti, nella “Rete Contratto”, priva di soggettività giuridica, se esistente, il fondo comune  costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza (cfr. articolo 3, comma 4-tersecondo periodo, del decreto legge n. 5 del 2009).

Il soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso  agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti, e quindi, gli atti posti in essere dal  “soggetto designato” producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti.

Pertanto, ai fini fiscali, per le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune:

  • vi è l’obbligo per il fornitore, per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, di emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile;
  • specularmente, vi è l’obbligo per ciascun partecipante rappresentato di emettere fattura, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.

Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall'”impresa capofila” – che operano senza rappresentanza – non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.

In tale ipotesi, infatti, qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza.

Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.

Nel particolare caso di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto di rete e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.

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Impresa Estera partecipante ad una “RETE-CONTRATTO”

Per quanto detto sopra un’impresa estera partecipante ad una “Rete Contratto”

  • non sarà soggetta ad imposizione in Italia;
  • a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo, da tassare nello Stato di residenza fiscale, i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, che saranno deducibili o imponibili secondo le regole impositive fissate dalla normativa del proprio Stato di appartenenza;
  • avrà l’obbligo di emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune;
  • se opera senza rappresentanza, per gli eventuali atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete,  che non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto, dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

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