Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo originale anteriore alle modifiche) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la  spedizioni di rifiuti.

Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è stato

Modificato da:

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008
REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009
DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009
REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 luglio 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014
REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2020

Rettificato da:

Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)

Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le

  • procedure e
  • i regimi di controllo 

in funzione

  • dell’origine
  • della destinazione 
  • dell’itinerario di spedizione
  • del tipo di rifiuti spediti 
  • del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti è così strutturato:

OCSE – Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero



Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

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Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Già nel 1970, le questioni ambientali erano state riconosciute come una preoccupazione importante per la politica pubblica nei Paesi dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)( o in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).

Fondato nel 1971, l’Environment Policy Committee (EPOC) – Comitato per la Politica Ambientale (EPOC) attua l’Environment Programme (Programma Ambientale) dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)( o in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).

L’Environment Policy Committee (EPOC) si riunisce a livello ministeriale circa ogni quattro anni.

L’Environment Policy Committee (EPOC) supervisiona il lavoro su: revisioni dei paesi, indicatori e prospettive, cambiamento climatico, gestione delle risorse naturali, strumenti politici e valutazione, ambiente e sviluppo , efficienza delle risorse e rifiuti, sostenuto dai sette gruppi di lavoro dell’EPOC, che collabora formalmente con altri comitati dell’OCSE, anche attraverso gruppi di lavoro congiunti su commercio e ambiente e su agricoltura e ambiente, nonché riunioni congiunte di esperti su fiscalità e ambiente. . Il comitato collabora anche con altri comitati dell’OCSE per garantire la coerenza dei messaggi per quanto riguarda l’ambiente e per garantire collegamenti orizzontali con altri lavori dell’OCSE.

Una serie di atti del Consiglio dell’OCSE stabiliscono un ampio quadro per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (control of transfrontier movements of hazardous wastes), come i residui tossici delle industrie chimiche e manifatturiere.

Nel 1989 è stata negoziata ed adottata, sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, la “Convenzione di Basilea”  sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Vedi: Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Dal marzo 1992, i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero tra i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE) sono stati supervisionati e controllati nell’ambito di uno specifico sistema di controllo intra-OCSE.

Il Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery), istituito con “Decisione del Consiglio del 30 marzo 1992 relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero C(92)39-FINAL, come modificata, che istituisce un sistema di controllo operativo per i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero “, mira a

  • facilitare, nell’area OCSE, il commercio di materiali riciclabili in modo rispettoso dell’ambiente ed economicamente efficiente utilizzando una procedura semplificata e un approccio basato sul rischio per valutare il livello necessario di controllo sui materiali;
  • fornire ai Membri dell’OCSE un quadro per controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti recuperabili all’interno dell’area OCSE in modo ecologicamente corretto ed economicamente efficiente.

I rifiuti esportati al di fuori dell’area OCSE, sia per il recupero che per lo smaltimento finale, non beneficiano di questa procedura di controllo semplificata.

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Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

La “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, adottata nella 1007a sessione [C/M(2001)13], in occasione della riunione ministeriale del 14 giugno 2001,  ha rivisto la “Decisione del Consiglio del 30 marzo 1992  C(92)39-FINAL” .

La decisione originaria “C(92)39-FINALè stata rivista dalla “Decisione OECD/LEGAL/0266” al fine di armonizzare le sue disposizioni con la convenzione di Basilea, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti soggetti a controllo.

Tuttavia, nella “Decisione OECD/LEGAL/0266“, sono stati mantenuti alcuni elementi procedurali della decisione originaria “C(92)39-FINAL, che non esistono nella convenzione di Basilea, come

  • i termini per il processo di approvazione;
  • il consenso tacito; e
  • le procedure di pre-approvazione.

Ulteriori modifiche sono state adottate con la 1024a sessione del del 28 febbraio 2002 [C/M(2002)4].

Successivamente è stata adottata la “Decisione C(2001)107/FINAL” consolidamento della decisione originaria “C(92)39-FINALcon i testi adottati dal Consiglio nelle sue 1007a e 1024a sessione del 14 giugno 2001 [C/M(2001)13] e del 28 febbraio 2002 [C/M(2002)4].

L’OCSE nel 2009 ha pubblicato un “MANUALE DI ORIENTAMENTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DECISIONE C(2001)107/FINAL DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA, SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO”

Il 7 settembre 2020 è stato raggiunto un accordo sulle modifiche agli allegati 3 e 4 della Decisione. Tali modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

A partire dal 1° gennaio 2021, la Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021 stabilisce che ciascun Paese membro dell’OCSE conserva il diritto di controllare i rifiuti di plastica non pericolosi in conformità con la propria legislazione interna e diritto internazionale.
Vedi: Modifiche al testo
I paesi membri hanno concordato di informare tempestivamente il segretariato dell’OCSE sui controlli applicati ai rifiuti di plastica non pericolosi, nonché su eventuali modifiche future di tali controlli (Informazioni sui controlli sui movimenti transfrontalieri di rifiuti di plastica non pericolosi al 7 febbraio 2022). Vedi: Comunicato stampa  | Spiegazione tecnica

A seguito delle varie modifiche nel 2023 è stata pubblicato  “Decisione del Consiglio OCSE sugli strumenti giuridici dell’OCSE per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero”

Noi faremo riferimento alla Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021

La “Convenzione di Basilea” contiene otto allegati:

La Decisione OECD/LEGAL/0266riporta:

Per garantire la gestione e il recupero adeguati dei rifiuti, sono in corso i lavori per sviluppare linee guida internazionali per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti recuperabili  (international guidelines for environmentally sound management (ESM) of recoverable wastes) nell’impianto ricevente. Procedure per la gestione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti esistono anche nell’ambito della Convenzione di Basilea e all’interno dell’Unione Europea, e l’armonizzazione delle procedure e dei requisiti dei diversi sistemi è ormai quasi completata.

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Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

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Procedure di controllo

Il Sistema di Controllo dell’OCSE, adottato con la “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“, si basa su due tipi di procedure di controllo “Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266:

I controlli sulle spedizioni di rifiuti vengono effettuati dalle autorità nazionali competenti e dagli Uffici doganali a seconda dei casi, attraverso l’utilizzo di documenti di notifica e di movimento.

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Procedura di controllo verde

Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266” a) Procedura di controllo verde:

“I rifiuti che rientrano nella procedura di controllo verde sono quelli elencati nell’Appendice 3 della presente decisione. Questa appendice è composta da due parti:

· la parte I contiene i rifiuti di cui all’Allegato IX (Elenco B, Rifiuti non pericolosi) della Convenzione di Basilea, alcuni dei quali sono oggetto di nota ai fini della presente decisione;

· La parte II contiene ulteriori rifiuti che i paesi membri dell’OCSE hanno accettato di sottoporre alla procedura di controllo verde, in conformità ai criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione.

La procedura di controllo Verde è descritta nella Sezione C”.

Capitolo II, Sezione C  (Procedura di controllo verde) della OECD/LEGAL/0266

“I movimenti transfrontalieri dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo Verde saranno soggetti a tutti i controlli esistenti normalmente applicati nelle transazioni commerciali.

Indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano inclusi o meno nell’elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo verde (appendice 3), essi non possono essere soggetti alla procedura di controllo verde se sono contaminati da altri materiali in misura tale da (a) aumentare la rischi associati ai rifiuti in misura tale da renderli idonei a essere sottoposti alla procedura di controllo dell’ambra, tenendo conto dei criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione, oppure b) impedisce il recupero dei rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente”

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Procedura di controllo ambra

Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266” a) Procedura di controllo ambra:

I rifiuti che rientrano nella procedura di controllo ambra sono quelli elencati nell’Appendice 4 della presente decisione. Questa appendice è composta da due parti:

· la parte I contiene i rifiuti di cui agli allegati II (Allegato II: Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale) e VIII (Allegato VIII: Elenco A, Rifiuti pericolosi) della Convenzione di Basilea, alcuni dei quali sono oggetto di nota ai fini della presente decisione;

· La parte II contiene ulteriori rifiuti che i paesi membri dell’OCSE hanno accettato di sottoporre alla procedura di controllo ambra, in conformità ai criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione.

La procedura di controllo dell’ambra è descritta nella sezione D.”

Capitolo II, Sezione D  (Procedura di controllo ambra) della OECD/LEGAL/0266

D. PROCEDURA DI CONTROLLO AMBRA

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(1) Condizioni

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a) Contratti

I movimenti transfrontalieri di rifiuti nell’ambito della procedura di controllo ambra possono avvenire solo in base ai termini di un contratto scritto valido, o di una catena di contratti, o di accordi equivalenti tra strutture controllate dalla stessa persona giuridica, a partire dall’esportatore e terminando presso l’impianto di recupero. Tutte le persone coinvolte nei contratti o negli accordi devono avere uno status giuridico adeguato.

I contratti devono:

i) Identificare chiaramente: il produttore di ciascuna tipologia di rifiuto, ogni persona che avrà il controllo legale dei rifiuti e l’impianto di recupero;

ii) Garantire che i requisiti pertinenti della presente decisione siano presi in considerazione e siano vincolanti per tutte le parti contraenti.

iii) Specificare quale parte del contratto (i) si assumerà la responsabilità di una gestione alternativa dei rifiuti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili inclusa, se necessaria, la restituzione dei rifiuti in conformità con la sezione D. (3) (a) di seguito e (ii), a seconda dei casi, dovrà fornire la notifica di riesportazione in conformità alla sezione D.(3) (b) di seguito.

Su richiesta delle autorità competenti dei paesi di esportazione o importazione, l’esportatore fornisce copia di tali contratti o parti di essi.

Qualsiasi informazione contenuta nei contratti previsti ai sensi del paragrafo precedente sarà mantenuta strettamente riservata in conformità e nella misura richiesta dalle leggi nazionali.

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b) Garanzie finanziarie

Ove applicabile, l’esportatore o l’importatore fornisce garanzie finanziarie in conformità ai requisiti del diritto nazionale o internazionale, per il riciclaggio alternativo, lo smaltimento o altri mezzi di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nei casi in cui non è possibile organizzare il movimento transfrontaliero e le operazioni di recupero effettuato come previsto.

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c) Movimenti transfrontalieri di rifiuti ambrati per analisi di laboratorio

I Paesi membri possono esentare dalla procedura di controllo Ambra il movimento transfrontaliero di un rifiuto, qualora sia espressamente destinato ad analisi di laboratorio per valutarne le caratteristiche fisiche o chimiche o per determinarne l’idoneità ad operazioni di recupero. La quantità di tali rifiuti così esentati sarà determinata dalla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare, ma non superiore a 25 kg. I campioni analitici devono essere adeguatamente imballati ed etichettati e rimangono soggetti alle condizioni stabilite nel capitolo II, sezione B. (1) (c) e (d) della presente decisione. Se un’autorità competente di un paese di importazione o di esportazione deve essere informata ai sensi della sua legislazione nazionale, l’esportatore informa tale autorità di un movimento transfrontaliero di un campione di laboratorio.

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(2) Funzionamento della Procedura di Controllo Ambra:

Le procedure sono previste nell’ambito della procedura di controllo Ambra per i seguenti due casi:

Caso 1: singoli movimenti transfrontalieri o spedizioni multiple verso un centro di recupero;

Caso 2: spostamenti transfrontalieri verso strutture di recupero pre-autorizzate

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Caso 1: Singoli movimenti transfrontalieri di rifiuti o spedizioni multiple verso un impianto di recupero.

a) Prima dell’inizio di ogni movimento transfrontaliero di rifiuti, l’esportatore fornisce una notifica scritta (“ notifica unica ”) alle autorità competenti dei paesi interessati. Il documento di notifica comprende tutte le informazioni elencate nell’appendice 8.A della presente decisione. In conformità con le leggi nazionali, le autorità competenti del paese di esportazione, al posto dell’esportatore, possono trasmettere tale notifica.

b) Nei casi in cui le autorità competenti che agiscono ai sensi delle loro leggi nazionali sono tenute a rivedere i contratti di cui alla sezione D. (1) di cui sopra, il contratto o i contratti o parti di essi da rivedere devono essere inviati insieme alla notifica documento affinché tale revisione possa essere eseguita in modo appropriato.

c) Le autorità competenti dei paesi interessati possono richiedere informazioni aggiuntive se la notifica non è completa. Al ricevimento del documento di notifica completo di cui al precedente paragrafo (a), le autorità competenti del paese di importazione e, se del caso, del paese di esportazione trasmettono una conferma all’esportatore con copia alle autorità competenti di tutti altri paesi interessati entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

d) Le autorità competenti dei paesi interessati avranno trenta (30) giorni per opporsi , secondo le loro leggi nazionali, al proposto movimento transfrontaliero di rifiuti. Il periodo di trenta (30) giorni per un’eventuale contestazione decorrerà dal rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del Paese di importazione.

e) Qualsiasi obiezione da parte di una qualsiasi delle autorità competenti dei paesi interessati deve essere fornita per iscritto all’esportatore e alle autorità competenti di tutti gli altri paesi interessati entro il periodo di trenta (30) giorni.

f) Se non è stata presentata alcuna opposizione ( tacito consenso ), il movimento transfrontaliero dei rifiuti può iniziare allo scadere di questo periodo di trenta (30) giorni. Il consenso tacito scade entro un (1) anno solare dalla fine del periodo di trenta (30) giorni.

g) Nei casi in cui le autorità competenti dei paesi interessati non si oppongono e decidono di fornire il consenso scritto , questo deve essere rilasciato entro il periodo di trenta (30) giorni a partire dal rilascio della conferma di ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente del paese di importazione. Il movimento transfrontaliero dei rifiuti può iniziare dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni. Copie dei consensi scritti saranno inviate alle autorità competenti di tutti i paesi interessati. Il consenso scritto è valido fino a un (1) anno solare dalla data del suo rilascio.

h) L’opposizione o il consenso scritto possono essere forniti tramite posta, e-mail con firma digitale, e-mail senza firma digitale seguita da posta o telefax seguita da posta.

i) Il movimento transfrontaliero dei rifiuti può avvenire solo durante il periodo in cui sono validi i consensi di tutte le autorità competenti (consenso tacito o scritto).

j) Ogni movimento transfrontaliero di rifiuti è accompagnato da un documento di movimento che comprende le informazioni elencate nell’appendice 8.B della presente decisione.

k) Entro tre (3) giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero, l’impianto di recupero restituisce una copia firmata del documento di movimento all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione, transito e importazione. I paesi di transito che non desiderano ricevere una copia firmata del documento di movimento ne informano il segretariato dell’OCSE. L’impianto di recupero conserva l’originale del documento di movimento per tre (3) anni.

l) Non appena possibile, ma non oltre trenta (30) giorni dal completamento del recupero e non oltre un (1) anno solare dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto di recupero invia un certificato di recupero all’esportatore e alle autorità competenti dei Paesi di esportazione e importazione tramite posta, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da posta, oppure telefax seguita da posta.

m) Nei casi in cui rifiuti essenzialmente simili (ad esempio quelli aventi caratteristiche fisiche e chimiche essenzialmente simili) devono essere inviati periodicamente allo stesso impianto di recupero dallo stesso esportatore, le autorità competenti dei paesi interessati possono scegliere di accettare una “notifica generale ” per tali spedizioni multiple per un periodo massimo di un anno. Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un proprio documento di movimento, che comprende le informazioni elencate nell’appendice 8.B della presente decisione.

n) La revoca dell’accettazione di cui al punto (m) di cui sopra può essere effettuata mediante notifica ufficiale all’esportatore da parte di una qualsiasi delle autorità competenti dei paesi interessati. La revoca dell’accettazione per i movimenti transfrontalieri precedentemente concessa ai sensi della presente disposizione sarà comunicata alle autorità competenti di tutti i Paesi interessati dalle autorità competenti del Paese che revoca tale accettazione.

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Caso 2: Movimenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti di recupero preautorizzati

a) Le autorità competenti aventi giurisdizione su specifici impianti di recupero nel Paese di importazione possono decidere di non sollevare obiezioni riguardanti i movimenti transfrontalieri di alcune tipologie di rifiuti verso uno specifico impianto di recupero (impianto di recupero pre-autorizzato ) . Tali decisioni possono essere limitate ad un determinato periodo di tempo e possono essere revocate in qualsiasi momento.

b) Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano il segretariato dell’OCSE del nome dell’impianto di recupero, dell’indirizzo, delle tecnologie impiegate, dei tipi di rifiuti a cui si applica il consenso preventivo e del periodo coperto. Eventuali revoche dovranno essere comunicate anche al segretariato dell’OCSE.

c) Per tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti verso tali impianti si applicano i paragrafi (a), (b) e (c) del Caso 1.

d) Le autorità competenti dei paesi di esportazione e transito avranno sette (7) giorni lavorativi per opporsi, secondo le loro leggi nazionali, al proposto movimento transfrontaliero di rifiuti. Il periodo di sette (7) giorni lavorativi per un’eventuale contestazione decorre dal rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del paese di importazione. In casi eccezionali in cui l’autorità competente del paese di esportazione necessita di più di sette (7) giorni lavorativi per ricevere dall’esportatore le informazioni aggiuntive necessarie per soddisfare i requisiti della propria legislazione nazionale, può informare l’esportatore entro sette ( 7) giorni lavorativi in ​​cui è necessario tempo aggiuntivo. Questo tempo aggiuntivo potrà arrivare fino a trenta (30) giorni a partire dal giorno del rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del Paese di importazione.

e) I paragrafi (e), (f) e (g) del Caso 1 si applicano con un periodo di sette (7) giorni lavorativi invece di trenta (30) giorni, tranne che per i casi eccezionali menzionati nel precedente paragrafo (d), in in tal caso il termine resterà di trenta (30) giorni.

f) Si applicano i paragrafi (h), (i), (j), (k) e (l) del Caso 1.

g) Nel caso di accettazione di una notifica generale, si applica il paragrafo (m) del Caso l, con l’eccezione che le spedizioni possono coprire un periodo fino a tre (3) anni. Per la revoca di tale accettazione si applica il comma (n) del Caso 1.

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(3) Obbligo di restituire o riesportare i rifiuti soggetto alla procedura di controllo dell’ambra

Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo ambra, al quale i paesi interessati hanno dato il loro consenso, non può essere completato in conformità con i termini del contratto, per qualsiasi motivo, ad esempio spedizioni illegali, l’autorità competente del paese di importazione dovrà informare immediatamente l’autorità competente del paese di esportazione. Se non è possibile adottare soluzioni alternative per recuperare questi rifiuti in modo ecologicamente corretto nel paese di importazione, si applicano le seguenti disposizioni, a seconda dei casi:

a) Ritorno da un paese di importazione al paese di esportazione:

L’autorità competente del paese di importazione informa le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito, indicando in particolare il motivo della restituzione dei rifiuti. L’autorità competente del paese di esportazione ammette la restituzione di tali rifiuti. Inoltre, le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito non si oppongono né impediscono la restituzione di tali rifiuti. La restituzione dovrebbe avvenire entro novanta (90) giorni dal momento in cui il paese importatore informa il paese esportatore o qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra i paesi membri interessati. Qualsiasi nuovo paese di transito richiederebbe una nuova notifica.

b) Riesportazione da un paese di importazione verso un paese diverso dal paese di esportazione iniziale:

La riesportazione da un Paese di importazione di rifiuti soggetti alla procedura di controllo Ambra può avvenire solo previa notifica da parte di un esportatore del Paese di importazione ai Paesi interessati, oltre che al Paese di esportazione iniziale. La procedura di notifica e controllo segue le disposizioni di cui al caso 1 della sezione D. (2), con l’aggiunta che le disposizioni riguardanti le autorità competenti dei paesi interessati si applicano anche all’autorità competente del paese di esportazione iniziale.

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(4) Obbligo di restituire i rifiuti soggetti alla procedura di controllo dell’ambra da un paese di transito

Quando l’autorità competente del paese di transito constata che un movimento transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo ambra, al quale i paesi interessati hanno dato il consenso, non soddisfa i requisiti della notifica e dei documenti di movimento o costituisce altrimenti una spedizione illegale, l’autorità competente del paese di transito L’autorità competente del paese di transito informa immediatamente le autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione e qualsiasi altro paese di transito.

Se non è possibile adottare soluzioni alternative per recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, l’autorità competente del paese di esportazione ammetterà la restituzione della spedizione di tali rifiuti. Inoltre, le autorità competenti del Paese di esportazione e degli altri Paesi di transito non possono opporsi o impedire la restituzione dei rifiuti. La restituzione dovrebbe avvenire entro novanta (90) giorni dal momento in cui il paese di transito informa il paese di esportazione o qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra i paesi interessati.

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(5) Disposizioni relative ai commercianti riconosciuti

a) Un commerciante riconosciuto può agire come esportatore o importatore di rifiuti con tutte le responsabilità associate all’essere un esportatore o importatore.

b) Il documento di notifica di cui al Capo II sezione D (2), caso 1, lettera a) di cui sopra deve includere una dichiarazione firmata dall’esportatore che sono in essere gli opportuni contratti di cui al Capo II sezione D (1) (a) e sono legalmente applicabili in tutti i paesi interessati.

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(6) Disposizioni relative alle Operazioni di Cambio (R12) e di Accumulazione (R13).

Per i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di scambio (R12) o di accumulo (R13) si applicano i paragrafi da (a) a (j), (m) e (n) del Caso 1. Inoltre:

a) Se i rifiuti sono destinati a uno o più impianti in cui ha luogo un’operazione di recupero R12 o R13 come indicato nell’appendice 5.B della presente decisione, l’impianto o gli impianti di recupero in cui avviene la successiva operazione di recupero R1-R11 come indicato nell’appendice 5. B abbia luogo o possa aver luogo, viene data indicazione anche nel documento di notifica.

b) Entro tre (3) giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto o degli impianti di recupero R12/R13, gli impianti restituiscono una copia firmata del documento di movimento all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione. Le strutture conserveranno l’originale del documento di movimento per tre (3) anni.

c) Non appena possibile ma non oltre trenta (30) giorni dal completamento dell’operazione di recupero R12/R13 e non oltre un (1) anno solare dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto R12 o R13(y) deve inviare un certificato di recupero all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione tramite posta, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da posta o telefax seguita da posta.

d) Quando un impianto di recupero R12/R13 consegna rifiuti per il recupero a un impianto di recupero R1-R11 situato nel paese di importazione, deve ottenere il più presto possibile e comunque entro un anno solare dalla consegna dei rifiuti, una certificazione da parte di l’impianto R1-R11 che il recupero dei rifiuti presso tale impianto è stato completato. L’impianto R12/R13 trasmette tempestivamente la/e certificazione/i applicabile/i alle autorità competenti dei paesi di importazione ed esportazione, identificando i movimenti transfrontalieri a cui la/e certificazione/i si riferisce.

e) Quando un impianto di recupero R12/R13 consegna rifiuti per il recupero a un impianto di recupero R1-R11 situato:

i) nel Paese di esportazione iniziale è necessaria una nuova notifica ai sensi della sezione D. (2); O

ii) in un paese terzo diverso dal paese di esportazione iniziale, è richiesta una nuova notifica conformemente alla sezione D. (3) (b).

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DATABASE OCSE SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO

Il database include informazioni rilevanti per completare i moduli per la notifica e i documenti di movimento richiesti dalle autorità nazionali competenti; ed è aggiornato dall’OCSE. Il database contiene informazioni divise in due parti:

i) i dati di contatto delle autorità competenti e delle strutture di recupero pre-autorizzate

(ii) dettagli sui rifiuti pre-assenso che includono il nome e il codice del rifiuto, il tipo di operazione di recupero applicata, il tipo di tecnologia utilizzata, la validità del pre-assenso e la quantità di rifiuti interessati.

 

Vedi: https://www.oecd.org/env/country-reviews/

 

Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV (disciplina la gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)

Allegato D alla Parte IV (disciplina la gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)


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Classificazione dei rifiuti

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Definizioni.

Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

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Valutazione e classificazione.

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1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.

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2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

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Elenco dei rifiuti

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

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Classificazione dei rifiuti

«01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell’industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)»;
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».

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ELENCO CODICI CER RIFIUTI AGGIORNATO AL 01/06/2021


01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche’ dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla
lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01
03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla
voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina
contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce
01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe’, te’ e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio
delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche
(tranne caffe’, te’ e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

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03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non
alogenati
03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non
specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta
e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

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04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza
fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli,
polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell’industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad
es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura,
contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di
cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04
02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

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05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti
mediante basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione
del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas
naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

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06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla
voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti
sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla
voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del
silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da
quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e
della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e
opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella
produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati
altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed
altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione
dell’amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

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07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07
01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze
pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui
alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 16
07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui
alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

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08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze
pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto

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09 Rifiuti dell’industria fotografica

09 01 rifiuti dell’industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base
acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in
loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o
composti dell’argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell’argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui
alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

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10 Rifiuti provenienti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti
termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come combustibile
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti
sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie,
contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell’industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto
con l’acqua, gas infiammabili in quantita’ pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di
anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantita’ pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non
ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantita’ pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione
degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze
pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui
alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11
10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09
13
10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze
pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui
alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11
10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10
13
10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze
pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui
alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a
raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11
11
10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione
del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione
del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti
metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli
di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e
manufatti di tali materiali
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12
e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto,
contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
mercurio

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11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e
rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura,
decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze
pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze
pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui
alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce
11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di
metalli non ferrosi
11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco
(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi
elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

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12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti
alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 14
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze
pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di
cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti oli
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti,
contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

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13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
non clorurati
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabili
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente
biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e
separatori olio/acqua
13 07 residui di combustibili liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * benzina
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

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14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di
schiuma/aerosol
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

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15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

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16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne’ altre
componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell’olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01
14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre
libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
________
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di
cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a
mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
ecc.
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori
uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16
03 03
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui
alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e
stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti oli
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico
(tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze
pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori
sito
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla
voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03
16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 05

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17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelle di cui alla voce
17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di
altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce
17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente
sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello
di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti
amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17
06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da
quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell’attivita’ di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell’attivita’ di costruzione e demolizione,
contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell’attivita’ di costruzione e demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell’attivita’ di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell’attivita’ di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

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18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita’ di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternita’ e rifiuti legati a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 Rifiuti legati alle attivita’ di ricerca, diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

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19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei
fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei
fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla
voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01
13
19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19
01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti
non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto
pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci
19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti
vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle
acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di
ioni
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti
sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla
sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e
vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti
contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze
pericolose
19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di
cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10
05
19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti
tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)
non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11
19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e
risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

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20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonche’ dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e 16 06 03, nonche’ batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)
_______
(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di
cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a
mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
ecc.
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.”.

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Normativa nazionale sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti – Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali


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Normativa dell’Unione europea e nazionale sulla gestione dei rifiuti

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.), è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)

In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del

Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1  della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.

La Direttiva 2008/98/CE stabilisce, all’art. 4,  una gerarchia dei rifiuti (pietra angolare delle politiche e della legislazione dell’UE sui rifiuti).
Il primo comma dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE stabilisce che:
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimentoLa gerarchia dei rifiuti si applica come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti.  Il suo scopo è duplice:

  • ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; E
  • per migliorare l’efficienza delle risorse.

La gerarchia è generalmente rappresentata sotto forma di piramide rovesciata con le opzioni più preferite all’estremità superiore e lo smaltimento in basso come soluzione di ultima istanza per la gestione dei rifiuti.

Il primo comma dell’art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 riprende il primo comma dell’art. 4 (Gerarchia dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE
“La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”

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Normativa dell’Unione europea sulle Autorizzazioni e Registrazioni sulla gestione dei rifiuti

Alle AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 23 a 27) della Direttiva 2008/98/CE ed il Capo IV (Artt. da 208 a 213) della Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Il primo comma dell’art. 23 (Rilascio delle autorizzazioni) dispone che:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

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Trattamento dei rifiuti

Il punto 14 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «trattamento»: “ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Quindi, deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, qualsiasi ente o impresa che intende effettuare

  • operazioni di recupero rifiuti o
  • operazioni dello smaltimento  rifiuti o
  • preparazione prima del recupero o dello smaltimento rifiuti.

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Recupero dei rifiuti

L’art. 10 della Direttiva 2008/98/CE è dedicato al Recupero dei rifiuti e dispone che gli Stati membri devono  adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 (Gerarchia dei rifiuti) e 13 (Protezione della salute umana e dell’ambiente).

In merito alla distinzione tra “attività di recupero  dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara  a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.

Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
  • precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

È da notare che L’ALLEGATO II  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

L’Allegato C alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato dal Decreto Legislativo del 3  settembre 2020, N. 116 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) con l’art. 8, comma 1, lettere a) e b)) riporta l’elenco (non esaustivo)   delle OPERAZIONI DI RECUPERO
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (nota 4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**);
R4 – Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***);
R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8)

(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.
(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.”

Come abbiamo visto, sia Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE che il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 precisano che gli elenchi di cui ai rispettivi allegati II e C (della Parte IV) sono a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.

In considerazione degli elenchi meramente esplicativi degli allegati

bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152per cui è recupero:

  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
    • all’interno dell’impianto o
    • nell’economia in generale.

In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono operazioni di recupero anche quelle per

  • la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto q) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio (smontaggio presente nel solo art. 183) e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
  • il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto u) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il  recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
  • la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto v) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.

Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t-bis) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definiscono «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

L’art. 181 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 è dedicato alla Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Il primo comma dispone che:
Nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.”

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Smaltimento dei rifiuti

Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
  • precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

Il punto z) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

L’ALLEGATO I e le  note da 5 a 7 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare ( *5 )
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )

È da notare che L’ALLEGATO I  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO di cui all’Appendice 5A dellaDecisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione A, operazioni di smaltimento, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

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Preparazione prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti

Nelle operazioni di preparazione prima del recupero rifiuti rientrano la raccolta ed il  trasporto di rifiuti. 

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Raccolta, Raccolta differenziata

Raccolta
Il punto 10 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «raccolta»:  “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.
Il punto o) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «raccolta»: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata

Il punto 11 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta differenziata»:  “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Il punto p) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «raccolta differenziata»: “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.”

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Centro di raccolta

Il punto mm) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «centro di raccolta»: “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

Con Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, è stata posta in essere, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico di settore, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del Dlgs  3 aprile 2006, n. 152”.

Il Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 8 aprile 2008 è stato modificato dal Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 13 maggio 2009  – “Modifica del Decreto 8 aprile 2008″, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) ed è entrato in vigore il giorno 2 agosto 2009.

Vedi versione consolidata del  Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009

Il Decreto  8 aprile 2008 (poi modificato dal Decreto13 maggio 2009), al fine di agevolare l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, definisce la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti.

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali con Delibera n. 2 del 20/07/2009 ha dispostoCriteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”.

Il comma 19 dell’art.1 del Decreto Legislativo del 3 Settembre 2020 n. 116 (emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020, ha sostituito l’articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone al

  • comma 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
    b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
    c) impianto di destinazione;
    d) data e percorso dell’istradamento;
    e) nome ed indirizzo del destinatario.
  • comma 16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato IB del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

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Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

I rifiuti sono classificati dall’art. 184 del del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

  • secondo l’origine in
    • rifiuti urbani
      Ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti urbani”:
      1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

      2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
      3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
      4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
      5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
      6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
      6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati ((nonché quelli))
       volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
    • rifiuti speciali

      Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti speciali”

      a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
      b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
      c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
      g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
      h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
      i) i veicoli fuori uso.

e

  • secondo le caratteristiche di pericolosità
    • rifiuti pericolosi

      Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE;
      Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 
      (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha disposto (con l’art. 8, comma 5) che “L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014  ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)).
      Il comma 5 dell’art. 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
      dispone che:
      L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. 

      ((La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.))”
    • rifiuti non pericolosi.

Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152

 

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Normativa nazionale sulle autorizzazioni ed iscrizioni sulla gestione dei rifiuti

Alle AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 208 a 213) della Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

La prima parte del primo comma dell’Art. 208 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, …..”

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Albo nazionale gestori ambientali

Il primo comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone la costituzione dell’Albo nazionale gestori ambientali, articolato in

  • un Comitato nazionale, con sede presso il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”,
  •  in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, e
  • per le province autonome di Trento e di Bolzano, Sezioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di provincia.

Il secondo comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che:  “Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’Albo.”

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Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Il quinto comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di

  • raccolta di rifiuti
  • trasporto di rifiuti
  • bonifica dei siti
  • bonifica dei beni contenenti amianto
  • di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

La prima parte del  comma 15 dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione.

Con il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 è stato emanato il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

L’art. 8 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce quali sono le Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

L’art. 9 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 suddivide, in base a diversi parametri, tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 2/bis e 3/bis, in classi di iscrizione.

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120, tra l’altro, stabilisce:

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è presentata alla Sezione della Regione o della Provincia nel cui territorio ha la propria sede legale. Le imprese e gli enti con sede legale all’estero presentano la  domanda alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente. I modelli di iscrizione, da compilarsi a cura del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante, sono creati dal sistema in fase di compilazione dell’istanza telematica. Non è quindi più necessario scaricare i modelli  cartacei approvati dal Comitato Nazionale.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione la sezione regionale o provinciale comunica al soggetto richiedente l’esito della stessa, formalizzando il provvedimento di iscrizione.

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Categorie di attività e classi di iscrizione

L’art. 8 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce quali sono le Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali,  prevedendo la suddivisione delle attività soggette all’iscrizione in dieci categorie a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’impresa può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie secondo le dimensioni e l’attività che svolge. 

“1. L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (categoria non  ancora operativa);

h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

i) categoria 9: bonifica di siti;

l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie
2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

L’art. 9 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 suddivide, in base a diversi parametri, tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 2/bis e 3/bis, in classi di iscrizione .

Il primo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che l’iscrizione all’Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all’articolo 8, comma 1.

Il secondo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che la categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), raccolta e trasporto di rifiuti urbani, è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.

Il terzo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che le categorie da 4 a 8 di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.

Il quarto comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che le categorie 9 e 10, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.

Nel corso degli anni l’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato numerose circolari e delibere.

A seguito di queste l’iscrizione all’Albo è articolata in categorie e sottocategorie in relazione alla specifica tipologia di attività

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Categoria 1

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A alla Delibera n. 8 del 12/09/2017 che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5
Sottocategorie di cui all’allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016
come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)
D1 Sottocategoria “Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale”.
Frazioni di rifiuti individuate al punto 6 della Circolare prot. n. 229 del 24/02/2017 applicazione della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5:

  • frazione organica
  • carta e cartone
  • plastica
  • vetro
  • multimateriale (vetro/plastica/metalli)
  • ingombranti
  • altro
D2 Sottocategoria “Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)”
D3 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali”
D4 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali”
D5 Sottocategoria “Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento”
D6 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06”
D7 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B alla Delibera n. 8 del 12/09/2017 che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5)
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali   Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni. )
Le classi della Categoria 1 e delle sue sottocategorie sono riferite alla popolazione complessivamente servita:
CLASSI Popolazione complessivamente servita
A superiore o uguale a 500.000 abitanti
B inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F inferiore a 5.000 abitanti
Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

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Categoria 2-bis

Categoria 2-bis:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per “produttore iniziale si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti produttori di rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.
È necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice dei rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art.183, c.8). Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

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Sottocategoria 2-ter

Sottocategoria 2-ter: “Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1° febbraio 2018 Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018).

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Categoria 3-bis

Categoria 3-bis:

  • distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) domestici o professionali;
  • trasportatori di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  (RAEE) in nome dei distributori;
  • installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Vedi: Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.)

Obbligo del “ritiro uno contro zero”

I distributori AEE con superficie di vendita superiore a 400 metri quadri hanno l’obbligo di ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti (D.M. n. 121/2016)

Trasportatori:

  • trasportatori di RAEE domestici, che eseguono il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento (o ai locali del punto vendita se non coincidenti con il luogo di raggruppamento);
  • trasportatori di RAEE professionali, che eseguono il tragitto dal domicilio dell’utente non domestico all’impianto autorizzato indicato dai produttori o al luogo dove è effettuato il raggruppamento.

Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica:

  • installatori e gestori di centri di assistenza di AEE domestici, per le attività di raggruppamento dei RAEE domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta;
  • installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori delle apparecchiature di provvedere al ritiro, per le attività di raggruppamento e trasporto RAEE.

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Categoria 4

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

Classi di iscrizione

Le classi delle Categorie 4 e 5 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

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Sottocategoria 4-bis

Sottocategoria 4-bis: “Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218)

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Categoria 5

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

Classi di iscrizione

Le classi delle Categorie 4 e 5 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

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Categoria 6

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212.).

La Delibera n.3 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (categoria 6).

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Categoria 8

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Devono iscriversi nella Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi. Si definisce:

  • commerciante qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
  • intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Con Delibera n. 2 del 15/12/2010 dell’Albo Gestori Ambientali, modificata con Delibera n. 4 del 18/04/2012, sono stabiliti i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8

Imprese estere
Con la circolare n. 9 del 01/08/2019
Il Comitato Nazionale chiarisce quali imprese estere devono  iscriversi in categoria 8.
Per l’iscrizione è necessario avere o la sede secondaria o il domicilio in Italia, oppure la domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.

Classi di iscrizione

Le classi della Categoria 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

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Categoria 9

Categoria 9: bonifica di siti.

Chi deve iscriversi

Devono iscriversi nella Categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di bonifica dei siti inquinati. In fase di iscrizione, tali imprese devono attestare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori di bonifica e la propria capacità finanziaria.

I criteri per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 9: bonifica di siti sono stati dati con Delibera n.5 del 19/12/2001 dell’Albo Gestori Ambientali , integrata con Delibera n.1 del 11/05/2005

Per l’iscrizione alla classe A della Categoria 9 (quando l’importo dei lavori di bonifica supera cioè i 9.000.000 di euro) l’impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti dalla Delibera n.1 del 30/01/2013. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d’iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell’ultimo decennio. L’esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.

Classi di iscrizione

Le classi della Categoria 9 sono suddivise in funzione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili:

CLASSI Importo dei lavori di bonifica cantierabili
A oltre 9.000.000 €
B fino a 9.000.000 €
C fino a 2.500.000 €
D fino a 1.000.000 €
E fino a 200.000 €

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Categoria 10

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

Chi deve iscriversi

I criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto sono stati dati con Delibera n. 1 del 30/03/2004 dell’Albo Gestori Ambientali

Devono iscriversi nella Categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di beni contenenti amianto.
Tali attività sono ripartite in due sottocategorie, in relazione al diverso grado di pericolosità per l’ambiente e la salute dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla conseguente complessità dei relativi interventi di bonifica ( del Comitato Nazionale):

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della  sottocategoria 10A nel rispetto della classe di appartenenza.


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Requisiti per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

L’impresa o l’ente, prima di richiedere l’iscrizione, deve:

  • essere iscritta al Registro Imprese, REA o, se con sede all’estero, nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • non trovarsi in stato di fallimento e di liquidazione o essere soggetta ad una procedura concorsuale o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

Per l’iscrizione, l’impresa richiedente deve:

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Requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie di iscrizione

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

Per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che il titolare (nel caso di impresa individuale) o i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):

  • siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero  o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    • condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    • condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
      – Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
  • non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011;
  • non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l’iscrizione all’Albo.

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Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono essere in possesso del requisiti di idoneità tecnica capacità finanziaria.

  • L’idoneità tecnica consiste nella disponibilità di attrezzaturemezzi di trasporto e personale addetto.
  • La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui di cui all’art. 11, c. 2 del D.M. 120/2014 mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari.

(leggi la Circolare 150/2018 del Comitato Nazionale)

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Nomina di un Responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono nominare almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente, o anche da un soggetto esterno all’organizzazione.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 sui compiti che il responsabile tecnico deve svolgere per ogni categoria.

Requisiti relativi al responsabile tecnico

Requisiti minimi relativi al responsabile tecnico suddivisi per categoria e classe di iscrizione

Il responsabile tecnico:

  • non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non deve avere riportato condanna passata in giudicato, come da D.M. n. 120/2014, articolo 10, c.4, lettera d;
  • non deve avere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo n.159/2011, articolo 67;
  • non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Affiancamento al responsabile tecnico

I requisiti minimi del responsabile tecnico sono contenuti nell’allegato “A” della Delibera n. 6/2017: ai fini dell’iscrizione per i diversi settori di attività, è richiesta in molti casi l’esperienza acquisibile in vari modi (articolo 1 della Delibera n. 6/2017).

L’attività di affiancamento deve essere dimostrata alla Sezione regionale o provinciale competente, mediante comunicazione telematica preventiva (non è possibile ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa) e  versamento del  bollo e del diritto di segreteria dello stesso importo previsto per le variazioni dell’iscrizione, come specificato:

  • 106 euro Società di capitale e Società di persone (90 euro diritti di segreteria e 16 euro di marca da bollo);
  • 45 euro Cooperative Sociali e Onlus (45 euro diritti segreteria);
  • 34 euro Imprese individuali e soggetti REA (18 euro diritti di segreteria e 16 euro di marca da bollo).

Dal 10 maggio 2018 tutte le comunicazioni di affiancamento al  responsabile tecnico dovranno essere inoltrate telematicamente.

In caso variazione del legale rappresentante o del responsabile tecnico, se interessati a proseguire l’affiancamento  è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni.

Circolare del Comitato Nazionale n. 9/2022

L’idoneità è attestata mediante verifiche sugli argomenti previsti da Allegato C della Delibera n. 6/2017.

Sono previste:

  • una verifica iniziale della preparazione del soggetto
  • verifiche di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Quiz delle verifiche di idoneità

I quiz per le verifiche dei responsabili tecnici subiscono costanti aggiornamenti.
Consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione novità della homepage.

Verifica iniziale

La verifica iniziale è costituita da modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico.

È consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di 3 moduli.

Ogni modulo è composto da 40 domande e il tempo a disposizione per rispondere è di 60 minuti.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno 32 punti nel modulo obbligatorio e 34 punti in quello specialistico.

  • Esito positivo: l’idoneità conseguita ha validità 5 anni a decorrere dalla data di superamento della verifica.

Tutti soggetti che hanno conseguito l’idoneità iniziale, anche coloro che l’hanno conseguita prima del 19 luglio 2019, possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancantisenza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

N.B. Coloro che sono stati dispensati dalle verifiche di idoneità per un determinato settore di attività come previsto all’art. 2, comma 5 della delibera n.6/2017, per svolgere la funzione di responsabile tecnico in altri settori di attività devono sostenere e superare la verifica iniziale composta da modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno modulo specialistico, come previsto dalla circolare n. 10 del 16 ottobre 2019.

Verifica di aggiornamento

La verifica di aggiornamento è prevista dopo 5 anni dalla data di superamento della verifica iniziale. Tale verifica può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

Per il superamento della prova sono richiesti almeno 28 punti nel modulo obbligatorio e 30 punti in quello specialistico.

La delibera del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 9/2021 ha posticipato al 16 ottobre 2023 il termine ultimo entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria di aggiornamento, per poter continuare a svolgere la propria attività.  Per coloro che hanno conseguito l’idoneità con la Verifica Iniziale, è possibile svolgere la verifica di aggiornamento a partire da un anno prima della scadenza dell’abilitazione.

Come iscriversi agli esami

Iscrizione telematica dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

L’iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in maniera esclusivamente telematica.
Gli interessati, dopo essersi registrati, possono iscriversi accedendo alla funzione Calendario Esami presente all’interno della piattaforma online. Qui è possibile consultare data dell’esame, sezione di riferimento, numero di iscritti e procedere con l’iscrizione. La procedura richiede di:

  • selezionare il modulo relativo alla Categoria in cui ci si intende iscrivere;
  • scaricare il modello di domanda da compilare e sottoscrivere con firma autografa;
  • allegare in un unico file il modello di domanda firmato e datato e la copia del documento di identità;
  • il pagamento di 106 euro (90 euro per contributo e 16 euro di imposta da bollo) deve essere effettuato con PagoPA.

Nota bene:  la procedura di iscrizione all’esame è conclusa solo col ricevimento della mail contenente la conferma di  avvenuta registrazione all’Esame.
Dispensa dalle verifiche

L’art. 1 della Delibera n. 4 del 26 luglio 2023 dispone:

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.
La Circolare del Comitato nazionale n. 9 del 21 novembre 2022ha chiarito che:

  • Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;
  • in applicazione del comma 1 dell’articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.

La richiesta di dispensa dalle verifiche deve essere presentata alla Sezione regionale competente includendo:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B). Il modello editabile da utilizzare, in fase di presentazione della domanda, è quello presente nella piattaforma Agest Telematico;
  • copia del documento d’identità;
  • ogni altro documento ritenuto utile alla ricostruzione storica.

I documenti devono essere inviati in sede di presentazione della domanda tramite la modalità presente in Agest Telematico.

La Sezione regionale dell’Albo, esperiti positivamente i necessari controlli, rilascia  “Attestazione di dispensa dalle verifiche (di idoneità e di aggiornamento) per il settore di attività interessato”.

NOTA BENE PER CATEGORIE 8 – 9 – 10: Considerato che l’esperienza del responsabile tecnico va riferita al settore di attività esercitata, LA STESSA potrà essere calcolata solo a decorrere dalla data di iscrizione all’Albo delle imprese presso cui si è ricoperto tale ruolo.

Top Top Requisiti

Presentazione di idonea Garanzia finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

La garanzia finanziaria è una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede iscrizione o rinnovo all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) – 5 – 8 – 9 -10.
Tale fideiussione assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa nell’esercizio della sua attività, durante tutto il periodo dell’iscrizione all’Albo.

Quando deve essere presentata

La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento dell’iscrizione o del rinnovo. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza  sono:

  • 90 giorni per l’iscrizione;
  • 45 giorni per il rinnovo.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali. Se la garanzia finanziaria viene inviata per posta fa fede la data del timbro postale di invio.

Chi la rilascia

Può essere richiesta agli istituti bancari o alle società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982.
L’elenco delle società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è consultabile alla voce “Albo Imprese” nel sito IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni)

Durata della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria deve avere una validità di sette anni, per coprire i cinque anni di iscrizione dell’impresa all’Albo, più un ulteriore periodo di due anni a copertura di eventuali inadempienze che potrebbero verificarsi successivamente al quinquennio. Allo scadere dei cinque anni di iscrizione, è prevista la revoca della garanzia finanziaria. Decorsi ulteriori due anni, l’impresa può richiedere presso l’istituto bancario o la società assicurativa, lo svincolo della garanzia finanziaria.

Sostituzione della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l’impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa.
In questo caso occorre specificare nel testo della fideiussione:

  • che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione;
  • se l’istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.

Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

Revoca della garanzia finanziaria

Allo scadere dei cinque anni di iscrizione e a seguito di domanda di rinnovo della stessa, la garanzia viene revocata con provvedimento rilasciato dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali ed inviato all’impresa.

Documenti per la revoca:

Modello di variazione con apposta marca da bollo da 16 euro, compilato nel campo Revoca delle accettazioni delle garanzie finanziarie e firmato dal titolare di impresa individuale o da uno dei legali rappresentanti di società

Copia del documento di identità del firmatario (se cittadino extracomunitario allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità)

Attestazione originale del bollettino postale comprovante il pagamento del diritto di segreteria per la modifica

Svincolo della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria resta efficace per un ulteriore periodo di due anni dalla data di revoca, allo scadere del quale si estingue automaticamente, così come indicato nel provvedimento di revoca rilasciato dalla Sezione.

La garanzia finanziaria viene revocata dalla Sezione regionale dell’Albo anche nel caso di cancellazione della categoria.

Importi e riduzioni per iscrizione o rinnovo

Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) ed alla Categoria 5

Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 1 ed alla Categoria 5, la garanzia finanziaria deve essere prestata sulla base della quantità annua di rifiuti urbani pericolosi da gestire, da dichiarare nel foglio notizie.

Gli importi delle fideiussioni non corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 1 (calcolate sulla popolazione servita) ma sulle tonnellate dei rifiuti trattati.

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di trasporto rifiuti

Importi relativi alla Categoria 1 ed alla Categoria 5

Calcolati in base alla quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattata.

Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
superiore o uguale a 200.000 t/a 5.164.568,99 €
superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.549.370,70 €
superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 516.456,90 €
superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 309.874,14 €
superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 103.291,38 €
inferiore a 3.000 t/a 51.645,69 €

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:

Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 8

Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 8, la garanzia finanziaria deve essere prestata sulla base  della quantità annua di rifiuti pericolosi e/o di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi trattati nelle attività di commercio e intermediazione. Gli importi delle fideiussioni corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 8 (calcolate sulle tonnellate dei rifiuti trattati).

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti

Importi relativi alla Categoria 8

Fascia di garanzia A – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi

A

superiore o uguale a 200.000 t/a 3.000.000,00 €

B

superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €

C

superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 450.000,00 €

D

superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 250.000,00 €

E

superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 100.000,00 €

F

inferiore a 3.000 t/a 50.000,00 €

 

Fascia di garanzia B – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi

A

superiore o uguale a 200.000 t/a 5.000.000,00 €

B

superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €

C

superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 500.000,00 €

D

superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 300.000,00 €

E

superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 150.000,00 €

F

inferiore a 3.000 t/a 80.000,00 €

 

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:

Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 9

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di bonifica siti

Importi relativi alla Categoria 9

Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2005:

CLASSI Importi
A 1.000.000,00 €
B 500.000,00 €
C 250.000,00 €
D 90.000,00 €
E 30.000,00 €

 

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:


Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 10

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Iscrizione in entrambe le sottocategoria 10A e 10B

L’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A. L’impresa iscritta sia nella  10 A che nella  10 B con classi diverse, deve presentare un’unica garanzia finanziaria per la sottocategoria con la classe più alta. (D.M. del 5 luglio 2005, art.4)

Importi relativi alla Categoria 10

Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2004:

CLASSI Importi
A 480.000,00 €
B 240.000,00 €
C 120.000,00 €
D 60.000,00 €
E 30.500,00 € per lavori di bonifica cantierabili fino a 200.000,00 €
15.000,00 € per lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000,00 €

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:

Top Top Requisiti

Criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria

Per ogni categoria, il Comitato Nazionale stabilisce criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria:

oltre a dover rispettare una serie di Requisiti soggettivi e tecnici comuni per tutte le categorie, le imprese e gli enti che intendono iscriversi alle Categorie 1, 4, 5, 8  dell’Albo Gestori Ambientali, e relative sottocategorie, devono rispettare degli specifici requisiti di idoneità tecnica (disponibilità dei mezzi di trasporto e del personale) e dimostrare la propria idoneità finanziaria tramite attestazione di affidamento bancario opportunatamente rilasciato.

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Categoria 1 – Raccolta e/o trasporto di rifiuti


Responsabile tecnico
Le imprese e gli enti dediti alla gestione e/o trasporto di rifiuti urbani devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica
I requisiti minimi di idoneità tecnica relativi a disponibilità di veicoli e di personale sono stabiliti dalla Delibera n.5/2016 e n.8/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, che ha abrogato le Delibere n. 1/2003 e n. 6/2012.
Il veicolo deve essere in piena disponibilità dell’impresa, secondo le regole del codice della strada e la normativa sull’autotrasporto, in una delle seguenti forme: proprietà, leasing, locazione senza conducente, comodato d’uso senza conducente, patto di riservato dominio, usufrutto.

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

  • Dotazione minima di veicoli e di personale (Allegare dotazione-minima-veicoli-personale-cat.1)
  • Formula per il calcolo della dotazione di veicoli e di personale (Allegare calcolo-requisiti-minimi-cat.1)


Sottocategorie nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani

  • Dotazione minima di veicoli e di personale (Allegare requisiti-sottocategoria-cat1)


Attività di spazzamento meccanizzato

  • Dotazione minima di veicoli (Allegare requisiti-spazzamento-meccanizzato)

Documenti da presentare:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti minimi dei mezzi e del personale addetto (il calcolo della portata utile dei mezzi di trasporto deve essere fatta in base alla categoria e classe per la quale si richiede l’iscrizione e, in caso di rinnovo, in base alle categorie e classi alle quali l’impresa risulta già iscritta).

Capacità finanziaria

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti le imprese dimostrano il requisito di capacità finanziaria (Delibera n.3 del 14 marzo 2012) con un importo di:

  • 9.000 euro per il primo veicolo;
  • 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivoLa dimostrazione del possesso del requisito di capacità finanziaria non è necessaria se l’impresa ha già dimostrato tale requisito in sede di iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi.

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Categorie 4 e 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla gestione e/o trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

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Categoria 6 – Trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano

La Delibera n.3/2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (categoria 6).

Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Consulta la Delibera del Comitato Nazionale n. 9 del 9 ottobre 2017

Dal 1 Ottobre 2017, le imprese che non hanno presentato domanda di adeguamento (Delibera n.5/2017) dell’iscrizione nella cat. 6, esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti, sono state cancellate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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Aggiornamento dell’iscrizione

Le imprese già in possesso della vecchia ricevuta rilasciata dalla sezione regionale Lombardia (Deliberazioni n. 3/2010 1/2012):

  • dovevano inoltrare telematicamente la domanda di aggiornamento entro il 30 settembre 2017, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con modalità autografa (allegando copia del documento d’identità in corso di validità) oppure con firma digitale;
  • avranno una nuova  ricevuta, con la quale potranno continuare a operare fino alla notifica del provvedimento definitivo.

Dal 15 ottobre 2016 la presentazione di qualsiasi variazione (inserimento o cancellazione di mezzi, inserimento o cancellazione di codici CER, dati anagrafici, ecc.) è subordinata alla presentazione della domanda di aggiornamento.

Nuova iscrizione

Le nuove imprese devono presentare telematicamente la domanda di iscrizione alla sezione regionale o provinciale dove hanno la sede secondaria o il domicilio in Italia, oppure a una sezione regionale o provinciale a scelta, nel caso di domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.

Requisiti minimi per l’iscrizione o l’aggiornamento

Dotazioni minime di veicoli e di personale

CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F
Quantità annua trasportata
t/a = (tonnellate/anno)
Oltre 200.000 t/a fino a 200.000 t/a fino a 60.000 t/a fino a 15.000 t/a fino a 6.000 t/a fino a 3.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate) 160 t 100 t 30 t 8 t 2 t 1 t
Personale addetto 16 9 4 2 2 1

Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo veicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari, mediante attestazione rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci (Regolamento CE n.1072/2009) comprovano il requisito mediante presentazione di copia della licenza.

Responsabile tecnico

Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso un altro stato comunitario, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Non occorre pertanto compilare il modello RT.

Documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

  • Certificazione dell’autorità competente (Registro Imprese estero) attestante:
    1. i dati anagrafici dell’impresa
    2. i dati dei legali rappresentanti
    3. la compagine sociale
    4. l’attività svolta
    5. il codice fiscale o VAT dell’impresa,
    6. l’insussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’impresa
  • Certificazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle imprese
  • Certificazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante
  • Certificato di regolarità contributiva secondo la legislazione dello stato di residenza
  • Titoli di disponibilità dei veicoli (libretti di circolazione o contratti di leasing/noleggio)
  • Attestazione di idoneità tecnica dei veicoli, secondo lo schema approvato dal Comitato Nazionale
  • Copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci
  • Documenti che comprovino la capacità finanziaria per le imprese che non possiedono la licenza comunitaria
  • Autocertificazione antimafia sottoscritta dal medesimo soggetto che sottoscrive il modello di domanda

I documenti devono essere presentati in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua, purché accompagnati da traduzione giurata in italiano.

Diritto di segreteria

Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia sono tenute a versare un diritto di segreteria pari a 90 euro.

Altri pagamenti

  • Imposta di bollo dell’importo di 16 euro da pagare con modalità telematica in fase di invio dell’istanza telematica e successivamente ancora 16 euro quando si scarica il provvedimento di iscrizione
  • Diritto annuale di iscrizione, nella misura del rateo mensile evidenziato nell’area riservata del sito nazionale in fase di scarico del provvedimento di iscrizione,
  • Tassa di concessione governativa di euro 168 da pagarsi a mezzo bonifico bancario o c/c postale n. 8003 a favore dell’Agenzia delle Entrate prima dello scarico del provvedimento di iscrizione

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Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti che effettuano l’intermediazione senza detenzione di rifiuti devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dall’allegato “A” della Delibera n.2/2010 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la compatibilità degli incarichi del responsabile tecnico

Capacità finanziaria Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione l’importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dal Comitato Nazionale (Delibera n.2/2010).

Importi suddivisi per classe di iscrizione

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.

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Categoria 9 – Bonifica dei siti inquinati

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla bonifica dei siti inquinati devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dalla Delibera n.5 del 12 dicembre 2001 integrata con Delibera n.1 del 31 maggio 2005 e modificata da Delibera n.1 del 30 gennaio 2013.

Requisiti minimi

Documenti da presentare

I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l’esito.

Capacità finanziaria

Il requisito di idoneità finanziaria per l’attività di bonifica dei siti inquinati si intende soddisfatto in presenza degli importi stabiliti dal Comitato Nazionale (Delibera n. 5/2001)

Documenti da presentare:

    • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
    • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.

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Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla bonifica di beni contenenti amianto

devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica

I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dalla Delibera n.1/2004. Per ciascuna delle due sottocategorie (10A e 10B), in particolare, viene individuato l’elenco delle attrezzature minime di cui l’impresa deve disporre ed il valore di dette attrezzature per ogni classe d’iscrizione.

Elenco e valore delle attrezzature

Documenti da presentare

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le tipologie, il valore di acquisto, la disponibilità e lo stato di conservazione delle attrezzature minime che la stessa deve possedere per poter esercitare l’attività. Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio varia a seconda della sottocategoria di iscrizione:
  • Categoria 10A
  •  Categoria 10B

La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione, purché rispetti i requisiti elencati all’articolo 2 della Delibera n. 2 del 10 luglio 2006 (Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali).

Capacità finanziaria

Il requisito di idoneità finanziaria per le imprese che intendono iscriversi ad entrambe le sottocategorie 10A e 10B si intende soddisfatto in presenza degli importi stabiliti dal Comitato Nazionale (Delibera n.1/2004).

Importi suddivisi per sottocategoria e classe di iscrizione

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.

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Normativa dell’Unione Europea sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Alle AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 23 a 27) della Direttiva 2008/98/CE.

Il primo comma dell’art. 23 (Rilascio delle autorizzazioni) dispone che:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il punto 14 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «trattamento»: “ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Quindi, deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, qualsiasi ente o impresa che intende effettuare

  • operazioni di recupero rifiuti o
  • operazioni dello smaltimento  rifiuti o
  • preparazione prima del recupero o dello smaltimento rifiuti.

OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

In merito alla distinzione tra “attività di recupero  dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara  a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.

Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
  • precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

È da notare che L’ALLEGATO II  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Come abbiamo visto,  Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  precisa che l’elenco di cui  all’allegato II è un elenco a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.

In considerazione di questo bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CEper cui è recupero:

  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
    • all’interno dell’impianto o
    • nell’economia in generale.

In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE sono operazioni di recupero anche quelle per

  • la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  come : “le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
  • il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE come :qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il  recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
  • la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.
Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
  • precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

L’ALLEGATO I e le  note da 5 a 7 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare ( *5 )
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )

È da notare che L’ALLEGATO I  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO di cui all’Appendice 5A dellaDecisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione A, operazioni di smaltimento, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

PREPARAZIONE PRIMA DEL RECUPERO O DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Nelle operazioni di preparazione prima del recupero rifiuti rientrano la raccolta ed il  trasporto di rifiuti. 

Il punto 10 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta»:  “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

Il punto 11 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta differenziata»:  “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”.

Il Recupero dei rifiuti nella normativa Uniononale e Nazionale

In sintesi, come vedremo, il recupero dei rifiuti ottimizza il trattamento dei rifiuti consentendone la conversione per uno scopo specifico, sia per generare energia che per ottenere nuove materie prime.

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.), è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)

In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del

Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1  della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.

La Direttiva 2008/98/CE stabilisce, all’art. 4,  una gerarchia dei rifiuti (pietra angolare delle politiche e della legislazione dell’UE sui rifiuti).
Il primo comma dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE stabilisce che:
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimentoLa gerarchia dei rifiuti si applica come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti.  Il suo scopo è duplice:

  • ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; E
  • per migliorare l’efficienza delle risorse.

La gerarchia è generalmente rappresentata sotto forma di piramide rovesciata con le opzioni più preferite all’estremità superiore e lo smaltimento in basso come soluzione di ultima istanza per la gestione dei rifiuti.

Il primo comma dell’art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 riprende il primo comma dell’art. 4 (Gerarchia dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE
“La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”

In merito alla distinzione tra “attività di recupero  dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara  a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.

Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
  • precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
  • precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

Il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

Il punto z) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

È da notare che L’ALLEGATO II  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

 

L’Allegato C alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato dal Decreto Legislativo del 3  settembre 2020, N. 116 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) con l’art. 8, comma 1, lettere a) e b)) riporta l’elenco (non esaustivo)   delle OPERAZIONI DI RECUPERO
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (nota 4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**);
R4 – Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***);
R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8)

(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.
(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.”

Come abbiamo visto, sia Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE che il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 precisano che gli elenchi di cui ai rispettivi allegati II e C (della Parte IV) sono a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.

In considerazione degli elenchi meramente esplicativi degli allegati

bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152per cui è recupero:

  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
    • all’interno dell’impianto o
    • nell’economia in generale.

In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono operazioni di recupero anche quelle per

  • la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto q) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio (smontaggio presente nel solo art. 183) e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
  • il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto u) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il  recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
  • la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto v) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.
Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t-bis) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definiscono «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

L’art. 10 della Direttiva 2008/98/CE è dedicato al Recupero dei rifiuti e dispone che gli Stati membri devono  adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 (Gerarchia dei rifiuti) e 13 (Protezione della salute umana e dell’ambiente).

L’art. 181 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 è dedicato alla Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Il primo comma dispone che:
Nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.”

Impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani – Nota 4 all’allegato C della Parte IV del del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono
compresi solo se la loro efficienza energetica e’ uguale o superiore
a:
– 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita’
della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio
2009,
– 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = [(Ep – (Ef + Ei) )/(0,97 × (Ew + Ef) )]*
CCF
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o
elettrica. E’ calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di
elettricita’ per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale
per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili
che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base
al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle
ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
CCF = valore del fattore di correzione corrispondente all’area
climatica nella quale insiste l’impianto di incenerimento (Climate
Correction Factor).
1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita’ alla
legislazione applicabile nell’Unione europea prima del 1 settembre
2015, CCF e’ uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT >= 3350
CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150
CCF = – (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350
2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli
impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e’ uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT >= 3350
CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150
CCF = – (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350
I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale.
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e’ uguale alla media
ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell’area di riferimento
come segue:

HDDanno e’ il grado di riscaldamento annuo calcolati nell’area di
riferimento come segue:
HDDanno = ΣHDDi
HDDi e’ il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18°C – Tm) se Tm ≤ 15°C
HDDi = 0 se Tm > 15°C
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin +
Tmax)/2, del giorno “i” dell’anno di riferimento nell’area di
riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell’aeronautica
militare della stazione meteorologica piu’ rappresentativa in termini
di prossimita’ e quota del sito dell’impianto di incenerimento. Se
nessuna stazione dell’aeronautica militare e’ rappresentativa del
sito dell’impianto di incenerimento o non presenta una sufficiente
disponibilita’ di dati e’ possibile fare riferimento a dati di
temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio, quali ad
esempio le ARPA regionali o altre reti locali.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento
sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.
7 In mancanza di un altro codice R appropriato, puo’ comprendere le
operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il
pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione,
il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

La cartolarizzazione dei crediti – Normativa Unionale ed Italiana


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Cos’è la Cartolarizzazione dei crediti 

La cartolarizzazione ( securization) è un’operazione finanziaria, di origine anglosassone, che consistente nella cessione a titolo oneroso (pro-soluto) di uno o più crediti pecuniari (di solito vantati nei confronti di un mutuatario (borrower)) da parte di un creditore (ente cedente (originator)), per esempio una banca, ad una  società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) che, al fine di pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli obbligazionari, traducendo così di fatto il debito in obbligazioni (in carta)  destinati ad essere collocati presso investitori (investors), e provvede alla riscossione dei crediti ceduti, destinando le somme incassate dai debitori dei crediti pecuniari originari (borrowers) agli investitori (portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti).

Di fatto, con la cartolarizzazione il rischio relativo al credito viene trasferito dall’originator (che cede il credito pro-soluto (cessione pro-soluto, dall’omonimo termine latino che significa “pagato”, nella quale il cedente, vale a dire il soggetto che cede il credito verso terzi, non sarà più responsabile di eventuali inadempienze future relative al credito stesso))  agli investitori, titolari delle obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)), società veicolo perché come si vede, è un semplice tramite del trasferimento del rischio dall’originator (che cede il credito)  agli investitori)).

La  società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) non può essere qualificata come vera e propria cessionaria dei crediti, in quanto emette i titoli per finanziare l’acquisto dei crediti.

La  società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) è un soggetto che,  svolgendo un’attività di creazione di un nuovo bene (le obbligazioni), si interpone tra il creditore originario cedente (originator –  cedente) e gli investors (sottoscrittori dei titoli), rappresenta, appunto, il veicolo grazie al quale i crediti transitano dagli  originators (cedenti) agli investors (sottoscrittori dei titoli).

Quindi, i vantaggi che il creditore (ente cedente (originator)) ottiene con la cartolarizzazione sono:

  1. trasferire il rischio derivante dal credito, per il tramite della  società di cartolarizzazione  (società veicolo (SPV)), agli investitori, titolari delle obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione; 
  2. smobilizza i cediti, che fuoriescono dal suo patrimonio a fronte dell’ottenimento di immediata disponibilità economica, fornita dagli investitori,  sottoscrittori degli strumenti finanziari offerti loro dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)), che si interpone fra gli originali creditori e gli investitori. trasformando attività per definizione non liquide (come i mutui) in attività liquide.

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Come avviene la cartolarizzazione dei crediti

Ricapitolando, nella cartolarizzazione

  1. un soggetto (ente cedente), denominato originator (ad esempio  una banca che concede mutui), raccoglie sul mercato un certo numero di crediti (ad esempio  mutui);
  2. l’originator (cedente), successivamente (spogliandosi del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi del mutuo) trasferisce, ottenendo il corrispettivo in denaro,  i crediti a una società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV));
  3.  i crediti entrano nella  disponibilità della società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV));
  4. da questo momento in poi la società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), divenuta titolare dei crediti, riceverà i pagamenti per gli interessi e per la restituzione del capitale, effettuati dai debitori (ad esempio i mutuatari che hanno sottoscritto i mutui);
  5. la  società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), per finanziarsi, emetterà obbligazioni che vengono sottoscritte da investitori;
  6. gli interessi pagati  dai debitori dei finanziamenti sottostanti, all’origine dell’operazione finanziaria, serviranno alla società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)) per pagare gli interessi passivi dovuti agli investitori sottoscrittori delle  obbligazioni.

Le obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)) sono strutturate in tranche, ed ad ognuna di esse viene attribuito un rating (normalmente dalla AAA alla BB).
Le tranche, ordinate a partire dalla meno rischiosa, che di conseguenza coincide con la meno redditizia,  si possono distinguere in:

  • tranche senior
  • tranche mezzanine
  • tranche equity

Il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity).

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Normativa sulla cartolarizzazione dei crediti dell’Unione Europea ed italiana 

La cartolarizzazione dei crediti è  disciplinata

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La “cartolarizzazione”“securitisation”

La lettera a) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate)
introdotto dall’Articolo 1 del Decreto legislativo del 03/08/2022 n. 131, nel Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), definisce “cartolarizzazione”“securitisation”: l’operazione o lo schema di cui all’articolo 2, numero 1) del Regolamento (UE) 2017/2402:
l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

a) i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;
b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;
c) l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.”

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Società veicolo per la cartolarizzazione – Securitisation Special Purpose Entity o “SSPE”
L’articolo 2, numero 2) del Regolamento (UE) 2017/2402, richiamato dalla lettera b) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), definisce la società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) – “securitisation special purpose entity’”or “SSPE” –
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE» come : “una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente (Originator).
I requisiti per una “società veicolo per la cartolarizzazione” sono stabiliti dall’Art. 4 del Regolamento (UE) 2017/2402 e per quanto attiene la normativa italiana dall’Art. 3 (Società per la cartolarizzazione dei crediti) della Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti),
L’Art. 4 del Regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce dei limiti per quanto attiene la sede legale della “società veicolo per la cartolarizzazione” in determinati Stati (ad esempio,  inseriti nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’allegato I o nell’allegato II dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ….).
L’Art. 3 (Società per la cartolarizzazione dei crediti) della Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), tra l’altro, al comma 1, ribadisce che la Società per la cartolarizzazione dei crediti deve avere  per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Il comma 3 dell’art. 3 della Legge del 30/04/1999 n. 130 stabilisce che le Società per la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali.

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Originator (cedente)

L’articolo 2
, numero 3) del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce originator (cedente), richiamato dalla lettera c) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),come : “

“un soggetto che:

a) in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o

b) acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza”

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Investor

Il punto 11) dell’art. 2 dell’articolo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce ‘investor’  – «investitore» : la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione.

Il punto 12) dell’art. 2 dell’articolo 2, richiamato dalla lettera e) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce l‘‘institutional investor’ – «investitore istituzionale».

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Vigilanza

L’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce gli Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali

Il primo comma dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 designa le autorità competenti,  in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, che vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2402:

a) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE;
b) per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente responsabile designata a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;
c) per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di gestione di OICVM: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
d) per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );
e) per gli enti creditizi o imprese di investimento: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

 

Il primo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce che le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402,  secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dall’articolo, sono:

la Banca d’Italia (conformemente a quanto disposto dal comma 3);

l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);  (conformemente a quanto disposto dal comma 4)

la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);(conformemente a quanto disposto dal comma 5)

la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(CONSOB) (conformemente a quanto disposto dal comma 6).

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Struttura Regolamento (UE) 2017/2402

Nell’attuale struttura il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 così si compone:

  • CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
    Articolo 1
    Oggetto e ambito di applicazione
    Articolo 2
    Definizioni
    Articolo 3
    Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
    Articolo 4
    Requisiti per le SSPE
  • CAPO 2 – DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI
    Articolo 5
    Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
    Articolo 6
    Mantenimento del rischio
    Articolo 7
    Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
    Articolo 8
    Articolo 9
    Criteri di concessione di crediti
  • CAPO 3 – CONDIZIONI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE CARTOLARIZZAZIONI
    Articolo 10
    Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
    Articolo 11
    Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
    Articolo 12
    Esame della domanda
    Articolo 13
    Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione
    Articolo 14
    Poteri dell»ESMA
    Articolo 15
    Revoca della registrazione
    Articolo 16
    Contributi per le attività di vigilanza
  • CAPO 4 – CARTOLARIZZAZIONE SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA
    Articolo 18
    Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»
  • SEZIONE 1 – Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
    Articolo 19
    Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
    Articolo 20
    Requisiti di semplicità
    Articolo 21
    Requisiti di standardizzazione
    Articolo 22
    Requisiti di trasparenza
  • SEZIONE 2 – Requisiti per la cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
    Articolo 23
    Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
    Articolo 24
    Requisiti a livello di operazione
    Articolo 25
    Promotore di un programma ABCP
    Articolo 26
    Requisiti a livello di programma
  • SEZIONE 2 bis – Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
    Articolo 26 bis
    Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
    Articolo 26 ter
    Requisiti di semplicità
    Articolo 26 quarter
    Requisiti di standardizzazione
    Articolo 26 quinquies
    Requisiti di trasparenza
    Articolo 26 sexies
    Requisiti concernenti l’accordo sulla protezione del credito, l’agente terzo verificatore e il margine positivo sinteti
  • SEZIONE 3 – Notifica STS
    Articolo 27
    Requisiti di notifica STS
    Articolo 28
    Verifica della conformità STS da parte di terzi
  • CAPO 5 – VIGILANZA
    Articolo 29
    Designazione delle autorità competenti
    Articolo 30
    Poteri delle autorità competenti
    Articolo 31
    Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni
    Articolo 32
    Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
    Articolo 33
    Esercizio del potere  d’imporre  sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
    Articolo 34
    Sanzioni penali
    Articolo 35
    Obblighi di notifica
    Articolo 36
    Cooperazione tra autorità competenti e AEV
    Articolo 37
    Pubblicazione delle sanzioni amministrative
  • CAPO 6 – MODIFICHE
    Articolo 38
    Modifica della direttiva 2009/65/CE
    Articolo 39
    Modifica della direttiva 2009/138/CE
    Articolo 40
    Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
    Articolo 41
    Modifica della direttiva 2011/61/UE
    Articolo 42
    Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
    Articolo 43
    Disposizioni transitorie
    Articolo 43 bis
    Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio
    Articolo 44
    Relazioni
    Articolo 45 bis
    Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili
    Articolo 46
    Riesame
    Articolo 47
    Esercizio della delega
    Articolo 48
    Entrata in vigore

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Struttura Legge del 30/04/1999 n. 130

Nell’attuale struttura la Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) così si compone:

  • TITOLO I CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
    Articolo 1
    Ambito di applicazione e definizioni
    In vigore dal 01/01/2021
    Articolo 2
    Programma dell’operazione
    In vigore dal 24/06/2017
    Articolo 3
    Societa’ per la cartolarizzazione dei crediti.
    In vigore dal 25/06/2014
    Articolo 4
    Modalita’ ed efficacia della cessione.
    In vigore dal 01/03/2020
    Articolo 5
    Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.
    In vigore dal 25/06/2014
    Articolo 6
    Disposizioni fiscali e di bilancio
    In vigore dal 29/05/1999
    Articolo 7
    Altre operazioni.
    In vigore dal 01/05/2019
    Articolo 7 semel
    Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari).
    In vigore dal 01/01/2020
    Articolo 7 semel .2
    Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati)
    In vigore dal 01/05/2019
    Articolo 7 bis
    Obbligazioni bancarie garantite.
    In vigore dal 30/06/2019 al 15/12/2021
    Articolo 7 ter
    Norme applicabili.
    In vigore dal 19/09/2010 al 15/12/2021
    Articolo 7 quater
    Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.
    In vigore dal 15/04/2016 al 15/12/2021
  • TITOLO I. BIS CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
    • CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
      Articolo 7 quinquies
      Art. 7-quinquies Definizioni
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 sexies
      Art. 7-sexies Ambito di applicazione
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 septies
      Art. 7-septies Societa’ cessionaria
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 octies
      Art. 7-octies Patrimonio separato
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO II ATTIVI IDONEI
      Articolo 7 novies
      Art. 7-novies Attivi idonei
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 decies
      Art. 7-decies Contratti derivati
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO III REQUISITI DI COPERTURA E LIQUIDITÀ
      Articolo 7 undecies
      Art. 7-undecies Requisiti di copertura
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 duodecies
      Art. 7-duodecies Requisito per la riserva di liquidita’
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 ter decies
      Art. 7-terdecies Scadenze estensibili
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO IV OBBLIGHI DELLA BANCA EMITTENTE E DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA
      Articolo 7 quater decies
      Art. 7-quaterdecies Garanzia della societa’ cessionaria
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 quinquies decies
      Art. 7-quinquiesdecies Garanzia della banca emittente sui contratti derivati
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 sexies decies
      Art. 7-sexiesdecies Societa’ di controllo dell’aggregato di copertura
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 septies decies
      Art. 7-septiesdecies Informativa al pubblico
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO V VIGILANZA SULL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
      Articolo 7 duodevicies
      Art. 7-octiesdecies Vigilanza
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 undevicies
      Art. 7-noviesdecies Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 vicies
      Art. 7-vicies Collaborazione tra autorita’
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 semel et vicies
      Art. 7-viciessemel Disciplina e procedura sanzionatoria
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO VI MARCHIO
      Articolo 7 bis et vicies
      Art. 7-viciesbis Marchio
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
      Articolo 7 ter et vicies
      Art. 7-viciester Disposizioni fiscali
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO VIII OBBLIGAZIONI BANCARIE COLLATERALI
      Articolo 7 quater et vicies
      Art. 7-viciesquater Cessione di ulteriori crediti e titoli
      In vigore dal 15/12/2021

 

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Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti: Direttiva 2008/98/CE

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Obbiettivi della Direttiva 2008/98/CE sono:

  • stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea (Unione);
  • concepire un quadro è  in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

Punti chiave della della Direttiva 2008/98/CE:

  • La direttiva stabilisce, all’art.4,  una gerarchia dei rifiuti (pietra angolare delle politiche e della legislazione dell’UE sui rifiuti). La gerarchia dei rifiuti si applica come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti.  Il suo scopo è duplice:
    • ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; E
    • per migliorare l’efficienza delle risorse.

    La gerarchia è generalmente rappresentata sotto forma di piramide rovesciata con le opzioni più preferite all’estremità superiore e lo smaltimento in basso come soluzione di ultima istanza per la gestione dei rifiuti:

    • Prevenzione (art.9). Misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuti e che riducono
      • la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’allungamento della vita dei prodotti;
      • gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute umana; O
      • il contenuto di sostanze nocive nei materiali e nei prodotti.
    • Preparazione per il riutilizzo (Art. 11) Operazioni di controllo, pulizia o riparazione di recupero, mediante le quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti vengono preparati in modo che possano essere riutilizzati senza alcun altro pretrattamento.
    • Raccolta differenziata Riciclaggio (vedi art. 6 Cessazione della qualifica di rifiuto) Qualsiasi operazione di recupero mediante la quale i materiali di scarto vengono ritrattati in prodotti, materiali o sostanze, sia per lo scopo originale che per altri scopi. Comprende il ritrattamento di materiale organico (ad esempio il compostaggio), ma non comprende il recupero di energia e il ritrattamento in materiali da utilizzare come combustibili o per operazioni di riempimento.
    • Altro recupero (es. recupero energetico). Qualsiasi altra operazione il cui risultato principale è che i rifiuti servano a uno scopo utile sostituendo altri materiali che altrimenti sarebbero stati utilizzati per svolgere una particolare funzione, o che i rifiuti siano preparati per svolgere tale funzione, nell’impianto o nell’economia più ampia.
    • Disposizione – Smaltimento Qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o energia (es. discarica, incenerimento).
  • Conferma il «principio chi inquina paga» (art.14), in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale.
  • Introduce, con l’art. 8,  il concetto di «responsabilità estesa del produttore».
  • Distingue tra rifiuti (art. 3, comma 1, 1): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi) e sottoprodotti (art. 5) .
  • La gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
  • I produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.
  • Le autorità nazionali competenti devono istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.
  • Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosioli usati e rifiuti organici.
  • Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).
  • La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivimateriali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

Tale legislazione ha stabilito obiettivi chiari per il riciclaggio nonché un piano a lungo termine per una moderna gestione dei rifiuti. Essa contempla:

  • obiettivi per il riciclaggio di rifiuti urbani e da imballaggio;
  • obiettivi vincolanti tesi alla massima riduzione delle discariche;
  • misure per la riduzione dei rifiuti alimentari e marini.
  • Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.
  • Rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:
    • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
    • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
    • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
    • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
    • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
    • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
    • fermare la produzione di rifiuti marini.
  • Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso. Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.
  • Gli Stati membri devono:
    • istituire, entro il 1o gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
    • garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).
  • La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Nell’attuale struttura la DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 così si compone:

Documenti correlati:

  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1).
  • Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).
  • Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
  • Decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).
  • Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l’allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 184 dell’11.7.2015, pag. 13).
  • Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Normativa italiana – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – ALLEGATO I alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)


Normativa UE ed italiana sulle caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti

Normativa UE ed italiana sulle caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti

La normativa UE ed italiana sulle caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti  è  contenuta:

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Valutazione  delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e Classificazione di un rifiuto come pericoloso nell’ Elenco dei rifiuti “ALLEGATO D alla Parte Quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

1.   Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.

2.   Classificazione di un rifiuto come pericoloso

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

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ALLEGATO I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti)  alla alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

L’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

  • nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO I alla Decisione 94/904/CE del Consiglio (poi abrogata) che istituiva un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
  • Attualmente, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), sostituito dall’Allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017)

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ALLEGATO I

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o – che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
– gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale,
o
– che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente
infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;
H12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti»9 : sostanze o preparati che per inalazione o
penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Note
1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

—–
9 Se disponibili metodi di prova.

((137))
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 8, comma 5) che “L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017.
* Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»”.

 

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione