La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)

Nelle sue Conclusioni dell’8 novembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte su alcuni miglioramenti dell’attuale sistema dell’IVA. A tale riguardo, sono stati indicati quattro ambiti.
In primo luogo, il numero di identificazione IVA del destinatario, attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio, dovrebbe costituire una condizione sostanziale supplementare per l’applicazione dell’esenzione in relazione a una cessione intracomunitaria di beni.
In secondo luogo, la Commissione è stata invitata a proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi finalizzati a una maggiore certezza del diritto e a un’applicazione armonizzata delle norme IVA in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni a catena, comprese le operazioni triangolari.
In terzo luogo, la Commissione è stata invitata ad analizzare e proporre come modificare le norme IVA per consentire una semplificazione del regime di call-off stock da applicare in modo più uniforme nell’UE.
Infine, la Commissione è stata invitata a continuare a esplorare le possibilità di pervenire a un quadro comune di criteri raccomandati per le prove documentali necessarie per chiedere un’esenzione per le cessioni intracomunitarie.
Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha proposto modifiche alla direttiva IVA e al regolamento di esecuzione IVA relative ai quattro ambiti di cui sopra. Le modifiche pertinenti sono state adottate dal Consiglio il 4 dicembre 2018 e sonoe entrate in vigore il 1º gennaio 2020

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1), modificando alcune norme della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto., prevede:

  • la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock (Il contratto di call-off stock è un tipo di contratto che consente ad un soggetto passivo che vuole inviare un bene, o stock di beni, in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un cessionario dell’Unione Europea che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino, di farlo in regime di neutralità fiscale, di fatto con la sospensione della cessione a titolo oneroso).
    L’articolo 17  bis della direttiva 2006/112/CE  stabilisce che

    • non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock;
    • le condizioni affinchè esista un regime di call-off stock;
  • l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente (o primo fornitore)  al destinatario finale (ultimo acquirente della catena)
  • la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità (Vedi: Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA).

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) fa parte di un più ampio pacchetto che comprende due regolamenti immediatamente applicabili ed entrati in vigore in tutti gli Stati membri dal primo gennaio 2020:

In aggiunta, il 20 dicembre 2019 la Commissione UE ha pubblicato le Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (soluzioni rapide 2020)

Le Note esplicative, redatte dalla direzione TAXUD della Commissione europea sono finalizzate a fornire una migliore comprensione delle nuove regole comunitarie relative al regime di call-off stock e alle cessioni intracomunitarie di beni, ivi inclusa la prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale.
Nello specifico, le note chiariscono l’applicazione delle previsioni normative contenute nella Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)  e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018.

Le Note esplicative, come espressamente indicato nelle medesime, non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle nuove disposizioni.

L’obiettivo della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 è fronteggiare alcune criticità determinate dall’attuale principio che governa gli scambi intracomunitari, secondo cui l’imposta è applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi (principio di tassazione nel Paese di destinazione) in attesa  a quelle futuro (principio di tassazione nel Paese di origine).

Tramite la Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 il legislatore comunitario, , ha ritenuto necessario introdurre delle “soluzioni rapide” (c.d. quick fixes) volte a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (cosiddette operazioni “Business to Business” – “B2B”).

A livello normativo:

  • nel Titolo IV Operazioni imponibili, Capo 1 Cessione di Beni, Sezione 2 della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito il nuovo articolo 17-bis (per il regime di call-off stock);
  • nel Titolo V Luogo delle operazioni imponibili, Capo 1 Luogo delle cessioni di beni, Sezione 2 Cessione di beni con trasporto, della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito il nuovo articolo 36-bis (per le cessioni a catena).