Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate bulgara – Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate

Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Lettera 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia delle Entrate
In base all’art. 10, par. 1, comma 10, della Legge sull’Agenzia delle Entrate, esprimiamo il seguente parere, in relazione al regime delle cessioni di autovetture usate, diverse dai “veicoli nuovi”.

I. Applicazione da parte del concessionario del provvedimento speciale di tassazione del margine del prezzo per le cessioni di autoveicoli merci usati, diversi dai “veicoli nuovi”

Secondo quanto previsto dal comma 1, punto 19 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) vengono usati beni di seconda mano e oggetti mobili determinati individualmente idonei per un ulteriore utilizzo nella stessa forma o dopo la riparazione, che possono essere utilizzati per lo scopo per il quale sono stati creati. Si tenga presente che, affinché gli autoveicoli siano considerati beni d’occasione, non devono sussistere i presupposti espressamente previsti dalla previsione del comma 1, punto 17 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per ogni singola tipologia di autoveicolo .Un soggetto passivo che, nel corso della sua attività economica, acquista, acquisisce o importa beni di seconda mano allo scopo di venderli, indipendentemente dal fatto che la persona agisca come commissionario ai sensi del diritto commerciale ai sensi dell’art . disposizione del comma 1, punto 19 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), è commerciante di beni usati.Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, il capitolo diciassette “Ordine speciale di tassazione del margine di prezzo” prevede un regime speciale per le consegne di beni usati effettuate dai commercianti. Lo scopo di questo regime è quello di evitare che un bene d’occasione, per il quale è stato interrotto il rapporto IVA tra acquirente e venditore, a causa del suo acquisto da un venditore finale, sia nuovamente tassato quando viene immesso nella rete commerciale, senza tener conto della tassa inclusa nel prezzo.

Tale regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), si applica alle consegne effettuate da un concessionario di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”, a lui consegnati nel territorio dello Stato (compresi i veicoli importati ) o dal territorio di un altro Stato membro da:

  • persona non contribuente;
  • altro soggetto passivo quale soggetto di cessione esente ai sensi dell’art. 50;
  • un altro soggetto passivo che non è registrato ai sensi della presente legge;
  • altro commerciante applicando l’ordinanza speciale di tassazione del margine di prezzo.

La previsione dell’art. 144, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) determina il luogo di esecuzione di questo tipo di cessioni ed è questo il luogo in cui si trova la sede o la stabile organizzazione del concessionario dal quale tali cessioni sono effettuate.

Ai sensi dell’art. 144, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), l’evento fiscale si verifica secondo le norme generali di legge. L’ordinamento generale della legge per la determinazione dell’evento fiscale è disciplinato dall’art . 25 IVA.

Si tenga presente che, secondo quanto disposto dall’art. 144, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), l’imposta di fornitura di cui all’art. 143 decorre dall’ultimo giorno del periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato il fatto d’imposta per la consegna ai sensi dell’art. 25 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Secondo l’art. 145, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), la base imponibile in questo caso è il margine di prezzo, che rappresenta la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:

  • il prezzo di vendita, che rappresenta l’importo totale che il concessionario ha ricevuto o riceverà dal cliente o dal terzo parte per la fornitura, comprese le sovvenzioni e il finanziamento direttamente connessi a tale consegna, imposte e tasse, e le spese accessorie di imballaggio, trasporto, commissioni e assicurazione addebitate da fornitore del destinatario ma senza gli sconti commerciali previsti;
  • l’importo che è stato pagato o sarà pagato per quanto ricevuto dai soggetti di cui all’art. 143, par. 1 merci, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge, e quando le merci sono importate, la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge.

Il comma 2 dell’art. 145 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) pone una condizione restrittiva, secondo la quale la base imponibile di cui al co. 1 non può essere una quantità negativa. I margini individuali su ogni vendita sono tassabili , non il margine totale per il periodo d’imposta.

L’importo dell’imposta è determinato secondo la formula di cui all’art. 88 ddelle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС) e il suo calcolo è eseguita con l’emissione di un protocollo. L’aliquota applicabile in questo caso è del 20 per cento, secondo quanto previsto dall’art. 66, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС). Le informazioni che il protocollo deve contenere sono determinate dall’art. 90, par. 2 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС). Questi protocolli sono descritti nel diario delle vendite per il periodo fiscale, compilando le informazioni per loro nelle colonne 9-25 dell’Appendice n. 10 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС).

Si tenga presente che la cessione di beni in regime speciale di imposizione marginale è imponibile ad aliquota zero, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 28 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

I concessionari, secondo quanto previsto dall’art. 89 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС) , documentano le cessioni da essi effettuate in regime speciale di imposizione del margine con emissione di fatture e avvisi con la dicitura “art. 143 della legge”. Le fatture e gli avvisi alle fatture sono descritti nel diario delle vendite per il periodo in questione, senza compilare le relative informazioni nelle colonne 9-25 dell’Appendice n. 10 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС).

Vista la previsione dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , il commerciante non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni da lui ricevuti o importati, per i quali applica la norma speciale per la tassazione del margine. Ciò significa che se un concessionario ha importato autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”, allora, stante la predetta disposizione, lo stesso non avrà diritto alla detrazione del credito d’imposta relativo all’imposta sul valore aggiunto applicata all’importazione.

Quanto agli altri beni e servizi acquistati o importati dal commerciante, che questi utilizza solo per effettuare le cessioni di cui al capo diciassette della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , ai sensi dell’art. 147, par. 1 della stessa legge, è previsto il diritto alla detrazione del credito d’imposta. Come tali (senza essere elencati in modo esaustivo) possono essere indicati i seguenti beni e servizi: forniture di energia elettrica, calore, acqua, telefono, affitto, forniture per ufficio, ecc. simile. Il diritto al credito d’imposta sorge ed è esercitato secondo la procedura generale di legge.

Con la previsione dell’art. 147, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , è stata introdotta una limitazione in merito al credito d’imposta utilizzato. Il suo importo non può superare l’importo totale dei ratei dall’imposta concessionaria per la cessione di beni veicoli usati diversi dai “veicoli nuovi”. Se il credito d’imposta utilizzato durante l’anno supera l’imposta maturata durante l’anno, la persona deve l’imposta per l’importo dell’eccedenza. L’eccedenza è dichiarata nella dichiarazione di riferimento dell’ultimo periodo d’imposta dell’anno come conguaglio annuale.

Si tenga presente che quando un soggetto passivo esercita un’attività di commerciante di autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” in regime speciale di imposizione del margine, il suo fatturato imponibile derivante da tali cessioni sarà pari alla somma dei margini, secondo quanto previsto dall’art. 149 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

La cancellazione della registrazione del concessionario viene effettuata secondo le disposizioni del capitolo dieci “Cessazione della registrazione (cancellazione)” dell’IVA. Secondo l’art. 150, par. 2 IVA, alla cessazione della registrazione IVA, il commerciante è debitore dell’imposta sul valore aggiunto per i beni disponibili soggetti a tassazione in regime speciale del margine. L’importo dell’imposta è determinato sulla base del margine medio realizzato dal concessionario negli ultimi dodici mesi prima della data di cancellazione. Il margine medio e l’imposta dovuta sono determinati secondo le formule di cui all’art. 93, par. 1 e 2 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС). Si tenga presente che tale ordinanza determina l’imposta dovuta solo per il secondo bene disponibile utilizzo. Per il resto dei beni disponibili, che non rappresentano beni usati, autoveicoli, diversi dai “veicoli nuovi”, il concessionario è debitore dell’imposta ai sensi e con le modalità di cui all’art . 111 IVA.

Vista la previsione dell’art. 151, par. 6 IVA, quando il commerciante applica sia il regime speciale di tassazione del margine sia il regime generale di tassazione delle cessioni, per le cessioni di beni per le quali si applica il regime speciale di tassazione si deve redigere verbale delle cessioni effettuate durante il periodo d’imposta di riferimento, che contiene quanto previsto dall’art. 120, par. 1 informazioni sull’IVA.
Il report così compilato non viene incluso nel giornale di registrazione vendite.

  1. Applicazione da parte del concessionario della procedura generale di tassazione IVA delle cessioni di autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” Con la previsione dell’art. 151, par. 1 IVA, ai concessionari è data la possibilità di applicare le norme generali per la tassazione previste dalla legge sulla cessione di autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

La legge, così come i regolamenti per la sua attuazione, non prevedono che il concessionario presenti una notifica in tal senso. Nei casi di elezione per la tassazione secondo l’ordine generale della legge, il diritto è esercitato e la fattura e le notifiche ad essi non indicano che è applicato l’ordine speciale per la tassazione della consegna, vale a dire il testo non deve essere inserito “Arte. 143 della legge”. In tal caso, il commerciante, titolare di Partita IVA, in base all’art. 86, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , è tenuto ad addebitare l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 20 per cento sulla base imponibile della cessione, indicando l’imposta in apposito rigo nella fattura che documenta la cessione. La documentazione di tali forniture è effettuata secondo la procedura generale di legge, secondo quanto previsto dall’art. 151, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

Si tenga presente che quando il commerciante ha scelto di applicare l’ordine generale, la base imponibile della consegna è determinata secondo l’ordine dell’art . 26 e 27 IVA e non può essere inferiore alla base imponibile all’acquisto del bene o alla base imponibile all’importazione.  Secondo quanto previsto dall’art. 151, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)il diritto al credito d’imposta per i beni ricevuti o importati dal soggetto, per i quali non si applica il regime speciale di tassazione del margine , sorge e si esercita nel periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la successiva consegna del merce divenuta esigibile.

Quando il concessionario di beni usati acquista autoveicoli diversi dai “veicoli nuovi” da soggetti iscritti ai fini IVA in altro Stato membro, ove tali soggetti non applichino lo speciale regime di tassazione del margine di prezzo, si avrà consegna intracomunitaria per il fornitore in conformità con la legge a lui applicabile. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), per il destinatario di tale fornitura si avrà un acquisto intracomunitario. In questo caso, alla successiva consegna di questi beni, il commerciante può scegliere di applicare il regime generale di tassazione dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo. Se la persona sceglie la procedura generale per la tassazione dell’IVA, dovrebbe applicare la disposizione dell’art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e determinare la base imponibile delle cessioni di tali beni da lui effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), e la stessa non può essere inferiore alla base imponibile al momento del loro acquisto. Nel caso in cui la persona scelga l’ordine speciale di tassazione del margine di prezzo, lo stesso, secondo la previsione dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), non avrà diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni da lui ricevuti o importati.

Quando il commerciante di beni usati importa veicoli, diversi dai “veicoli nuovi”, all’atto della loro successiva vendita, quest’ultimo può scegliere di applicare il regime generale di tassazione ai sensi dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo. In tal caso, il soggetto passivo deve tener conto di quanto indicato nel comma precedente nell’effettuare le successive consegne di tali beni.

III. Acquistati o importati dal concessionario beni veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” prima del 01.01.2007, disponibili dopo l’entrata in vigore della nuova IVA

Per i veicoli usati acquistati o importati dal concessionario, diversi dai “veicoli nuovi” prima del 01.01.2007, disponibili dopo l’entrata in vigore della nuova IVA, per i quali il concessionario ha esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta, può applicare la procedura generale per la tassazione dell’IVA. In questo caso, la persona dovrebbe applicare la disposizione dell‘art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e di determinare le basi imponibili delle consegne di tali beni da lui effettuate (beni d’occasione, autoveicoli, diversi dai “veicoli nuovi”) ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), e la stessa non può essere inferiore alla base imponibile al momento dell’acquisto del bene o alla base imponibile all’importazione .

Per i beni usati acquistati o importati dal commerciante prima del 01.01.2007, disponibili dopo l’entrata in vigore della nuova legge, il commerciante può applicare anche l’ordinanza speciale di margin tax. In questo caso, sulla base dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), il concessionario non ha diritto al credito d’imposta per le imposte maturate all’atto dell’importazione o dell’acquisizione. Al riguardo, in base all’art. 79, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), ci sarà motivo di rettificare il credito d’imposta già utilizzato, in quanto applicando l’ordinanza speciale di tassazione del margine, si effettua una consegna per la quale non si dà diritto alla detrazione del credito d’imposta. La correzione è effettuata mediante l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 66 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС).

  1. Acquistati o importati da soggetti passivi diversi dal “rivenditore”, beni usati, autoveicoli, diversi dai “veicoli nuovi” Soggetti che, nell’esercizio della loro attività economica, hanno acquistato, acquistato o importato, ma non allo scopo di venderli, autoveicoli merci usati, diversi dai “veicoli nuovi” o dai “veicoli nuovi”, che al momento della loro vendita non soddisfano più le condizioni per tali veicoli, specificate nella disposizione del comma 1, punto 17 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), non dovrebbero applicare l’ordine speciale di tassazione del margine del prezzo di cui al capitolo diciassette dell’IVA per la consegna successiva, fatto da loro con quei beni. Per le cessioni successive di tali beni si applicano le regole generali dell’IVA, con i soggetti passivi che determinano la base imponibile di tali cessioni ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС). In questo caso, la previsione dell’art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), in quanto applicabile solo ai soggetti che effettuano tali vendite in qualità di “commerciante”.

Secondo quanto previsto dall’art. 50 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), saranno considerate esenti le cessioni di beni o servizi:

che sono interamente utilizzate per effettuare cessioni esenti e su questa base non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta in relazione all’imposta gravante sulla loro produzione, acquisto o importazione ; durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione dei quali non vi era diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 70 della stessa legge.

 

Direttore esecutivo dell’ANR: (p)