Criptovalute – Istanza di emersione – Regolarizzazione delle cripto-attività

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 co. 126), novellando l’articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, e l’articolo 68, in materia di plusvalenze, del TUIR ha superato le precedenti disposizioni di prassi (vedi Risoluzione n. 72/E/2016), ponendo un obbligo dichiarativo per le plusvalenze realizzate tramite le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante

  • rimborso o
  • cessione a titolo oneroso,
  • permuta o
  • detenzione di cripto-attivita’,

comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

L’articolo 1, comma 129, lettera c), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha novellato articolo 4, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa’ semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attivita’ estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita‘, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italiadevono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi’ tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attivita’ estere di natura finanziaria e delle cripto-attivita’, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 

L’indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi si esplica attraverso la compilazione del quadro RW

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge:

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un’apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW.

L’Art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede che:

I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita’ detenute  entro la  data  del  31  dicembre  2021  nonche’  i  redditi  sulle  stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141.

  1. I soggetti di cui al comma  138  che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita’ detenute al termine di ciascun  periodo d’imposta e versando la sanzione  per  l’omessa  indicazione  di  cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  2. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo  comma  e il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo, nonche’ di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  3. Il contenuto, le modalita’  e  i  termini  di  presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonche’ le modalita’  di  attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
  4. Ferma restando  la  dimostrazione   della   liceita’   della provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle attivita’ di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n. 227.

Quindi i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227

  • che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • versando la sanzione  per  l’omessa nel quadro RW nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  • che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo
    • il pagamento di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.