
La Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della Direttiva (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) is being brought in to complement anti-money laundering (AML) rules and enhance financial stability and investor protection in Europe)) è stata pubblicata dalla Commissione Europea il 24 settembre 2020.
Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) fa parte di un pacchetto di misure in ambito comunitario, volte a consentire l’ulteriore sfruttamento, attenuando i rischi, del potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, .
Tale pacchetto di misure comprende anche:
- una Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014,
- una proposta della Commissione del 24.9.2020 (Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia del registro distribuito) di istituire un regime pilota per le infrastrutture di mercato che negoziano e regolano le transazioni in strumenti finanziari sotto forma di criptovalute (Distributed Ledger Technogy (DLT) Pilot – pilot regime to enable regulated institutions to develop DLT-based infrastructure for the trading, custody and settlement of securities).
Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) stabilisce norme uniformi per quanto riguarda:
(a)gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
(b)l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;
(c)la gestione, l’organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;
(d)le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l’emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;
(e)le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.
La normativa non si applicherà alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi o cartolarizzazioni ai sensi della normativa europea già esistente.
Le criptovalute già definite come strumenti finanziari o moneta elettronica (moneta elettronica) ai sensi
della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) e
della Direttiva sulla moneta elettronica (E–Money Directive or the electronic money directive (EMD))
non rientrano nell’ambito del MiCA.
MiCA NON si applicherà alle criptovalute che si qualificano come:
- strumenti finanziari (come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE (MiFID (Markets in financial instruments directive) II));
- moneta elettronica (come definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE(E–Money Directive or the electronic money directive (EMD), salvo quando si qualificano come gettoni di moneta elettronica ai sensi del presente regolamento);
- depositi (come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
- depositi strutturati (come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della direttiva 2014/65/UE (MiFID (Markets in financial instruments directive) II));
- cartolarizzazione (come definita all’articolo 2, punto (1), del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.
Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) istituisce un duplice regime regolamentare:
- il primo è relativo alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica (e dunque, essenzialmente, ai cd. utility token);
- il secondo è relativo ai
- ai token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) e
- ai token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”).
Il punto 5 dell’art. 3 (Definizioni) definisce “utility token“: un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT (tecnologia di registro distribuito), e che è accettato solo dall’emittente di tale token;
Con riferimento agli utility token, il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) prevede che l’offerente sia soggetto a talune regole organizzative, di condotta e di disclosure, tra le quali:
- la costituzione in forma di persona giuridica;
- la redazione di un white paper;
- a notifica all’autorità nazionale competente del white paper e la sua pubblicazione;
- il rispetto degli obblighi di condotta di cui all’art. 13 del MiCAR;
- l’effettuazione delle comunicazioni di marketingsecondo i requisiti di cui all’art. 6 del MiCAR.
Il MiCAR definisce
- token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”): un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
- token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”): un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale.
Gli emittenti di tali tipologie di token sono soggetti a requisiti più stringenti rispetto agli emittenti di utility token.
Con riferimento agli ART (asset-referenced token), il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) prevede che gli emittenti:
(i) siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
(ii) detengano una riserva di attività, separate dalle attività proprie, al fine di stabilizzare il valore degli ART (asset-referenced token);
(iii) pubblichino un white paper contente informazioni relative, tra l’altro, alla governance dell’emittente, alle modalità di custodia delle attività di riserva e sulla procedura di trattamento dei reclami;
(iv) siano soggetti ai dispositivi di governance di cui all’art. 30 del MiCAR;
(v) dispongano in ogni momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra (x) €350.000 e (y) il 2% dell’importo medio delle attività di riserva.
Con riferimento agli emittenti di EMT (e-money token), il MiCAR prevede che essi:
(i) siano autorizzati come enti creditizi o istituti di moneta elettronica;
(ii) emettano EMT (e-money token) al valore nominale e al momento del ricevimento dei fondi;
(iii) non concedano interessi o benefici legati alla durata del periodo di detenzione degli EMT (e-money token);
(iv) pubblichino un white paper che includa, tra l’altro, una descrizione del diritto di rimborso al valore nominale degli EMT (e-money token) e delle modalità per l’esercizio di tale diritto;
(v) investano i fondi ricevuti a fronte dell’emissione di EMT (e-money token) in attività sicure, a basso rischio e denominate nella valuta di riferimento dell’EMT (e-money token);
La vigilanza degli emittenti di ART (asset-referenced token) e EMT (e-money token) è affidata alle autorità nazionali competenti, le quali devono disporre di adeguati poteri di vigilanza e indagine in conformità con il diritto nazionale.
In aggiunta a tali categorie di emittenti, il MiCAR individua requisiti aggiuntivi per gli emittenti di
- token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) significativi (significant asset-referenced tokens – “SART”) e
- token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”) significativi (significant e-money tokens – “SEMT”).
La qualifica di SART (significant asset-referenced tokens) e SEMT (significant e-money tokens) è attribuita sulla base di criteri essenzialmente dimensionali, riferibili
- alle dimensioni della clientela,
- al valore dei token,
- al numero e al valore delle operazioni in token,
- alla rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti
- all’interconnessione con il sistema finanziario.
La classificazione come SART (significant asset-referenced tokens) o SEMT (significant e-money tokens) può avvenire
- su iniziativa dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – “EBA”)
- su richiesta dell’emittente.
La classificazione come SART (significant asset-referenced tokens) o SEMT (significant e-money tokens) comporta, in capo agli emittenti, l’applicazione di requisiti ulteriori rispetto a quelli applicabili agli emittenti di ART (asset-referenced token) e EMT (e-money token).