Il distacco transnazionale di lavoratori in Italia

Il distacco transnazionale di lavoratori in Italia

Il distacco transnazionale si configura nell’ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l’impresa con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato extraUE distacca in Italia uno o più lavoratori in favore

  • di un’altra impresa, anche se quest’ultima appartenga allo stesso gruppo,
  • o in favore di una propria filiale/unità produttiva
  • o di un altro destinatario.

Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l’invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso un’impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente

    • avere durata limitata
    • essere espletata nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro,
      • ossia la responsabilità in materia di assunzione,
      • la gestione del rapporto,
      • i connessi adempimenti retributivi e previdenziali,
      • nonché il potere disciplinare e di licenziamento.

La disciplina in materia di distacco transnazionale è contenuta nel  Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, in vigore dal 22 luglio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ).

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72 – Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – è stato abrogato dall‘Art. 26 (Abrogazioni) del D.lgs. n.136/2016 che ha recepito le relative disposizioni.

Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lettera d, del D.lgs. n.136/2016 si intende per «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.

La comunicazione preventiva di distacco è stata introdotta dall’art.10 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 .

Dal 26 dicembre 2016, sono soggetti a questo adempimento i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. Dovranno essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, e le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia eseguite da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro.

Riportiamo l’art. 10 – Obblighi amministrativi – del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136:

1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa distaccante;

b) numero e generalita’ dei lavoratori distaccati;

c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

e) dati identificativi del soggetto distaccatario;

f) tipologia dei servizi;

g) generalita’ e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);

h) generalita’ del referente di cui al comma 4;

i) numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento((;))
((i-bis) nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell’impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.))

1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall’articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalita’ di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall’impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

b) prospetti di paga.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita’ delle comunicazioni.

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

4. L’impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l’obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Quindi in seguito all’emanazione del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, in vigore dal 22 luglio 2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 sono stati previsti diversi adempimenti per i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Italia:

  • Una notifica di distacco deve essere inviata tramite un servizio nazionale web, non oltre la mezzanotte precedente la data di inizio del distacco. Questa dichiarazione ufficiale deve specificare tutti i dettagli del distacco, in modo tale che le autorità per le ispezioni ne siano a conoscenza per poter svolgere eventuali controlli, se necessari;
  • É obbligatorio affidarsi ad un referente domiciliato in Italia, capace di trasmettere la documentazione richiesta dall’ispettorato e comunicare con le autorità;
  • L’azienda distaccante deve archiviare la documentazione del distacco durante il periodo di svolgimento e fino a due anni dopo il suo termine ed è richiesta una copia in lingua italiana in caso di ispezione delle autorità.

La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE

A seguito dell’emanazione del  Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 è stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la Circolare n.3 del 22 dicembre 2016  sulla comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio.

Successivamente, con il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, che ha ampliato le garanzie già esistenti in tema di condizioni di lavoro, salute e sicurezza.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 è stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021 sulla Modifica alla disciplina del distacco transnazionale.

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 al  Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 (e relativi Allegati) avente ad oggetto gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia, con conseguente abrogazione del precedente DM del 10 agosto 2016. In particolare, le previsioni del nuovo Decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

Pertanto, a partire dal 2 novembre 2021 è disponibile nel portale
 http://servizi.lavoro.gov.it la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto.

Oltre alla già citata notifica di lunga durata, il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 ha disposto che con il modello UNI_Distacco_UE possono essere comunicati anche i c.d. “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.

Il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 prevede che:

  • la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24.00 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. Inoltre, ogni variazione successiva della comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo;
  • la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24.00 del giorno precedente l’inizio del distacco;
  • la notifica motivata per i distacchi di lunga durata deve essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.

Vedi:

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1659 del 29 ottobre 2021 modello UNI_Distacco_UE

Di seguito, il link per accedere alla procedura:

Di seguito, il link per accedere alla Guida alla compilazione:

Per gli utenti esteri è disponibile la Foreign User Accreditation Guidelines

In base all’art. 4 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c,  del Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, le condizioni di lavoro e assunzione del Paese Membro ospitante si applicano, se più favorevoli al lavoratore distaccato, al rapporto lavorativo tra il lavoratore distaccato e l’azienda distaccante.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 4 citato del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 dal Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 non è più  sufficiente allineare il salario minimo del lavoratore a quello nazionale, ma è necessario allineare nella sua interezza il salario del lavoratore distaccato a quello del lavoratore italiano appartenente alla stessa categoria, applicando il contratto collettivo di maggiore corrispondenza.

Interessante notare che, in base al comma 2 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136: “Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima ((dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni)) per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di pri ma installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e’ stato disposto il distacco, non e’ superiore a otto giorni, escluse le attivita’ del settore edilizio individuate nell’allegato A del presente decreto legislativo.

I lavoratori devono essere coperti da previdenza sociale anche in caso di incarichi di breve durata. In generale, si applica il principio di territorialità. Quindi, i contributi devono essere pagati nel paese dove il lavoro viene svolto.

Tuttavia, grazie al certificato A1, certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue,  il lavoratore distaccato può provare di rimanere coperto dalla previdenza sociale nel paese UE dove l’azienda distaccante risiede.

La remunerazione è tassata nel territorio di residenza del  lavoratore distaccato in base a 3 condizioni:

  • il lavoratore è stato in altri paesi per non più di 183 giorni dell’anno dell’anno fiscale;
  • è pagato da un datore di lavoro che non risiede in quel paese;
  • la remunerazione non è pagata da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro paese

La tutela della salute dei lavoratori è regolata dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Le aziende straniere che operano in Italia (UE ed Extra-UE), devono provare la loro idoneità da un punto di vista tecnico-professionale, inviando la documentazione appropriata prima del viaggio. Vengono forniti protocolli specifici per attività svolte direttamente in cantiere (edifici, strade, ecc.).