Bulgaria – INTRASTAT

Con effetto dal 01.01.2022 sono abrogati i regolamenti 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 1982/2004 della Commissione.

Entrano in vigore le nuove norme sugli scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di merci:

  1. Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulle statistiche europee sulle imprese (compresi gli scambi intracomunitari di beni – vedi in particolare il CAPO V – Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni (1) )
  2. Regolamento di esecuzione (UE) № 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, recante specifiche tecniche e norme ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche europee sulle imprese.
  3. I termini “arrivi” e “spedizioni” di merci sono sostituiti rispettivamente da “importazioni intraunionali” ed “esportazioni intraunionali” e i termini “commercio intracomunitario” sono sostituiti da “scambi intraunionali” di merci.
  4. Viene introdotta la raccolta di due nuovi dati sulle esportazioni intraunionali (finora “spedizioni”): “paese di origine” e “il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE”.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per il periodo di riferimento gennaio 2022 è il 14.02.2022 (in caso di impegno annuale) o fino al 20.02.2022 (in caso di impegno in corso per il primo periodo di riferimento)

Nel 2021 è in vigore la nuova nomenclatura dei paesi e dei territori. così chiamato Geonomenclatura –  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1470 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

I nuovi codici sono:

XI – per l’Irlanda del Nord
XU – il resto del Regno Unito senza l’Irlanda del Nord
Il commercio con l’Irlanda del Nord è dichiarato nel sistema Intrastat e con il resto del Regno Unito con una dichiarazione doganale.

Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di beni in volumi annuali, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione , determinato con ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre di quest’anno.

Le soglie di dichiarazione per il 2022 secondo Ordinanza RD – 05 – 583 / 18.10.2021 del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 520.000.
  • Per l’esportazione intra-sindacale (spedizioni) – BGN 780.000.

Le soglie per la dichiarazione del valore statistico per il 2022 sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 8.400.000.
  • Per le esportazioni intraunionali (spedizioni) – BGN 18.600.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di singole transazioni di valore basso è BGN 390.

I commercianti di merci possono avere un obbligo di dichiarazione annuale o attuale nell’ambito del sistema Intrastat, a seconda del periodo in cui l’obbligo si è verificato.
L’obbligo annuale di dichiarare separatamente nell’ambito del sistema Intrastat per le importazioni (arrivi) e le esportazioni (spedizioni) intraunionali di un determinato anno sorge quando il volume annuo degli scambi intracomunitari di merci (scambi intraunionali) per tale flusso di scambi in l’anno precedente supera la soglia di riferimento.
L’attuale obbligo di dichiarare in base al sistema Intrastat separatamente per le importazioni (arrivi) e le esportazioni (spedizioni) intraunionali in un determinato anno sorge quando la persona non ha assunto un obbligo annuale ed entro l’anno il volume di intracomunitario (intraunionale commercio) gli scambi di merci per un flusso commerciale superano la soglia pertinente per l’anno in questione.

Il termine normativo per la presentazione della dichiarazione Intrastat mensile è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat per il primo periodo di riferimento in caso di obbligo attuale è il 20 del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i seguenti periodi di riferimento, la scadenza è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.

Le dichiarazioni sono presentate in forma elettronica, firmate con firma elettronica qualificata. Questo può essere fatto attraverso i servizi elettronici dell’ANR

In caso di impossibilità tecnica, le dichiarazioni Intrastat (in formato .xml su supporto elettronico) sono presentate alla  Direzione territoriale competente dell’ANR , accompagnate da  Lettera di impossibilità tecnica. 

Nuovo campo nella dichiarazione di esportazione intraunionale (spedizione): “VIN (numero di identificazione IVA)

La definizione principale relativa al nuovo campo nella dichiarazione per l’esportazione intraunionale “Numero VIN del partner” è disciplinata dall’art. 13, paragrafo 1, del regolamento di base № 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio”:

  • un numero di identificazione individuale assegnato all’operatore partner nello Stato membro di importazione ai sensi dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE’;
  • per le vendite a distanza e le vendite a persone fisiche non iscritte alla Legge IVA: selezionare il codice per il tipo di transazione “1.2”, il campo “Numero VIN del partner” non è compilato.

(1)  CAPO V

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni

Articolo 11

Scambio di dati riservati

1.   Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2.   Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.

3.   Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

6.   Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

Articolo 12

Informazioni statistiche da scambiare

1.   Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a)

microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;

b)

dati compilati su beni o movimenti specifici; e

c)

dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2.   Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Elementi dei dati statistici

1.   I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:

a)

il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE; (2)

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso commerciale;

d)

il bene;

e)

lo Stato membro partner;

f)

il paese d’origine;

g)

il valore dei beni;

h)

la quantità dei beni;

i)

la natura della transazione.

I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Protezione dei dati riservati scambiati

1.   I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.

2.   Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.

3.   Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.

(2) Articolo 214

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a)

ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b)

ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c)

ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

2.   Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12