Vedi: Bulgaria – Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018
In Bulgaria l’Agenzia statale per la sicurezza nazionale ((DANS) Държавна агенция “Национална сигурност)
dispone di una direzione amministrativa specializzata “Intelligence finanziaria”, che riceve, archivia, studia, analizza e divulga informazioni di intelligence finanziaria secondo i termini e le condizioni della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) e della Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (ЗМФТ) .
Legge sulle misure antiriciclaggio
Regolamento per l’attuazione della legge sulle misure antiriciclaggio
Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo
La Direzione dell’Informazione Finanziaria è una struttura di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 32 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La Direzione dell’Informazione Finanziaria è responsabile della sicurezza dello scambio di informazioni e del sito web del GRUPPO EGMONT . Ad esso sono affidate le funzioni di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, anche in relazione alla circolazione di capitali, alla corruzione, alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e alla confisca. Nell’assolvimento delle proprie responsabilità funzionali, la la Direzione dell’Informazione Finanziaria collabora strettamente con i servizi bulgari di sicurezza e ordine pubblico e con partner esteri.
L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (DANS), attraverso la Direzione dell’Informazione Finanziaria, lavora a stretto contatto con
- Financial Action Task Force (FATF) , organizzazione che fissa gli standard nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
- MONEYVAL ( Comitato di Esperti sulla Valutazione delle misure antiriciclaggio del Consiglio d’Europa ), organizzazione responsabile per l’Europa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
MISURE PER LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO AI FINI DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (in vigore dal 31.03.2018)
Misure per impedire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio:
1. ispezione complessa dei clienti;
2. raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge;
3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini della presente legge;
4. valutazione del rischio di riciclaggio;
5. divulgazione di informazioni su operazioni, operazioni e clienti sospetti;
6. comunicazione di altre informazioni ai fini della presente legge;
7. controllo sull’attività dei soggetti obbligati di cui all’art. 4 del ЗМИП ;
8. scambio di informazioni e interazione a livello nazionale, nonché scambio di informazioni e interazione tra la Direzione di informazione finanziaria dell’Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, le unità di informazione finanziaria di altri paesi e giurisdizioni, nonché con le autorità competenti in settore rilevante e organizzazioni di altri paesi.
Misure contro il finanziamento del terrorismo:
1. blocco delle risorse finanziarie e di altre attività finanziarie o risorse economiche;
2. divieto di prestare servizi finanziari, risorse finanziarie e altre attività finanziarie o risorse economiche.
SOGGETTI OBBLIGATI ex art. 4 Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) e della Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (ЗМФТ)
1. (suppl., SG 21/20) La Banca nazionale bulgara, quando effettuano operazioni e transazioni con un numero illimitato di persone, e gli istituti di credito, che svolgono attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. la legge sugli istituti di credito;
2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i loro rappresentanti;
3. istituti finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito;
4. gli uffici di cambio;
5. (emendamento. SG 21/21) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che hanno ricevuto una licenza alle condizioni e per ordine del Codice delle Assicurazioni, quando svolgono attività nell’ambito di una o più assicurazioni classi di cui all’allegato № 1, sezione I, del codice delle assicurazioni; assicuratori e intermediari assicurativi autorizzati in un altro Stato membro che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria quando operano in uno o più rami assicurativi di cui all’allegato № 1, sezione I, del codice delle assicurazioni; assicuratori domiciliati in paesi diversi da uno Stato membro, autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria ad operare nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,
6. le imprese di locazione;
7. operatori postali abilitati all’esecuzione di vaglia postali ai sensi del Postal Services Act;
8. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento, che hanno ricevuto l’autorizzazione alle condizioni e all’ordine della Legge per i mercati degli strumenti finanziari;
9. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, modificato e integrato – SG, iss. 21 nel 2021) gli organismi di investimento collettivo e le altre imprese di investimento collettivo, che hanno ottenuto la licenza , autorizzano o sono registrati secondo i termini e le condizioni della Legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo;
10. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, suppl. – SG, iss. 21 nel 2021) le società di gestione e le persone, gestori di fondi di investimento alternativi, che sono titolari di licenza o sono registrati secondo i termini e le condizioni della Legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo;
11. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019) le compagnie di assicurazione pensionistica, che hanno ottenuto l’abilitazione alle condizioni e all’ordinanza del Codice delle assicurazioni sociali, ad eccezione della loro gestione attività di fondi per l’assicurazione pensionistica obbligatoria aggiuntiva;
12. revisori contabili;
13. (Modificata, SG n. 94/2019) i soggetti che per professione prestano servizi di contabilità e/o consulenze in materia tributaria, nonché i soggetti che, quale principale attività economica o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite parti correlate, assistenza sotto qualsiasi forma o consulenza in materia tributaria;
14. i notai e gli assistenti notarili per la sostituzione;
15. le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza legale quando:
a) assistono o partecipano alla progettazione o alla realizzazione di un’operazione, transazione o altra azione legale o di fatto del loro cliente in merito a:
aa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di un da impresa a commerciante;
(bb) gestire fondi, strumenti finanziari o altre attività;
(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;
(dd) raccogliere fondi per la costituzione di una persona giuridica o altra persona giuridica, aumentare il capitale di una società, concedere un prestito o qualsiasi altra forma di raccolta fondi per lo svolgimento delle attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(ee) l’istituzione, la registrazione, l’organizzazione o la gestione di una proprietà fiduciaria, commerciante o altra entità giuridica o altra entità giuridica;
(f) la gestione fiduciaria della proprietà, compresi i trust, i fondi fiduciari e altre entità legali straniere simili, stabilite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di proprietà fiduciaria;
(b) agire per conto e/o per conto del proprio cliente in qualsiasi transazione finanziaria;
c) agire per conto e/o per conto del proprio cliente in qualsiasi operazione immobiliare;
(d) fornire un indirizzo di direzione, un indirizzo per la corrispondenza, un ufficio e/o altri servizi simili ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altro soggetto giuridico;
16. le persone che per professione prestano:
(a) indirizzo della direzione, indirizzo per corrispondenza, ufficio e/o altri servizi simili ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altro soggetto giuridico;
b) servizi di costituzione, registrazione, organizzazione dell’attività e/o gestione di un professionista o di altra persona giuridica o altra persona giuridica;
c) servizi di gestione fiduciaria per beni o una persona di cui alla lettera b), tra cui
: entità o altra persona giuridica;
bb) svolgimento della carica o organizzazione della prestazione da parte di altra persona della carica di trustee – nel caso di trust, fondi fiduciari e altre analoghe entità giuridiche estere costituite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di titolarità fiduciaria;
(cc) ricoprire cariche o disporre che un’altra persona ricopra la carica di azionista nominale in una terza persona giuridica straniera o altra persona giuridica diversa da una società le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato al quale si applicano obblighi di informativa ai sensi dell’Unione Europea o standard internazionali equivalenti;
17. ufficiali giudiziari privati e assistenti ufficiali giudiziari privati;
18. (Modificata, SG n. 94/2019) le persone che, per professione, mediano in operazioni immobiliari, anche in relazione a operazioni di locazione immobiliare in cui il canone mensile ammonta o supera EUR 10.000 o il loro equivalente in altra valuta ;
19. (revocato, SG n. 7/2021);
20. commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;
21. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, modificato – SG, iss. 69 nel 2020) gli organizzatori di giochi d’azzardo, che hanno ricevuto una licenza per l’organizzazione di giochi d’azzardo sul territorio di la Repubblica di Bulgaria secondo la legge sul gioco d’azzardo;
22. (revocato, SG n. 21/2021);
23. (revocato, SG n. 21/2021);
24. (suppl. – SG, iss. 17 nel 2021, revocato – SG, iss. 21 nel 2021);
25. (revocato, SG n. 21/2021);
26. le persone che prestano denaro in pegno;
27. (revocato, SG n. 21/2021);
28. persone giuridiche senza scopo di lucro;
29. (revocato, SG n. 21/2021) società di calcio professionistiche;
30. (suppl. – SG, iss. 42 nel 2019, in vigore dal 28.05.2019, revocato – SG, iss. 21 nel 2021);
31. (modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021);
32. partiti politici;
33. (revocato – SG, iss. 21 nel 2021);
34. (revocato – SG, n. 21 del 2021);
35. il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente nella sua qualità di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’UE ai sensi della direttiva 2003/87/CE dell’Unione europea Parlamento e del Consiglio e decisioni № 280/2004/CE e № 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) № 920/2010 e (UE) № 1193/2011 della Commissione (GU, L 122/1 del 3 maggio 2013);
36. (Nuova, SG n. 94/2019) soggetti che di mestiere commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte, anche quando effettuato da gallerie d’arte e case d’asta, quando il valore dell’operazione o del le relative operazioni ammontano o superano EUR 10.000 o il loro equivalente in altra valuta;
37. (Nuova, SG n. 94/2019) soggetti che per professione immagazzinano, commerciano o agiscono come intermediari nel commercio di opere d’arte, quando questo avviene in zone franche e quando il valore dell’operazione o delle operazioni connesse è pari a o supera EUR 10.000 o il loro equivalente in un’altra valuta;
38. (Nuovo, SG n. 94/2019) le persone che per professione forniscono servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute senza rivestimento d’oro;
39. (Nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia.
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I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge anche nei casi in cui siano stati dichiarati falliti o in liquidazione.
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Le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di cui all’art. 3 del ЗМИП sono obbligatorie anche per i rami delle persone di cui all’art. 4 del ЗМИП , nonché per le succursali di persone straniere registrate nel Paese, rientranti nell’ambito di quelle indicate all’art. 4 del ЗМИП .
NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП adottano NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, che trovano concreta applicazione alle proprie filiali e controllate estere.
I soggetti di cui all’art. 4, comma 28, della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (ONP), che non rientrano contemporaneamente in altra categoria di soggetti ex art. 4 del ЗМИП , adottano regole interne nei casi di cui all’art. 98, par. 4 e 5 del ЗМИП .
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Con modifiche, recepite nel § 71 delle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione della Legge per le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli articoli pirotecnici (promulgata in SG, n. 37 del 7.5.2019, in vigore dal 11.05.2019). 2019) sono state apportate modifiche alla legge sulle misure antiriciclaggio (LMAA).
Prorogano il termine per la preparazione e l’adozione di regole interne ai sensi della legge sulle misure antiriciclaggio (AMLPA) e specificano il requisito per l’iscrizione delle circostanze relative ai proprietari effettivi nell’Agenzia del registro.
Le modifiche modificano il par. 1 e par. 2 del § 6 delle disposizioni transitorie e finali del ЗМИП , prorogando il termine per l’adozione del regolamento interno predisposto dai soggetti ex art. 4 del ЗМИП , in conformità con i requisiti di legge e offre l’opportunità di riflettere le conclusioni della valutazione nazionale del rischio .
Gli obbligati dovrebbero tenere presente che l’obbligo di inviare le regole interne ai sensi del ЗМИП al DANS entro il 12.05.2019 Le regole dovrebbero essere preparate e adottate entro 6 mesi dalla pubblicazione dei risultati del sito web nazionale DANS di valutazione del rischio Internet e dovrebbero non essere inviato a DANS .
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Nei casi di cui all’art. 104 del ЗМИП , i soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП , per i quali l’obbligo di adottare misure antiriciclaggio sia sorto prima dell’entrata in vigore della presente legge, provvede alla notifica di cui all’art. 104, par. 2 e 4 del ЗМИП entro 30 giorni dall’adozione dei regolamenti di applicazione della legge. Il termine per l’attuazione decorre dal 12 gennaio 2019 e scade il 13 febbraio 2019.
I soggetti di cui all’art. 4, articoli 1, 3, 5 e 8 – 11 del ЗМИП , per i quali l’obbligo di applicare misure contro il riciclaggio è sorto prima dell’entrata in vigore della presente legge e non hanno istituito servizi specializzati ai sensi della legge abrogata sulle misure contro il riciclaggio di denaro .denaro, sono obbligati a istituire servizi di cui all’art. 106 del ЗМИП entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge .
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Il Consiglio supremo forense, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera degli ufficiali giudiziari privati e l’Istituto dei dottori commercialisti adottano regole interne uniformi per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro, che vengono applicate dai membri di queste organizzazioni dopo la loro approvazione ai sensi Art. . 103 del ЗМИП .
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La Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale predispone regole interne campione relative all’attività dei soggetti di cui all’art. 4, articoli 13, 19, 20, 25 e 27 – 29 del ЗМИП , che pubblica sul suo sito web. I soggetti di cui all’art. 4, gli articoli 13, 19, 20, 25, 27 e 29 del ЗМИП adottano regole interne con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП , che rispettano le regole modello sopra richiamate, integrandole secondo il livello di rischio determinato dal Capitolo Settimo del ЗМИП , inclusi i criteri per le operazioni sospette, le operazioni e la clientela, o adottano regole interne proprie.
I soggetti di cui all’art. 4, comma 28, della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (ONP), che non rientrano contemporaneamente in altra categoria di soggetti ex art. 4 del ЗМИП , nei casi di cui all’art. 98, par. 4 e 5 del ЗМИП adottano regole interne con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП , che corrispondono alle regole campione pubblicate sul sito del DANS , integrandole con la valutazione di cui all’art. 98, par. 4 del ЗМИП .
Entro il termine di cui all’art. 103, par. 2 del ЗМИП , i soggetti di cui all’art. 4, commi 13, 19, 20, 25, 27 – 29 è tenuto ad inviare una comunicazione alla Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale per l’adozione delle regole interne di cui al par. 6.
POLITICHE DI GRUPPO
I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП , che fanno parte di un gruppo, applicano politiche e procedure per il controllo e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che coprono l’intero gruppo, quando tali politiche e procedure contengono almeno i requisiti di cui all’art. 101, par. 2 del ЗМИП , o coprire questi requisiti con altri mezzi.
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I rappresentanti dei prestatori di servizi di pagamento di cui all’art. 4, comma 2, ЗМИП è tenuto ad osservare ed applicare quelle adottate con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП ed approvato con l’ordinanza dell’art. 103 del regolamento interno ЗМИП del prestatore di servizi di pagamento ex art. 4, punto 2 del ЗМИП . Gli agenti assicurativi adempiono agli obblighi nei confronti delle persone di cui all’art. 4, comma 5, del ЗМИП , osservando ed applicando quelle adottate con l’ordinanza dell’art. 102 del ЗМИП ed approvato con l’ordinanza dell’art. 103 del regolamento interno ЗМИП dell’assicuratore o del riassicuratore.
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Prestatori di servizi di pagamento, assicuratori e riassicuratori di un altro Stato membro, che operano direttamente nel territorio della Repubblica di Bulgaria alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, applicano politiche e procedure per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamento, che contengono almeno i requisiti di cui all’art. 101, par. 2, o coprono tali requisiti con altri mezzi, di cui devono notificare alla Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale, fornendo informazioni complete sulle politiche e procedure applicate.
NORME INTERNE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
DEVONO CONTENERE ALMENO QUANTO SEGUENTE:
1. criteri chiari per identificare operazioni o operazioni sospette e clienti;
2. la procedura per l’utilizzo dei mezzi tecnici per la prevenzione e l’accertamento del riciclaggio;
3. sistema di controllo interno sull’adempimento degli obblighi, previsto dalla presente legge e dagli atti per la sua applicazione;
4. possibilità di effettuare un esame di revisione interna, quando il soggetto di cui all’art. 4 del ЗМИП ne ha creato uno in cui verificare e valutare le regole, le procedure ei requisiti di cui al presente paragrafo;
5. possibilità di effettuare una revisione contabile, nella quale devono essere verificate e valutate le regole, le procedure ei requisiti di cui al presente comma, quando ciò sia opportuno in considerazione dell’entità e della natura dell’attività economica del soggetto di cui all’art. 4 del ЗМИП ;
6. il sistema interno ex art. 42 del ЗМИП ;
7. sistema interno di valutazione del rischio e determinazione del profilo di rischio dei clienti;
8. proporzionale all’importo e alla natura dell’attività economica del soggetto di cui all’art. 4 delle politiche, dei meccanismi di controllo e delle procedure di contenimento ed efficace gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ЗМИП , stabiliti a livello di Unione Europea, a livello nazionale, nonché a livello di soggetto obbligato;
9. regole e organizzazione per l’adempimento degli obblighi di chiarimento dell’origine dei fondi e della fonte dello stato patrimoniale;
10. le condizioni e l’ordine di raccolta, conservazione e comunicazione delle informazioni;
11. gli intervalli di tempo durante i quali le banche dati mantenute e gli archivi dei clienti sono riesaminati e aggiornati in attuazione dell’art. 15 e 16 del ЗМИП , tenuto conto di quanto stabilito e documentato dall’ordinanza dell’art. 98 del ЗМИП livello di rischio per i clienti e rapporti commerciali;
12. la ripartizione della responsabilità per l’applicazione delle misure antiriciclaggio sugli sportelli della persona di cui all’art. 4 del ЗМИП e dei provvedimenti, ivi comprese le procedure di valutazione dei rischi rispetto alle succursali e controllate alle condizioni di cui all’art. 7 del ЗМИП , se presente;
13. le regole per l’organizzazione e per il lavoro del servizio specializzato di cui all’art. 106 del ЗМИП , nonché le regole per la formazione dei dipendenti nel servizio specializzato;
14. le regole per la formazione degli altri dipendenti;
15. la ripartizione delle responsabilità dei rappresentanti e dei dipendenti della persona di cui all’art. 4 del ЗМИП per l’adempimento degli obblighi, previsti dalla presente legge e dagli atti per la sua applicazione, nonché dei dati per i contatti con l’interessato ex art. 4 e con i suoi responsabili e dipendenti, ai fini della presente legge;
16. proporzionale all’entità e alla natura dell’attività economica del soggetto di cui all’art. 4 della procedura ЗМИП per la trasmissione anonima e indipendente di segnalazioni interne da parte dei dipendenti per violazioni della presente legge e degli atti sulla sua attuazione;
17. l’accertamento di cui all’art. 98, par. 4 del ЗМИП ;
18. altre regole, procedure e requisiti secondo le peculiarità dell’attività della persona di cui all’art. 4 del ЗМИП .
Articolo 9, par. 8 ЗМФТ: “I soggetti di cui all’art. 4 del ЗМИП includono nel proprio regolamento interno di cui al Capo Otto, Sezione I della stessa legge criteri per l’individuazione di operazioni sospette, operazioni e clienti finalizzati al finanziamento del terrorismo.
Linee guida per l’attuazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
- Elenco degli incarichi relativi allo svolgimento di importanti funzioni pubbliche ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del ЗМИП
- LINEE GUIDA per l’organizzazione e l’attività dei servizi specializzati nell’ambito del ЗМИП
- LINEE GUIDA per l’identificazione e la verifica dell’identificazione dei singoli clienti (inclusi rappresentanti, procuratori e titolari effettivi)
- ISTRUZIONI sulla procedura per la determinazione delle persone fisiche soggette a identificazione come titolari effettivi di persone giuridiche senza scopo di lucro (NPO), registrate ai sensi della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (Entità giuridiche senza scopo di lucro)
- LINEE GUIDA per l’identificazione e l’identificazione delle figure politiche di spicco, dei loro affiliati e dei requisiti speciali per una verifica completa di questa categoria di persone
- MANUALE per l’attuazione delle misure previste dal ЗМИП e dal LMLP per la prevenzione dell’uso improprio di nuove tecnologie, prodotti e transazioni che potrebbero portare all’anonimato
- LINEE GUIDA per l’identificazione e la segnalazione di operazioni/transazioni/clienti sospette nell’ambito del ЗМИП , che potrebbero essere correlate a irregolarità e frodi con fondi UE
- ISTRUZIONI per la segnalazione ai sensi della legge sulle misure antiriciclaggio (AMLPA) e della legge sulle misure di finanziamento antiterrorismo (AMPA)
- ISTRUZIONI per la predisposizione di un Piano per la formazione introduttiva e continua dei dipendenti, ai sensi dell’art Arte. 67, comma 1, del PPZMIP
- ISTRUZIONI per la richiesta di iscrizione di informazioni e dati sulle persone fisiche che sono considerate titolari effettivi di persone giuridiche senza scopo di lucro nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro presso l’Agenzia del Registro
- ISTRUZIONI in merito all’applicabilità di quelle disciplinate dall’art. 63 del ЗМИП deroghe all’obbligo di immissione dei dati sui titolari effettivi e l’applicabilità dell’art. 63 ЗМИП in relazione alle persone fisiche a cui rivolgersi ai sensi dell’art. 63, par. 4, punto 3 del ЗМИП
“Titolare effettivo” indica una o più persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano una persona giuridica o altra persona giuridica e/o una o più persone fisiche per conto e/o per conto delle quali viene effettuata un’operazione, transazione o attività e che soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
1. Nel caso di persone giuridiche giuridiche e di altre persone giuridiche, il titolare effettivo è la persona che detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale sufficiente delle azioni, delle quote o dei diritti di voto di tale persona giuridica o altra persona giuridica, anche partecipando al portatore azioni, o attraverso il controllo con altra modalità, salvo che si tratti di una società le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato, soggetti a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell’Unione Europea o di equivalenti standard internazionali che assicurino un adeguato grado di trasparenza in materia di proprietà.
Un’indicazione di proprietà diretta è presente quando una o più persone fisiche detengono una partecipazione o partecipazione di almeno il 25 per cento di una persona giuridica o di un’altra persona giuridica.
L’indicazione della proprietà indiretta è presente quando almeno il 25 per cento della partecipazione o partecipazione in una persona giuridica o altra persona giuridica appartiene a una persona giuridica o altra persona giuridica che è sotto il controllo della stessa persona fisica o persone fisiche, o di più persone giuridiche entità e/o persone giuridiche che sono in ultima analisi sotto il controllo della stessa persona/entità.
2. Per quanto riguarda i beni in trust, inclusi i trust, i fondi fiduciari e altre persone giuridiche estere simili, costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che consentono tali forme di proprietà in trust, il titolare effettivo è:
(a) il fondatore;
b) il fiduciario;
(c) l’eventuale custode;
(d) il beneficiario o la classe di beneficiari, o
(e) la persona nel cui interesse principale è costituita o gestita la proprietà fiduciaria, ove deve essere identificata la persona fisica che ne beneficia;
(f) qualsiasi altra persona fisica che, in ultima analisi, esercita il controllo sulla proprietà in trust mediante la proprietà diretta o indiretta o con altri mezzi.
3. Relativamente alle fondazioni e alle forme giuridiche assimilabili ai beni in trust – la persona fisica o le persone che ricoprono cariche equivalenti o assimilabili a quelle indicate al punto 2.
Il proprietario fisico o le persone fisiche che siano amministratori nominali, segretari, azionisti o proprietari del capitale di una persona giuridica o di altra persona giuridica non è il proprietario effettivo, se è stabilito un altro proprietario reale.
“Controllo” indica il controllo ai sensi del § 1c delle Disposizioni Aggiuntive del Codice di Commercio, nonché ogni possibilità che, senza essere indice di possesso diretto o indiretto, consenta l’esercizio di un’influenza determinante su una persona giuridica o altro persona giuridica delle decisioni per la determinazione della composizione degli organi di amministrazione e controllo, trasformazione della persona giuridica, cessazione della sua attività e altre questioni di importanza essenziale per la sua attività.
Un’indicazione di “controllo indiretto” è l’esercizio del controllo effettivo finale su una persona giuridica o altra persona giuridica attraverso l’esercizio di diritti tramite terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, concessi mediante autorizzazione, contratto o altra transazione, nonché altre forme giuridiche che offrono la possibilità di esercitare un’influenza determinante tramite terzi.
Secondo l’art. 63, par. 3 del ЗМИП per il procedimento, la procedura ei termini per l’iscrizione delle circostanze relative ai titolari effettivi, si applicano rispettivamente la legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e la legge sul registro BULSTAT.