DAC7 Esteso alle piattaforme digitali lo scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie UE

DAC (Directive Administrative Cooperation) 7: Direttiva 2021/514/Ue – Scambio di informazioni fiscali esteso alle piattaforme digitali

Il 22/03/2021 è stata approvata la DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE  (DAC (Directive Administrative Cooperation) 1) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance.

La nuova direttiva 2021/514/UE che nella nomenclatura informale delle modifiche alla direttiva 2011/16/UE assume il numero progressivo di DAC 7, con lo scopo  di aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale ed agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

A inviare i dati saranno i gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.

Dopo il recepimento della da parte degli Stati membri, la nuova direttiva 2021/514/UE (DAC 7)  diventerà operativa a partire dal 1° gennaio 2023.

Le operazioni interessate sono:
  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.
Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.
Per le locazioni vengono richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali o analoghi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà.
Gli Stati membri sono  tenuti a scambiare automaticamente, e con estrema celerità, con i Paesi partner i dati ricevuti dalle piattaforme.