
La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP))
La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) è uno strumento per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali ogni volta che una persona ritiene che le azioni di una o entrambe le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti risultino o comporteranno una tassazione non conforme alle disposizioni di una tax convention o di un tax treaty. A tal fine, il MAP consente alle autorità competenti designate dai governi degli Stati contraenti di interagire con l’intento di risolvere il contenzioso fiscale internazionale.
La procedura di mutuo accordo può essere avviata ai sensi:
- di una Convenzione sulla doppia imposizione (Double Tax Convention (DTC)) in vigore tra l’Italia e un partner del trattato, la cui caratteristica essenziale è che le autorità competenti coinvolte si adoperano per eliminare, di comune accordo, la tassazione non conforme alle disposizioni del DTC (come quelli con Croazia e Slovenia).
- della Convenzione europea sull’arbitrato 90/436 / CEE sull’eliminazione della doppia imposizione in relazione all’adeguamento degli utili delle imprese associate. Il campo di applicazione è limitato:
– ai casi di transfer pricing
– all’attribuzione di utili a una stabile organizzazione.
Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, stabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.
- non disponeva dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente;
- né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.
Prima dell’introduzione della direttiva (UE) 2017/1852, l’obbligo di ottenere un risultato era previsto solo da alcuni trattati contro la doppia imposizione conclusi dall’Italia, come quelli con Croazia e Slovenia, e dalla Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato, il cui ambito di applicazione è limitato problemi relativi ai prezzi di trasferimento (transfer pricing).
Dal 1 ° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le pratiche MAP riguardanti specifici contribuenti ai sensi della Convenzione Europea sull’arbitrato e / o del Trattato sulla doppia imposizione, comprese le cause in corso avviate prima del 2017.
Pertanto, per i casi di cui sopra si può fare riferimento a:
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali
Via C. Colombo 426 c / d – 0145 Roma
e-mail: dc.accertamento@agenziaentrate.it
dc.acc.accordi@agenziaentrate.it
Vedi:
- Direttiva UE 2017/1852 – La procedura di mutuo accordo – Risoluzione delle controversie fiscali in materia di doppia imposizione tra gli Stati dell’UE – Attuazione in Italia
- Lettera circolare n. 21 / E (05/06/2012) – Risoluzione delle controversie fiscali internazionali. Le procedure di mutuo accordo
Per quanto riguarda il MAP riguardante questioni generali derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Trattato sulla Doppia Imposizione, l’autorità competente è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
Pertanto, per i casi di cui sopra si può fare riferimento a:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Relazioni Internazionali
Via dei Normanni, 5 – 00184 Roma
e-mail: df.dri.segreteria@finanze.it
Le convenzioni fiscali anticipate (Advance Tax agreements (ATA))