Le Black List: Stati a regime fiscale privilegiato

È stato pubblicato il Principio di diritto n. 16 del 29/05/2019 – Chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del TUIR (versione in vigore fino al 11 gennaio 2019):

“Ai fini di quanto previsto dall’articolo 167, comma 4, del TUIR (nella
versione in vigore fino al 11 gennaio 2019), la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 ha chiarito che si considerano speciali “i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana”. In base a quanto previsto dalla medesima Circolare, nell’ipotesi in cui il regime speciale sia fruito “parzialmente”, vale a dire riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare “un criterio di prevalenza che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari”.
A tal proposito, nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel citato “test di prevalenza” saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.”

Il D.Lgs. 142/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2016/1164, Direttiva anti elusione fiscale (c.d. “Anti Tax Avoidance Directive” –  “Atad”).

Nel provvedimento legislativo è inserita la revisione integrale della disciplina in materia di “imprese estere controllate” ( Controlled Foreign Companies, c.d. Cfc) mediante una nuova formulazione dell’articolo 167 Tuir .

La nuova disciplina è entrata in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; per cui, di norma, per i soggetti per cui  il periodo d’imposta coincide con l’anno solare la nuova disciplina sulle Cfc si applica a partire dal 01/01/2019.

La  nuova formulazione dell’articolo 167 Tuir elimina la distinzione fra il regime delle c.d. Cfc “black list” e quello più generale riferito alle c.d. Cfc “white list”.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si configura un unico regime per le Cfc, indipendentemente dalla loro localizzazione, quando ricorrono congiuntamente due requisiti:

  1. l’impresa estera è assoggettata a tassazione “effettiva” inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove fosse stata residente in Italia;
  2. oltre 1/3 dei proventi realizzati dall’impresa estera rientra nella categoria dei d. “passive income così come è definita in 7 punti contenuti nell’articolo 167, comma 4, Tuir.

La lista dei Paradisi Fiscali non è stata aggiornata dall’Agenzia delle Entrate.

L’Ecofin ha aggiornato il 12 marzo 2019 l’elenco delle giurisdizioni che non rispettano gli standard fiscali internazionali.

Di fatto la black list UE non ha nessun valore coercitivo: semplicemente  i 15 paesi non potranno ricevere aiuti dall’Unione Europea, a meno che non si tratti di aiuti allo sviluppo. Imprese e privati potranno continuare ad avere rapporti con questi stati senza rischiare nessuna sanzione a livello europeo. La Commissione Europea, però, incoraggia i singoli stati membri, se lo riterranno necessario, a mettere in atto sanzioni più stringenti .

Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis (1) del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze.

Il comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir, ai fini della presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche, fa gravare l’onere della prova contraria su tutti i soggetti che sono emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, anche quando l’emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso in tale decreto. Per quanto attiene ai trasferimenti in Stati o territori diversi da quelli considerati in tale decreto, permane invece a carico dell’Amministrazione l’onere della prova, con i poteri e le modalità istruttorie tratteggiate nella circolare n. 304/E del 1997.
Il citato decreto del 1999 contiene sostanzialmente una black list di Stati e territori, analoga a quelle operanti per le imprese e quindi comprensiva di giurisdizioni che – come nel caso del Lussemburgo – si trovano anche all’interno dell’UE.

L’articolo 4, comma 4, lettera d) del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha soppresso dal 2017 l’obbligo di comunicazione di cui lall’art. 1 del  Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Legge di conversione 22 maggio 2010, n. 7),  recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”,  che recita:

“1. Per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee e sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate, secondo modalita’ e termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l’obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attivita’ svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo puo’ essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonche’ a specifici settori di attivita’ e a particolari tipologie di soggetti.”

Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze 

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Articolo 1 – Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF
In vigore dal 24/02/2014
Modificato da: Decreto del 12/02/2014  Articolo 1

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis (1) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d’Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);

Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010);

Costa Rica (Republica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida);

Ecuador (Repuplica del Ecuador);

Filippine (Pilipinas);

Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

Gibuti (Djibouti);

Grenada;

Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

Hong Kong (Xianggang);

Isola di Man (Isle of Man);

Isole Cayman (The Cayman Islands);

Isole Cook;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

Jersey;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

Maldive (Divehi);

(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010);

Maurizio (Republic of Mauritius);

Monserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

Niue;

Oman (Saltanat ‘Oman);

Panama (Republica de Panama’);

Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

Monaco (Principaute’ de Monaco);

Sark (Sercq);

Seicelle (Republic of Seychelles);

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

Svizzera (Confederazione Svizzera);

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule’anga Tonga);

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu);

Samoa (Indipendent State of Samoa).

Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze

Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”).

Articolo 1 – Stati a regime fiscale agevolato
In vigore dal 30/11/2015
Modificato da: Decreto del 18/11/2015 Articolo 1

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 127-bis (soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Decreto del 23/01/2002 – Min. Economia e Finanze

Indeducibilita’ delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

Articolo 1- Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
In vigore dal 30/11/2015
Modificato da: Decreto del 18/11/2015 Articolo 1

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110, commi 10 e 12-bis (Commi abrogati dall’art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato:

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu

Articolo 2 – Altri Stati
In vigore dal 11/05/2015
Modificato da: Decreto del 27/04/2015 Articolo 1

1. Sono altresi’ inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’art. 1:

1) Bahrein, con esclusione delle societa’ che svolgono attivita’ di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) (soppresso);

3) (soppresso);

4) Monaco, con esclusione delle societa’ che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

4-bis) (soppresso).

Articolo 3 – Soggetti e attivita’
In vigore dal 11/05/2015
Modificato da: Decreto del 27/04/2015 Articolo 1

1. Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita’ per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle societa’ petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle societa’ che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attivita’ al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ con riferimento alle societa’ che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010);

4) (numero soppresso dall’art.1, lett. c) decreto 27 aprile 2015);

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attivita’ all’estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa’ operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle societa’ di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle societa’ localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle societa’ insediate nelle Export Processing Zones;

9) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010);

10) (numero soppresso dall’art.1, lett. c) decreto 27 aprile 2015);

11) Panama, con riferimento alle societa’ i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa’ situate nella Colon Free Zone e alle societa’ operanti nelle Export Processing Zone;

12) Portorico, con riferimento alle societa’ esercenti attivita’ bancarie ed alle societa’ previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Svizzera, con riferimento alle societa’ non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa’ holding, ausiliarie e “di domicilio”;

14) Uruguay, con riferimento alle societa’ esercenti attivita’ bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita’ off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi’, ai soggetti ed alle attivita’ insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu’ di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

(1) 2-bis. Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.