Con il provvedimento n. 69642 del 26 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 20 giugno 2019 il termine entro cui le istituzioni finanziarie italiane devono effettuare la trasmissione delle comunicazioni RIFI (Reporting Italian Financial Institution) ai fini FATCA (Foreign Account Tax Compliance ACT) devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2018, i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti,al fine di dare attuazione agli adempimenti di trasmissione dei dati all’Internal Revenue Service (“IRS”) statunitense.
Archivi giornalieri: Aprile 9, 2019
Comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) al 20 giugno 2019
Al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale la direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) nonché gli Accordi sottoscritti in applicazione della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE del 1988, come modificata nel 2010, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione, il Common Reporting Standard (CRS).
In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:
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a) |
il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; |
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b) |
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); |
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c) |
il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; |
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d) |
il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; |
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e) |
nel caso di un Conto di Custodia:
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f) |
nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e |
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g) |
nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione |
DIRETTIVA 2014/107/UE (DAC 2) – scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Con la legge n. 95/2015 l’Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva n. 2014/107/UE (c.d. DAC 2), del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il D.M. 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (attuativo delle Direttive Atad 1 e 2)
DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017(Atad 2), recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. (18G00168)
(GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2019
Direttive Atad 1 e 2
Atad è la sigla che indica due direttive europee (la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 )adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance) varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati UE un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
In attuazione delle due Direttive è stato emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2019




