AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE “RICORSO/APPELLO E PRATICA DI ASSICURAZIONE FISCALE” SOFIA
N. 53-04-431 / 07.08.2017
Nella Direzione dell’ Ricorso e pratica assicurazione fiscale, abbiamo ricevuto una richiesta scritta, il N. 53-04-431 / 07.08.2017 in riferimento alle disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e della Legge sulla contabilità.
Nella richiesta non e’stata esposta una situazione di fatto, ma le questioni relative al trattamento fiscale l’acquisizione e il trading delle Valute Virtuali :
- Sono riconosciuti i costi per l’acquisto di configurazioni del computer assemblate e dispositivi specializzati, necessari per l acquisizione della VV?
- Sono riconosciuti i costi dell’acquisito di VV ?
- Gli affari con VV sono soggette alla legge sull’IVA?
- Il fatturato realizzato dal commercio con VV partecipa nella formazione del fatturato imponibile ai sensi dell’art. 96, comma.1 della Legge IVA ?
- Se gli importi in valuta estera che entrano nel conto del beneficiario del reddito dal commercio con VV, vengono ricalcolati in BGN al tasso di cambio della Banca nazionale bulgara (BNB)?
Per quanto riguarda le questioni e la legislazione pertinente, esprimo il seguente parere:
Sull’applicazione delle Legge dell’IVA:
In riferimento al mining di una VV.
Nella richiesta manca l informazione su come viene generata la VV, quali sono i calcoli, a favore di chi, quale rapporto esiste tra la società che acquisisce ed eventualmente altre persone legate al processo di produzione di VV. In considerazione della situazione di fatto non sufficientemente chiarita, il parere espresso prima sul trattamento della legge di IVA e il processo di acquisizione della VV è in linea di principio.
Il processo di acquisizione di VV attraverso il lavoro di calcolo è chiamato “estrazione”acquisizione/.
Nella misura in cui le attività di “estrazione”/ acquisizione della VV possono essere definite come attività di elaborazione dati o di informazione, occorre valutare se esista una prestazione di servizi ai sensi della Legge IVA.
Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea obiettata al punto 13 della sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/93, Tolsma, il concetto di fornitura di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva presuppone l’esistenza di una rapporto tra i servizi forniti e il pagamento ricevuto.
Secondo il Tibunale, una prestazione di un servizio viene ricompensata solo se esiste una relazione giuridica tra il fornitore e il destinatario in cui vengono scambiati benefici reciproci, la remunerazione ricevuta dal fornitore è la contropartita efficace per il servizio del destinatario.
Dato quanto precede, si deve notare che se c’è un legame diretto tra il servizio prestato – eseguito lavoro computazionale e il corrispettivo ricevuto sotto la forma di VV nel rapporto tra prestatore e del destinatario, attività “estrattive” di VV potrebbero essere definiti come la consegna servizio. Dato che la fornitura di tale servizio non rientra nell’ambito di applicazione delle esenzioni e acquisizioni di IVA capitolo Quattro’, ci sarebbe stata una cessione imponibile, ai sensi dell’art. 12, par. 1 della legge sull’IVA, quando viene eseguita da un soggetto passivo ai sensi della presente legge e ha luogo di esecuzione sul territorio nazionale.
A condizione che non vi sia alcun legame diretto tra i servizi forniti e la remunerazione ricevuta e non esista alcuna relazione giuridica tra il fornitore e il destinatario nel quale si scambiano benefici reciproci, le attività di “estrazione” di VV sarebbero fuori dall’ambito dell’applicazione dell’IVA.
Su gli affari con VV
Secondo una decisione della Corte di giustizia europea nella causa C-264/14 Skatteverket contro David Hedqvist, operazioni in valute non tradizionali, cioè con valute diverse dalle unità monetarie che sono strumenti legali di pagamento in uno o più paesi in quanto tali monete sono state accettate dalle parti in un’operazione come mezzo di pagamento, alternative agli strumenti legali di pagamento e non hanno altro scopo oltre ad essere utilizzati come mezzo di pagamento, sono operazioni finanziarie.
Come risulta dalla citata decisione della Corte di giustizia, le forniture che la società intende effettuare sono esenti dall’IVA e rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 46, para. 1, comma 4 della legge sull’IVA, come transazioni o contratti relativi alla valuta. Ecco perché. sulla base dell’art. 96, par. 2, comma 2 della Legge IVA, il fatturato realizzato da tali operazioni partecipa alla formazione del fatturato di cui all’art. 96, par. 1 della legge sull’IVA.
Viste dettagliate su questi temi sono espresse dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e il vice direttore esecutivo alla stessa con due lettere e i numeri in uscita rispettivamente № 24-34-50 / 08.07.2014 e №94-C-8 / 17.02.2015, disponibile nel sistema ‘’ Domande e risposte’’ sul sito web dell’Agenzia.
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