Tassazione delle criptovalute in Bulgaria

Secondo l’Agenzia delle Entrate Bulgara ai fini della tassazione, il reddito derivante dalla vendita di criptovalute  è trattato come un ricavo dalla vendita di attività finanziarie.

La base imponibile in questi casi è data dalla somma dei profitti realizzati durante l’anno per ogni transazione, meno l’ammontare delle perdite realizzate nel corso dell’ anno per ogni specifica operazione.

L’ utile, o la perdita realizzata, e’ determinato dal prezzo di acquisto ridotto dal costo dell’attività finanziaria.

Ciò equivale a equiparare le transazioni in criptovalute a quelle che avvengono nel mercato Forex (Foreign exchange market).

Ma sui costi c’è una differenza significativa.

Secondo l’art. 33 della legge sull’Imposta sul reddito il costo di acquisizione è zero ” ove non esiste un costo documentato di acquisizione.

Le criptovalute si possono comprare, ma più spesso derivano da un’attività di “mining” legata a costi energetici ed all’ammortamento delle attrezzature informatiche. E’ discutibile su come come NAP guarderà, a questi costi.

Le istruzioni del NAP (Agenzia delle Entrate Bulgara) non tengono conto di questa differenza significa.
Per es., se avete acquistato Bitcoin per $ 250 e li avete venduti per $ 500, la vostra posizione sarà migliore di quella di chi  vende allo stesso prezzo i propri Bitcoin.
Infatti, quale costo di acquisizione, probabilmente, il NAP accetterà zero.
Questo crea disuguaglianza.

La nostra considerazione è che, comunque, i costi anzidetti, energetici ed di ammortamento, vanno ricompresi nei costi dell’attività d’impresa.

Per analogia con le transazioni in valuta estera, il commercio dovrebbe essere tassato su base commerciale.

L’acquisizione di proventi da cessione di attività finanziarie è correlata alla data del trasferimento e non al suo pagamento (articolo 11, paragrafo 2 del Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche).

Non è chiaro come si applica l’imposta nei casi in cui con criptovalute sono  direttamente pagati presso albeghi o negozi on-line.

Per es., il Bitcoin, è già accettato come mezzo di pagamento, anche se limitato.,  in Bulgaria. Non è ancora chiaro come il  NAP possa monitorare questi flussi.

Il reddito derivante dalla vendita di criptovalute deve essere dichiarato nella tabella 5 dell’allegato 5 alla dichiarazione annuale.

La legge non prevede documenti specifici che dimostrino il reddito realizzato da allegare al modulo fiscale.

Perché la Bulgaria

Regime Fiscale Favorevole

  • La Bulgaria ha un regime fiscale favorevole con un aliquota dell’imposta sul reddito societario del 10%.
  • Imposta sul reddito personale è del 10%, aliquota forfettaria.
  • Per insediamenti industriali in aree ad alta disoccupazione è concessa un aliquota dello 0%
  • Esenzione IVA di 2 anni per le importazioni di attrezzature per progetti di investimento oltre 5.000.000 € con la creazione di almeno 50 posti di lavoro
  • Il periodo di ammortamento per i computer e le nuove attrezzature di produzione è di 2 anni
  • 5% di ritenuta alla fonte sui dividendi

Zone economiche di libero scambio

  • La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio

Stabilità Macroeconomica

  • La Bulgaria è membro dell’Unione Europea, della NATO e dell’OMC
  • La stabilità della moneta è garantita dal currency board, che ha ancorato il lev bulgaro all’euro (1 Euro = 1,95583 BGN)
  • La Bulgaria ha uno dei debiti pubblici più bassi dell’Unione Europea
INDICATORI 2017 2018 2019 2020
Crescita del PIL (%, anno) 3,8 3,2 3,6 3,6
Inflazione (%, anno) 1,2 2,6 2,0 1,8

da fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/bulgaria_en.htm

Bassi Costi di produzione

  • La Bulgaria ha uno dei costi più competitivi del lavoro in Europa centrale e orientale
  • Il Costo dell’energia elettrica per usi industriali è al 70% della media europea

Posizione strategica

Situata nel cuore dei Balcani, la Bulgaria è un polo logistico strategico.
La facilità di trasporto di merci è fornita da:

  • Cinque corridoi paneuropei (IV, VII, VII, XI, X), che attraversano il paese
  • TRACECA Transport programma, che collega l’Europa con la regione del Caucaso e dell’Asia centrale
  • Quattro principali aeroporti: Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna
  • Due porti principali: Varna e Bourgas
  • Numerosi porti del Danubio

Accesso ai mercati

Grazie alla sua posizione Bulgaria offre un accesso diretto ai seguenti mercati chiave:

  • Unione Europea – Mercato tariffa zero con una popolazione di 500 milioni
  • CIS – non ancora ben penetrato mercato con un elevato potenziale
  • Turchia – Mercato a dazio zero di quasi 80 milioni di abitanti
  • Medio Oriente – un mercato con alto potere d’acquisto
  • Mercato Nord Africano

Risorse umane

  • Forza lavoro altamente qualificata e multilingue
  • il 62,2% del totale della popolazione è in età lavorativa (circa 4,6 milioni)
  • 60 000 studenti ogni anno si laureano da 51 università
  • Il 98% degli studenti delle scuole superiori studia una lingua straniera (solitamente inglese) e il 73% una seconda lingua (principalmente tedesco, francese, spagnolo, russo)
  • Il 94% delle scuole ha accesso a Internet

Rappresentante Fiscale in Italia

ll soggetto non residente – comunitario o extracomunitario – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

La disciplina è dettata dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972, comma 3 (1): “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato […]”

La nomina del rappresentante è obbligatoria in alcuni casi, e facoltativa in altri.

E’ obbligatoria quando l’operazione, che avviene nel territorio nazionale, deve essere assoggettata ad Iva ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente. Quindi e’ obbligatoria:

  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori o, comunque, di soggetti che ai fini iva si comportano come tali (quali ad es. gli enti non commerciali anche se dotati di partita Iva);
  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non residenti;
  • in particolari situazioni di scambi intracomunitari.

E’ facoltativa quando permette al soggetto non residente di far valere un diritto. Diritto che normalmente consiste nel poter detrarre l’iva pagata sugli acquisti in Italia.

In alternativa alla nomina del rappresentante e’ possibile l’identificazione diretta. Ad oggi l’identificazione diretta e’ possibile solo per i soggetti residenti in Paesi Ue. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

In base a quanto disposto dal quarto comma dell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, richiamato dal secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale deve essere nominato attraverso:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata registrata;
  • lettera annotata (mod. VI);

in data anteriore all’esecuzione dell’operazione, in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all’Ufficio IVA con le modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In alternativa la nomina può’ risultare anche da atto autenticato da notaio di Stato estero aderente (vedi: stati aderenti) alla Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge 20.11.1966, n. 1253) e munito del timbro “Apostille” oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo stato estero. L’Apostille certifica che il Notaio o l’autorita’ Governativa che ha rilasciato il documento e’ effettivamente autorizzato a farlo. L’apostilla sostituisce la legalizzazione.

Il rappresentante fiscale può essere:

  • una persona fisica residente;
  • una società di persone o di capitali;
  • un ente commerciale o non commerciale con sede in Italia.

Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione iva (dichiarazione di inizio di attivita’) per il mandante. Con l’apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L’iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell’iva detraibile sugli acquisti.

L’atto di nomina deve essere anteriore all’esecuzione dell’operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte (la nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione) .

Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.

E’ possibile la nomina per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia (R.M. n. 66 del 4 marzo 2002).

Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a più’ soggetti e quindi può essere intestatario di più’ numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere più’ di un rappresentante IVA.

Il rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica (residenti o con sede in Italia)

Il rappresentante fiscale e’ soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi doveri e diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc. Ad es. può’ beneficiare del plafond degli esportatori abituali ed e’ abilitato a rinviare il pagamento dell’iva al momento del pagamento del corrispettivo da parte dello Stato o Enti pubblici (ex art. 6, DPR 633/1972)(R.M. n.371 del 2007)

Il rappresentante IVA deve presentare la dichiarazione di inizio di attività’. Se il soggetto estero e’ una persona fisica utilizzerà’ il modello AA9 per le persone fisiche altrimenti utilizzerà il modello AA7 nel caso di persone giuridiche.

Se il rappresentante ha gia’ una partita iva, riceverà un nuovo ulteriore numero di partita iva. Le due o più’ partite iva (tante quanto sono gli incarichi più’ eventualmente l’attività propria del rappresentante) dovranno essere gestite separatamente con contabilità separate.

La domanda di attribuzione della partita iva può’ essere presentata, in duplice esemplare, ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, oppure con invio telematico (Vedi istruzioni ai modelli AA7 e AA9).

Se l’operazione e’ territorialmente rilevante in Italia il rappresentante fiscale deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti iva residenti. Corrispondentemente i cessionari o committenti soggetti iva, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano in Italia beni o servizi da rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, hanno l’obbligo di emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con l’iva. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (reverse charge a carico dell’acquirente )(Vedi: art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72)(1)

Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato.

Il rappresentante fiscale sostituisce in tutti gli adempimenti relativi ad Iva il soggetto estero ed è solidalmente responsabile con lo stesso per gli obblighi Iva. Ad es. la responsabilità’ dell’omesso versamento dell’iva è in capo al rappresentante, a nulla influendo il fatto che il soggetto estero non gli abbia dato la disponibilità’ della somma.

La responsabilità del rappresentante italiano di un soggetto non residente è determinata non tanto in funzione dell’accordo privatistico (contratto di mandato) che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall’applicazione delle norme giuridiche sulla territorialità dell’operazione e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta.

Nel caso di successione nel tempo di più’ rappresentanti fiscali di uno stesso soggetto, detta solidarietà non opera per le operazioni messe in atto antecedentemente alla nomina (Corte Cass. Sentenza n. 15848/04).

La nomina ha natura sostanziale e non è configurabile una tardiva comunicazione. pertanto la responsabilità del rappresentante non può estendersi a eventi precedenti al sua nomina.

L’attività’ del rappresentante fiscale rientra tra le attività’ di consulenza tecnica e legaleLa prestazione di rappresentanza fiscale resa da un soggetto residente in Italia ad un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia è fuori dal campo di applicazione dell’Iva in quanto è assente il presupposto territoriale.

Il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non può’ operare anche tramite rappresentante IVA o identificazione diretta

I soggetti residenti in uno Stato membro, privi di stabile organizzazione e di rappresentante IVA in Italia, possono ottenere il rimborso Iva per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, soltanto se non vi hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle prestazioni di trasporto, delle prestazioni accessorie al trasporto e delle prestazioni soggette a reverse charge.(art, 38-bis2)

Le imprese italiane che operano in altri Paesi dell’Unione Europea dovranno verificare le norme in vigore nei singoli Stati, non necessariamente coincidenti con quelle vigenti in Italia. In linea di massima l’impresa italiana che effettui operazioni attive nell’altro stato membro, diverse da quelle sopra indicate dovrà nominare un rappresentante fiscale (se priva di stabile organizzazione) per ottenere il rimborso dell’Iva pagata in tale paese sull’acquisto dei beni e servizi. Infatti per effetto del generalizzato reverse charge non potra’ portare in detrazione l’iva pagata.

La nomina del rappresentante IVA, con riferimento ad operazioni intracomunitarie, in assenza di identificazione diretta da parte del soggetto non residente, è obbligatoria nei seguenti casi:

1) quando l’operazione è rilevante in Italia e l’acquirente/committente essendo soggetto privato non può assolvere l’imposta;

2) quando vi sono vendite a distanza di beni mobili materiali eseguite in Italia da un soggetto passivo in un altro Paese UE;

3) quando un operatore UE, che effettua lo sdoganamento, immette in libera pratica beni esteri che vengono acquistati da soggetti italiani. Infatti in tal caso il debitore dell’Iva è il rappresentante fiscale del soggetto comunitario e deve emettere fattura nei confronti del cessionario nazionale;

4) quando si introducono beni per l’esigenza della propria impresa.

La nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di soggetto non residente del soggetto estero. La designazione di un rappresentante fiscale, di per sé, non ha effetti sulla territorialità’ dell’operazione, che deve essere sempre individuata, ai sensi degli art. 7 e successivi, in base alla residenza del soggetto estero e non del suo rappresentante fiscale. Diverso e’ il caso ove il rappresentante fiscale svolga un ruolo economico nelle prestazioni rese, ma, in tale ipotesi, e’ in ragione di detto ruolo e non della sua qualità’ di rappresentante fiscale che le operazioni da lui effettuate sono imponibili. (Corte UE Causa C-1/08, 19 febbraio 2009 )

(1) Articolo 17 D.P.R. 633/72

Debitore d’imposta
In vigore dal 19/12/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 2

L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
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VIES (Vat Information Exchange System)

Le cessioni intracomunitarie possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.

Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione e dell’altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

 

Identificazione ai fini Iva In Italia per i soggetti non residenti ai sensi dell’art. 35 – ter del DPR 633/72 (modello ANR/3)

Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.

Con il D.Lgs 191/2002 il DPR 633/72 `e stato oggetto delle seguenti modifiche:

  • modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;
  • introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base  disposizioni ivi contenute un soggetto residente in altro Stato dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne scaturiscono, alternativamente:

  • identificandosi direttamente (art. 35-ter (1))
  • nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/72. 

Le operazioni economiche devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali. In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse charge”.

Il legislatore comunitario con l’identificazione diretta IVA ha eliminato la necessità di costituire una stabile organizzazione o di nominare obbligatoriamente un rappresentante fiscale nel caso in cui un soggetto non residente compia operazioni IVA rilevanti nel territorio di uno stato membro.

Secondo la Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ciascun Paese membro, per permettere agli operatori comunitari residenti in un altro Stato, appartenente all’U.E., di poter assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel suo territorio,  deve consentire l’identificazione diretta.

Con questo sistema è consentito a ciascun contribuente “ stabilito” in un determinato paese di rilevare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato, eseguire la detrazione dell’imposta e rendendosi così debitore ( o creditore) dell’IVA per le operazioni ivi effettuate.

Tale istituto deve essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, nel caso di cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di:

  • Privati consumatori;
  • Enti non commerciali privi di p. IVA;
  • Soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).

La nomina di un rappresentate fiscale o l’identificazione diretta, in assenza di una stabile organizzazione, sono obbligatorie nel caso di operazioni imponibili territorialmente rilevanti nello stato italiano, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti privati intesi come soggetti non agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Vi rientrano, quindi, gli Enti non commerciali che acquistano nell’ambito dell’attività istituzionale (senza l’utilizzo della p. IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell’attività professionale ecc. (Ris. AE 15 giugno 2004 n. 84/E)

L’art. 35 ter, comma 5, citato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE, prevede testualmente che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalla direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/1977/CEE del 19 dicembre 1977 e del regolamento CEE n. 218 del 1992”. 2 Pertanto, mentre per gli operatori residenti nei Paesi dell’Unione europea il predetto sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi occorre l’ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano conclusi accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzi. Da quanto precede si ricava che al momento nessun contribuente di Paese terzo può utilizzare il predetto sistema di identificazione di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972(RISOLUZIONE N. 220/E/2003).

In alternativa alla identificazione diretta e’ possibile la nomina di un rappresentante fiscale. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

Un soggetto passivo non residente, se vuole identificarsi direttamente in Italia ed acquisire così lo status di soggetto passivo senza l’intermediazione del rappresentante fiscale, deve attivare una determinata procedura.

Per adottare questo sistema, occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972 (1)), presentando il modello ANR/3  (Provv. AE 28 dicembre 2009) prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.

Come primo onere, in data anteriore alla prima operazione attiva o passiva, il soggetto dovrà acquisire il numero di P.IVA mediante la presentazione del modello ANR/3 contenente dati indispensabili alla sua individuazione (Il modello ANR/3 deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo).

L’ ufficio competente attribuirà un numero nel quale sarà evidenziata anche la particolare natura di soggetto non residente da parte del titolare e tale numero deve essere riportato dal soggetto interessato ogni qual volta venga richiesto.

La procedura per il rilascio del codice fiscale/partita IVA dei soggetti esteri è la seguente:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello ANR/3 avendo cura di indicare il codice ATECO 2007 dell’attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento;
  • allegare un certificato originale (riportante il timbro dell’autorità che lo emette con la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato, rilasciato dalle autorità fiscali del paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA;
  • allegare un certificato originale ( riportante il timbro dell’autorità che lo emette e la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato della Camera di commercio del paese dove ha sede legale l’impresa ( se trattasi di società detto certificato deve i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma);
  • accompagnare le predette certificazioni con le rispettive traduzioni in lingua italiana; sottoscritte da chi le ha eseguite ed allegare copia di un valido documento d’identità;
  • allegare copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta;
  • unire dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
  1. attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel paese estero di stabilimento;
  2. l’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta;
  3. le motivazioni della richiesta;
  4. verso quali soggetti ( società, privati, ecc..) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
  5. che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano;

Tutta la documentazione andrà presentata al seguente indirizzo “ Agenzia entrate – centro operativo di Pescara – area controlli – servizio identificazioni non residenti – via Rio Sparto n. 21 – 65129 Pescara “ alternativamente secondo le seguenti modalità:

  • direttamente all’ufficio, anche a mezzo di persona appositamente delegata;
  • a mezzo servizio postale, e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante nonché la certificazione attestante la qualità di operatore economico posseduta nello Stato di appartenenza.

La dichiarazione di identificazione deve essere prodotta prima dell’effettuazione delle operazioni.

Giuridicamente non è previsto alcun obbligo diretto al non residente di tenere la contabilità all’interno dello Stato, per consentire i controlli dell’amministrazione fiscale. Tuttavia con la sottoscrizione della dichiarazione di identificazione, il soggetto non residente assume anche l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione finanziaria italiana.

Per il soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia si applicano le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 633/72 in tema di obblighi IVA di fatturazione, registrazione, versamenti dell’imposta, presentazione della dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti prescritti (tra i quali anche la presentazione dei modelli Intrastat) anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

I pagamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono essere effettuati:

1. Mediante il servizio telematico Fiscoline: per l’utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all’estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;

2. Tramite bonifico a favore dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati “TARGET2”. Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita IVA, ricevuta al momento dell’identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell’IVA e l’esatto codice tributo. Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.2

TARGET2 è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all’unione monetaria.

Tutte le banche insediate all’interno della Ue possono operare attraverso TARGET2 per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali

Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l’eventuale richiesta di rimborso (quadro VR della dichiarazione IVA) al concessionario della riscossione di Pescara.

Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d’ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.

I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso IVA direttamente al: Concessionario della Riscossione di Pescara Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a. Via Chieti, 16/18 – 65100 – Pescara Mediante l’utilizzo di un conto estero e di una garanzia rilasciata da un’assicurazione, una banca o un intermediario comunitario (Circ. AE n. 44/E del 1° agosto 2003).

Si segnala che i soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente, o entro i quaranta giorni successivi, l’accreditamento del rimborso al concessionario della riscossione, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale

Vedi: Identificazione ai fini Iva per i soggetti non residenti (modello ANR/3)

(1Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Art. 35 – ter – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
Testo: in vigore dal 20/02/2010 – con effetto dal 01/01/2010
modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.

IL GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) in Bulgaria

Il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) è uno strumento di integrazione tra soggetti economici appartenenti all’Unione Europea ed allo Spazio Economico Europeo. Cosa significa? Significa che,stipulando un contratto di GEIE, due o più soggetti che abbiano la sede della propria attività nei Paesi dell’Unione e dello Spazio Comune (I membri dell’Unione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; aderiscono allo Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono dettare le regole per una relazione di stabile cooperazione che abbia ad oggetto una parte delle proprie attività.

Vedi: Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

Lo scopo del GEIE è di facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività e competenze al fine di raggiungere risultati migliori rispetto a quanto potrebbero fare agendo singolarmente i suoi membri

  • Un GEIE potrà essere formato da società ed altri soggetti di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di un paese dell’UE e aventi sede nell’UE. Potrà essere formato da persone fisiche che svolgono un’attività industriale, commerciale, artigianale o agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all’interno dell’UE.
  • Un GEIE dovrà avere almeno due membri appartenenti a paesi dell’UE diversi.
  • Nel contratto per la formazione di un GEIE devono figurare la denominazione, la sede e l’oggetto del gruppo, il nome, il numero e il luogo dove è registrato, nonché, eventualmente, il luogo in cui sono registrati i singoli membri, e la durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. Il contratto dovrà essere depositato presso l’ufficio di registrazione designato da ogni paese dell’UE. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta l’UE.
  • Nessun GEIE potrà ricorrere al pubblico risparmio.
  • Un GEIE non deve necessariamente essere costituito con versamenti di capitale. I membri sono liberi di utilizzare metodi alternativi di finanziamento.

Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.

Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE (serie C e S).

La sede legale di un gruppo dovrà situarsi all’interno dell’UE e potrà essere trasferita da un paese dell’UE ad un altro subordinatamente a certe condizioni.

Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento indica le decisioni per le quali è richiesta l’unanimità.

Il GEIE dovrà avere almeno due organi:

  • i membri che agiscono collegialmente;
  • l’amministratore o gli amministratori.

Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell’oggetto del gruppo.

Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri.

In contropartita della dell’autonomia contrattuale, che è alla base del GEIE, e del fatto che non si richiede ai membri un capitale obbligatorio, ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

 Il Geie consente a imprese e professionisti appartenenti a due o più stati dell’Unione europea di:

  • costituire un soggetto unico, titolare di posizione giuridica e tributaria distinta dai membri che lo compongono;
  • apportare sotto un unico soggetto giuridico risorse, attività e competenze dei partecipanti.

Il GEIE è regolato dalla legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo

(Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall’altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo. …….)

A norma dell’articolo 6 del Regolamento Il gruppo è iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell’articolo 39, paragrafo 1.

(Articolo 39

1. Gli stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all’iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili. ……….)

In Bulgaria il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) disciplina il GEIE negli artt. 280a e 280b.

In Bulgaria, ai sensi della “Legge sul registro delle imprese e del Registro delle persone giuridiche” , art. 31a, devono essere inseriti, nella pubblicità del registro e del registro delle entità giuridiche senza scopo di lucro, i Gruppi Europei di Interesse Economico ai sensi del regolamento (CEE) № 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di seguito denominato “regolamento (CEE) № 2137/85” , con sede legale nella Repubblica di Bulgaria e sue controllate nella Repubblica di Bulgaria, diGruppi Europei di Interesse Economico con sede in un altro paese.

L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, è contemplato dalla disposizione dell’articolo 31e della legge sul Registro: Entro un mese dalla registrazione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), l’Agenzia del Registro invia ufficialmente un avviso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con i dettagli del nome, numero, data e luogo della registrazione, la sede e l’oggetto dell’attività del GEIE.

La legge nazionale può prevedere che il numero di membri di GEIE, registrati nel territorio dello Stato membro interessato non possono superare i 20. In Bulgaria non sono previsti tali limiti.

La legge bulgara non prevede norme particolari per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall’altro, al funzionamento interno del gruppo.

La Tayros Consulting assiste i propri clienti nella costituzione di GEIE in Bulgaria

Per informazioni

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria

Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (Закон за Счетоводството)

Capitolo primo.

GENERALE

Sezione I.

Campo di applicazione

Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti

Arte. 1. Questa legge regola:

  1. i requisiti della contabilità e dei sistemi contabili correnti nelle imprese, i documenti contabili e le informazioni contabili, l’inventario delle attività e delle passività e l’archiviazione delle informazioni contabili;
  2. la base contabile applicabile per l’informativa finanziaria;
  3. il contenuto e la compilazione dei bilanci, dei rapporti di attività e dei rapporti sui pagamenti ai governi delle imprese e dei gruppi di imprese;
  4. gli obblighi per la revisione finanziaria indipendente e la pubblicità dei bilanci, delle relazioni di attività e delle relazioni sui pagamenti ai governi delle imprese e dei gruppi di imprese;
  5. gli obblighi e le responsabilità del capo dell’impresa.

Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti

Arte. 2. Ai fini della presente legge, le imprese sono:

  1. (integrato, SG 97/2016, in vigore dal 01.01.2017) commercianti ai sensi della legge sul commercio, comprese le filiali di commercianti stranieri;
  2. le persone giuridiche locali, che non sono commercianti;
  3. le imprese di bilancio;
  4. (modificata, SG 97/2016, in vigore dal 01.01.2017) consorzi ai sensi della legge sul commercio , società ai sensi della legge sugli obblighi e contratti , joint venture e altre associazioni basate su rapporti contrattuali su cui le parti hanno diritti il patrimonio netto;
  5. (modificata, SG. 19 del 2021) i fondi per effettuare pagamenti e i fondi assicurativi ai sensi del Codice delle assicurazioni sociali ;
  6. le rappresentanze commerciali;
  7. le persone giuridiche straniere, che svolgono attività economica nella Repubblica di Bulgaria attraverso un luogo di attività economica, ad eccezione dei casi in cui l’attività economica è svolta da una persona straniera proveniente da uno stato membro dell’Unione Europea o da un altro Stato parte dell’Accordo sull’Unione Europea spazio economico solo alle condizioni di libera prestazione di servizi.

Sezione II.

Contabilità corrente, documenti contabili, informazioni contabili e sistemi contabili

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Arte. 3. (1) La contabilità corrente deve essere organizzata secondo l’ordine di questa legge e deve essere eseguita con il metodo della registrazione contabile bilaterale.

(2) Le imprese effettuano la contabilità corrente di tutte le operazioni economiche, che portano a cambiamenti delle loro condizioni patrimoniali e finanziarie, i risultati finanziari dell’attività, i flussi di cassa e il capitale proprio, in ordine cronologico.

(3) Le imprese effettuano la contabilità corrente sulla base della prova documentale delle operazioni e dei fatti economici nel rispetto dei requisiti per la redazione dei documenti ai sensi della presente legge.

(4) Le imprese individuali con ricavi netti dalle vendite per il periodo di riferimento precedente per un importo non superiore a 50.000 BGN possono segnalare la loro attività con il metodo della registrazione contabile unilaterale.

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Arte. 4. (1) Il documento contabile è un supporto cartaceo o tecnico di informazioni contabili, classificate come primarie, secondarie e di registro.

(2) Il documento principale deve essere un vettore di informazioni per un’operazione commerciale registrata per la prima volta.

(3) Il documento secondario deve essere un vettore di informazioni trasformate (riassunte o differenziate), ricevute dai documenti contabili primari.

(4) Il registro deve essere un vettore di informazioni sistematizzate cronologicamente per le operazioni commerciali da documenti contabili primari e / o secondari.

(5) (Modificato, SG 85 del 2017) Un documento contabile ai sensi del par. 1 può essere un documento elettronico, che contiene le informazioni, richieste dalla presente legge, emesse e ricevute in qualsiasi formato elettronico nel rispetto dei requisiti della Legge per il documento elettronico e i servizi di certificazione elettronica .

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Arte. 5. (1) I documenti contabili delle imprese devono essere redatti in lingua bulgara con numeri arabi e in BGN. Possono anche essere redatti nella relativa lingua straniera in valuta estera nel caso di operazioni concordate in valuta estera con controparti estere. Quando una transazione è concordata in una valuta estera, il suo equivalente in lev è determinato applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio centrale della Banca nazionale bulgara alla data della transazione.

(2) I documenti contabili, che sono ricevuti nelle imprese in una lingua straniera, devono essere tradotti in bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

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Arte. 6. (1) Il documento contabile principale, indirizzato a un destinatario esterno, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. nome e numero del documento contenente solo numeri arabi;
  2. data di rilascio;
  3. nome o titolo, indirizzo e codice identificativo unificato dal Registro di commercio o codice identificativo unificato secondo Bulstat o numero civile unificato o numero personale di uno straniero dell’emittente e del destinatario;
  4. oggetto, espressione naturale e di valore dell’operazione aziendale.

(2) L’indirizzo sotto il par. 1, il punto 3 è l’indirizzo per la corrispondenza ai sensi dell’art. 28, par. 1 del Codice di procedura fiscale e previdenziale .

(3) Il documento contabile principale, che riguarda solo l’attività dell’impresa, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. nome e numero del documento contenente solo numeri arabi;
  2. data di rilascio;
  3. nome dell’impresa;
  4. oggetto, espressione naturale e di valore dell’operazione aziendale;
  5. nome e firma del compilatore.

(4) Quando si compila un documento contabile, che interessa solo l’attività dell’impresa tramite dispositivi o sistemi automatici, la firma del compilatore può essere sostituita da un identificativo digitale o altro, che riconosce e determina in modo univoco il compilatore del documento contabile.

(5) La prova documentale è presente quando nel documento contabile principale manca una parte delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1. 1 e 3, ma ci sono documenti che lo certificano.

(6) Tranne nei casi di cui al par. 5 la prova documentale è presente anche quando il documento contabile primario è emesso da una persona che non è un’impresa ai sensi della presente legge, e il documento manca di parte delle informazioni richieste ai sensi del par. 1, quando questo documento riflette correttamente l’operazione aziendale documentata.

(7) Al momento del pagamento di obbligazioni pubbliche e private statali e comunali, sorte per motivi e per ordine di legge, si presume che l’operazione aziendale sia documentata in presenza del rispettivo documento di pagamento per il pagamento effettuato.

Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti

Arte. 7. (1) Documento contabile primario ex art. 6, par. 1 sarà rilasciato quando ciò è previsto dalla legge.

(2) (Modificato -.SG.13 del 2019) Un documento contabile primario non può essere emesso quando l’operazione aziendale è documentata con un buono fiscale o un buono di sistema emesso ai sensi dell’ordinanza di cui all’art. 118, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , o con un titolo stampato secondo la procedura prevista per la stampa dei titoli, e il destinatario ai sensi di esso è una persona fisica che non è un commerciante.

(3) (Nuova SG.13 del 2019) Il Consiglio dei ministri determina con ordinanza le condizioni e la procedura per la stampa e il controllo sui titoli. Le persone che desiderano stampare titoli devono presentare una notifica al Ministero delle finanze.

(4) (Rinumerato dal paragrafo 3, SG 13 del 2019) Il paragrafo 2 non si applica quando il destinatario ha richiesto l’emissione di un documento contabile primario.

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Arte. 8. Non sono consentite correzioni e aggiunte ai documenti contabili primari. I documenti contabili primari compilati in modo errato vengono cancellati e ne vengono compilati di nuovi.

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Arte. 9. Non è consentito:

  1. rendicontazione delle operazioni aziendali in libri o registri fuori contabilità;
  2. contabilizzazione di operazioni fittizie o non sufficientemente identificate, spese inesistenti, nonché obbligazioni con un soggetto inesatto determinato, eseguite allo scopo di corruzione di funzionari o occultamento di corruzione.

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Arte. 10. Le persone che hanno compilato e firmato i documenti contabili e i vettori delle informazioni tecniche sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni in essi contenute.

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Arte. 11. (1) Durante la costruzione e la manutenzione del sistema contabile le imprese devono fornire:

  1. registrazione cronologica completa delle operazioni contabili;
  2. ricevere informazioni analitiche e sintetiche dalla contabilità, presentando nel modo più accurato e appropriato il bilancio annuale dell’impresa;
  3. chiusura provvisoria e annuale dei registri contabili;
  4. modifiche nelle scritture contabili effettuate mediante la compilazione di voci contabili correttive;
  5. applicazione del piano dei conti individuale approvato dal responsabile dell’impresa;
  6. applicazione di un principio contabile approvato dal responsabile dell’impresa.

(2) Quando il software di contabilità viene utilizzato nell’implementazione della contabilità, deve essere sviluppato in conformità con i requisiti di questa legge e per consentire che i dati elaborati attraverso di esso ei documenti di origine siano in bulgaro.

Sezione III.

Archiviazione delle informazioni contabili

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Arte. 12. (1) Le informazioni contabili devono essere archiviate su supporto cartaceo e / o tecnico nell’impresa nei seguenti termini:

  1. buste paga – 50 anni, a partire dal 1 ° gennaio del periodo di rendicontazione successivo al periodo di rendicontazione a cui si riferiscono;
  2. registri contabili e bilanci, inclusi i documenti per il controllo fiscale, la revisione contabile e le successive verifiche finanziarie – 10 anni, a partire dal 1 ° gennaio del periodo di rendicontazione, successivo al periodo di rendicontazione a cui si riferiscono;
  3. tutti gli altri vettori di informazioni contabili – tre anni, a partire dal 1 ° gennaio del periodo di rendicontazione, successivo al periodo di rendicontazione a cui si riferiscono.

(2) Le informazioni contabili possono essere conservate in archivi privati ​​o statali per ordinanza della Legge per il Fondo Nazionale di Archiviazione nel rispetto dei requisiti di cui al par. 1.

(3) Al termine di un’impresa per trasformazione, i vettori delle informazioni contabili (cartacee e / o tecniche) devono essere consegnati all’impresa / impresa ricevente e / o di nuova costituzione.

(4) In caso di cessazione di un’impresa o quando l’impresa non ha un successore legale, i libri paga devono essere presentati all’Istituto nazionale di previdenza sociale in base all’ordine di cui all’art. 5, par. 10 del codice della previdenza sociale.

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Arte. 13. Decorso il termine per la loro conservazione, i supporti delle informazioni contabili (cartacee o tecniche), che non sono soggetti a trasferimento al Fondo Archivio Nazionale o all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, possono essere distrutti.

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Arte. 14. (1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, rapporto giuridico ufficiale o obbligatorio con una persona, che esegue la contabilità corrente e redige il bilancio, la documentazione contabile deve essere consegnata a una persona, determinata dal capo dell’impresa.

(2) L’accettazione e la trasmissione di cui al par. 1 deve essere eseguito in presenza di una commissione secondo un ordine e modo, determinato dal capo dell’impresa.

(3) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ufficiale o legale obbligatorio del capo dell’impresa, lo stesso è obbligato a consegnare a una persona, determinata dal rispettivo organo competente dell’impresa, tutta la contabilità e altra documentazione ufficiale situata con lui.

Sezione IV.

Poteri del ministro delle finanze

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Arte. 15. Il ministro delle finanze:

  1. svolgere il coordinamento e l’interazione con la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione Europea per l’armonizzazione della normativa contabile bulgara con la normativa contabile europea;
  2. fornire pareri e istruzioni metodiche sull’applicazione della presente legge e dei principi contabili nazionali;
  3. adottare misure per lo sviluppo e il miglioramento della contabilità.

Sezione V.

Diritti e obblighi del capo dell’impresa

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Arte. 16. (1) Il capo dell’impresa:

  1. approvare il piano dei conti individuale dell’impresa;
  2. organizzare la contabilità corrente secondo le disposizioni della presente legge;
  3. approvare la forma della contabilità, che assicura l’esecuzione sincronizzata della contabilità cronologica e sistematica (analitica e sintetica);
  4. è responsabile della redazione, del contenuto e della pubblicazione dei bilanci e delle relazioni annuali previste dalla presente legge;
  5. determinare la periodicità del bilancio per le esigenze della direzione aziendale;
  6. essere responsabile dello svolgimento di una revisione finanziaria indipendente da parte di revisori contabili;
  7. determinare l’ordine e le modalità di esecuzione dell’inventario;
  8. essere responsabile della conservazione delle informazioni contabili da parte dell’ordine ed entro i termini di cui alla sezione III ;
  9. determinare l’ordine e il movimento dei documenti contabili dal momento della loro creazione o ricezione nell’impresa fino al momento della loro distruzione o trasferimento ai sensi della presente legge.

(2) Il capo ei membri dell’organo di amministrazione e controllo dell’impresa sono responsabili della preparazione, dello svolgimento della revisione finanziaria indipendente da parte dei revisori registrati e della pubblicazione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e delle relazioni annuali ai sensi del Capitolo sette in in conformità con i requisiti della presente legge, i loro poteri ai sensi del diritto commerciale .

Sezione VI.

Redattori di bilanci

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Arte. 17. (1) I rapporti intermedi, annuali e consolidati delle imprese devono essere compilati da persone fisiche, che sono in rapporto di lavoro, ufficiale o obbligatorio con l’impresa, o da società di contabilità.

(2) Il comma 1 non può essere applicato per i bilanci annuali delle ditte individuali, che applicano il metodo della rilevazione contabile unilaterale ai sensi dell’art. 3, par. 4 , e per le microimprese ai sensi dell’art. 19, par. 2 , che non hanno svolto attività nel periodo di rendicontazione. In questi casi, il bilancio è redatto dai proprietari o soci di tali imprese.

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Arte. 18. Le persone fisiche di cui all’art. 17, par. 1 , che redigono il bilancio, e le società di gestione e / o rappresentanza dei contabili, che firmano il bilancio, quando il bilancio è redatto da società di revisione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

1.Aver acquisito un grado minimo obbligatorio di istruzione completa e la corrispondente esperienza effettiva nella specialità, come segue:

  1. a) istruzione superiore in contabilità ed economia ed esperienza nel campo della contabilità, dell’audit esterno e interno e delle ispezioni finanziarie, audit fiscali o come docente di contabilità e controllo, rispettivamente:
  2. aa) in caso di laurea magistrale – due anni;
  3. bb) per una laurea triennale;
  4. cc) per la laurea “triennale professionale” – 4 anni;
  5. b) altra formazione economica superiore e 5 anni di esperienza nel campo della contabilità, audit esterno e interno e ispezioni finanziarie, revisioni fiscali o come docente di contabilità e controllo;
  6. c) istruzione economica secondaria e 8 anni di esperienza come contabile;
  7. di non essere stato condannato per un reato di natura generale ai sensi del Capitolo Cinque e del Capitolo Sei, Sezione I della Parte Speciale del Codice Penale .

Capitolo due.

CATEGORIE DI IMPRESE E GRUPPI DI IMPRESE

Sezione I.

Categorie dell’impresa

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Arte. 19. (1) Ai fini della presente legge si determinano le seguenti categorie di imprese:

  1. microimprese;
  2. piccole imprese;
  3. medie imprese;
  4. grandi imprese.

(2) Le microimprese sono imprese che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione non superano almeno due dei seguenti indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 700.000 BGN;
  2. ricavi netti delle vendite – 1.400.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di rendicontazione: 10 persone.

(3) Le piccole imprese sono imprese che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione non superano almeno due dei seguenti indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 8.000.000 BGN;
  2. ricavi netti di vendita: 16.000.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di rendicontazione: 50 persone.

(4) Le medie imprese sono imprese che non sono piccole imprese e che al 31 dicembre dell’attuale periodo di riferimento non superano almeno due dei seguenti indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
  2. fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.

(5) Le grandi imprese sono imprese che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione superano almeno due dei seguenti indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
  2. fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.

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Arte. 20. (1) Variazione di categoria ex art. 19 deve essere eseguita quando un’impresa negli ultimi due periodi di rendicontazione cessa di soddisfare due dei tre indicatori per la rispettiva categoria. La categoria cambia dall’inizio del successivo (terzo) periodo di rendicontazione.

(2) Nei casi di cui al par. 1, quando per gli ultimi due periodi di rendicontazione l’impresa soddisfa gli indicatori di due diverse categorie, gli stessi devono essere classificati in base agli indicatori dell’ultimo periodo di rendicontazione.

(3) Per il periodo di rendicontazione in cui un’impresa ai sensi del § 1, punto 22 delle disposizioni aggiuntive cessa di essere un’impresa di interesse pubblico, la stessa deve essere segnalata come impresa di interesse pubblico.

Sezione II.

Categorie di gruppi di imprese

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Arte. 21. (1) Ai fini della presente legge si determinano le seguenti categorie di gruppi di imprese:

  1. piccoli gruppi;
  2. gruppi intermedi;
  3. grandi gruppi.

(2) I piccoli gruppi sono i gruppi di imprese per i quali la somma degli indicatori secondo il loro bilancio annuale su base consolidata, compilati al 31 dicembre del periodo di rendicontazione corrente, non supera le soglie di almeno due dei seguenti tre indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 8.000.000 BGN;
  2. ricavi netti di vendita: 16.000.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di rendicontazione: 50 persone.

(3) I gruppi medi sono i gruppi di imprese, che non sono piccoli gruppi, per i quali la somma degli indicatori secondo il loro bilancio annuale su base consolidata, redatto al 31 dicembre del corrente anno, non supera le soglie di almeno due dei seguenti tre indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
  2. fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.

(4) I grandi gruppi sono gruppi di imprese per i quali la somma degli indicatori secondo il proprio bilancio annuale su base consolidata, redatto al 31 dicembre dell’anno in corso, supera le soglie di almeno due dei seguenti tre indicatori:

  1. valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
  2. fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
  3. numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.

(5) (Nuova SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Le categorie dei gruppi di imprese possono essere determinate anche sulla base della somma dei valori degli indicatori secondo i bilanci annuali individuali delle imprese del gruppo., redatto al 31 dicembre del corrente periodo di rendicontazione. In questo caso, nella determinazione della categoria del gruppo, le soglie degli indicatori del valore contabile delle attività e dei ricavi netti di vendita di cui al par. 2, 3 e 4 aumentano del 20 percento.

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Arte. 22. (1) Variazione di categoria ex art. 21 deve essere eseguita quando per gli ultimi due periodi di rendicontazione un gruppo cessa di soddisfare due dei tre indicatori per la rispettiva categoria. La categoria cambia dall’inizio del periodo di rendicontazione successivo.

(2) Nei casi di cui al par. 1, quando per gli ultimi due periodi di rendicontazione un gruppo corrisponde agli indicatori di due diverse categorie, è classificato in base agli indicatori dell’ultimo periodo di rendicontazione.

Capitolo tre.

BILANCIO D’ESERCIZIO

Sezione I.

Requisiti generali per il bilancio

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Arte. 23. I rendiconti finanziari sono redatti in bulgaro, in numeri arabi e in migliaia di BGN.

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Arte. 24. (1) Il bilancio deve presentare in modo fedele e onesto la situazione patrimoniale e finanziaria e i risultati finanziari dell’attività dell’impresa, i flussi di cassa e il capitale proprio.

(2) La rappresentazione veritiera e corretta richiede una presentazione attendibile degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri per la rilevazione di attività, passività, ricavi e costi stabiliti nei principi contabili applicabili.

(3) Il contenuto del bilancio deve essere chiaro e comprensibile.

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Arte. 25. (1) Il bilancio deve indicare:

  1. il nome dell’impresa, la sua forma giuridica, sede e indirizzo della direzione, nonché le informazioni in caso di cessazione dell’impresa;
  2. il registro in cui l’impresa è iscritta e il suo numero di registrazione da questo registro;
  3. altre informazioni richieste dalla presente o da un’altra legge e dai principi contabili applicabili.

(2) Il rendiconto finanziario deve essere firmato da:

  1. il capo dell’impresa;
  2. la persona fisica che ha redatto la relazione finanziaria, o dal rappresentante e / o dal dirigente dell’impresa contabile, quando la relazione finanziaria è stata redatta da un’impresa contabile.

(3) (Modificato, SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Il bilancio deve indicare i nomi delle persone ai sensi del par. 2. Il sigillo dell’impresa e il sigillo dell’impresa contabile devono essere apposti solo se richiesto da un’altra legge.

(4) Nei casi in cui il bilancio sia sottoposto a revisione contabile indipendente, le firme e i sigilli delle persone che hanno effettuato la revisione contabile indipendente del bilancio devono essere apposti in conformità ai requisiti della revisione finanziaria indipendente. Act .

(5) (Nuovo, SG.105 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) Al momento della compilazione del bilancio annuale, le firme ai sensi del par. 2 e 4 possono essere firme elettroniche ai sensi dell’art. 13 dell’Electronic Document and Electronic Certification Services Act .

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Arte. 26. (1) Le voci presentate in bilancio devono essere rilevate e valutate secondo i seguenti principi:

  1. impresa operativa – si presume che l’impresa sia operativa e lo rimarrà nel prossimo futuro; si ritiene che l’impresa non abbia né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridurre in modo significativo il volume della propria attività;
  2. sequenza di presentazione e informazioni comparative – la presentazione e la classificazione delle voci di bilancio, i principi contabili e i metodi di valutazione devono essere preservati e applicati in modo coerente durante i successivi periodi di rendicontazione al fine di ottenere la comparabilità dei dati e degli indicatori contabili del bilancio;
  3. prudenza – valutazione e rendicontazione dei rischi assunti e delle possibili perdite attese nel trattamento contabile delle operazioni aziendali al fine di ottenere un risultato finanziario effettivo;
  4. competenza – l’impresa redige il proprio bilancio, ad eccezione dei rendiconti relativi ai flussi finanziari, sulla base del principio della competenza – gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento in cui si verificano, indipendentemente dal momento in cui vengono ricevuti o pagamento di contanti, attività o loro equivalenti, e sono inclusi nel bilancio del periodo al quale si riferiscono;
  5. indipendenza dei periodi di rendicontazione separati e relazione di valore tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura – ogni periodo di rendicontazione è considerato come una contabilità a sé, indipendentemente dalla sua connessione oggettiva con il periodo di rendicontazione precedente e successivo, come i dati del bilancio al l’inizio del periodo di rendicontazione corrente.Il periodo deve corrispondere ai dati alla fine del periodo di rendicontazione precedente;
  6. rilevanza – l’impresa presenta separatamente ogni gruppo significativo di articoli di carattere simile; l’aggregazione di importi in articoli di natura simile è consentita quando gli importi sono irrilevanti o l’aggregazione è effettuata a fini di maggiore chiarezza; l’importo della voce è significativo se le omissioni e la presentazione inesatta della posizione potrebbero influenzare le decisioni economiche degli utenti, prese sulla base del bilancio, o porterebbero alla violazione del requisito della rappresentazione veritiera e corretta dei beni e condizione finanziaria, risultati finanziari dell’attività, variazioni dei flussi di cassa e del capitale proprio;
  7. compensazione – l’impresa non effettua compensazioni tra attività e passività o ricavi e costi e riporta separatamente sia attività e passività che ricavi e costi;
  8. vantaggio del contenuto rispetto alla forma – le transazioni e gli eventi devono riflettersi nella contabilità secondo il loro contenuto, natura e realtà economica, e non formalmente secondo la loro forma giuridica;
  9. La valutazione delle voci rilevate in bilancio è effettuata al costo, che può essere il prezzo o il costo di acquisto, o con un altro metodo, quando richiesto dai principi contabili applicabili.

(2) Le imprese devono effettuare la contabilità nel rispetto dei principi di cui al par. 1 o in conformità ai principi e ai requisiti dei Principi contabili internazionali, quando la base contabile dell’impresa sono i Principi contabili internazionali.

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Arte. 27. Le imprese comprendono:

  1. relazione finanziaria annuale al 31 dicembre del periodo di rendicontazione;
  2. bilancio consolidato al 31 dicembre del periodo di riferimento, quando l’impresa madre è una società ai sensi del titolo tre della parte due del diritto commerciale ;
  3. bilancio intermedio, che copre un periodo inferiore a un periodo di rendicontazione, quando ciò è richiesto dalla legge o per decisione del capo dell’impresa.

Sezione II.

Inventario

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Arte. 28. (1) Le imprese devono effettuare un inventario delle attività e delle passività almeno una volta all’anno ai fini della loro presentazione affidabile nel bilancio.

(2) Le imprese, i cui ricavi netti di vendita non superano i 200.000 BGN per il periodo di riferimento corrente, non devono effettuare l’inventario obbligatorio ai sensi del par. 1.

(3) L’inventario deve essere effettuato anche su decisione del capo dell’impresa, su richiesta degli organi della magistratura e di altri organi, quando ciò è previsto dalla legge.

Sezione III.

Rapporti finanziari annuali

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Arte. 29. (1) La relazione finanziaria annuale per tutte le imprese deve consistere almeno in uno stato patrimoniale, una dichiarazione dei redditi e delle spese e un’appendice.

(2) La forma, la struttura e il contenuto della serie completa di rendiconti finanziari devono essere determinati dai principi contabili applicabili.

(3) La relazione finanziaria annuale delle imprese individuali, per la quale l’importo dei ricavi netti delle vendite per il periodo di riferimento corrente non supera i 200.000 BGN e non è soggetta a revisione finanziaria indipendente obbligatoria, può consistere solo in un conto profitti e perdite .

(4) (Modificato, SG.97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) I rendiconti finanziari annuali delle microimprese possono essere costituiti solo da un bilancio sintetico per sezioni e da un rendiconto sintetico delle entrate e delle spese.

(5) Il paragrafo 4 non si applica alle società di investimento e alle società di partecipazione finanziaria classificate come microimprese.

(6) (Modificato, SG.97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il bilancio annuale delle piccole imprese può consistere in uno stato patrimoniale sintetico per sezioni e gruppi, un conto economico sintetico e l’applicazione.

(7) Il bilancio annuale di cui al par. 3, 4 e 6 forniscono una visione fedele e corretta delle attività, delle passività, delle condizioni finanziarie e dei risultati delle operazioni dell’impresa.

(8) Le imprese di cui al par. 1, 3, 4 e 6 possono facoltativamente compilare una serie completa di rendiconti finanziari.

(9) La relazione finanziaria annuale delle medie e grandi imprese, nonché delle imprese di interesse pubblico, deve essere redatta in una serie completa secondo i principi contabili applicabili.

(10) Per le imprese controllate dallo Stato o dai comuni o da questi sostenute tramite sussidi, prestiti preferenziali, garanzie statali e altre forme di aiuti di Stato, il Ministro delle finanze può richiedere la presentazione di relazioni e informazioni aggiuntive in una forma determinata da lui., contenuto, termini e ordine di preparazione e presentazione.

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Arte. 30. (1) Le grandi imprese e le imprese di interesse pubblico negli allegati esplicativi devono indicare gli importi maturati nell’esercizio per i servizi, forniti dai revisori contabili, separatamente per:

  1. audit finanziario indipendente;
  2. consulenze fiscali;
  3. altri servizi non correlati all’audit.

(2) Nelle note esplicative al bilancio consolidato devono essere fornite in modo analogo le informazioni di cui al par. 1, per le imprese incluse nel consolidamento.

Sezione IV.

Bilancio consolidato

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Arte. 31. (1) Il bilancio consolidato deve essere compilato da un’impresa madre secondo le regole e i requisiti di:

  1. I Principi Contabili Nazionali – per le imprese, che preparano e presentano la loro relazione finanziaria annuale sulla base dei Principi Contabili Nazionali;
  2. International Accounting Standards – per le società che preparano e presentano i propri bilanci annuali sulla base degli International Accounting Standards.

(2) Un bilancio consolidato deve essere redatto da un’impresa madre indipendentemente dall’ubicazione della sede legale delle società controllate e delle imprese.

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Arte. 32. Un bilancio consolidato non può essere redatto da una controllante di un piccolo gruppo a meno che non vi sia almeno un ente di interesse pubblico nel gruppo.

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Arte. 33. La forma, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato sono determinati dai principi contabili applicabili.

Capitolo quattro.

BASE CONTABILE APPLICABILE

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Arte. 34. (Modificato -.SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) (1) Le imprese devono preparare i loro rendiconti finanziari sulla base dei principi contabili nazionali.

(2) (Nuovo, SG.37 del 2019, in vigore il 07.05.2019) Il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali deve essere preparato dalle seguenti imprese:

  1. istituti di credito e finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito ;
  2. fornitori di servizi di pagamento ai sensi della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
  3. assicuratori e riassicuratori, nonché partecipazioni assicurative e partecipate finanziarie ad attività mista, facenti capo ad un gruppo, ai sensi del Codice delle Assicurazioni ;
  4. (Integrata SG 19 del 2021) le imprese di assicurazione pensionistica e le assicurazioni pensionistiche complementari e fondi per l’effettuazione dei pagamenti ai sensi del Codice delle assicurazioni sociali da loro gestite ;
  5. intermediari di investimento ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari ;
  6. società di gestione e organismi di investimento collettivo ai sensi della Legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo ;
  7. (Integrato, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) persone che gestiscono fondi di investimento alternativi e organismi di investimento collettivo ai sensi della legge sugli investimenti collettivi e altre imprese per gli investimenti collettivi ;
  8. fondi di investimento nazionali ai sensi della Legge per l’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo ;
  9. imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea;
  10. operatori di mercato ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari ;
  11. depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul miglioramento del regolamento dei titoli nell’Unione europea e dei depositari centrali di titoli, e che modifica le direttive 98 / 26 / CE e 2014/65 / UE e Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257/1 del 28 agosto 2014).

(3) (Rinumerato dal paragrafo 2, SG 37 del 2019, in vigore dal 07.05.2019) I bilanci consolidati delle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato in uno Stato membro dell’Unione europea, sono redatti il la base dei principi contabili internazionali.

(4) (Prec. Comma 3 – SG, n. 37 del 2019, in vigore dal 07.05.2019) Le imprese di cui al par. 1 può scegliere di preparare il proprio bilancio annuale sulla base dei Principi contabili internazionali.

(5) (Rinumerato dal paragrafo 4, integrato, SG 37 del 2019, in vigore il 07.05.2019, modificato, SG 96 del 2019, in vigore il 01.01.2020 d.) Le imprese, che compilano il loro bilancio annuale sulla sulla base dei Principi contabili internazionali, può procedere alla loro compilazione sulla base dei Principi contabili nazionali, ad eccezione delle imprese di cui al par. 2.

(6) (Rinumerato dal paragrafo 5, SG 37 del 2019, in vigore il 07.05.2019, integrato, SG 96 del 2019, in vigore il 01.01.2020) Ai sensi di questa legge, non è consentito modificare la base contabile ( principi contabili applicabili) più di una volta, salvo quando richiesto dalla legge.

(7) (Rinumerato dal paragrafo 6, modificato, SG 37 del 2019, in vigore il 07.05.2019) Il bilancio consolidato e intermedio deve essere redatto sulla base dei principi contabili sulla base dei quali sono redatti. relazione finanziaria dell’impresa, che redige il bilancio consolidato o infrannuale, ad eccezione delle imprese di cui al par. 3.

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Arte. 35. (1) I rendiconti finanziari annuali delle imprese in liquidazione o in procedure di insolvenza sono redatti sulla base di un principio contabile nazionale.

(2) Imprese – persone giuridiche senza scopo di lucro, indipendentemente dalla loro categoria ai sensi dell’art. 19 , redige il proprio bilancio annuale sulla base di un principio contabile nazionale.

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Arte. 36. (1) I principi contabili nazionali sono adottati dal Consiglio dei ministri e sono conformi agli atti dell’Unione europea e alle peculiarità nazionali.

(2) I principi contabili nazionali saranno promulgati nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

Capitolo cinque.

AUDIT FINANZIARIO INDIPENDENTE

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Arte. 37. (1) Il bilancio annuale e consolidato di:

  1. piccole imprese, che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione superano almeno due dei seguenti indicatori:
  2. a) valore contabile delle attività – 2.000.000 BGN;
  3. b) ricavi di vendita netti – 4.000.000 BGN;
  4. c) numero medio di dipendenti nel periodo di rendicontazione: 50 persone;
  5. medie e grandi imprese;
  6. le imprese di interesse pubblico;
  7. i gruppi medi e grandi e i gruppi in cui è presente almeno un’impresa di interesse pubblico;
  8. imprese per le quali tale requisito è stabilito dalla legge.

(2) (Modificato, SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Nonostante il par. 1 i bilanci d’esercizio e consolidati delle società per azioni e delle società in accomandita semplice con azioni sono soggetti a revisione contabile indipendente obbligatoria, salvo i casi in cui le società soddisfano le condizioni di cui all’art. 19, par. 2 .

(3) Il bilancio consolidato e il bilancio annuale delle imprese incluse nel consolidamento sono soggetti a revisione contabile indipendente.

(4) I bilanci annuali delle persone giuridiche senza scopo di lucro, determinati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, sono soggetti a revisione contabile indipendente obbligatoria da parte dei revisori contabili, quando per l’esercizio in corso superano uno dei seguenti indicatori:

  1. valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1.000.000 BGN;
  2. importo del reddito netto da attività economica e del reddito da attività non economica per l’anno in corso – 2.000.000 BGN;
  3. importo totale del finanziamento ricevuto durante l’anno in corso e non utilizzato al 31 dicembre dell’anno in corso il finanziamento ricevuto durante i periodi di riferimento precedenti – 1.000.000 BGN.

(5) I bilanci annuali delle persone giuridiche senza scopo di lucro, determinati per l’esercizio di attività di pubblica utilità e per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 116 del Codice della Famiglia .

(6) I revisori contabili, che svolgono una revisione finanziaria indipendente del bilancio annuale e consolidato, nella relazione di revisione devono obbligatoriamente esprimere un giudizio:

  1. se la relazione sull’attività corrisponde al bilancio dello stesso periodo di riferimento;
  2. se il rapporto di attività è stato redatto in conformità ai requisiti legali applicabili e dichiara se, a seguito della conoscenza e della comprensione acquisite dell’attività dell’impresa e dell’ambiente in cui opera, sono stati individuati casi di falsa dichiarazione significativa in la relazione sull’attività e indicare la natura della falsa dichiarazione;
  3. se le informazioni richieste dai rispettivi atti normativi sono presentate nella dichiarazione per il governo societario;
  4. se la dichiarazione non finanziaria è stata presentata e se la dichiarazione è stata redatta in conformità con i requisiti della presente legge;
  5. se è stato presentato un rapporto sui pagamenti ai governi e se il rapporto è stato preparato in conformità con i requisiti della presente legge;
  6. (Nuova -.SG 26 del 20, in vigore dal 01.01.2021) se alla relazione finanziaria annuale è stata presentata una relazione sull’attuazione della politica di remunerazione e se la relazione soddisfa i requisiti, determinati con ordinanza dell’art. 116c, par. 1 della Legge sull’offerta pubblica di titoli .

Capitolo sei.

PUBBLICITÀ DEL BILANCIO

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Arte. 38. (1) Le imprese pubblicano la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria consolidata e le relazioni annuali ai sensi del capitolo sette , adottate dall’assemblea generale dei soci o degli azionisti o dal rispettivo organo, come segue:

  1. (modifica SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) tutti i commercianti ai sensi del diritto commerciale – mediante domanda di iscrizione e presentazione per annuncio nel registro di commercio, entro il 30 settembre dell’anno successivo;
  2. (modificata, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018 modificata, SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata – SG 104 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) persone giuridiche – richiedendo l’annuncio e inserendole in un registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, tenuto dall’Agenzia del registro alle condizioni e ai sensi della Legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro , entro il 30 settembre dell’anno successivo ;
  3. (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) le altre imprese – attraverso l’edizione economica o tramite internet, in scadenza fino al 30 settembre dell’anno successivo.

(2) Quando la relazione finanziaria è inizialmente richiesta per la pubblicazione entro il termine di cui al par. 1 e rifiuto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 22, par. 5 della legge sul registro di commercio ed entro 14 giorni dalla sua entrata in vigore è stata presentata ripetuta domanda di pubblicazione, si ritiene che il bilancio sia stato presentato in tempo utile.

(3) Il bilancio annuale e la relazione di attività devono essere pubblicati nella forma e con il testo in base al quale il revisore legale ha espresso il proprio parere. Anche il testo completo della relazione di audit è soggetto a pubblicazione.

(4) (Modificato -.SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Le piccole imprese che non sono soggette a una revisione finanziaria indipendente obbligatoria devono pubblicare almeno un bilancio / rendiconto della posizione finanziaria e dell’applicazione, quando l’impresa ha un obbligo di prepararlo.

(5) In base all’ordine del par. 1 unitamente alla relazione finanziaria annuale le società per azioni, le società in accomandita con azioni e le società a responsabilità limitata, che sono medie o grandi imprese o imprese di interesse pubblico, pubblicano anche informazioni sulla proposta dell’organo di gestione per la distribuzione dell’utile o per la copertura della perdita dell’anno precedente e la decisione dell’assemblea generale degli azionisti / soci sulle modalità di distribuzione dell’utile o per la copertura della perdita dell’anno precedente.

(6) Il bilancio annuale di un’impresa madre, che redige il bilancio consolidato, deve essere pubblicato contemporaneamente al bilancio consolidato del gruppo insieme alle relazioni annuali di cui al capitolo sette.

(7) Quando le relazioni e le relazioni delle imprese di cui al par. 1, punto 3, saranno pubblicati su Internet e ad essi sarà garantito il libero accesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.

(8) Le imprese di cui al par. 1, punto 3 su richiesta deve fornire informazioni sul luogo in cui i loro rapporti sono stati pubblicati.

(9) (Modificato, SG.92 ​​del 2017, in vigore dal 01.01.2018) I paragrafi 1-8 non si applicano a:

  1. (suppl. -SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) imprese di bilancio e ditte individuali, che non sono soggette a revisione finanziaria indipendente obbligatoria e ditte individuali, che non hanno svolto attività durante il periodo di riferimento; e
  2. (modificata, SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata, SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020, modificata, SG, 104 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) tutte le altre imprese , che non hanno svolto attività nel periodo di rendicontazione; tale circostanza deve essere dichiarata una volta per il primo periodo di riferimento in cui non è stata svolta alcuna attività, con dichiarazione in forma approvata con ordinanza del Ministro delle finanze; la dichiarazione è pubblicata entro il 30 giugno dell’anno successivo come segue:
  3. a) dalle persone di cui al par. 1, punti 1 e 2 – nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
  4. b) dalle persone di cui al par. 1, punto 3 – tramite una pubblicazione economica o tramite Internet.

(10) (Nuovo, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le imprese individuali ai sensi del par. 9, il punto 1 non deve presentare una dichiarazione di non aver svolto alcuna attività durante il periodo di riferimento.

(11) (Nuovo, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Commissioni ai sensi dell’art. 12, par. 1, punto 1 della legge sul registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro per la pubblicazione delle dichiarazioni di cui al par. 9, articolo 2 non sono dovuti.

(12) (Modificata e integrata, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, punto precedente 10 – SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020 d.) Una controllante che è anche una controllata (intermedia) ed è non richiesto dai principi contabili applicabili per la redazione del bilancio consolidato pubblica in bulgaro il bilancio consolidato della prima controllante in cui la controllante è consolidata tre mesi dal termine ultimo per la sua pubblicazione da parte della controllante consolidante. Le relazioni annuali consolidate di cui al capitolo sette sono pubblicate insieme al bilancio consolidato.e il rapporto di audit. Se la casa madre è disciplinata dalla legge di un paese terzo, il bilancio consolidato è certificato da revisori o imprese di revisione contabile che effettuano le revisioni contabili conformemente alla legge del paese applicabile alla casa madre.

(13) (Nuovo, SG.95 del 2016, precedente punto 11, modificato, SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) L’Agenzia del Registro fornisce in formato elettronico gli elenchi delle imprese dell’Agenzia nazionale delle entrate che:

  1. (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) non hanno dichiarato per l’annuncio il proprio bilancio annuale per l’anno precedente entro i termini di cui al par. 1 e 2; l’elenco dovrà essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno in corso;
  2. (emend. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) hanno dichiarato per l’annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche con dichiarazione senza scopo di lucro ai sensi del par. 9, articolo 2; l’elenco dovrà essere presentato entro il 31 luglio dell’anno in corso.

(14) (Nuova SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Gli elenchi di cui al par. 13 dovrebbe contenere il nome dell’impresa e l’UIC del registro di commercio e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

(15) (Nuova SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Entro due mesi dal ricevimento delle liste di cui al par. 13 L’Agenzia nazionale delle entrate prenderà le misure necessarie per effettuare le ispezioni e accertare le violazioni ai sensi del par. 1 – 12.

Capitolo sette.

RELAZIONE ANNUALE

Sezione I.

Relazione annuale di attività

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Arte. 39. Le imprese redigono una relazione annuale di attività contenente almeno le seguenti informazioni:

  1. un riesame oggettivo, che presenti in modo fedele e onesto l’andamento ed i risultati dell’attività dell’impresa, nonché le sue condizioni, unitamente alla descrizione dei principali rischi cui è esposta;
  2. analisi dei principali indicatori finanziari e non finanziari per il risultato dell’attività, relativi all’attività economica, comprese le informazioni su questioni, relative all’ecologia e ai dipendenti; nella preparazione dell’analisi, la relazione di attività può includere riferimenti agli importi di spesa riportati nei rendiconti finanziari annuali e spiegazioni aggiuntive in relazione ad essi;
  3. tutti i fatti di rilievo verificatisi successivamente alla data di redazione della relazione finanziaria annuale;
  4. il probabile sviluppo futuro dell’impresa;
  5. le azioni nel campo dell’attività di ricerca e sviluppo;
  6. informazioni per l’acquisto di azioni proprie, richieste ai sensi dell’art. 187e del diritto commerciale ;
  7. la presenza di filiali dell’azienda;
  8. gli strumenti finanziari utilizzati dall’impresa, e quando è essenziale per la valutazione delle attività, delle passività, della condizione finanziaria e del risultato finanziario, devono essere indicati anche:

(a) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario dell’entità, inclusa la sua politica di copertura per ciascun tipo principale di elemento coperto a cui si applica la contabilizzazione di copertura;

(b) l’esposizione dell’entità ai rischi di prezzo, credito, liquidità e flussi finanziari.

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Arte. 40. (1) Le imprese di interesse pubblico ai sensi del § 1, punto 22, lettere “a”, “b” e “c” delle disposizioni aggiuntive devono includere nella loro relazione di attività una dichiarazione per il governo societario ai sensi della Legge per la offerta pubblica di titoli .

(2) La dichiarazione sul governo societario può essere presentata come:

  1. un report separato, pubblicato insieme al report delle attività;
  2. un documento disponibile pubblicamente sul sito web dell’impresa.

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Arte. 41. Le grandi imprese, che sono imprese di interesse pubblico e che al 31 dicembre del periodo di rendicontazione superano il criterio del numero medio di dipendenti durante l’esercizio di 500 persone, devono includere nella relazione per la loro attività un dichiarazione ai sensi dell’art. 48 .

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Arte. 42. (1) Le micro e piccole imprese, che non sono soggette a revisione contabile indipendente obbligatoria, non possono predisporre una relazione sull’attività, purché le informazioni relative all’acquisto di azioni proprie, richieste dall’art. 187e del diritto commerciale , è riportato in appendice al bilancio annuale o in una nota a piè di pagina al bilancio.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alle società di investimento e alle società di partecipazione finanziaria classificate come micro o piccole imprese.

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Arte. 43. Le micro, piccole e medie imprese possono non includere informazioni non finanziarie nella relazione di attività.

Sezione II.

Rapporto di attività consolidato

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Arte. 44. Capogruppo, obbligata alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 31 , predispone una relazione consolidata sull’attività.

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Arte. 45. La relazione consolidata dell’attività deve contenere le informazioni, richieste dall’art. 39 – 41 tenuto conto degli aggiustamenti significativi derivanti dalle caratteristiche specifiche del bilancio consolidato di attività, le informazioni sono presentate in modo tale da facilitare la valutazione della condizione delle imprese consolidate nel loro complesso.

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Arte. 46. Quando un’impresa madre è tenuta a preparare una relazione annuale di attività e una relazione consolidata di attività, le due relazioni possono essere preparate come una relazione unica.

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Arte. 47. Nella relazione consolidata sull’attività devono essere applicate le seguenti correzioni dell’informativa, richieste dall’ordinanza dell’art. 39 – 41 :

  1. quando si riportano i dati sulle azioni proprie e quote acquisite, la relazione consolidata sull’attività deve indicare il numero e il valore nominale, e se questo manca – il valore contabile di tutte le azioni e quote della società controllante, di proprietà del società madre, sue controllate o da persone che agiscono in nome proprio ma per conto di una di tali imprese;
  2. nella comunicazione dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, la dichiarazione sul governo societario include un riferimento alle principali caratteristiche dei sistemi di controllo e gestione dei rischi per le imprese consolidate nel loro complesso.

Sezione III.

Dichiarazione non finanziaria

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Arte. 48. (In vigore dal 01.01.2017) (1) (Modificato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, modificato, SG 104 del 2020). La dichiarazione deve contenere le informazioni necessarie per comprendere lo sviluppo, i risultati, le condizioni dell’impresa e l’impatto delle sue attività, come minimo in relazione alle questioni ambientali, sociali e del personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione e alla concussione.

(2) (suppl. -SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata – SG.104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) La dichiarazione non finanziaria include anche:

  1. breve descrizione del modello di business dell’impresa;
  2. descrizione delle politiche seguite dall’impresa rispetto alle tematiche di cui al par. 1, inclusi i processi di due diligence svolti;
  3. il risultato delle polizze di cui al punto 2;
  4. i principali rischi connessi alle problematiche di cui al par. 1 e rilevanti per le attività dell’impresa, inclusi, ove applicabile e proporzionato, i suoi rapporti d’affari, prodotti o servizi che possono causare effetti negativi in ​​queste aree e il modo in cui l’impresa gestisce questi rischi;
  5. indicatori chiave non finanziari per il risultato dell’attività, relativi alla specifica attività economica.

(3) (modifica SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) Quando l’impresa non ha o non segue le politiche riguardanti una o più delle questioni di cui al par. 1, la dichiarazione di carattere non finanziario ne fornisce una spiegazione chiara e motivata.

(4) (Modificato, SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) La dichiarazione non finanziaria ai sensi del par. 1 deve includere, se del caso, riferimenti e spiegazioni aggiuntive per gli importi riportati nel bilancio annuale.

(5) (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) Le imprese non possono pubblicare informazioni per imminenti cambiamenti nelle loro politiche, che sono in fase di negoziazione, quando la pubblicazione di tali informazioni danneggerebbe l’azienda. La mancata pubblicazione delle informazioni nel processo di negoziazione non deve interferire con la comprensione oggettiva dello sviluppo, dei risultati, delle condizioni dell’impresa e dell’impatto della sua attività sull’ambiente e sulle questioni sociali. Qualora tali informazioni non siano pubblicate, il responsabile e i membri dell’organo di amministrazione e di controllo dell’impresa devono fornire un parere motivato sui motivi per cui l’informazione non è stata pubblicata.

(6) (Nuova SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Dopo la divulgazione delle informazioni richieste ai sensi del par. 1 e 2, le imprese possono fare riferimento a quadri nazionali, basati su norme dell’Unione Europea, o internazionali, specificando a quale quadro specifico si riferiscono.

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Arte. 49. (In vigore dal 01.01.2017) Le imprese hanno adempiuto all’obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria quando:

  1. (modificato, SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) il rapporto di attività deve includere informazioni e analisi ai sensi dell’art. 48, par. 1 e 2 ;
  2. è stata predisposta una relazione separata sulle informazioni richieste per la dichiarazione di carattere non finanziario, a condizione che tale relazione:
  3. a) essere pubblicato insieme alla relazione sull’attività;
  4. b) (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) è pubblicamente disponibile entro il 30 settembre dell’anno successivo sul sito web dell’impresa, in quanto tale circostanza sarà indicata nel rapporto di attività.

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Arte. 50. (In vigore dal 01.01.2017) Un’impresa che è una controllata non deve predisporre una dichiarazione di carattere non finanziario se l’impresa e le sue controllate sono incluse nella relazione consolidata sull’attività o nella relazione separata di un’altra impresa, redatta in conformità con i requisiti di questa legge.

Sezione IV.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

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Arte. 51. (In vigore dal 01.01.2017, modificata – SG, em. 98 nel 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata – SG, em. 104 nel 2020, in vigore dal 01.01.2021) (1) Enti di interesse pubblico , che sono società madri di un grande gruppo, che al 31 dicembre supera su base consolidata il criterio per un numero medio di dipendenti durante l’esercizio di 500 persone, deve includere nella relazione di attività consolidata una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenenti informazioni nella misura necessaria a comprendere lo sviluppo, i risultati, le condizioni del gruppo e l’impatto delle sue attività, come minimo sulle questioni ambientali, sociali e del personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e alle tangenti, tra cui:

  1. una breve descrizione del modello di business del gruppo;
  2. descrizione delle politiche seguite dal gruppo con riguardo alle tematiche di cui al par. 1, inclusi i processi di due diligence svolti;
  3. il risultato delle polizze di cui al punto 2;
  4. i principali rischi connessi alle problematiche di cui al par. 1 e rilevanti per le attività del gruppo, inclusi, ove applicabile e proporzionato, i suoi rapporti d’affari, prodotti o servizi che potrebbero causare effetti negativi in ​​queste aree, e il modo in cui il gruppo gestisce questi rischi;
  5. indicatori chiave non finanziari per il risultato dell’attività, relativi alla specifica attività economica.

(2) Quando il gruppo non ha o non segue le politiche riguardanti una o più delle questioni di cui al par. 1, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ne fornisce una spiegazione chiara e motivata.

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Arte. 52. (In vigore dal 01.01.2017, modificato – SG, n.104 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) Le disposizioni dell’art. 48, par. 4 – 6 e art. 49 si applicano anche alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Sezione V.

Relazione sui pagamenti ai governi

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Arte. 53. (1) Le grandi imprese e le imprese di interesse pubblico, che svolgono attività nell’industria mineraria o nel disboscamento da foreste vergini, preparano e pubblicano una relazione annuale sui pagamenti, effettuati ai governi, contemporaneamente alla relazione annuale sulle la loro attività.

(2) Una relazione annuale sui pagamenti ai governi non deve essere preparata da una controllata se sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:

  1. l’impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. i pagamenti ai governi effettuati dall’impresa sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta dall’impresa madre ai sensi della Sezione VI .

(3) Una relazione annuale sui pagamenti ai governi non deve essere preparata nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento unico o una serie di pagamenti correlati per un importo fino a 195.600 BGN per un periodo di riferimento.

(4) La relazione annuale sui pagamenti ai governi non includerà pagamenti su progetti fino a 195.600 BGN.

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Arte. 54. (Integrato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) La relazione annuale sui pagamenti ai governi deve essere compilata in bulgaro, in migliaia di BGN, e deve contenere le seguenti informazioni per il rispettivo periodo di rendicontazione:

  1. l’importo totale dei pagamenti effettuati a ciascun governo;
  2. l’importo totale per ciascuno dei tipi di pagamenti effettuati a ciascun governo, come segue:
  3. a) diritti di produzione;

(b) imposte sul reddito e imposte sul reddito; l’imposta sul valore aggiunto pagata, le accise e l’imposta sul reddito delle persone fisiche non sono divulgate;

  1. c) diritto d’autore, licenza e diritti connessi;
  2. d) dividendi;
  3. e) bonus per la sottoscrizione di un contratto, apertura e produzione;
  4. f) canoni, canoni di locazione, diritti di registrazione e altri canoni per licenze e concessioni;

(g) pagamenti per miglioramenti infrastrutturali;

  1. l’importo totale dei pagamenti nell’ambito di ciascun progetto separatamente, nonché l’importo totale dei tipi di pagamenti al punto 2 per ciascun progetto; se un’impresa ha effettuato pagamenti su più progetti alla stessa persona che rappresenta un governo ai sensi della legge, la divulgazione può essere effettuata da persone e non da progetti.

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Arte. 55. I pagamenti in natura devono essere segnalati in valore e, se possibile, in volume. La relazione deve contenere note esplicative su come calcolare il loro valore.

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Arte. 56. La relazione annuale sui pagamenti ai governi riflette la natura e non la forma dei pagamenti o delle attività in questione. I pagamenti e le attività non possono essere divisi o combinati per discostarsi dall’applicazione di questa legge.

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Arte. 57. (1) (Modificato, SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Una relazione sui pagamenti ai governi potrebbe non essere preparata se le imprese sono obbligate a preparare tale relazione per i paesi terzi inclusi nell’allegato alla Commissione Decisione di esecuzione (UE) 2016/1910 del 28 ottobre 2016 sull’equivalenza dei requisiti di alcuni paesi terzi per la comunicazione dei pagamenti ai governi con i requisiti del capo 10 della direttiva 2013/34 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295/82 del 29 ottobre 2016).

(2) Il rapporto di cui al par. 1 è soggetto a pubblicazione unitamente alla relazione finanziaria annuale.

Sezione VI.

Rapporto consolidato sui pagamenti ai governi

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Arte. 58. controllanti operanti nel settore estrattivo o aree forestali primarie, che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato, redige una relazione consolidata sui pagamenti ai governi in conformità con i requisiti della Sezione V .

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Arte. 59. Un’impresa madre si considera attiva nelle industrie estrattive o nel disboscamento vergine se una delle sue controllate è attiva in tali aree.

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Arte. 60. Nella relazione consolidata sono inclusi solo i pagamenti derivanti dalle operazioni di disboscamento e di disboscamento.

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Arte. 61. L’impresa madre non redige una relazione consolidata ai sensi dell’art. 58 :

  1. per un gruppo di imprese di piccole o medie dimensioni, tranne quando un’impresa partecipata è un’impresa di interesse pubblico;
  2. (suppl. -.SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) quando l’impresa madre, che è regolamentata dalla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea, è allo stesso tempo un’impresa figlia e la propria madre l’impresa è regolata dalla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea.

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Arte. 62. (1) Una controllata, compresa un’impresa di interesse pubblico, non è inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. l’impresa madre è notevolmente ostacolata da restrizioni a lungo termine all’esercizio dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione della controllata;
  2. le informazioni necessarie per la preparazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi non possono essere ottenute senza sostenere costi eccessivi o ritardi indebiti;
  3. le azioni o quote dell’impresa sono possedute solo ai fini della loro successiva vendita.

(2) Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui la controllata non sia inclusa nel bilancio consolidato alle stesse condizioni.

Capitolo otto.

IMPRESE DI BILANCIO

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Arte. 63. (1) Le imprese di bilancio devono tenere la contabilità in conformità con i requisiti del capitolo quindici della legge sulle finanze pubbliche .

(2) Le imprese del settore “Governo”, diverse da quelle di cui al par. 1, che effettuano la loro contabilità secondo i requisiti applicabili alle imprese di bilancio, è determinata dall’ordinanza dell’art. 165 della legge sulla finanza pubblica .

(3) Le imprese di bilancio e le imprese di cui al par. 2 redige e presenta il proprio bilancio annuale secondo quanto previsto dall’art. 166, par. 1 della legge sulle finanze pubbliche .

(4) I dati di rendicontazione per le attività, le passività, le entrate, le spese e le operazioni di tutte le imprese di bilancio e le imprese di cui al par. 2 sarà consolidata dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 167 della legge sulla finanza pubblica .

(5) La forma, la struttura e il contenuto dei rendiconti finanziari annuali e intermedi delle imprese di bilancio e delle imprese di cui al par. 2 sarà determinato dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 166, par. 2 della legge sulle finanze pubbliche .

(6) L’ordine, le modalità ed i termini per la compilazione e la presentazione dei bilanci delle imprese di bilancio e la pubblicazione delle informazioni dagli stessi saranno determinati ai sensi dell’art. 170 della legge sulla finanza pubblica .

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Arte. 64. Per la rendicontazione di determinate operazioni commerciali, attività e passività delle imprese di bilancio, il Ministro delle finanze può determinare le condizioni e l’ordine della documentazione, la forma e i requisiti dei documenti contabili, che sono obbligatori per l’applicazione.

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Arte. 65. Gli ammortamenti delle imprese di bilancio matureranno sulla base di un atto del Consiglio dei ministri.

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Arte. 66. Per le imprese di bilancio il Ministro delle Finanze può fissare termini per la realizzazione dell’inventario, diversi da quelli indicati nella presente legge.

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Arte. 67. (Abrogato -.SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017)

Capitolo nove.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

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Arte. 68. (1) Un dirigente che viola la disposizione di cui all’art. 9 , sarà punito con una multa da BGN 500 a BGN 5.000 e una sanzione di proprietà per un importo da BGN 2.000 a 10.000 sarà imposta all’impresa.

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 69. (1) Chi viola i requisiti per l’archiviazione delle informazioni contabili ai sensi del Capitolo Uno, Sezione III , sarà punito con una multa da 500 a 3500 BGN e una sanzione patrimoniale per un importo da 2000 a 7000 BGN imposto all’impresa.

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 70. (1) Chi incarica la redazione del bilancio in violazione dell’art. 17, par. 1 , sarà punito con una multa da 500 a 3000 lev e una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 2000 e 5000 lev sarà imposta all’impresa.

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 71. (1) Il soggetto che ha redatto una relazione finanziaria senza soddisfare i requisiti di cui all’art. 17, par. 1 e art. 18 , sarà punito con una multa da 500 a 3000 BGN. Ad un’impresa di contabilità, che ha redatto una relazione finanziaria, senza soddisfare i requisiti di cui all’art. 18 , sarà imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 2.000 e 5.000 BGN.

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 72. (1) Chi è obbligato e non compila una relazione finanziaria e / o relazioni annuali ai sensi del Capitolo Sette, Sezioni I – IV , sarà punito con una multa da 500 a 3000 BGN e una sanzione patrimoniale nel importo compreso tra 2000 e 5000 BGN

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 73. (1) Chi è obbligato e non redige relazioni annuali sui pagamenti ai governi secondo l’ordine del capitolo sette, sezioni V e VI , sarà punito con una multa da 1000 a 3000 lev, e l’impresa sarà inflitta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 2000 e 15 000 BGN

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 74. (1) (suppl. -SG 95 del 2016) Chi è obbligato e non pubblica una relazione finanziaria entro i termini di cui all’art. 38 , sarà punito con una multa per un importo compreso tra 200 e 3000 BGN e all’impresa sarà inflitta una sanzione sulla proprietà per un importo compreso tra 0,1 e 0,5 per cento dei ricavi netti delle vendite per il periodo di riferimento al quale il rendiconto finanziario non pubblicato si riferisce., ma non inferiore a BGN 200.

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 75. (1) Chi è obbligato e non assegna lo svolgimento di una revisione finanziaria indipendente a un revisore contabile registrato, sarà punito con una multa da 500 a 5000 BGN e una sanzione patrimoniale per un importo da 2000 a 10.000 BGN deve essere imposto all’impresa.

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 76. (1) Chi affida lo svolgimento di una revisione finanziaria indipendente a una persona, che esercita l’attività di revisore contabile, senza essere iscritto dall’ordinanza della Legge per la revisione contabile indipendente , è punito con Da 500 a 5000 BGN e all’impresa viene inflitta una sanzione sulla proprietà per un importo compreso tra 2000 e 10.000 BGN.

(2) Chiunque effettui una revisione senza essere un revisore contabile secondo l’ordine della legge per la revisione finanziaria indipendente , sarà punito con una multa da 500 a 5000 BGN.

(3) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1 e 2 sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 77. (1) Chi non adempie a un altro obbligo derivante dalla presente legge sarà punito con una multa da 200 a 1000 BGN e all’impresa sarà inflitta una sanzione patrimoniale per un importo da 300 a 2000 BGN. .

(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.

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Arte. 78. (1) Gli atti per l’accertamento di violazioni amministrative devono essere redatti dagli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate o dell’Agenzia per l’ispezione finanziaria dello Stato.

(2) I decreti penali devono essere emanati dal Ministro delle finanze o da funzionari da lui autorizzati.

(3) La redazione degli atti, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali deve essere eseguita secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative .

Disposizioni aggiuntive

  • 1. Ai fini della presente legge:
  1. (integrato, SG 22 del 2018) ” Imprese di bilancio ” sono tutte le persone che applicano bilanci, conti per i fondi dell’Unione europea e conti per i fondi esteri in conformità con la legge sulle finanze pubbliche , compreso l’Istituto nazionale di sicurezza sociale, il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria, le scuole superiori statali, l’Accademia bulgara delle scienze, l’Accademia agricola, la Televisione nazionale bulgara, la Radio nazionale bulgara, l’Agenzia telegrafica bulgara, nonché tutte le altre persone che sono organizzazioni di bilancio ai sensi del § 1, punto 5 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla finanza pubblica .
  2. ” Gruppo di imprese “: l’impresa madre e tutte le sue controllate.
  3. ” Anzianità di servizio effettiva” è l’anzianità di servizio effettiva nell’ambito di un rapporto di lavoro o di un rapporto giuridico ufficiale, il tempo durante il quale la persona ha lavorato senza impiego, nonché il tempo durante il quale la persona ha svolto un lavoro personale o esercitato gratuitamente professione e si è completamente assicurato il conto. Il termine “anzianità di servizio effettiva” non include il tempo della coscrizione e il tempo per crescere un bambino piccolo.
  4. ” Controllata ” è una persona giuridica controllata da un’altra persona giuridica (impresa madre). Anche le persone giuridiche che sono controllate di una controllata sono considerate controllate della controllante.
  5. ” Inventario ” è il processo di preparazione e verifica fattuale con vari mezzi dei parametri naturali e di valore delle attività e passività dell’impresa a una data specifica, il confronto dei risultati ottenuti con i dati contabili e la determinazione di eventuali differenze .
  6. Le ” società di investimento ” sono:

(a) società il cui unico scopo è investire i propri fondi in vari titoli, immobili e altre attività al solo scopo di allocare i rischi di investimento e di beneficiare i propri azionisti dai risultati della gestione delle proprie attività;

  1. b) società collegate a società di investimento in capitale fisso, se l’unico oggetto di tali società collegate è acquisire azioni interamente liberate emesse da tali società di investimento, fatto salvo l’ articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per le società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per la protezione dei interessi sia degli azionisti che dei terzi per quanto riguarda la costituzione di società per azioni e il mantenimento e la modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie (GU L 315/74 del 14 novembre 2012).
  2. ” Bilancio consolidato ” è un rendiconto finanziario, che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato finanziario riportato, le variazioni dei flussi di cassa e del capitale proprio delle imprese, incluse nel consolidamento, come se fossero una impresa.
  3. ” International Accounting Standards ” (IAS) sono quelli adottati in conformità al Regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sull’applicazione degli International Accounting Standards e includono International Accounting Standards (International Accounting Standards Standards) .IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) e relative interpretazioni (interpretazioni SIC-IFRIC), successive modifiche a tali principi e relative interpretazioni, principi futuri e relative interpretazioni emessi o adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB).
  4. ” Luogo di attività economica ” è il luogo di attività economica ai sensi del § 1, punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale-assicurativa .
  5. ” Revisione finanziaria indipendente dei rendiconti finanziari ” è la revisione contabile ai sensi della legge sull’audit finanziario indipendente .
  6. (modificato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) ” Ricavi netti di vendita ” sono gli importi dalla vendita di prodotti, beni e servizi, ridotti da sconti commerciali, il valore dell’imposta sul valore aggiunto e altre tasse direttamente legati al reddito.
  7. (revocato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
  8. “Attività principale ” nel senso dell’articolo 22, lettere “i”, “k” e “l” deve essere l’attività della società commerciale, quando il valore totale dei ricavi netti dalle vendite della rispettiva attività rappresenta più oltre il 50% del valore totale dei ricavi netti delle vendite per il periodo di riferimento.
  9. ” Periodo di rendicontazione ” è l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), salvo diversa disposizione della presente legge.
  10. ” Pagamento al governo ” ai fini del Capitolo sette, Sezione V è un importo pagato in termini monetari o in natura da un’impresa operante nel settore minerario o da un’impresa che opera nel disboscamento da foreste vergini, per obblighi nei confronti del governo ai sensi dell’art. 54, articolo 2 .
  11. ” Ripetuta ” è la violazione, commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, con la quale il trasgressore è stato punito per lo stesso tipo di violazione.
  12. ” Governo ” ai fini del Capitolo Sette, Sezione V è un’autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo. Il termine “governo” include una direzione, un’agenzia o un’impresa controllata dalle autorità pubbliche.
  13. ” Capogruppo ” è una persona giuridica, che esercita il controllo su una o più controllate.
  14. ” Impresa operante nel settore minerario ” è un’impresa che svolge attività connesse all’esplorazione, prospezione, scoperta, sviluppo di giacimenti ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale o altre materie prime che rientrano nell’ambito delle attività economiche elencate nell’allegato I, Sezione C, punti 05-08 del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 2 e che modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio e alcuni regolamenti CE concernenti settori statistici specifici, di seguito denominato ” Regolamento (CE) n. 1893/2006 “.
  15. ” impresa di disboscamento di foreste vergini “, un’impresa che opera in foreste vergini in conformità con l’allegato I, sezione A, voce 02, gruppo 02.2 del regolamento (CE) “1893/2006 .
  16. ” Progetto ” ai fini del Capitolo Sette, Sezione V sono attività operative gestite in base a un contratto, licenza, locazione, concessione o accordi legali simili, che costituiscono una base per un obbligo di pagamento a un governo. Se tali accordi sono collegati, vengono considerati come un progetto.
  17. ” Imprese di interesse pubblico ” sono:
  18. a) imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro dell’Unione europea;
  19. b) istituti di credito;
  20. c) assicuratori e riassicuratori;
  21. d) (suppl. – SG, em. 19 nel 2021) le compagnie di assicurazione pensione e i fondi per le assicurazioni pensionistiche complementari e i fondi per i pagamenti da loro gestiti;
  22. e) gli intermediari degli investimenti, che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
  23. f) organismi di investimento collettivo e società di gestione ai sensi della legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo , che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
  24. g) istituti finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito , che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
  25. h) Holding Ferrovie dello Stato bulgare – EAD, e le sue controllate; National Railway Infrastructure Company;
  26. i) società commerciali, la cui attività principale è produrre e / o trasmettere e / o vendere energia elettrica e / o calore e che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
  27. k) le società commerciali, la cui attività principale è l’importazione e / o il trasporto e / o la distribuzione e / o il transito di gas naturale e che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
  28. l) (modificata, SG.95 del 2016) Gestori di acque e reti fognarie ai sensi dell’art. 2, par. 1 della Legge per la regolamentazione dei servizi di approvvigionamento idrico e fognario , che sono medie e grandi imprese.
  29. (modificato, SG.15 del 2018, in vigore dal 16.02.2018) ” Mercato regolamentato ” è quello ai sensi dell’art. 152, par. 1 della legge sui mercati degli strumenti finanziari .
  30. ” Capo di un’impresa ” è una o più persone che gestiscono personalmente l’impresa nella loro qualità di proprietari, dirigenti o autorizzati per contratto, che sono responsabili dell’intera attività economica dell’impresa prima del proprietario o dei proprietari – azionisti, soci , governo locale o dinanzi allo stato.
  31. ” Imprese collegate ” sono due o più imprese all’interno di un gruppo.
  32. Il settore “Amministrazioni pubbliche” è il settore “Amministrazioni pubbliche” (Amministrazioni pubbliche) secondo i requisiti del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.
  33. ” Impresa di contabilità ” indica qualsiasi persona registrata ai sensi del diritto commerciale o della legislazione di un altro Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, il cui oggetto è l’organizzazione della contabilità e preparazione del bilancio.
  34. Per ” società di partecipazione finanziaria ” si intendono le società il cui unico oggetto di attività è l’acquisizione di quote di altre società, la gestione di tali azioni e il profitto da esse, senza che esse stesse partecipino direttamente o indirettamente alla gestione di tali società e senza i diritti finanziari che ne derivano. le holding detenute in qualità di azionisti ne risentono.
  35. ” Identificatore digitale o altro ” è un codice digitale o altro codice univoco che si ripete costantemente, che corrisponde in modo inequivocabile alla persona che ha il diritto di eseguire determinate azioni.
  36. (Nuova SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata, SG 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) “Le imprese che non hanno svolto attività durante il periodo di rendicontazione ” sono imprese per le quali il sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
  37. a) nel periodo di rendicontazione non hanno effettuato operazioni di cui all’art. 1, par. 1 della Legge Commerciale ;
  38. b) durante il periodo di rendicontazione non si sono verificate le condizioni per la rilevazione dei ricavi in ​​conformità alla Legge Contabile e ai principi contabili applicabili;

(c) non hanno svolto alcuna attività relativa a investimenti, produzione e / o vendita;

  1. d) non hanno acquistato beni e servizi allo scopo di ottenere redditi e profitti.
  • 2. Questa legge introduce i requisiti di:
  1. Direttiva 2013/34 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai conti annuali, ai conti consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e che modifica la direttiva 2006/43 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del Consiglio e che abroga le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio (GU L 182/19 del 29 giugno 2013).
  2. Direttiva 2014/95 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34 / UE per quanto riguarda la divulgazione di informazioni non finanziarie e sulla diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi (GU L 330/1 , 15 novembre 2014).
  • 3. Le microimprese, a parte le agevolazioni previste dalla presente legge, sono considerate piccole imprese.
  • 4. (Modificato -.SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le imprese di interesse pubblico ai fini della presente legge devono essere trattate come grandi imprese, indipendentemente dal valore contabile delle attività, dai ricavi netti dalle vendite e dalla media numero di personale.
  • 5. (Abrogato -.SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020)
  • 5a. (Nuova SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Un’impresa, la cui base contabile è l’International Accounting Standards ai sensi del § 1, punto 8 , deve eseguire la contabilità corrente e compilare il proprio bilancio. In conformità con i requisiti di queste norme integralmente e senza modifiche. Laddove i Principi contabili internazionali contengano disposizioni diverse da quelle di legge, si applicano le disposizioni dei Principi contabili internazionali.
  • 5b. (Nuova SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020 in vigore) Se, in conformità con i principi contabili applicabili, i costi di sviluppo sono rilevati come un’attività immateriale, la distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa non sarà consentita fino al completo ammortamento. O eliminazione contabile di tale attività immateriale, a meno che il valore delle riserve (fondi) dell’impresa per la quale è consentita la distribuzione ai sensi di un atto normativo e gli utili non distribuiti di esercizi precedenti sia almeno pari al valore contabile dell’attività immateriale rilevata.

Disposizioni transitorie e finali

  • 6. Questa legge abroga la legge sulla contabilità (promulgata, SG 98 del 2001, modificata, SG 91 del 2002, SG 96 del 2004, SG 102 e 105/2005), edizioni 33, 63, 105 e 108 del 2006, numero 57 del 2007, numero 50, 69 e 106 del 2008, numero 95 del 2009, numero 94 del 2010, numero 19, 34 e 99 del 2011, numero 94 del 2012 e numero 15, 91 e 100 del 2013).
  • 7. Le imprese ed i gruppi di imprese determinano la propria categoria per il 2016 ai sensi dell’art. 19 e 21 secondo i rispettivi indicatori al 31 dicembre 2015.
  • 8. Le imprese, che dal 1 gennaio 2016 soddisfano i criteri per la micro, piccola o media impresa di cui all’art. 19 della presente legge e compilare il proprio bilancio annuale sulla base dei Principi contabili internazionali, può procedere una volta all’applicazione dei Principi contabili nazionali dopo l’adozione di un principio contabile nazionale.
  • 9. Il procedimento penale amministrativo incompiuto fino all’entrata in vigore della presente legge deve essere concluso secondo l’ordine esistente.
  • 10. (1) La preparazione e la revisione dei rendiconti finanziari e delle relazioni di attività per il 2015 devono essere eseguite secondo l’ordine della legge contabile abrogata .

(2) La pubblicazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni di attività per il 2015 deve essere effettuata secondo l’ordine della presente legge.

  • 11. (1) Le grandi imprese ai sensi della presente legge redigono i propri bilanci annuali per il 2016 sulla base dei principi contabili internazionali.

(2) La disposizione dell’art. 34, par. 2 per le grandi imprese si applica dal 1 ° gennaio 2017.

  • 12. Nella legge sui partiti politici (promulgata, SG, numero 28 del 2005; modificata, numero 102 del 2005, numeri 17 e 73 del 2006, numeri 59 e 78 del 2007 n. 6 del 2009, n. 54 e 99 del 2010, n. 9 e 99 del 2011, n. 30, 68 e 71 del 2013, n. 19 del 2014 e numero 32 del 2015) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 23 cpv. 5 è così modificato:

“(5) Il reddito non monetario di cui al paragrafo 1 deve essere valutato in base all’ordine di cui all’articolo 26, paragrafo 2 della legge sulla contabilità.”

  1. All’art. 34 cpv. 1 è modificato come segue:

“(1) I partiti politici preparano una relazione finanziaria per l’anno civile precedente in conformità con i requisiti del capitolo tre, sezione III della legge sulla contabilità.”

  • 13. Nel Codice delle assicurazioni (promulgato, SG 103 del 2005; modificato SG 105 del 2005, SG 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 e 105 del 2006, No. 48 , 53, 97, 100 e 109 del 2007, n. 67 e 69 del 2008, n. 24 e 41 del 2009, n. 19, 41, 43, 86 e 100 del 2010, n. 51, 60 e 77 del 2011 , Nn. 21, 60 e 77 del 2012 e n. 20, 70 e 109 del 2013) al § 1, punto 29 delle disposizioni aggiuntive le parole “Art. 37, paragrafo 2” sono sostituite da “Art. 31, para 1 “.
  • 14. Nel codice di sicurezza sociale109 e 111 del 2013, n. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014 e n. 12, 14, 22, 54, 61 e 79 del 2015) cArte. 186a, par. 2 le parole “con il contenuto di cui all’articolo 26, comma 1” sono sostituite da “ai sensi dell’articolo 29, comma 1”.
  • 15. Nella legge sulle accise e sui depositi fiscali (promulgata, SG, numero 91 del 2005; modificato, numero 105 del 2005, numeri 30, 34, 63, 80, 81, 105 e 108 del 2006, numeri 31, 53 , 108 e 109 del 2007, numeri 36 e 106 del 2008, numeri 6, 24, 44 e 95 del 2009, numeri 55 e 94 del 2010 n. 19, 35, 82 e 99 del 2011, nn. 29, 54 e 94 del 2012, n. 15, 101 e 109 del 2013, n. 1 e 105 del 2014 e numero 30 del 2015) nell’art. 84, par. 6 nel testo prima del punto 1 le parole “art. 7” sono sostituite da “art. 6”.
  • 16. Nella legge sull’acqua (promulgata, SG 67/1999; modificata, SG 81/2000, SG 34, 41 e 108 del 2001, SG 47, 74 e 91 del 2002, SG. 42, 69, 84 e 107 del 2003, n. 6 e 70 del 2004, n. 18, 77 e 94 del 2005, n. 29, 30, 36 e 65 del 2006, modificati, numero 66 del 2006, emendato, 105 e 108 del 2006, numeri 22 e 59 del 2007, numeri 36, 52 e 70 del 2008, numeri 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 e 103 del 2009, numeri 61 e 98 del 2010, numeri 19, 28, 35 e 80 del 2011, numeri 45, 77 e 82 del 2012, n. 66 e 103 del 2013, n. 26, 49, 53 e 98 del 2014 e n. 12, 14, 17, 58 e 61 del 2015) al § 4 par. 4 delle disposizioni transitorie e finali sono così modificate:

“(4) Per le immobilizzazioni dei siti di cui al paragrafo 3 e per gli altri sistemi e strutture di gestione dell’acqua, per i quali è stata stabilita una concessione, le detrazioni di ammortamento devono essere accumulate secondo i principi contabili applicabili in conformità al Capitolo Quattro del Legge sulla contabilità. ”

  • 17. Nella legge sull’imposta sul reddito personale (promulgata, SG, numero 95 del 2006; modificata, numeri 52, 64 e 113 del 2007, numeri 28, 43 e 106 del 2008 25, 32, 35, 41, 82, 95 e 99 del 2009, numeri 16, 49, 94 e 100 del 2010, numeri 19, 31, 35, 51 e 99 del 2011 n. 40, 81 e 94 del 2012, nn. 23, 66, 100 e 109 del 2013, nn. . 1, 53, 98, 105 e 107 del 2014 e n. 12, 22, 61 e 79 del 2015) all’art. 9, par. 2 le parole “art. 7” sono sostituite da “art. 6”.
  • 18. Nella Legge per le società a scopo di investimento speciale (promulgata, SG, Iss. 46 nel 2003; modificata, Iss. 109 nel 2003, Iss. 107 nel 2004, Iss. 34, 80 e 105 del 2006, Iss. e 53 del 2007, numero 77 del 2011 e numero 34 del 2015) all’art. 12, par. 2, seconda frase, le parole “art. 34, comma 2” sono sostituite da “art. 18”.
  • 19. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG, numero 105 del 2006; modificato, numeri 52, 108 e 110 del 2007, numeri 69 e 106 del 2008, numero 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 , numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, numeri 40 e 94 del 2012, numeri 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, numeri 1, 105 e 107 del 2014 e numeri 12, 22, 35 e 79 del 2015) all’art. 10, par. 3 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
  • 20. Nella legge sugli istituti medici (promulgata, SG n. 62/1999; modificata, SG n. 88 e 113/1999; modificata, SG n. 114/1999; modificata, SG 36, 65 e 108 del 2000 , Decisione n. 11 della Corte costituzionale del 2001 – n. 51 del 2001, modificata, n. 28 e 62 del 2002, n. 83, 102 e 114. 2003, numeri 70 del 2004, numeri 46, 76, 85, 88 e 105 del 2005, numeri 30, 34, 59, 80 e 105 del 2006, numeri 31, 53 e 59 del 2007, numeri 110 del 2008, numeri 36, 41, 99 e 101 del 2009, numeri 38, 59, 98 e 100 del 2010, numeri 45 e 60 del 2011 54, 60 e 102 del 2012, numeri 15 e 20 del 2013, numero 47 del 2014 e numero 72 del 2015) all’art. 102, par. 4 le parole “articolo 15 della legge sulla contabilità” sono sostituite da “i principi contabili applicabili ai sensi del capitolo quattro della legge sulla contabilità”.
  • 21. Nel Patronage Act (promulgato, SG, numero 103 del 2005; modificato, numeri 30, 34, 63 e 80 del 2006, numeri 53 e 109 del 2007, numero 42 del 2009 e numero 20 del 2012) nell’art. 21, par. 2 devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Al punto 1 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
  2. Al punto 2 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
  • 22. Nell’Environmental Protection Act (promulgato, SG, numero 91 del 2002; modificato, numero 98 del 2002; modificato, numero 86 del 2003, numero 70, 74, 77, 88, 95 e 105 del 2005, n. 30 , 65, 82, 99, 102 e 105 del 2006, n. 31, 41 e 89 del 2007, n. 36, 52 e 105 del 2008, n. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 e 103 del 2009, n. 46 e 61 del 2010, n. 35 e 42 del 2011, n. 32, 38, 53 e 82 del 2012, numeri 15, 27 e 66 del 2013, numeri 22 e 98 del 2014 e numeri 62 del 2015) nell’art. 62, par. 7 le parole “art. 33, comma 6” sono sostituite da “art. 63, comma 4”.
  • 23. Nella Legge sull’offerta pubblica di titoli (promulgata, SG, numero 114 del 1999; modificato, numeri 63 e 92 del 2000, numeri 28, 61, 93 e 101 del 2002)., Numeri 8, 31, 67 e 71 del 2003, numeri 37 del 2004, numeri 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005, numeri 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 e 105 del 2006, nn.25, 52, 53 e 109 del 2007, n. 67 e 69 del 2008, n. 23, 24, 42 e 93 del 2009.., numeri 43 e 101 del 2010, numeri 57 e 77 del 2011, numeri 21, 94 e 103 del 2012, numeri 109 del 2013 e numeri 34, 61 e 62 del 2015) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 81, par. 3, seconda frase, le parole “art. 34, comma 2” sono sostituite da “art. 18”.
  2. All’art. 100 m, al. 3, seconda frase, le parole “art. 34, comma 2” sono sostituite da “art. 18”.
  3. Nell’art . 124, par. 2, punto 4, le parole “articolo 26, paragrafo 1” sono sostituite da “articolo 29, paragrafo 1”.
  • 24. Nella legge sulle strade (promulgata, SG 26 del 2000; modificata, SG 88 del 2000, SG 111 del 2001, SG 47 e 118/2002, SG 9 e 112 del 2003, Nn. 6 e 14 del 2004, n. 88 e 104 del 2005, n. 30, 36, 64, 102, 105 e 108 del 2006, n. 59 del 2007, numeri 43 e 69 del 2008, numeri 12, 32, 41, 42, 75, 82 e 93 del 2009, numero 87 del 2010, numeri 19, 39, 55 e 99 del 2011, n. 38, 44, 47 e 53 del 2012, n. 15 e 66 del 2013, n. 16, 53 e 98 del 2014 e n. 10, 14, 37 e 61 del 2015) all’art. 28h, par. 2 le parole “art. 33, comma 6” sono sostituite da “art. 63, comma 4”.
  • 25. Nella legge sul registro delle imprese (promulgato, SG, numero 34 del 2006; modificato, numeri 80 e 105 del 2006, numeri 53 e 59 del 2007, numero 104 del 2007 n. 50 e 94 del 2008, n. 44 del 2009, n. 101 del 2010, n. 34 e 105 del 2011, n. 25, 38 e 99 del 2012., numero 40 del 2014 e numeri 22 e 54 del 2015) all’art. 6, par. 3 le parole “art. 40, comma 1 – 3” sono sostituite da “art. 38, comma 1, 3 e 5”.
  • 26. Nel diritto commerciale (promulgato, SG, numero 48 del 1991; modificato, numero 25 del 1992, numeri 61 e 103 del 1993, numero 63 del 1994, numero 63 del 1995, nn. 42, 59, 83, 86 e 104 del 1996, n. 58, 100 e 124 del 1997, n. 21, 39, 52 e 70 del 1998, n. 33, 42, 64, 81, 90, 103 e 114 del 1999, n. 84 del 2000 , N. 28, 61 e 96 del 2002, n. 19, 31 e 58 del 2003., n. 31, 39, 42, 43, 66, 103 e 105 del 2005, n. 38, 59, 80 e 105 del 2006, n. 59, 92 e 104 del 2007, n. 50, 67, 70, 100 e 108 del 2008, numeri 12, 23, 32, 47 e 82 del 2009, numeri 41 e 101 del 2010, numeri 14, 18 e 34 del 2011., numeri 53 e 60 del 2012, numeri 15 e 20 del 2013, numero 27 del 2014 e numero 22 del 2015) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nell’art . 221 :
  2. a) al punto 6 alla fine è aggiunto “quando lo svolgimento di una revisione è obbligatorio nei casi previsti dalla legge o si è deciso di effettuare una revisione finanziaria indipendente”;
  3. b) al punto 7 dopo la parola “revisore dei conti” deve essere aggiunto “quando è stata effettuata una revisione finanziaria indipendente”.
  4. All’art. 245 aggiunge infine “quando lo svolgimento di una revisione contabile è obbligatorio nei casi previsti dalla legge o si è deciso di svolgere una revisione contabile indipendente”.
  5. Nell’art . 248 cpv. 1 è modificato come segue:

(1) La relazione finanziaria annuale sarà verificata dai revisori dei conti registrati dall’assemblea generale nei casi previsti dalla legge. ”

  1. All’art. 249, par. 1 dopo la parola “Quando” è aggiunto “il bilancio annuale della società è soggetto a revisione contabile indipendente obbligatoria per legge e”.
  2. All’art. 251 :
  3. a) al par. 3 la prima frase è modificata come segue: “Quando lo svolgimento di una revisione finanziaria indipendente è obbligatorio nei casi previsti dalla legge o quando è stata presa la decisione di eseguire una revisione finanziaria indipendente, l’assemblea generale adotta il bilancio annuale dopo il completamento del la revisione e la presentazione della relazione di revisione. un revisore partecipa alla riunione del consiglio di sorveglianza, rispettivamente del consiglio di amministrazione di cui ai paragrafi 1 e 2. “;
  4. b) al par. 4 le parole “Verificato e accettato” devono essere sostituite da “Accettato dall’assemblea generale”.
  • 27. Nella legge sull’audit finanziario indipendente (promulgata, SG 101/2001; modificata SG 91/2002, SG 96/2004, SG n. 77 e 105/2005)., SG 30, 33, 62 e 105 del 2006, numero 67 del 2008, numero 95 del 2009, numero 54 del 2010, numero 99 del 2011, numero 38, 60 e 102 del 2012, numero 15 del 2013 e numero 61 del 2015) al § 1 della voce 11 della riserva aggiuntiva è modificata come segue:

“11.” Imprese di interesse pubblico “sono quelle ai sensi del § 1, punto 22 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità.”

  • 28. Nella legge sulle finanze pubbliche (SG, numero 15 del 2013) nell’art. 168, par. 1 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
  • 29. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2016, ad eccezione dell’art. 48 – 52 , che entrerà in vigore il 1 gennaio 2017.

————————-

La legge è stata adottata dalla 43a Assemblea Nazionale il 24 novembre 2015 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(Promulgato – SG, n.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018)

  • 40. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUI DAZI ACCISE EI MAGAZZINI FISCALI

(ANNUNCIATO – SG, EMISSIONE 97 DEL 2016, IN VIGORE DAL 01.01.2017)

  • 61. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2017, ad eccezione del § 47, punto 1 e punto 5, lettera “b” , § 48 e § 49 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2018.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA E AGGIUNGE IL CODICE DI PROCEDURA FISCALE-ASSICURATIVA

(Promulgato – SG, numero 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)

  • 31. La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2018, ad eccezione di:
  1. paragrafi 1 , 4 – 9 , § 10, articoli 2 e 3 , § 26 e 29 , che entreranno in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato;
  2. paragrafo 14, punti 5 e 6 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2019.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Promulgato – SG, numero 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)

  • 52. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2018, ad eccezione dei § 8 e 9 , che entreranno in vigore il 1 ° dicembre 2017, e del § 41 riguardante l’articolo 17, lettera “a”, che entrerà in vigore il 20 maggio 2019

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 15 DEL 2018, IN VIGORE DAL 16.02.2018)

  • 42. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione di:
  1. Articolo 222, par. 1-3 , che entrano in vigore il 3 settembre 2019;
  2. paragrafo 13, punto 12, lettera “a” , che entra in vigore il 1 ° gennaio 2018;
  3. comma 13, punto 12, lettera “b” , che entra in vigore il 21 novembre 2017;
  4. comma 17, punto 37 relativo all’art. 264a e articolo 39 relativo all’art. 273b , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTAZIONE SUL REDDITO SOCIALE

(ANNUNCIATA – SG, EDIZIONE 98 DEL 2018, IN VIGORE DAL 01.01.2019, MODIFICATA – SG, EDIZIONE 37 DEL 2019, IN VIGORE DAL 07.05.2019, MODIFICATA – SG, EDIZIONE 104 DEL 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2021)

  • 55. Fino alla scadenza del termine per la nuova registrazione mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro presso l’Agenzia del registro ai sensi del § 25 delle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione della Legge per la persone giuridiche senza scopo di lucro (SG, emissione 74 del 2016) i rendiconti finanziari annuali e le relazioni di attività ai sensi della legge sulla contabilità sono pubblicati come segue:
  1. entro il 30 giugno dell’anno in corso il bilancio annuale e le relazioni di attività dell’anno precedente – in una pubblicazione economica o su Internet, quando non si sono verificate per la persona le condizioni di cui ai punti 2-4; la persona deve fornire libero accesso ai rapporti pubblicati e, su richiesta, indicare il luogo in cui sono pubblicati;
  2. le persone reimmatricolate nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 pubblicano le relazioni 2017 e 2018 entro il 30 giugno 2019;
  3. le persone reimmatricolate nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020, pubblicano le relazioni degli esercizi 2017, 2018 e 2019 entro il 30 giugno 2020;
  4. (emend. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) le persone, reimmatricolate nel periodo dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, pubblicheranno entro il 30 settembre 2021 le relazioni per il 2017, 2018, 2019 e 2020
  • 56. (Modificata, SG.37 del 2019, in vigore dal 07.05.2019) Articolo 34 , par. 5 della Legge sulla contabilità si applica anche al conto annuale 2018.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 70. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2019, ad eccezione di:
  1. comma 43, punto 2 – relativo all’art. 4 , articolo 65, articolo 4, lettera “a”, articolo 5, lettera “b”, sotto-lettera “bb”, articolo 9, articolo 15, lettera “b”, articolo 31 e articolo 34 e § 64 , che devono entrare in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato;
  2. paragrafo 63 , che entra in vigore il 18 novembre 2018;
  3. paragrafo 41, articolo 1 , § 43, articolo 36 , § 50, articoli 1 – 3, articolo 4, lettera “a”, articoli 5 – 10 , § 52, articolo 3 , § 53, articoli 1 e 3 e § 65 – 69 , che entrerà in vigore il 7 gennaio 2019;
  4. comma 43, punto 11 – relativo all’art. 47, par. 4, punto 1 e par. 5 , che entrerà in vigore il 28 gennaio 2019;
  5. paragrafo 52, punti 1, 2, 4 e 5 e § 53, punto 2 , che entrerà in vigore il 20 maggio 2019;
  6. paragrafo 43, articolo 22 , § 57, articolo 9, articolo 11, lettera “c”, articoli 31, articoli 32 e 37 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2019;
  7. paragrafo 50, punto 4, lettere “c” e “d” , che entrerà in vigore il 1 ° ottobre 2019;
  8. comma 39, punto 3, lettera “b” – relativo all’art. 14, par. 2 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020;
  9. comma 43, punto 11 – relativo all’art. 47, par. 4, punto 2 , che entrerà in vigore il 28 luglio 2020.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULLA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E DEGLI INTERMEDIARI DI INVESTIMENTO

Disposizioni transitorie e finali

(Promulgato – SG, numero 37 del 2019 (*) )

  • 60. (In vigore dal 07.05.2019) Le imprese di cui all’art. 34, par. 2, i punti 1 e 2 della legge sulla contabilità devono compilare il proprio bilancio per il 2018 sulla base dei principi contabili internazionali.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 64. La legge entra in vigore il giorno in cui la decisione della Banca Centrale Europea per una stretta cooperazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che affida alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, ad eccezione del § 5, punto 1 , § 6 , § 7, elemento 1 , § 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , § 16, elemento 2 , § 17 , § 18, elemento 1, lettera “b”, sottotitolo “aa” , § 19 ,§ 20, punto 1, lettera “b”, sotto-lettera “aa” , § 21, punto 1, lettera “a” , § 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 38 , 53 , 54 , 59 , 60 , 61 , 62 e 63 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTAZIONE SUL REDDITO SOCIALE

(Promulgata – SG, numero 96 DEL 2019, IN VIGORE DAL 01.01.2020)

  • 40. Paragrafo 39, punto 2, lettera “a”, sub-lettera “bb” relativo all’art. 38, par. 9, punto 2 della legge sulla contabilità relativa alla presentazione una tantum di una dichiarazione campione si applica per i periodi di rendicontazione che iniziano il 1 ° gennaio 2019 e successivamente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 45. La legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, ad eccezione del § 30, articolo 28, lettere “a”, “b”, “c” e “d”, articolo 35, lettera “a”, citazione “gg” e incita “dd” in merito all’articolo 96 delle disposizioni aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto , che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI

Disposizioni finali

(Promulgato – SG, numero 26 del 2020)

  • 30. (1) I paragrafi 2 , 3 , 9 , 10 e 17 entrano in vigore il 3 settembre 2020.

(2) I paragrafi 1 e 21 entrano in vigore il 1 ° gennaio 2021.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Promulgata – SG, n.104 del 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2021)

  • 72. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata, SG n. 52, 108 e 110 del 2007, SG n. 69 e 106 del 2008, SG n. 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010, numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, numeri 40 e 94 del 2012, numeri 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, nn.1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, n. 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019 e numeri 18, 28, 38 e 69 del 2020) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. Nelle disposizioni transitorie e finali della Legge per la modifica e l’integrazione della Legge per l’imposta sul reddito delle società (SG, numero 98 del 2018; modificato, numero 37 del 2019) al § 55, punto 4, le parole “30 giugno” è sostituito da “30 settembre”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 94. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2021, ad eccezione di:
  1. paragrafo 17 , § 31 , § 59 – 61 e § 68 , 69 , § 71, articolo 11 , § 88 , 89 , 91 e 92 , che entreranno in vigore entro tre giorni dalla promulgazione della legge nello Stato Gazette;
  2. comma 39 relativo all’art. 154, par. 2 , § 41 relativo all’art. 156, par. 2 , § 43 relativo all’art. 157a, par. 4 e § 63 , che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2021;
  3. paragrafi 1 – 9 , § 11 – 13 , § 15 , 16 , § 18 – 30 , § 32 , § 33 – 58 , § 62, punto 1, lettere “a”, “e”, “e” e articoli 2 , § 64-66 e § 67, par. 1, 2, 3, 12, 13 e 14 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2021;
  4. paragrafo 71, punto 4 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2022.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA E AGGIUNGE IL CODICE DI PROCEDURA FISCALE-ASSICURATIVA

(Promulgato – SG, numero 105 del 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2021)

  • 72. La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2021, ad eccezione di:
  1. paragrafo 34 , che entrerà in vigore il 1 ° maggio 2021;
  2. paragrafi 55 , 58 , 59 , 60 e § 69 riguardanti la creazione dell’art. 26b della Legge sulle misure e azioni durante lo stato di emergenza, dichiarato con decisione dell’Assemblea Nazionale del 13 marzo 2020, e per aver superato le conseguenze che entreranno in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato;
  3. comma 69 relativo alla creazione dell’art. 26a della Legge sulle misure e azioni durante lo stato di emergenza, dichiarato con decisione dell’Assemblea nazionale del 13 marzo 2020, e per il superamento delle conseguenze , che entra in vigore il 7 dicembre 2020.

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Atti rilevanti della legislazione europea

Direttive:

DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 su alcuni aspetti di diritto societario

DIRETTIVA 2014/95 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2013/34 / CE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni non finanziarie e informazioni sulla diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi

DIRETTIVA 2013/34 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sui conti annuali, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese e che modifica la direttiva 2006/43 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio che abroga le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio

DIRETTIVA 2012/30 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per le società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del Trattato sul funzionamento del Unione per la tutela degli interessi sia dei soci che dei terzi per quanto riguarda la costituzione di società di capitali e il mantenimento e la modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie ( revocate )

DIRETTIVA 2006/43 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio e la direttiva 84/253 / CEE del Consiglio

Bulgaria – Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche

Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗТРРЮЛНЦ))

Capitolo primo.

GENERALE

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Soggetto

Arte. 1. (Modificata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) (1) La presente legge regola la registrazione, la conservazione, l’archiviazione e l’accesso al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. come effetto delle voci, delle cancellazioni e degli annunci in essi contenuti.

(2) Questa legge non si applica ai partiti politici e alle religioni, nonché ai sindacati e alle organizzazioni dei datori di lavoro.

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Definizione

 

Arte. 2. (Modificato -.SG 34/2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) (Modificato e integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2012). 2018) Il registro delle imprese e il registro delle organizzazioni no-profit Legal Entities è una banca dati elettronica comune contenente le circostanze inserite dalla legge e gli atti annunciati dalla legge per i commercianti e le filiali di commercianti stranieri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro.

(2) (Modificato, SG.17 del 2019) Le circostanze e gli atti ai sensi del par. 1 sarà reso noto senza informativa, rappresentando dati personali ai sensi dell’art. 4, punto 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95 / 46 / CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119/1 del 4 maggio 2016), ad eccezione delle informazioni obbligatorie per legge da divulgare.

(3) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Per un commerciante e una filiale di un commerciante straniero e per una persona giuridica senza scopo di lucro e una filiale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro deve essere presentare un caso in formato elettronico. Alla pratica devono essere allegati la domanda, i documenti attestanti le circostanze inserite, gli atti annunciati e altri documenti, che possono contenere anche dati personali per l’identificazione delle persone che rappresentano o gestiscono il professionista o la persona giuridica senza scopo di lucro.

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I principi

Arte. 2a. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, modificata e integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) Registrazione, tenuta dei registri, conservazione e accesso al registro di commercio e al registro dei non le persone giuridiche profit devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi:

  1. pubblicità;
  2. promuovere l’uso di un documento elettronico e di una firma elettronica;
  3. applicazione dei medesimi criteri a parità di condizioni per legge;
  4. rapidità ed economia procedurale dell’attività di registrazione.

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Tenuta e conservazione del registro di commercio

Arte. 3. (1) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono tenuti dall’agenzia del registro sotto il ministro della giustizia, di seguito denominato ” l’agenzia”.

(2) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il registro di commercio e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere tenuti dall’agenzia in modo da garantire la sicurezza delle informazioni ivi contenute.

(3) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’Agenzia fornisce l’invio automatizzato di informazioni per i commercianti registrati, le filiali di commercianti stranieri, le persone giuridiche con scopo senza scopo di lucro e le filiali di organizzazioni non – persone giuridiche a scopo di lucro e relative circostanze e atti annunciati nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, dell’Agenzia nazionale delle entrate, nonché di altre entità determinate dalla legge.

(4) (Nuova SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017, integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) L’Agenzia deve garantire la compatibilità operativa del registro commerciale e del registro delle organizzazioni legali soggetti all’interno del sistema di interconnessione dei registri centrale, commerciale e delle imprese, di seguito denominato “il sistema di interconnessione dei registri”.

(5) (Nuova SG 54 del 2015) Al fine di svolgere le sue funzioni, l’Agenzia ha il diritto di accesso gratuito ai dati nel registro della popolazione mantenuto a livello nazionale – Database nazionale della popolazione.

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Scambio di informazioni

Arte. 3a. (Nuova SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017) (1) L’agenzia del registro deve immediatamente garantire, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, la fornitura di informazioni gratuite riguardanti l’inizio o la chiusura di un procedimento per la liquidazione di una società iscritto nel registro di commercio, la sua dichiarazione di insolvenza e la sua cancellazione dal registro.

(2) L’Agenzia del Registro garantisce la ricezione immediata delle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri in merito all’avvio o alla conclusione della procedura di liquidazione, alla dichiarazione di insolvenza e alla cancellazione di una persona straniera, succursale registrata ai sensi dell’art. 17a del diritto commerciale .

(3) L’Agenzia del registro fornisce, attraverso il portale europeo per la giustizia elettronica , informazioni aggiornate sulla legislazione della Repubblica di Bulgaria, in base alla quale i terzi possono fare riferimento alle circostanze inserite e agli atti annunciati nel registro di commercio.

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Circostanze da inserire

Arte. 4. (Suppl. – SG, edizione 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015, modificata – SG, edizione 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e commercianti, filiali di commercianti esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro e le relative circostanze per le quali è previsto dalla legge che siano soggette a iscrizione devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

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Agisce per essere avvisato

Arte. 5. (Modifica SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere annunciati atti, che si riferiscono ai commercianti, alle filiali di commercianti stranieri, non – persone giuridiche profit e alle filiali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro, per le quali è previsto dalla legge che siano soggette a bando.

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Obbligo di richiesta e presentazione

Arte. 6. (1) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Ogni commerciante e ogni persona giuridica senza scopo di lucro sono obbligati a richiedere di essere iscritti nel registro di commercio, rispettivamente nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro persone giuridiche, indicando le circostanze soggette a iscrizione e presentando gli atti soggetti a annuncio.

(2) Chiunque sia obbligato a dichiarare l’iscrizione di circostanze oa presentare atti nel registro di commercio, deve farlo entro 7 giorni dal verificarsi della circostanza, rispettivamente dall’adozione dell’atto, a meno che un altro termine non sia determinato da legge.

(3) (modificata, SG.105 del 2006, modificata, SG.95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016, integrata, SG 74/2016), in vigore dal 01.01.2018, modificata – SG, emessa 38 del 2020, in vigore dal 01.01.2022) Gli atti di cui all’art. 38, par. 1, 3, 5 et al. 9, punto 2, lettera “a” della legge sulla contabilità devono essere dichiarati e presentati per l’annuncio nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro dall’ordine e nei termini, previsti dalla legge sulla contabilità .

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Effetto di entrata

Arte. 7. (1) La circostanza inserita si considera resa nota alle terze persone in buona fede dal momento dell’iscrizione. Fino alla scadenza di 15 giorni dalla registrazione, non può opporsi a terzi che dimostrino l’impossibilità per loro di scoprirlo.

(2) I terzi possono fare riferimento a una circostanza soggetta all’ingresso, sebbene l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, a meno che una legge non preveda esplicitamente che essa dia luogo a un’azione dopo l’iscrizione.

Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti

Azione di eliminazione

Arte. 8. D’ora in poi la cancellazione dell’iscrizione interromperà l’iscrizione.

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Effetto dell’annuncio

Arte. 9. (1) L’annuncio dà pubblicità all’atto annunciato.

(2) Gli atti presentati ai sensi dell’art. 5 si considera venuto a conoscenza di terzi dal momento dell’annuncio.

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Trust nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (titolo integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018)

Arte. 10. (1) Terze persone in buona fede possono fare riferimento all’iscrizione, nonché all’annuncio, anche se la circostanza inserita, rispettivamente l’atto annunciato, non sussiste.

(2) Le circostanze non registrate devono essere considerate inesistenti per le terze persone in buona fede.

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Pubblicità

Arte. 11. (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificato, SG 34/2011, in vigore dal 01.01.2013) (1) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono pubblici. Ogni individuo ha diritto ad un accesso libero e illimitato alla banca dati che comprende i registri.

(2) (Modificato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) L’agenzia del registro deve fornire l’accesso registrato al caso del commerciante o della persona giuridica senza scopo di lucro.

(3) (modifica SG 38 del 20, in vigore dal 01.01.2022) L’accesso ai sensi del par. 2 può essere presentato alle unità territoriali dell’Agenzia dietro presentazione di domanda e documento di identità. La persona, che ha richiesto l’accesso con mezzi elettronici, deve essere identificata da una firma elettronica o da un certificato digitale, rilasciato dall’agenzia, e nei casi di accesso ufficiale – dall’ordinanza di cui all’art. 12, par. 5 .

(4) (Nuovo, SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017) L’agenzia del registro fornisce accesso gratuito e illimitato alle circostanze inserite e agli atti annunciati anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

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Taxi

Arte. 12. (1) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Una tassa statale ad una tariffa approvata dal Consiglio dei ministri deve essere pagata per:

  1. (integrato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) iscrizione e annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
  2. rilascio di un certificato;
  3. fare un riferimento scritto;
  4. (suppl. – SG. 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) conservazione di una società o nome;
  5. una copia autenticata su carta di un’immagine elettronica di una domanda o dei suoi allegati;
  6. messa a disposizione della banca dati o parte di essa.

(2) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata, SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Per le domande presentate in formato elettronico, l’importo delle tasse non può superare il 50 per cento del rispettivo tassa prevista per la presentazione delle domande su supporto cartaceo.

(3) (Nuova SG.38 del 2014, in vigore dal 01.01.2022) Tassa statale per l’annuncio degli atti di cui all’art. 6, par. 3 non è dovuto.

(4) (Rinumerato dal paragrafo 2, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018, precedente paragrafo 3 – SG, numero 38 del 2020, in vigore dal 01.01 .2022) L’Agenzia fornisce servizi specializzati per l’accesso automatizzato al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro a fronte di una tariffa ai sensi del par. 1.

(5) (Rinumerato dal paragrafo 3 SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008 in vigore dalla SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, integrato – SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018 , precedente comma 4 – SG, numero 38 del 2020, in vigore dal 01.01.2022) L’accesso al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro d’ufficio degli enti statali, degli organi di autonomia locale e l’amministrazione locale e le persone incaricate dell’esercizio di una pubblica funzione sono gratuite. La procedura e le modalità di esercizio dell’accesso al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono disciplinate da un’ordinanza del Consiglio dei ministri.

Capitolo due.

REGISTRAZIONE DELLA PRODUZIONE

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Applicazione

Arte. 13. (Modifica. SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) Inserimento, cancellazione e annuncio devono essere effettuati sulla base di una domanda secondo un campione.

(2) La domanda deve contenere:

  1. dati sul richiedente;
  2. (modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) dati sul commerciante, sul ramo di un commerciante straniero, su un’associazione europea di interessi economici, sulla persona giuridica senza scopo di lucro e sul ramo di una persona giuridica estera senza scopo di lucro, nel cui caso è richiesta l’iscrizione, la cancellazione o la dichiarazione;
  3. la circostanza oggetto di iscrizione, l’iscrizione di cui si richiede la cancellazione o l’atto oggetto di annuncio;
  4. firma del richiedente.

(3) Quando la domanda è presentata da una persona ai sensi dell’art. 15, par. 2, punto 2 , i dati del mittente devono essere riportati da un dipendente dell’agenzia nel sistema informativo del registro e non devono essere pubblici. Queste informazioni possono essere fornite solo su richiesta del richiedente o in caso di contenzioso.

(4) (Modificato, SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Una dichiarazione firmata dal richiedente ai sensi dell’art. 15, par. 1, punti 1, 2 e 3 o par. 3 , per la veridicità delle circostanze dichiarate o per l’accettazione degli atti sottoposti a annuncio.

(5) Quando la domanda è presentata da una persona ai sensi dell’art. 15, par. 2, punto 2 , deve presentare una dichiarazione attestante che la domanda e i documenti ad essa allegati sono stati presentati dal richiedente.

(6) (suppl. -SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Alla domanda devono essere allegati i documenti, rispettivamente l’atto oggetto di annuncio, secondo i requisiti di legge. I documenti devono essere presentati in originale, una trascrizione certificata dal richiedente o una trascrizione autenticata. Il richiedente deve inoltre presentare copia autenticata degli atti oggetto di annuncio nel registro di commercio, in cui i dati personali, ad eccezione di quelli previsti dalla legge, sono stati cancellati.

(7) I ricorsi e gli atti del tribunale e degli organi di cui all’art. 14 su carta deve essere presentato a qualsiasi unità territoriale dell’agenzia presso le sedi dei tribunali distrettuali.

(8) All’accettazione della domanda, l’identità del richiedente o del mittente ai sensi dell’art. 15, par. 2, elemento 2 .

(9) Quando nella domanda o nei documenti ad essa allegati sono indicati dati personali, non obbligatori per legge, si considera che le persone che li forniscono hanno dato il loro consenso al loro trattamento da parte dell’agenzia e per la concessione dell’accesso del pubblico a loro.

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Atti del tribunale, di altri enti statali e di ufficiali giudiziari privati ​​(Titolo modificato, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

Arte. 14. (Modifica SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Nei casi previsti dalla legge, l’entrata, la cancellazione e l’annuncio devono essere effettuati immediatamente sulla base di un atto del tribunale, di un’altra autorità statale e un ufficiale giudiziario privato. In questi casi, l’atto viene inviato all’agenzia d’ufficio.

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Notifiche dai registri degli Stati membri

Arte. 14a. (Nuova SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017) Nei casi previsti dalla legge, l’iscrizione, la cancellazione e la dichiarazione devono essere effettuate sulla base di una notifica ricevuta da un registro di uno Stato membro attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

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Richiedente

Arte. 15. (Modificato -.SG. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) L’iscrizione, la cancellazione e l’annuncio possono essere richiesti da:

  1. (integrato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) il commerciante, rispettivamente la persona giuridica senza scopo di lucro;
  2. (Nuova SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) il procuratore;
  3. (rinumerato dal punto 2, SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) un’altra persona nei casi previsti dalla legge;
  4. (rinumerato dal punto 3, SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) un avvocato con una procura esplicita, redatta in conformità con i requisiti della Legge sull’Ordine degli Avvocati , per la rappresentanza davanti all’agenzia.

(2) Una domanda può essere presentata da:

  1. un richiedente ai sensi del par. 1;
  2. un delegato con espressa procura scritta.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro degli atti di cui all’art. 6, par. 3 può essere dichiarata anche dal compilatore del bilancio ai sensi della legge sulla contabilità con procura notarile.

(4) Quando la domanda non è presentata da un richiedente ai sensi del par. 1, commi 1 e 2, alla domanda deve essere allegata la procura. Quando la domanda è presentata elettronicamente, deve essere presentata un’immagine elettronica della procura.

(5) Quando la domanda non è presentata personalmente da un richiedente ai sensi del par. 1 e 3, la firma del richiedente deve essere autenticata.

(6) In caso di cambiamento negli organi o nella rappresentanza la richiesta deve essere presentata dall’organo o rappresentante neoeletto con ordinanza del par. 1 e 5.

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Carta

Arte. 16. (1) (suppl. -SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Le istanze, gli atti del tribunale, di un altro ente statale e di un ufficiale giudiziario privato e gli appelli, presentati su carta, sono conclusi il sistema informativo acquisendone un’immagine elettronica e i documenti ad esse allegati. L’identità dei documenti presentati su carta con i documenti in formato elettronico è certificata da un dipendente dell’agenzia su ogni pagina.

(2) Salvo prova contraria, si considera che il documento elettronico, realizzato secondo quanto indicato al par. 1 modo è identico al documento presentato su carta.

(3) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificato, SG 99 del 2012) I documenti scritti presentati dal richiedente ai sensi del par. 1 deve essere conservato dall’agenzia per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata, cancellazione o annuncio. Dopo la scadenza del periodo di conservazione di 10 anni, possono essere distrutti se non sono soggetti a trasferimento all’Archivio Nazionale. L’ordine e le modalità di immagazzinamento e distruzione saranno determinati dal direttore esecutivo dell’agenzia.

(4) (modifica. SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Nessuna richiesta sarà fatta sui documenti presentati su carta e non saranno rilasciati certificati, tranne nei casi di controversia giudiziaria.

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Modulo elettronico

Arte. 17. (Modificato SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) (Modificato SG 85 del 2017) L’Agenzia deve fornire un’opportunità per l’accettazione dei documenti ai sensi dell’art. 16, par. 1 in formato elettronico firmato con una firma elettronica avanzata, una firma elettronica avanzata basata su un certificato di firma elettronica qualificata o una firma elettronica qualificata come richiesto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. sui servizi di identificazione e certificazione elettronica nelle transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93 / CE (OB, L 257/73 del 28 agosto 2014), di seguito denominato ” Regolamento (UE) n. 910/2014″ “e così viaLegge sui documenti elettronici e sui servizi di certificazione elettronica .

(2) (Nuova SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Le domande di iscrizione e cancellazione di circostanze e le domande di annuncio di atti devono essere presentate dalle società per azioni e dalle società in accomandita con azioni solo per via elettronica .

(3) (Nuovo, SG.38 del 2020, in vigore dal 01.01.2022) Le domande per l’annuncio del bilancio annuale e delle relazioni annuali di attività devono essere presentate elettronicamente secondo l’ordine e le modalità ai sensi dell’art. 20, par. 5 della Legge sulla Statistica .

(4) (Nuova SG.38 del 2014, in vigore dal 01.01.2022) Le richieste di annuncio delle dichiarazioni di cui all’art. 38, par. 9, punto 2, lettera “a” della Legge sulla contabilità possono essere presentate anche con ordinanza del par. 3.

(5) (prec. Paragrafo 2 – SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, precedente paragrafo 3 – SG 38 del 20, in vigore dal 01.01.2022.) Laddove è richiesta la presentazione di documenti notarili, la loro immagine elettronica deve essere allegato alla domanda.

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linguaggio

Arte. 18. (1) La domanda e le relative appendici devono essere presentate in lingua bulgara.

(2) I documenti di cui al par. 1 può anche essere presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea. In questo caso i documenti devono essere presentati insieme a una traduzione certificata in bulgaro.

(3) (Integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) In caso di conflitto tra il testo del documento e la traduzione in bulgaro, prevale la traduzione in bulgaro. Terze parti possono fare riferimento al testo presentato, a meno che il commerciante, rispettivamente l’entità giuridica senza scopo di lucro, dimostri che la traduzione in bulgaro era a loro nota.

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Esame delle domande

Arte. 19. (1) (suppl. -SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Le domande di iscrizione, cancellazione e annuncio e gli atti di cui all’art. 14 è considerato da un funzionario addetto alla registrazione nell’ordine di ricezione.

(2) (Modificato, SG 34 del 2011, in vigore il 01.01.2012, modificato, SG 74/2016, in vigore il 01.01.2018) Il funzionario sulla registrazione deve pronunciarsi sulle domande di iscrizione e cancellazione e sulle domande per la comunicazione degli atti immediatamente dopo la scadenza di tre giorni lavorativi dal loro ricevimento nei registri, salvo diversa disposizione di legge.

(3) (modificata, SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, integrata, SG 54 del 2015, integrata, SG 74/2016), in vigore dal 01.01.2018, modificata – SG, emessa 38 del 2019, in vigore dal 10.05.2019) Le domande di iscrizione della prima registrazione degli operatori devono essere prese in considerazione entro la fine del giorno lavorativo successivo al loro ricevimento nel registro di commercio, in quanto la pronuncia deve essere resa immediatamente dopo l’esame del applicazione, ad eccezione dei casi di cui all’art. 22, par. 5 .

(4) (Nuova SG.38 del 2019, in vigore dal 10.05.2019) Le istanze di annuncio dei bilanci e delle relazioni annuali, quando richiesto dalla legge, le istanze di annuncio delle dichiarazioni di cui all’art. 38, par. 9, punto 2 della legge sulla contabilità , nonché le richieste di rilevazione delle circostanze riguardanti gli effettivi proprietari di cui all’art. 63, par. 1 e 4 della Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro e l’ art. 6, par. 3 della Legge per i rapporti economici e finanziari con le società, iscritte in giurisdizioni a regime fiscale agevolato, le persone da queste controllate ed i loro effettivi proprietari si considerano all’ordine del loro ricevimento separato dalle altre domande.

(5) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018, precedente paragrafo 4 – SG. 38 del 2019, in vigore dal 10.05.2018 2019) Quando un atto ai sensi dell’art. 14 , nel caso del commerciante, rispettivamente della persona giuridica senza scopo di lucro, si considerano immediatamente tutte le domande pervenute dinanzi a lui e non esaminate nell’ordine del loro ricevimento.

(6) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, precedente paragrafo 5 – SG.38 del 2019, in vigore dal 10.05.2019) I procedimenti di registro sono sospesi sulla base di un atto del tribunale motivi di Art. 536 del codice di procedura civile , nonché nei casi previsti dal diritto commerciale . In tal caso, tutte le domande pervenute prima della domanda per la quale è stato sospeso il procedimento devono essere esaminate immediatamente nell’ordine in cui sono state ricevute. La ripresa ha luogo immediatamente dopo la presentazione della prova che il motivo di sospensione è scaduto.

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Responsabile della registrazione

Arte. 20. (1) (suppl. -SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Per un funzionario di registrazione deve essere nominato dal concorso alle condizioni e per ordine del codice del lavoro una persona che ha completato l’istruzione giuridica superiore, capacità giuridica acquisita ed esperienza giuridica non inferiore a 3 anni.

(2) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il funzionario di registrazione riceve una retribuzione di base pari alla retribuzione di un amministratore del tribunale in un tribunale distrettuale.

(3) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il funzionario di registrazione non può lavorare con un altro contratto di lavoro, tranne che come docente in una scuola superiore.

(4) (Nuovo, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, abrogato -… SG 94 del 2008, in vigore dal 01.01.2009)

(5) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il tempo durante il quale la persona ha lavorato nella posizione di cui al par. 1 deve essere considerato come esperienza giuridica.

(6) (Rinumerato dal paragrafo 3, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il direttore esecutivo dell’Agenzia del registro deve essere una persona con istruzione giuridica superiore ed esperienza giuridica non inferiore a 5 anni.

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Scopo dell’ispezione

Arte. 21. Il funzionario della registrazione verifica che:

  1. (Integrata SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) è stata presentata domanda per l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio richiesti in conformità con la forma e la procedura previste a tal fine;
  2. (modificata, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) la circostanza dichiarata è soggetta all’entrata e non è stata inserita o l’atto presentato è soggetto ad annuncio e non è stato annunciato nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
  3. la domanda proviene da una persona autorizzata;
  4. alla domanda sono allegati tutti i documenti secondo le prescrizioni di legge, rispettivamente l’atto oggetto di bando;
  5. (modificata e integrata, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) l’esistenza della circostanza dichiarata per l’ingresso e la sua conformità alla legge sono stabilite dai documenti presentati al punto 4, rispettivamente; l’atto soggetto a la dichiarazione soddisfa i requisiti di legge nelle sue caratteristiche esterne;
  6. (modificata, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) una dichiarazione ai sensi dell’art. 13, par. 4 ;
  7. (modificata, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) un’altra persona non ha diritti sulla società o sul nome e soddisfa i requisiti di cui all’art. 7, par. 2 della legge commerciale al momento della registrazione iniziale o del cambio di società di un commerciante, rispettivamente dell’art. 7 della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro al momento dell’ingresso iniziale o della modifica del nome di una persona giuridica senza scopo di lucro;
  8. (Nuova SG 105 del 2016) gli atti, che in virtù di legge devono essere redatti con firma autenticata o con firma autenticata e con contenuto, devono essere inseriti nella banca dati del Sistema Informativo ai sensi dell’art. 28b della Legge Notai e Attività Notarile , e se i documenti presentati corrispondono ai dati per loro inseriti nel Sistema Informativo;
  9. (rinumerato dalla voce 8, SG 105 del 2016) la tassa statale dovuta è stata pagata.

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Inserimento, cancellazione e annuncio

Arte. 22. (1) Il funzionario per la registrazione deve effettuare nel rispettivo termine di cui all’art. 19 iscrizione o cancellazione dell’iscrizione, rispettivamente annuncio dell’atto presentato, quando le disposizioni di cui all’art. 21 requisiti.

(2) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’iscrizione e la cancellazione devono essere effettuate mediante successiva immissione di informazioni per la rispettiva circostanza nel registro commerciale e nel registro delle persone giuridiche con scopo senza scopo di lucro.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’annuncio deve essere fatto trasferendo il contenuto dell’atto presentato nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro in formato oggetto all’elaborazione automatizzata.

(4) (Nuovo, SG. 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, abrogato, SG 25 del 2012)

(5) (Nuovo, SG 25 del 2012, in vigore dal 01.06.2012, integrato, SG 54 del 2015, modificato, SG 74/2016), in vigore dal 01.01.2018) Quando la domanda di iscrizione, la cancellazione o la dichiarazione del commerciante o della persona giuridica senza scopo di lucro non è accompagnata da tutti i documenti richiesti dalla legge, o quando la tassa statale dovuta non è stata pagata, il funzionario al momento della registrazione dà istruzioni al richiedente per l’eliminazione dell’irregolarità. Le istruzioni sono pubblicate sull’account elettronico del professionista o della persona giuridica senza scopo di lucro e, quando è stata presentata una domanda di registrazione del professionista o della persona giuridica senza scopo di lucro, sul sito web.dell’Agenzia, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda nel registro. Nei casi in cui il richiedente ha indicato un messaggio di posta elettronica, le istruzioni devono essere inviate anche allo stesso entro il termine di cui al secondo periodo. Il richiedente può attenersi alle istruzioni impartite e presentare la relativa documentazione mediante istanza in una forma determinata dall’ordinanza ai sensi dell’art. 31 . Il funzionario emette un rifiuto se tali istruzioni non sono rispettate entro la scadenza del termine di cui all’art. 19, par. 2 .

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Codice di identificazione unificato (Titolo modificato, SG 22/2015, in vigore dal 24.03.2015, modificato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018)

Arte. 23. (Modificato, SG. 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) (1) L’Agenzia deve determinare un codice di identificazione univoco, di seguito denominato “UIC”, obbligatorio per i commercianti e le loro filiali, le filiali dei commercianti stranieri. , persone giuridiche senza scopo di lucro e loro succursali, succursali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro iscritte nel registro, nonché nei casi di cui al capitolo due “a” .

(2) Le modalità di formazione dell’UIC per il collegamento con la piattaforma europea saranno determinate da un atto di attuazione della Commissione europea.

(3) L’Agenzia determinerà un codice di identificazione personale, denominato “ARC”, obbligatorio per le altre persone e strutture, per le quali è previsto per legge che siano soggette all’iscrizione nel registro.

(4) Il codice identificativo di cui al par. 1 e 3 sono determinati all’atto dell’iscrizione iniziale nel registro e restano invariati fino alla cancellazione.

(5) Le modalità per la formazione del codice identificativo di cui al par. 4 sarà determinato dall’ordinanza di cui all’art. 31 .

(6) Se è indicato un codice identificativo, il tribunale, gli organi dello Stato, gli organi di autogoverno locale e l’amministrazione locale e le persone incaricate dell’esercizio della funzione pubblica, gli enti che forniscono servizi pubblici, comprese le banche, non devono avere il diritto di richiedere la prova delle circostanze, iscritte nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, e la presentazione degli atti annunciati nel registro di commercio. Il divieto si applica anche ai cedenti di cui all’art. 5 della legge sugli appalti pubblici , che sono al di fuori di quelli elencati nella prima frase.

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Rifiuto

Arte. 24. (1) Il funzionario iscritto all’iscrizione emette un rifiuto motivato, quando non è presente uno dei casi previsti dall’art. 21 requisiti. Il rifiuto deve essere notificato al richiedente immediatamente dopo la sua decisione ai sensi del codice di procedura civile .

(2) Quando il richiedente ha indicato nella domanda che desidera essere informato elettronicamente, il rifiuto deve essere inviato all’indirizzo elettronico da lui indicato. In questo caso non è richiesta la ricevuta di ritorno del rifiuto.

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Appello

Arte. 25. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il rifiuto è soggetto ad appello dinanzi al tribunale distrettuale presso la sede del commerciante o la filiale di un commerciante straniero, il non-profit persona giuridica o filiale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro entro 7 giorni dalla sua consegna.

(2) (Suppl. – SG, em. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, suppl. – SG, em. 105 del 2020) Il ricorso deve essere presentato tramite l’agenzia. L’Agenzia trasmette immediatamente al tribunale il reclamo presentato con i relativi allegati, il rifiuto emesso, la domanda e gli allegati, nonché le prove della sua notificazione. L’Agenzia può rispondere al reclamo con prove scritte.

(3) In assenza della possibilità tecnologica del tribunale di accettare elettronicamente i documenti, indicati al par. 2, devono essere riprodotti su carta e inviati al tribunale, certificati da un dipendente dell’agenzia.

(4) (Modificato -.SG 59 del 2007, in vigore dal 01.03.2008, integrato, SG 105 del 2020) Il tribunale deve considerare l’appello in un collegio di un giudice in una sessione a porte chiuse ai sensi del capitolo ventuno “Appello delle decisioni “del codice di procedura civile . La decisione del tribunale è soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla sua notifica al richiedente e all’agenzia dinanzi alla corte d’appello competente, la cui decisione è definitiva.

(5) (suppl. – SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Dopo la revoca del rifiuto, il tribunale emette una decisione con la quale impartisce istruzioni obbligatorie all’agenzia per effettuare l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio richiesti. Il tribunale trasmette la decisione unitamente ai documenti relativi all’iscrizione, cancellazione o dichiarazione.

(6) (Nuovo, SG.105 del 2020) Nel procedimento il tribunale condurrà le spese alle parti con ordinanza del codice di procedura civile .

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Nuova applicazione

Arte. 26. (Modificato -.SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) In caso di rifiuto di effettuare l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio richiesti, il richiedente può presentare una nuova domanda per l’iscrizione, rispettivamente la cancellazione. stessa circostanza o per aver annunciato lo stesso atto. La nuova domanda viene considerata nell’ordine di ricezione.

(2) Al momento della presentazione della nuova domanda, il richiedente può utilizzare documenti già presentati, allegati alla domanda, sui quali è stato emesso un rifiuto, indicando il numero della domanda e il tipo di documenti. In questi casi il richiedente dovrà presentare anche una nuova dichiarazione ai sensi dell’art. 13, par. 4 .

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Errori e incompletezza

Arte. 27. Gli errori e le incompletezze, ammessi nell’inserimento di circostanze, la cancellazione di iscrizioni o l’annuncio di atti, anche in caso di discrepanza tra i dati, riflessi nella domanda, ei dati in appendice, saranno eliminati rispettivamente con una nuova iscrizione annuncio.

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Responsabilità (titolo modificato, SG 105 del 2016)

Arte. 28. (1) (Modificato, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrato, SG 74/2016, in vigore il 01.01.2018, testo precedente dell’articolo 28 – SG, numero 105 del 2016) L’Agenzia deve essere responsabile dei danni causati da errori e incompletezze durante il trasferimento delle informazioni dall’applicazione o dagli atti di cui all’art. 14 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. Tali errori e omissioni vengono eliminati d’ufficio.

(2) (Nuovo, SG 105/2016) L’Agenzia è responsabile per i danni causati a persone fisiche e giuridiche da atti illegali, azioni o omissioni dei funzionari di registrazione, ai sensi della legge sulla responsabilità statale e municipale .

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Protezione contro la registrazione

Arte. 29. (1) Chiunque abbia un interesse legale, così come il pubblico ministero, può presentare un reclamo per l’accertamento della nullità o inammissibilità dell’iscrizione, nonché per l’inesistenza di una circostanza inserita.

(2) (suppl.- SG.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) La richiesta di cui al par. 1 deve essere portato dinanzi al tribunale distrettuale presso la sede del commerciante, rispettivamente della filiale di un commerciante straniero, della persona giuridica senza scopo di lucro, rispettivamente della filiale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro, in relazione alla quale la voce ha stato fatto.

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Elimina voce

Arte. 30. (1) (suppl. – SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Se il reclamo di cui all’art. 29 deve essere rispettata, la cancellazione della voce è effettuata dall’agenzia con l’ordine di cui all’art. 14 , nonché su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero.

(2) (suppl.- SG.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) In caso di revoca di una decisione di un organo del commerciante o di un ente della persona giuridica senza scopo di lucro, sulla base della quale è stato effettuata l’iscrizione, l’iscrizione sarà cancellata con l’ordine del par. 1.

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Ordinanza

Arte. 31. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il ministro della Giustizia emana un’ordinanza per la tenuta, l’archiviazione e l’accesso al registro commerciale e al registro delle persone giuridiche con scopo di lucro.

(2) L’ordinanza determinerà i campioni delle domande, indicherà esaustivamente le loro appendici per ogni tipo di iscrizione, cancellazione o annuncio secondo i requisiti di legge, nonché la forma dei documenti elettronici.

(3) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) L’ordinanza determina anche la procedura per la nomina e la remunerazione degli esperti per la valutazione dei contributi non monetari, liquidatori e controllori.

Capitolo due “a”.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E CONCESSIONE DI ORDINI DI CERTIFICATI PER AZIENDE EUROPEE Gruppi di interesse economico europeo, Società cooperativa europea e alla conversione con la partecipazione di società degli Stati membri dell’UE o di un altro paese – parte dello Spazio economico europeo (NEW – SG, numero 104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008)

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Registrazione e annuncio

Arte. 31a. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) (Integrata, SG 74 di 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere inseriti :

  1. Società europee ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) № 2157/2001 sullo Statuto della società europea (SE), di seguito denominato “Regolamento (CE) № 2157/2001”, con sede legale nella Repubblica della Bulgaria e delle loro filiali;
  2. Società cooperative europee ai sensi del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio sullo statuto della Società cooperativa europea (SCE), di seguito denominato “Regolamento (CE) № 1435/2003”, con sede legale in la Repubblica di Bulgaria e le loro filiali;
  3. Gruppi europei di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo al Gruppo europeo di interesse economico (CEE), in appresso denominato “regolamento (CEE) n. 2137/85”, con sede nella Repubblica di Bulgaria e le divisioni nella Repubblica di Bulgaria delle divisioni delle associazioni europee di interessi economici con sede in un altro paese.

(2) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere iscritte le circostanze soggette a iscrizione in caso di trasformazione con partecipazione di società dagli Stati membri dell’Unione europea o da altri paesi parti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Devono essere indicate anche le circostanze e le modifiche in esse relative alle persone di cui al capoverso 1. 1 e le loro filiali e divisioni.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere annunciati gli atti, che si riferiscono alle persone di 1 e le loro filiali e divisioni.

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Verifica alla costituzione di una società europea e di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria

Arte. 31b. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Quando una società europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è costituita da una fusione o incorporazione, il funzionario di registrazione entra nella società europea dopo aver constatato che :

  1. sono rispettati i requisiti del regolamento (CE) (2157/2001) relativi alla sua istituzione;
  2. le società in trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria hanno soddisfatto i requisiti del presente regolamento, e
  3. sono state osservate le disposizioni applicabili della legislazione bulgara in materia di società per azioni.

(2) Al momento della registrazione della costituzione di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, il funzionario addetto alla registrazione verifica anche se le cooperative che si fondono con sede legale nella Repubblica di Bulgaria hanno rispettato i requisiti del regolamento (CE) № 1435/2003 .

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Certificati di legalità riguardanti una società europea e una società cooperativa europea

Arte. 31c. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Quando una società europea con sede legale in un altro Stato membro è costituita attraverso una fusione o incorporazione, il funzionario di registrazione rilascia un certificato ai sensi dell’art. 25, par. 2 del Regolamento (CE) № 2157/2001 sulla legalità della fusione o acquisizione di una società in trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria e lo dichiara d’ufficio.

(2) Al momento del trasferimento in un altro Stato membro di una società europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, il funzionario del registro rilascia un certificato ai sensi dell’art. 8, par. 8 del Regolamento (CE) № 2157/2001 sulla legittimità delle azioni di trasferimento della sede legale e dichiararlo d’ufficio.

(3) Al momento della costituzione di una società cooperativa europea mediante fusione o incorporazione, il funzionario del registro rilascia un certificato ai sensi dell’art. 29, par. 2 del Regolamento (CE) (1435/2003 sulla legalità della fusione in relazione a una cooperativa per la fusione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria e lo dichiara d’ufficio.

(4) Al momento del trasferimento in un altro Stato membro di una società cooperativa europea con sede nella Repubblica di Bulgaria, il funzionario della registrazione rilascia un certificato ai sensi dell’art. 7, par. 8 del Regolamento (CE) (1435/2003 sulla legittimità delle azioni di trasferimento della sede legale e dichiararlo d’ufficio.

(5) All’emissione di un certificato ai sensi del par. 1 – 4 il funzionario del registro deve controllare d’ufficio se la società o la cooperativa con sede nella Repubblica di Bulgaria possiede un terreno.

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Certificato di legalità in conversione

Arte. 31г. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Quando i requisiti del capitolo sedici, sezione V della legge sul commercio , nonché tutti i requisiti della legge per quanto riguarda il processo decisionale per la trasformazione, il Il funzionario addetto alla registrazione rilascia il certificato richiesto non prima di 14 giorni dal ricevimento della richiesta e lo annuncia d’ufficio. Il funzionario della registrazione controlla d’ufficio se una società in trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria possiede un terreno.

(2) La presentazione di una domanda di liquidazione monetaria da parte di un partner o azionista ai sensi dell’art. 263p del diritto commerciale o la presentazione di un avviso di uscita ai sensi dell’art. 263c del diritto commerciale non costituisce un ostacolo per il rilascio del certificato ai sensi del par. 1, ma il funzionario addetto alla registrazione annota nel certificato le rispettive circostanze.

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Rifiuto di rilasciare un certificato

Arte. 31d. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) In caso di rifiuto di rilasciare un certificato ai sensi dell’Art. 31c e 31d hanno applicato l’ art. 25 . Viene annunciato il rifiuto effettivo.

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Notifica

Arte. 31e. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Entro un mese dalla registrazione di una società europea e di un’associazione europea di interessi economici, l’agenzia del registro invierà ufficialmente un avviso per la pubblicazione. ” Gazzetta Ufficiale “dell’Unione Europea con i dettagli del nome, numero, data e luogo di registrazione, sede legale e oggetto di attività della società europea, rispettivamente del Gruppo Europeo di Interesse Economico. Tale notifica deve essere inviata anche in caso di cancellazione della società europea e del Gruppo europeo di interesse economico dal registro di commercio.

(2) (Suppl. – SG. 22 del 2015, in vigore dal 01.01.2017) Immediatamente dopo aver inserito una trasformazione ai sensi dell’art. 265m del diritto commerciale, l’Agenzia del Registro provvede alla notifica ai registri in cui sono iscritte le imprese in trasformazione con sede legale in un altro Stato membro, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Capitolo tre.

PUBBLICITÀ

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Riferimento

Arte. 32. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Tutti possono richiedere e fare un riferimento per la presenza o l’assenza di una circostanza inserita o atto annunciato nel registro delle imprese e nel persone giuridiche a scopo di lucro.

(2) Le richieste nel registro di commercio possono essere effettuate su:

  1. (modificata, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata, SG 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015) la società, o il codice di identificazione del commerciante o della filiale di un commerciante estero;
  2. (suppl. – SG, em. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata – SG, em. 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015) il nome o PIN, rispettivamente la società, o l’identificazione Codice del socio o unico proprietario del capitale;
  3. (suppl. – SG, em. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata – SG, em. 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015) il nome o PIN, rispettivamente la società, o l’identificazione Codice di un membro degli organi di una persona giuridica – commerciante.

(3) (Nuovo, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Le richieste nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro riguardanti le persone giuridiche senza scopo di lucro possono essere effettuate sotto:

  1. il nome o UIC della persona giuridica senza scopo di lucro o della succursale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro;
  2. il nome o PIN, rispettivamente la società, il nome o l’UIC del fondatore, un membro dell’organo di gestione o il rappresentante della persona giuridica senza scopo di lucro.

(4) (Rinumerato dal paragrafo 3, modificato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel caso del singolo commerciante, rispettivamente di una filiale di un commerciante estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro o di una succursale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro e i suoi amministratori fiduciari e successori possono essere consultati su qualsiasi circostanza registrata o atto annunciato.

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Contenuti di referenze e certificati

Arte. 33. (1) (Integrato, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificato, SG 74/2016, in vigore il 01.01.2018) Le richieste e i certificati possono contenere un estratto dai registri o copie del immagine dei documenti in base ai quali sono state effettuate le iscrizioni, le cancellazioni o gli annunci. I rapporti e i certificati non possono contenere dati personali non soggetti a registrazione o annuncio.

(2) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) I certificati devono essere emessi anche riguardo al fatto che per un determinato commerciante, una filiale di un commerciante estero, una persona giuridica senza scopo di lucro o una filiale di un persona giuridica estera senza scopo di lucro una determinata circostanza non è registrata.

(3) Le richieste devono essere orali e scritte.

(4) I certificati sono documenti ufficiali.

(5) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) Copie dei documenti contenuti nel caso di un singolo commerciante o di una persona giuridica senza scopo di lucro , certificato da funzionari, avrà valore di copie ufficiali.

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Fare richieste e rilasciare certificati

Arte. 34. (1) Le indagini devono essere effettuate e i certificati devono essere rilasciati immediatamente in ciascuna unità territoriale dell’agenzia.

(2) (suppl.- SG 22 del 15, in vigore dal 01.01.2017) L’Agenzia offre l’opportunità di effettuare richieste tramite accesso remoto, nonché l’emissione di richieste scritte e certificati in formato elettronico e la loro trasmissione elettronica . Le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite accesso remoto tramite il sistema di interconnessione dei registri.

(3) (Nuova SG.44 del 2009, integrata SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) I documenti di cui all’art. 33, par. 1 e 2 possono essere rilasciati anche da un notaio, che attesti la data e l’ora della loro redazione e la loro conformità con le iscrizioni nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

Capitolo quattro.

CONSERVAZIONE DELLA SOCIETA ‘E DENOMINAZIONE (TITOLO MODIFICATO, SG 74/2016, IN VIGORE DAL 01.01.2018)

Capitolo quattro.

MANUTENZIONE DELL’AZIENDA

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Conservazione della società e del nome (titolo integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018)

Arte. 35. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Tutti possono mantenere la società del commerciante o il nome della persona giuridica senza scopo di lucro prima di presentare una domanda di iscrizione.

(2) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) La conservazione deve essere effettuata sulla base di una domanda in una forma, in cui è indicata la persona interessata, a favore del quale è la conservazione mediante immediata riflessione nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro nell’ordine di ricezione della domanda.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Su ogni domanda deve essere verificato se un’altra persona non ha diritti sulla società o sul nome e se è stata pagata la tassa statale dovuta.

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Effetto della conservazione (Titolo modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

Arte. 36. (Modificato -.SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) (Modificato e integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) La conservazione è valida per 6 mesi ed è un ostacolo per un altro professionista o persona giuridica senza scopo di lucro da iscrivere nel rispettivo registro con la stessa società o nome. L’effetto della conservazione si protrae fino al termine della procedura di ricorso contro il rifiuto di registrazione.

(2) Nel caso in cui entro il termine di cui al par. 1, è stata presentata una nuova domanda di iscrizione, la conservazione sarà valida fino al termine della procedura di registrazione.

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Divieto di trasferimento

Arte. 37. (Modificata e integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) La società e il nome conservati saranno inalienabili e non trasferibili.

Capitolo cinque.

FINANZIAMENTO DEL REGISTRO COMMERCIALE E DEL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT (SUPPLEMENTO DI TITOLO – SG 74 del 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2018)

Capitolo cinque.

FINANZIAMENTO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO

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Principio di autofinanziamento

Arte. 38. (1) (Suppl. – SG, em. 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il finanziamento delle attività di tenuta, archiviazione e sviluppo del registro di commercio e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sarà fornito da compensi ai sensi della presente legge, nonché con fondi da programmi e progetti nazionali, regionali e internazionali e accordi internazionali.

(2) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) I proventi delle tasse ai sensi della presente legge devono essere utilizzati solo per finanziare la tenuta, l’archiviazione e lo sviluppo del registro di commercio e del registro delle organizzazioni senza scopo di lucro persone giuridiche.

(3) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Quando i fondi di cui al par. 1 non sono sufficienti per finanziare le attività di tenuta e conservazione del registro di commercio e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, i fondi necessari saranno forniti attraverso un contributo del bilancio del Ministero della Giustizia.

(4) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il superamento delle entrate derivanti dalle tasse ai sensi della presente legge sulle spese per il finanziamento delle attività di tenuta e archiviazione del registro di commercio e del registro dei non -profit persone giuridiche è motivo di riduzione dell’importo delle commissioni per il prossimo esercizio finanziario.

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Sviluppo del registro

Arte. 39. (Modificato -.SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, abrogato-SG 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)

Capitolo sei.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

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Violazioni e multe

Arte. 40. (1) Una persona, che è obbligata, ma non ha dichiarato l’ingresso di una circostanza ai sensi dell’art. 4 o omette di presentare un atto ai sensi dell’art. 5 entro il termine stabilito dalla legge, sarà punito con una multa da 500 a 1000 lev.

(2) (Modificato -.SG.105 del 2006, abrogato -… SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

(3) Se dopo essere stato punito con una multa, la persona obbligata non dichiara l’ingresso o non presenta gli atti entro il termine stabilito, sarà punito con le ammende di cui al par. 1 e 2 ogni mese fino a quando le azioni non vengono eseguite.

(4) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Con le sanzioni di cui al par. 1 e 3 è punito anche un funzionario dell’agenzia, che, dopo essere stato obbligato, non effettua la necessaria iscrizione, cancellazione o annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o non rilascia un rifiuto .

(5) (Modificato -.SG.22 / 2015, in vigore dal 01.01.2017) Per violazione dell’art. 23, par. 6 gli ufficiali colpevoli saranno puniti con una multa da 100 a 500 lev.

(6) (Nuova SG.27 del 2018) Per la mancata richiesta di inserimento dei dati ex art. 63, par. 4 della legge sulle misure antiriciclaggio, vengono imposte le sanzioni previste dalla legge sulle misure antiriciclaggio .

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Accertamento di violazioni e irrogazione di sanzioni pecuniarie

Arte. 41. (1) Le violazioni devono essere stabilite da atti, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’agenzia, ei decreti penali devono essere emanati dal direttore esecutivo dell’agenzia o da funzionari da lui autorizzati.

(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali devono essere eseguiti secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative .

Disposizioni aggiuntive

  • 1. (Modificato SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Ai sensi della presente legge:
  1. ” percorso elettronico “, la trasmissione di dati in forma digitale, utilizzando dispositivi di elaborazione elettronica, compresa la compressione digitale e l’archiviazione di informazioni, la cui trasmissione è effettuata utilizzando un filo, onde radio, mezzi ottici, elettromagnetici o altri.
  2. Per ” organizzazione di servizio pubblico ” si intende qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla forma giuridica della sua istituzione, che fornisce uno o più servizi educativi, sanitari, idrici, fognari, di riscaldamento, elettricità, gas, telecomunicazioni, postali o altri servizi simili forniti per l’incontro con il pubblico esigenze, anche come attività commerciale, in relazione alla fornitura delle quali possono essere svolti servizi amministrativi.
  3. ” Persone che svolgono funzioni pubbliche ” sono i notai, gli ufficiali giudiziari privati, gli istituti scolastici statali e comunali, gli istituti medici statali e municipali e altre persone e organizzazioni, attraverso le quali lo Stato esercita le sue funzioni e alle quali questo è assegnato dalla legge .
  4. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 03.05.2011, abrogata, SG 99 del 2012)

Disposizioni transitorie e finali

  • 2. (In vigore dal 25.04.2006) (1) Il Consiglio dei Ministri ed i governatori regionali, entro e non oltre il 1 luglio 2006, mettono a disposizione dell’Agenzia edifici o locali per le esigenze dei registri da essa tenuti.

(2) Fino alla messa a disposizione degli immobili di cui al par. 1 Il Consiglio giudiziario supremo fornisce all’agenzia i locali nei tribunali distrettuali per i registri tenuti da loro.

  • 3. (In vigore dal 25.04.2006) (1) Entro un mese dalla promulgazione della legge, i tribunali distrettuali trasmettono gratuitamente all’agenzia i dati strutturati in formato elettronico per i commercianti e le filiali di commercianti stranieri iscritti nel registri commerciali e registri delle cooperative, nonché dati sulle imprese trattenute.

(2) Entro il termine di cui al par. 1 Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro delle finanze organizzano la fornitura gratuita da parte dei tribunali distrettuali dell’agenzia di accesso permanente e illimitato per lo scambio elettronico di informazioni ai sistemi di informazione utilizzati finora dai tribunali per i commercianti e le filiali di commercianti stranieri iscritti nei registri di commercio, nonché per le società riservate.

(3) Le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni ai sensi del par. 2 sarà risolta con atto congiunto del Ministro della Giustizia e del Ministro delle Finanze, emesso entro il termine di cui al par. 1.

(4) Entro il termine di cui al par. 1 Il Consiglio giudiziario supremo, su proposta dei presidenti dei tribunali distrettuali, fornirà all’agenzia un elenco degli impiegati giudiziari nella posizione di “impiegato in un tribunale distrettuale”, che devono passare all’agenzia. I rapporti di lavoro tra questi dipendenti e l’agenzia saranno regolati ai sensi dell’art. 123 del codice del lavoro dall’entrata in vigore della legge.

  • 4. (Modificato -.SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) (Modificato -.SG 101 del 2010) Commercianti e filiali di commercianti stranieri, iscritti nel registro di commercio e nel registro delle cooperative a i tribunali distrettuali sono obbligati a ripetere la registrazione ai sensi di questa legge entro il 31 dicembre 2011. Non è dovuta alcuna tassa statale per la nuova registrazione.

(2) La nuova registrazione ai sensi del par. 1 deve essere effettuato mediante l’iscrizione nel registro di commercio del commerciante o della succursale del commerciante estero e delle rispettive circostanze per lui sulla base di una domanda del commerciante, rispettivamente del gestore della succursale di un commerciante estero, e un certificato per lo stato attuale della sua registrazione, il codice BULSTAT del commerciante, rispettivamente della filiale del commerciante estero, rilasciato dopo la data di entrata in vigore della legge e contenente i dati completi sulle circostanze correnti inserite. In caso di procedimenti incompiuti sulle iscrizioni ai sensi del § 6, un certificato deve essere rilasciato dopo che l’iscrizione è stata effettuata dal tribunale. Le società e le cooperative devono inoltre presentare un contratto aziendale o statuto certificato dal proprio organo di gestione, con validità dal 31 dicembre 2007.

(3) La nuova registrazione ai sensi del par. 1 deve essere effettuato anche sulla base di un atto di un organo giudiziario o di altro Stato e di un ufficiale giudiziario privato, o sulla base di una richiesta di una persona interessata, quando è autorizzata per legge a richiedere l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio nel registro di commercio sul conto del commerciante. In questo caso, l’agenzia richiede al tribunale distrettuale di registrare il commerciante, rispettivamente la filiale di un commerciante straniero per il quale è richiesta la registrazione, la cancellazione o la dichiarazione, l’emissione di un certificato di stato attuale, contenente i dati completi sulle attuali circostanze registrate e una trascrizione dell’attuale contratto o statuto della società del commerciante. Dopo la nuova registrazione in questo ordine di un commerciante che ha filiali,

(4) Il tribunale di registrazione emetterà i certificati di cui al par. 2 e 3 entro tre giorni dalla richiesta. Non è prevista alcuna tassa statale per l’emissione una tantum di un certificato.

(5) Nei casi di cui al par. 2 e 3, il tribunale fornisce immediatamente all’agenzia l’accesso per l’acquisizione di un’immagine elettronica dell’intero caso aziendale numerato. L’immagine elettronica viene acquisita congiuntamente da un impiegato del tribunale e da un rappresentante dell’agenzia. Il dipendente dell’agenzia certifica con una firma elettronica l’identità dei documenti scansionati su carta dal fascicolo aziendale con i documenti in formato elettronico. Dopo l’elaborazione e l’inserimento da parte dell’agenzia di una copia elettronica del fascicolo societario nel registro di commercio, il tribunale archivia il fascicolo societario.

(6) Entro il termine di cui al par. 1 referenze e certificati dai documenti, in base ai quali sono state effettuate le iscrizioni, le cancellazioni o gli annunci dei commercianti reimmatricolati, rispettivamente succursali di commercianti esteri, prima della reimmatricolazione, devono essere rilasciati dall’agenzia entro 14 giorni dalla richiesta.

(7) (In vigore dal 01.01.2008) Al momento della nuova registrazione ai sensi del par. 1 il commerciante entra con la sua azienda attuale.

(8) Contemporaneamente alla domanda di reimmatricolazione può essere presentata domanda per l’iscrizione di una nuova circostanza, cancellazione e annuncio, salvo i casi di trasformazione di una società commerciale, rispettiva riorganizzazione di una cooperativa, nonché trasferimento di una impresa commerciale. La rispettiva tassa statale è dovuta per l’iscrizione di una circostanza o per l’annuncio di un atto.

(9) Contemporaneamente alla nuova registrazione del commerciante, deve essere effettuata una nuova registrazione di tutte le sue succursali. In questi casi, il commerciante deve presentare alla domanda un certificato di stato attuale per la nuova registrazione per ciascuna filiale, rilasciato dal rispettivo tribunale distrettuale presso la sua sede.

(10) Al momento della nuova registrazione, i commercianti e le filiali di commercianti stranieri saranno esclusi dal registro BULSTAT e il codice BULSTAT diventerà l’UIC del commerciante.

(11) (Modificato, SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Entro il termine per la nuova registrazione ai sensi del par. 1 il termine per la pronuncia di cui all’art. 19, par. 2 è di 14 giorni.

(12) Entro il termine di cui al par. 1, i tribunali distrettuali assicurano il diritto di tutti di ispezionare i registri di commercio relativi ai commercianti non registrati e ai documenti, sulla base dei quali sono state effettuate le registrazioni, e ne rilasciano le trascrizioni, nonché i certificati per lo stato attuale.

(13) (Modificato, SG.34 del 2011, in vigore dal 03.05.2011) Fino alla nuova registrazione ai sensi del par. 2 e 3 e su richiesta entro il termine di cui al par. 1, il tribunale di registrazione rilascia un certificato per lo stato attuale.

  • 5. (Modificato -.SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) (suppl., SG 25 del 2012) Esercenti individuali e filiali di commercianti stranieri, per i quali non è stata richiesta la nuova registrazione entro il termine di cui al § 4, par. 1 o che abbiano un effettivo rifiuto di reimmatricolazione, si considerano cancellati dal 1 gennaio 2012. Il tribunale di registrazione archivia le loro controversie aziendali.

(2) (Suppl. -SG 25 del 12, suppl. -SG 99 del 2012) L’attività delle società commerciali e delle cooperative, per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di re-registrazione entro il termine di cui al § 4, al. 1 o sia entrato in vigore un rifiuto di reimmatricolazione, cesserà il 1 ° gennaio 2012. Le società commerciali e le cooperative, che non siano state reimmatricolate entro il termine di cui al § 4, par. 1o hanno un rifiuto effettivo per la nuova registrazione, non hanno il diritto di svolgere attività commerciale, presentare reclami e presentare domande per l’avvio di procedure di esecuzione, ad eccezione di una domanda per l’avvio di procedure di insolvenza, per eseguire operazioni di disposizione con i loro beni, salvo che per pagare somme dovute ai dipendenti, nonché per effettuare trasferimenti di somme per rimborso di debiti pubblici. Sono nulle le operazioni di dismissione con immobili di società commerciali e cooperative con attività cessata effettuate dopo il 31 dicembre 2011.

(3) (suppl. – SG 25 del 2012) I rappresentanti legali di società commerciali e cooperative con attività cessata dal 1 gennaio 2012 possono accettare solo dichiarazioni di intenti indirizzate a questi commercianti, nonché presentare domande per dichiararli falliti.

(4) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(5) (Modificato, SG 99 del 2012) Entro il 1 giugno 2012, l’Agenzia deve preparare un elenco delle persone che hanno presentato domanda entro il termine di cui al § 4, par. 1 , ma ha ricevuto il rifiuto di registrarsi nuovamente. Se il rifiuto viene revocato, l’agenzia registra ufficialmente nuovamente il commerciante, il che viene immediatamente riportato nell’elenco.

(6) (Abrogato -… SG 99 del 2012)

  • 5a. (1) (Nuovo, SG. 34/2011, in vigore dal 01.01.2012, testo precedente del § 5a, integrato, SG 25/2012, modificato, SG. 1/2011). 99 del 2012) Domanda di liquidazione di un commerciante ai sensi del § 5, par. 2 può essere presentata al registro di commercio entro il 31 gennaio 2015. La domanda dovrà indicare un curatore e un termine per la liquidazione.

(2) (Nuovo, SG.99 del 2012) Applicazione ai sensi del par. 1 può essere depositata da una persona che è un partner, azionista, membro cooperante o suo successore, membro di un organo di gestione di un commerciante non registrato, commerciante in cui un partner è una società commerciale o cooperativa non registrata, creditore di una commerciante non registrato, creditore di un partner in una società commerciale non registrata, ente statale e ente di autogoverno locale. La qualità di un azionista o di un socio-cooperatore è stabilita da una dichiarazione scritta, e la qualità di un creditore deve essere dimostrata da un atto entrato in vigore per l’accertamento di un credito pubblico, emesso da un organo competente, con un atto di cui all’art. . 404 e art. 417, articoli 1 – 8 del codice di procedura civile o con un certificato di un ufficiale giudiziario per l’avvio del procedimento di esecuzione.

(3) (Nuovo, SG.99 del 2012) Una persona ai sensi del par. 2 può presentare domanda anche dopo il termine di cui al cpv. 1, quando al 31 gennaio 2015 è in corso un tribunale incompiuto o un procedimento arbitrale tra lui e il commerciante non registrato.

(4) (Nuovo, SG.99 del 2012) Le persone di cui al par. 2 può dichiarare nel registro di commercio le circostanze relative alla liquidazione di una società commerciale e cooperativa non registrata, che al 31 dicembre 2011 sono in liquidazione.

(5) (Nuova SG 99 del 2012) Quando viene presentata più di una domanda di liquidazione, devono essere riunite per considerazione generale.

(6) (Nuovo, SG.99 del 2012, modificato, SG 85 del 2017) Sulla base della domanda di cui al par. 1, l’agenzia richiede al tribunale di registrazione del commerciante non registrato un certificato per lo stato attuale, contenente i dati per le ultime circostanze inserite, nonché le trascrizioni dell’atto costitutivo, del contratto aziendale o dello statuto al 31 dicembre 2011. Il tribunale di registrazione invia all’Agenzia copie elettroniche dei documenti pertinenti firmati con una firma elettronica avanzata, una firma elettronica avanzata basata su un certificato di firma elettronica qualificata o una firma elettronica qualificata, come richiesto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 e la Legge sul documento elettronico e sui servizi di certificazione elettronica, e fornisce immediatamente all’agenzia l’accesso per acquisire un’immagine elettronica dell’intero fascicolo numerato dell’azienda del commerciante. L’immagine elettronica viene acquisita congiuntamente dai dipendenti del tribunale e dell’agenzia. Il dipendente dell’agenzia certifica con una firma elettronica l’identità dei documenti scansionati su carta del fascicolo aziendale con i documenti in formato elettronico.

(7) (Nuova SG 99 del 2012) Le circostanze della liquidazione devono essere inserite nel registro di commercio dopo la nuova registrazione del commerciante.

(8) (Nuovo, SG.25 del 2012, precedente paragrafo 2, modificato, SG.99 del 2012) Al momento della nuova registrazione ai sensi del par. 7 il commerciante entra con la sua attuale azienda.

(9) (Nuovo, SG 25 del 2012, precedente paragrafo 3, SG 99/2012) Contemporaneamente alla nuova registrazione del commerciante, deve essere effettuata una nuova registrazione di tutte le sue succursali.

(10) (Nuovo, SG 25/2012, precedente paragrafo 4, SG 99/2012) Dopo la nuova registrazione, i commercianti saranno esclusi dal registro BULSTAT e il codice BULSTAT diventerà l’UIC del commerciante.

(11) (Nuova SG 25 del 2012, precedente paragrafo 5, modificata, SG 99 del 2012) La nuova registrazione deve essere effettuata anche sulla base di un atto del tribunale fallimentare, applicando l’ordine ai sensi par. 6.

  • 5b. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) (Abrogata, SG 99 del 2012)

(2) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(3) (emendare. SG 99 del 2012) Per il liquidatore del commerciante non registrato deve essere nominata la persona o le persone che hanno il diritto di rappresentarlo secondo l’entrata nel tribunale di registrazione. La nomina si considera notificata ai liquidatori mediante iscrizione nel registro di commercio. In questi casi non è richiesto il consenso autenticato con una firma di esempio.

(4) (Modificato, SG.99 del 2012) Quando la persona ai sensi del par. 3 non è in grado di svolgere le funzioni di un liquidatore o non c’è un rappresentante registrato, la persona specificata nella domanda ai sensi del § 5a, paragrafo 1 è nominata liquidatore . 1 . Il richiedente deve presentare un consenso autenticato con un campione della firma della persona designata come liquidatore. Se è stata presentata più di una domanda, due o più persone che rappresentano insieme il commerciante possono essere nominate liquidatori. Se la domanda non specifica una persona come liquidatore, il liquidatore è nominato dal funzionario del registro.

(5) (Modificato -… SG 99 del 2012) I costi di liquidazione sono a carico del commerciante. Se il professionista non dispone di fondi, la persona che ha presentato la domanda di liquidazione fornisce i fondi per la liquidazione, compreso il pagamento della remunerazione del liquidatore. In caso di più domande, i fondi sono forniti dai richiedenti allo stesso modo.

(6) (Modificato, SG 99 del 2012) Quando i costi di liquidazione sono assicurati da una persona che ha presentato una domanda di liquidazione, gli saranno rimborsati dopo la liquidazione della proprietà, prima di soddisfare gli altri creditori.

(7) (Modificato -.SG 99 del 2012) La remunerazione del liquidatore deve essere corrisposta dopo la cessazione dall’esercizio delle sue funzioni nell’importo e con l’ordine specificato nell’ordinanza di cui all’art. 31.

(8) (Modificato, SG 99 del 2012) La liquidazione deve essere completata entro un anno.

(9) (Modificato, SG.99 del 2012) Il termine per la liquidazione può essere prorogato sulla base di una proposta motivata del liquidatore o su richiesta di una persona ai sensi del § 5a, par. 2 .

(10) (Modificato, SG 99 del 2012) La persona che ha presentato una domanda di liquidazione del commerciante può presentare una richiesta al funzionario di registrazione per la sostituzione del liquidatore designato, se non adempie ai suoi obblighi o le azioni mettono in pericolo gli interessi del commerciante o dei creditori. Una richiesta di sostituzione di un liquidatore designato può essere presentata anche da un’altra persona ai sensi del § 5a, par. 2 per ordine di art. 266, par. 4 della Legge Commerciale .

(11) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(12) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(13) Il liquidatore si assume la responsabilità della proprietà per le transazioni e le azioni da lui eseguite, danneggiando il commerciante oi suoi creditori.

(14) (Abrogato -… SG 99 del 2012)

(15) (Modificato, SG 99 del 2012) Gli errori e le incompletezze ammesse dal tribunale di registrazione nelle voci o negli annunci nel file della società del commerciante e non rimossi prima della sua nuova registrazione devono essere eliminati dal tribunale di registrazione da l’ordine di questa legge sulla base di una richiesta da parte di una persona ai sensi dell’art. 15, par. 1 , in cui deve essere indicato l’errore o l’incompletezza ammesso e devono essere presentati i documenti pertinenti che ne comprovano la rimozione Il tribunale di registrazione elimina gli errori e le incompletezze ed emette un nuovo certificato ai sensi del § 4, par. 2 o 3 entro il termine di cui al § 5a, par. 1 . In questo caso non è dovuta alcuna tassa statale per l’emissione di un certificato.

  • 5c. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, modificata, SG 99/2012) (1) Dopo la presentazione di una domanda per l’avvio di un procedimento di esecuzione, una parte a cui è un commerciante ai sensi del § 5, par. . 2 , l’ufficiale giudiziario rilascia al creditore un certificato per l’esecuzione iniziata e lo istruisce a presentare una domanda di liquidazione.

(2) Nel caso in cui la liquidazione non venga registrata entro due mesi dal ricevimento delle istruzioni di cui al par. 1, il procedimento di esecuzione è sospeso. Il procedimento di esecuzione sospeso deve essere ripreso su richiesta della parte o d’ufficio dall’ufficiale giudiziario dopo l’entrata della liquidazione.

(3) La procedura di insolvenza può essere aperta anche per un commerciante ai sensi del § 5, par. 2 . In questi casi, il tribunale fallimentare ordina la nuova registrazione ufficiale.

(4) Quando non è stata aperta alcuna procedura di insolvenza ai sensi del par. 3, il tribunale invia l’atto dell’agenzia entrato in vigore per l’iscrizione ufficiale della liquidazione nel registro di commercio.

  • 5 D. (Nuova SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) Il tribunale dell’ultima registrazione del commerciante garantisce il diritto di tutti di ispezionare il registro di commercio per quanto riguarda i commercianti non registrati e i documenti sulla base dei quali essi vengono effettuate le registrazioni e rilasciano le trascrizioni dei documenti sui casi aziendali, nonché un certificato che riflette lo stato del commerciante a partire dal 1 gennaio 2012.

(2) (Modificato, SG 99 del 2012) I casi aziendali delle ditte individuali e delle filiali dei commercianti stranieri risolti e ufficialmente cancellati, nonché i casi aziendali dei risolti ai sensi del § 5, par. 2 e le società commerciali e le cooperative non registrate devono essere archiviate e conservate presso il rispettivo tribunale sotto l’ultima registrazione. Devono essere distrutti entro i termini stabiliti, ma non prima del 1 ° gennaio 2017 – per le ditte individuali e le filiali di commercianti stranieri ai sensi del § 5, par. 1, e non prima del 1 febbraio 2022 – per le società commerciali e cooperative non registrate ai sensi del § 5, par. 2. Il tribunale di ultima registrazione fornisce l’accesso agli archivi aziendali e ai registri delle società dei tribunali e rilascia le trascrizioni dei documenti in essi contenuti riguardanti le società e cooperative non registrate e le ditte individuali e le filiali di commercianti estere ufficialmente cancellate.

(3) (Abrogato -… SG 99 del 2012)

(4) (modifica SG 99 del 2012) Le società commerciali e le cooperative con attività cessata, che al 31 gennaio 2017 non sono state reimmatricolate, sono da considerarsi cancellate.

(5) (Modificato, SG.99 del 2012) Quando un commerciante ai sensi del par. 4, la proprietà deve essere trovata, le persone di cui al § 5a, par. 2 può presentare istanza di liquidazione anche oltre tale termine ai sensi dell’art. 273, par. 2 della Legge Commerciale , ma non oltre il 31 dicembre 2022.

  • 5e. (Nuova SG 34 del 2011, in vigore il 01.01.2012, modificata, SG 99 del 2012) Per i casi non risolti nei § 5a e 5b riguardanti la liquidazione dei commercianti ufficialmente ri-registrati si applicano di conseguenza le disposizioni del capitolo Diciassette “Liquidazione” del codice commerciale .
  • 6. Il procedimento di registro avviato prima dell’entrata in vigore della legge è chiuso dal tribunale secondo l’ordinanza esistente.
  • 7. Nella legge sulle cooperative (promulgata, SG, numero 113 del 1999; modificato, numero 92 del 2000, numero 98 del 2001, numero 13 del 2003, numero 102 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 3 :
  2. a) al par. 1 il testo prima del punto 1 è modificato come segue:

“(1) La cooperativa sarà iscritta nel registro di commercio su richiesta del consiglio di amministrazione, al quale sarà allegata”;

  1. b) al par. 3 le parole “il tribunale entra nella nuova cooperativa o le modifiche di cui all’articolo 37, comma 1, dopo che le sono state presentate” sono sostituite da “la nuova cooperativa o le modifiche di cui all’articolo 37, comma 1, devono essere inserite nel registro di commercio dopo la sua presentazione “.
  2. L’ articolo 4 è così modificato:

“Evento

Arte. 4. La cooperativa nasce dal giorno della sua iscrizione nel registro di commercio. ”

  1. Nell’art . 41 cpv. 2 è così modificato:

“(2) Nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, punto 2, l’agenzia del registro nomina un liquidatore, determina la durata della liquidazione e la remunerazione del liquidatore.”

  1. All’art. 42 :
  2. a) al par. 1 le parole “il registro del tribunale e saranno pubblicate nella” Gazzetta ufficiale dello Stato “sono sostituite da” il registro di commercio “;
  3. b) al par. 2 la parola “giorno” è sostituita da “momento”.
  4. All’art. 44, par. 1 il termine “promulgazione” è sostituito da “iscrizione nel registro di commercio”.
  5. All’art. 47 :
  6. a) il paragrafo 2 è abrogato;

(b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

“(3) I liquidatori sono tenuti entro 7 giorni dall’adozione della decisione di cui al paragrafo 1 a richiederne l’iscrizione nel registro di commercio.”

  1. All’art. 49 , assoc. 3 le parole “il registro del tribunale” sono sostituite da “il registro delle imprese”.
  • 8. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al BULSTAT Register Act (promulgato, SG 39 del 2005; emendato, SG 105/2005):
  1. Nell’art . 3, par. 1 :
  2. a) al punto 1 alla fine è aggiunto “chi non è commerciante”;
  3. b) il punto 2 è abrogato;
  4. c) al punto 3 alla fine è aggiunto “chi non è commerciante”;
  5. d) il punto 8 è così modificato:

“8. le succursali e le divisioni delle persone di cui ai punti 1, 5 e 7, nonché le succursali degli operatori economici iscritti nel registro di commercio;”.

  1. All’art. 6, par. 2 le parole “o l’imprenditore individuale” sono soppresse.
  2. Nell’art . 13 le parole “ad eccezione della loro registrazione come ditte individuali” sono cancellate.
  3. All’art. 19, par. 2, punto 2, le parole “o dell’impresa individuale” sono soppresse.
  4. All’art. 27, par. 1 le parole “ditte individuali, società commerciali e altre persone giuridiche” sono sostituite da “persone giuridiche che non sono commercianti”.
  5. All’art. 44 , art. 45, par. 1 , art. 46 , 47 e 48 le parole “e ditte individuali” sono soppresse.
  • 9. Nel codice di procedura civile(promulgato, Izv., numero 12 del 1952; modificato, numero 92 del 1952, numero 89 del 1953, numero 90 del 1955, numero 90 del 1956, numero 90 del 1958, SG 50 e 90 del 1961, modificato, SG n. 99 del 1961, modificata, SG n. 1 del 1963, SG n. 23 del 1968, numero 27 del 1973, numero 89 del 1976, numero 36 del 1979, numero 28 del 1983, numero 41 del 1985, numero 27 del 1986, numero 55 del 1987, numero 60 del 1988, numero 31 e 38 del 1989, numero 31 del 1990, numero 62 del 1991, numero 55 del 1992, numero 61 e 93 del 1993, numero 87 del 1995, nn. 12, 26, 37, 44 e 104 del 1996, n. 43, 55 e 124 del 1997, n. 21, 59, 70 e 73 del 1998, n. 64 e 103 del 1999, n. 36, 85 e 92 del 2000, n. 25 del 2001, 105 e 113 del 2002, n. 58 e 84 del 2003, n. 28 e 36 del 2004, n. 38, 42, 43, 79, 86, 99 e 105 del 2005) i seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate:
  1. Nell’art . 398b :
  2. a) al par. 1, prima frase le parole “al tribunale distrettuale di registrazione della società” sono sostituite da “per l’iscrizione nel registro di commercio” e nella terza frase le parole “il tribunale di registrazione” sono sostituite da “l’agenzia del registro” ;
  3. b) al par. 2:

a bis) nella quarta frase, le parole “questa deve essere iscritta d’ufficio nel registro di commercio, seguita dalla liquidazione da parte di un liquidatore designato dal tribunale” sono sostituite da “inviare la decisione dell’agenzia del registro per l’iscrizione nel commerciale Registrati”;

  1. bb) è creata la quinta frase: “Dopo l’iscrizione, la liquidazione è effettuata da un liquidatore nominato dal funzionario del registro presso l’Agenzia del registro.”;
  2. c) al par. 3:

a bis) nella quarta frase, le parole “questa deve essere iscritta d’ufficio nel registro di commercio, seguita dalla liquidazione da parte di un liquidatore designato dal tribunale” sono sostituite da “inviare la decisione dell’agenzia del registro per l’iscrizione nel commerciale Registrati”;

  1. bb) è creata la quinta frase: “Dopo l’iscrizione, la liquidazione è effettuata da un liquidatore nominato dal funzionario del registro presso l’Agenzia del registro.”
  2. Nel titolo del capitolo cinquantadue, i termini “e le imprese individuali” sono soppressi.
  3. Nell’art . 489, par. 1 le parole “la restaurazione delle cooperative, nonché la registrazione e la cancellazione delle ditte individuali” sono sostituite da “che non sono commercianti”.
  4. All’art. 490, par. 1 :
  5. a) alla lettera a), le parole “o la società del commerciante individuale” sono soppresse;
  6. b) alla lettera c), le parole “o l’impresa individuale” sono soppresse.
  7. All’art. 491 le parole “o l’impresa individuale” sono cancellate.
  8. All’art. 491a :
  9. a) al par. 1 ovunque la parola “commerciale” è sostituita da “il rispettivo” e la parola “commerciante” è sostituita da “persona giuridica”;
  10. b) al par. 2 la parola “commerciale” deve essere sostituita da “il rispettivo” e la parola “società” deve essere sostituita da “la persona giuridica”.
  11. All’art. 494 la lettera “c” è abrogata.
  12. All’art. 495 :
  13. a) al par. 1, la lettera “b” le parole “o la società del commerciante individuale” sono cancellate;
  14. b) al par. 2 le parole “o la società del commerciante individuale” sono soppresse;
  15. c) al par. 3 le parole “o di un imprenditore individuale” sono soppresse e le parole “che non hanno” sono sostituite da “che non esistono”.
  • 10. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al Codice di procedura fiscale-assicurazione (SG, numero 105 del 2005):
  1. Nell’art . 28, par. 1 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. l’indirizzo permanente – per le persone fisiche, se nessun altro indirizzo è indicato per iscritto, per le persone iscritte nel registro BULSTAT – l’indirizzo per la corrispondenza iscritto nel registro, e per le imprese individuali – l’indirizzo della direzione; “;

  1. b) al punto 2 alla fine è aggiunto “rispettivamente nel registro di commercio non è stato inserito nessun altro indirizzo di direzione”.
  2. All’art. 77 cpv. 1 è modificato come segue:

che sono garantiti dall’ordine di questa legge. Alla domanda di registrazione deve essere allegato il certificato di cui alla seconda frase. ”

  1. Nell’art . 81, par. 1 il punto 3 è modificato come segue:

“3. il codice unificato di identificazione determinato dall’Agenzia del registro o il codice unificato di identificazione secondo BULSTAT, rispettivamente il numero civile unificato o il numero personale dello straniero;”.

  1. All’art. 82 cpv. 2, 3 e 4 sono modificati come segue:

“(2) I dati delle persone fisiche locali e straniere, ad eccezione delle persone di cui all’articolo 80, paragrafo 2, delle persone iscritte nel registro di commercio e delle persone soggette a registrazione nel registro BULSTAT, devono essere iscritte nel registro dalla rispettiva Direzione territoriale sulla base della prima dichiarazione presentata relativa alla fiscalità o ai contributi previdenziali obbligatori.

(3) I dati di cui all’art. 81, par. 1 per le persone iscritte nel registro di commercio e per le persone iscritte nel registro BULSTAT è iscritta d’ufficio dalla rispettiva direzione territoriale competente sulla base dei dati del registro di commercio, rispettivamente del registro BULSTAT.

(4) L’iscrizione ufficiale dei dati nel registro, al di fuori dell’interessato all’iscrizione dal registro di commercio, rispettivamente dal registro BULSTAT, deve essere effettuata con protocollo ai sensi dell’art. 50 sulla base di iscrizioni in altri registri ufficiali (pubblici) o di accertamenti effettuati dopo l’ispezione da parte di un’autorità delle entrate. In questo caso, in assenza di un numero civile univoco o di un numero personale di uno straniero, la persona riceve un numero ufficiale “.

  1. All’art. 84 cpv. 1 e 2 sono modificati come segue:

“(1) Le persone registrate devono essere identificate dai dati di cui all’art. 81, comma 1, articoli 2-4, poiché l’identificazione delle persone iscritte nel registro BULSTAT deve essere effettuata da un codice identificativo unico sotto BULSTAT, e per le ditte individuali – mediante un’unica identificazione un codice rilasciato dall’Agenzia del Registro, rispettivamente un numero personale di straniero e un codice identificativo BULSTAT univoco.

(2) L’identificazione delle persone fisiche, non iscritte nel registro di commercio, rispettivamente nel registro BULSTAT, deve essere effettuata mediante il numero civile univoco o il numero personale di uno straniero. ”

  1. All’art. 248, par. 9 la prima frase è modificata come segue: “Il numero di offerta dell’articolo, il prezzo e il numero dell’offerente che offre il prezzo più alto devono essere inseriti nel verbale, per le persone fisiche – nome e PIN, per i commercianti – nome e univoco codice identificativo rilasciato dall’Agenzia. iscrizioni, per le persone iscritte nel registro BULSTAT – e un codice identificativo unico BULSTAT, rispettivamente i dati del rappresentante autorizzato. “
  2. All’art. 251, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. dati per il proponente – nome, numero civile univoco (nome, codice di identificazione univoco, determinato dall’Agenzia del registro, codice di identificazione unificato secondo BULSTAT) e indirizzo;”.

  1. Il paragrafo 2 bis è aggiunto alle disposizioni aggiuntive :

“§ 2a. Le succursali di società commerciali e divisioni possono continuare a essere segnalate come assicuratori separatamente dalla società e dalle sue altre filiali e divisioni, identificandosi con il loro codice di identificazione univoco ai sensi del BULSTAT ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della legge sul registro BULSTAT . ”

  • 11. Nel Codice delle assicurazioni sociali (promulgato, SG 110/1999, SG 55/2000 – Decisione № 5 della Corte Costituzionale del 2000; modificato, SG 64/2000)., SG n. 1, 35 e 41 del 2001, n. 1, 10, 45, 74, 112, 119 e 120 del 2002, n. 8, 42, 67, 95, 112 e 114 del 2003., n. 12, 38, 52, 53 , 69, 70, 112 e 115 del 2004, n. 38, 39, 76, 102, 103, 104 e 105 del 2005, n. 17 del 2006.) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 7, par. 6 le parole “secondo il registro BULSTAT” sono cancellate.
  2. All’art. 110, par. 4 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  3. Nell’art . 112 le parole “il codice di identificazione BULSTAT” sono sostituite da “il codice di identificazione unificato” e le parole “nel registro BULSTAT” sono soppresse.
  4. All’art. 122a, par. 1, punto 8, la parola “Bulstat” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  5. All’art. 122 g :
  6. a) al par. 1 le parole “Il tribunale distrettuale presso la sede della compagnia di assicurazione pensionistica” sono sostituite da “l’agenzia del registro”;
  7. b) al par. 2 le parole “la decisione del tribunale” sono sostituite da “il certificato”.
  8. All’art. 122h le parole “il tribunale che ha eseguito la registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “l’agenzia del registro”.
  9. All’art. 145, par. 1, punto 9, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  10. All’art. 150, par. 1, punto 4, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  11. All’art. 169a, par. 2 la parola “giudiziario” è sostituita da “commerciale” e le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  12. All’art. 218, par. 1, punto 9, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  13. All’art. 221, par. 3, punto 3, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  14. All’art. 237, il punto 1 dopo le parole “la licenza della pensione e” la parola “tribunale” sono sostituite da “commerciali” e dopo le parole “assicurazione pensionistica” e “le parole” del codice BULSTAT “sono sostituite da” l’unico codice di identificazione “.
  15. All’art. 269, par. 1 voce 8 è così modificata:

“8. un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio della compagnia di assicurazioni.”

  1. All’art. 272, par. 3, punto 3, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  2. All’art. 305, il punto 1 dopo le parole “la licenza e” la parola “giudiziario” sono sostituite da “commerciale” e dopo le parole “qualifica e” le parole “il codice BULSTAT” sono sostituite da “il codice di identificazione unificato”.
  • 12. Nella legge sui medicinali e le farmacie in medicina umana (promulgata, SG, n. 36 del 1995, n. 61 del 1996 – Decisione n. 10 della Corte costituzionale del 1996; modificata, n. 38 del 1998, n. 30 del 1999 , numero 10 del 2000, numero 37 del 2000 – Decisione n. 3 della Corte costituzionale del 2000; modificata, numero 59 del 2000., numero 78 del 2000 – Decisione n. 7 della Corte costituzionale del 2000, modificata, numero 41 del 2001 , SG n. 107 e 120 del 2002, emendato, emendato 2 del 2003, SG n. 56, 71 e 112 del 2003, SG n. 70 e 111 del 2004, SG n. 37, 76, 85, 87, 99 e 105 del 2005) saranno apportate le seguenti modifiche):
  1. Nell’art . 11, par. 3 il punto 2 è così modificato:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 56, punto 3, le parole “una trascrizione della decisione del tribunale o un certificato per l’iscrizione in un registro del tribunale” sono sostituite da “un certificato corrente per l’iscrizione nel registro delle imprese”.
  2. Nell’art . 74 :
  3. a) al par. 1 il punto 7 è modificato come segue:

“7. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato, se è un professionista.”;

  1. b) al par. 6:

a bis) al punto 3 la parola “giudiziario” è soppressa;

(bb) il punto 4 è abrogato.

  1. All’art. 81g, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 13. Nella Legge per il sostegno dei produttori agricoli (promulgata, SG, numero 58 del 1998; modificato, numeri 79 e 153 del 1998, numeri 12, 26, 86 e 113 del 1999)., Numero 24 del 2000, problemi 34 e 41 del 2001, numeri 46 e 96 del 2002, numero 18 del 2004, numeri 14 e 105 del 2005, numero 18 del 2006) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 7g, par. 3 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato aggiornato per l’iscrizione del richiedente nel registro di commercio, rilasciato fino a un mese prima della presentazione della domanda;”;

  1. b) il punto 3 è abrogato.
  2. All’art. 10c, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 14. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 115/1997; modificata, SG 19/1998; modificata, SG 21 e 153/1998, SG n. 12)., 50, 51, 64, 81, 103, 110 e 111 del 1999, n. 105 e 108 del 2000, n. 34 e 110 del 2001, n. 45, 61, 62 e 119 del 2002 42 e 109 del 2003, numeri 18, 53 e 107 del 2004, numeri 39, 88, 91, 102, 103 e 105 del 2005) all’art. 41, par. 1 il termine “tribunale” è sostituito da “registro di commercio”.
  • 15. Le seguenti modifiche devono essere apportate alla Legge per i crediti garantiti dei lavoratori e dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro (promulgata, SG, numero 37 del 2004; modificata, numeri 104 e 105 del 2005):
  1. Nell’art . 4, par. 1, punto 1, la parola “promulgazione” è sostituita da “entrata”.
  2. All’art. 6 le parole “promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”.
  3. Nell’art . 23, par. 4 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  4. All’art. 25 la parola “promulgazione” è sostituita da “entrata”.
  • 16. Nella legge sull’industria cinematografica (promulgata, SG, numero 105 del 2003; modificata, numeri 28, 94 e 105 del 2005) nell’art. 20, par. 1 devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. I punti 2 e 3 sono abrogati.
  • 17. Nella legge sul turismo (promulgata, SG, numero 56 del 2002; modificato, numeri 119 e 120 del 2002, numero 39 del 2004, numeri 28, 39, 94, 99 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 18, par. 1 :
  2. a) nel testo che precede il punto 1, le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”;
  3. b) al punto 1 le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  4. All’art. 21, par. 1 il punto 5 è così modificato:

“5. codice identificativo unico;”.

  1. Nell’art . 50, par. 3, punto 1, le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  2. All’art. 50b, par. 1, punto 1, le parole “certificato per l’iscrizione nel registro di commercio” sono sostituite da “certificato per l’iscrizione nel registro di commercio”.
  3. All’art. 50c, par. 1, punto 1, le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  4. All’art. 50 g, par. 1, punto 1, le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  5. All’art. 61, par. 1 :
  6. a) al punto 1 la lettera “e” è modificata come segue:

“e) un codice di identificazione unico;”;

  1. b) al punto 2, la lettera “h” e la lettera “e” le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”;
  2. c) al punto 3, lettera “e”, le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  • 18. Nella Legge per la registrazione e il controllo delle macchine agricole e forestali (promulgata, SG, numero 79 del 1998; modificato, numero 22 del 2003, numeri 74 e 88 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nell’art . 9, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 11 :
  2. a) al par. 1 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”;
  3. b) al par. 4:
  4. aa) al punto 6 le parole “o l’imprenditore individuale” sono sostituite da “quando non è un commerciante, rispettivamente un certificato di iscrizione nel registro di commercio – per i professionisti”;

(bb) il punto 7 è abrogato;

  1. c) al par. 5, il punto 1 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 19. Nella legge sulla radio e la televisione (promulgata SG 138 del 1998, SG 60/1999 – Decisione n. 10 della Corte Costituzionale del 1999 modificata SG 81/1999) 79 del 2000 , N. 96 del 2001, n. 77 e 120 del 2002, n. 99 e 114 del 2003, n. 99 e 115 del 2004, n. 88, 93 e 105 del 2005, numero 21 del 2006) nell’art. 111, punto 2, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  • 20. Nella Legge per la tutela dell’ordine pubblico nello svolgimento di eventi sportivi (promulgata, SG, n. 96 del 2004; modificata, questioni 103 e 105 del 2005) all’art. 6, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. sede legale e indirizzo della direzione, codice identificativo univoco degli operatori, rispettivamente codice identificativo secondo BULSTAT;”.

  • 21. Nella legge sul patrocinio (SG, n. 103 del 2005) all’art. 11 devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nel par. 4 le parole “copie certificate conformi dei documenti di cui al comma 3, punti 1, 2, 4 e 5” sono sostituite da “certificato di registrazione commerciale in corso e certificato di registrazione fiscale”.
  2. Nel par. 5:
  3. a) al punto 1 dopo le parole “registrazione del tribunale” devono essere aggiunte “per le persone di cui all’articolo 9, paragrafo 2” e dopo le parole “secondo il registro BULSTAT” sono aggiunte “per le persone di cui all’articolo 9, paragrafo 2 e codice commerciante di identificazione unificata “;
  4. b) al punto 2 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 22. Nella legge sugli istituti medici (promulgata, SG n. 62/1999; modificata, SG n. 88 e 113/1999; modificata, SG n. 114/1999; modificata, SG n. 36, 65 e 108 del 2000 , N. 51 del 2001 – Decisione n. 11 della Corte costituzionale del 2001, modificata, n. 28 e 62 del 2002, n. 83, 102 e 114 del 2003, SG 70 del 2004, SG n. 46, 76, 85, 88 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 36, par. 4 la parola “giudiziaria” è sostituita da “commerciale”.
  2. All’art. 36a, par. 3 la parola “giudiziaria” è sostituita da “commerciale”.
  3. Nell’art . 37, par. 6 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  4. All’art. 40, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  1. All’art. 41, par. 1, punto 3, le parole “numero e lotto della registrazione del tribunale, numero della causa aziendale” devono essere cancellate.
  2. All’art. 47 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  1. All’art. 49, par. 1 il punto 2 è modificato come segue:

“2. dati per l’istituto medico – nome, sede, capitale, codice di identificazione unificato;”.

  1. All’art. 51a, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  • 23. Nella legge sulle telecomunicazioni (promulgata, SG 88/2003; modificata, SG 19, 77, 88, 95, 99 e 105 del 2005, SG 17/2006) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 88, par. 1 le parole “certificato per lo stato attuale della registrazione presso il tribunale, copia del certificato per la registrazione in BULSTAT” devono essere sostituite da “certificato per la registrazione commerciale in corso”.
  2. All’art. 148, punto 1, le parole “registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “registrazione nel registro di commercio”.
  • 24. Nella legge sull’educazione fisica e lo sport (promulgata, SG, numero 58 del 1996, numero 53 del 1997 – Decisione n. 8 della Corte costituzionale del 1997; modificata, numero 124 del 1998, SG n. 51 e 81 del 1999 SG 53 del 2000, modificata SG 55 del 2000, modificata SG 64/2000 SG 75 del 2002, numero 95 del 2002 – Decisione n. 6 della Corte Costituzionale del 2002 modificata , numero 120 del 2002, numero 96 del 2004, numeri 88 e 103 del 2005) all’art. 51a, par. 5 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 25. Nello Spatial Planning Act (promulgato, SG, numero 1 del 2001; modificato, numeri 41 e 111 del 2001, numero 43 del 2002, numeri 20, 65 e 107 del 2003, nn. 36 e 65 del 2004, nn. . 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 e 105 del 2005) nell’art. 167, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  • 26. Nel Tobacco and Tobacco Products Act (promulgato, SG, numero 101 del 1993; modificato, numero 19 del 1994, numero 110 del 1996, numero 153 del 1998)., Numeri 113 del 1999, numeri 33 e 102 del 2000 , numeri 110 del 2001, numeri 20 del 2003, numeri 57 e 70 del 2004, numeri 91, 95, 99 e 105 del 2005, numero 18 del 2006) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 37, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  1. Nell’allegato № 1 all’art. 6, par. 1 e nell’Allegato № 3 all’art. 37, par. 1 ovunque la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione univoco”.
  • 27. Nella Legge per lo stoccaggio e il commercio di cereali (promulgata, SG, numero 93 del 1998; emendata, numero 101 del 2000, numeri 9 e 58 del 2003, numero 69 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 11a, par. 2 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

  1. b) il punto 2 è abrogato.
  2. All’art. 24, par. 4 :
  3. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

  1. b) il punto 2 è abrogato.
  • 28. Nella legge sui servizi postali (promulgata, SG 64/2000; modificata SG 112/2001, SG 45 e 76/2002, SG 26/2003), numeri 19, 88, 99 e 105 del 2005, numero 17 del 2006) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 43, par. 2 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

  1. b) i punti 2 e 3 sono abrogati.
  2. All’art. 59 :
  3. a) al par. 1, punto 1, le parole “registrazione BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”;
  4. b) al par. 2:

a bis) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

(bb) il punto 2 è abrogato.

  • 29. Nella Legge per le piccole e medie imprese (promulgata, SG, n. 84 del 1999; emendata, n. 80 e 92 del 2000, n. 42 del 2001, n. 28 del 2002 64, 2004) al § 1, punto 5 della disposizione aggiuntiva le parole “il rispettivo tribunale distrettuale” devono essere sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 30. Nella legge sulla promozione degli investimenti (promulgata, SG, numero 97 del 1997; emendata, edizione 99 del 1997; modificata, edizioni 29 e 153 del 1998, numero 110). Del 1999, SG n. 28/2002, SG No 37/2004; modificata, SG.40 del 2004) nell’art. 7 le parole “il tribunale nel cui distretto si trova la sua sede” sono sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 31. Nella legge sugli scambi di merci e sui mercati (promulgata, SG, numero 93 del 1996; modificato, numeri 41 e 153 del 1998, numero 18 del 1999, numero 20 del 2000 n. 41 del 2001) i seguenti emendamenti e aggiunte deve essere effettuato:
  1. Nell’art . 14, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio del rispettivo professionista;”.

  1. L’ articolo 18 è così modificato:

” Art. 18. (1) L’Agenzia del Registro iscrive nel registro di commercio l’attività svolta come borsa merci, previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dalla commissione.

(2) L’Agenzia del registro iscrive nel registro di commercio l’attività svolta come mercato delle merci, previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dalla commissione. ”

  1. Nell’art . 21 :
  2. a) al par. 1 le parole “il tribunale distrettuale” devono essere sostituite da “l’agenzia del registro” e una seconda frase deve essere creata: “In questi casi la commissione nomina un liquidatore e determina il termine per eseguire la liquidazione e la remunerazione del liquidatore . “;
  3. b) al par. 2 le parole “il tribunale distrettuale” devono essere sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 32. Nella Legge per l’attività di sicurezza privata (promulgata, SG, n. 15 del 2004; emendata, n. 105 del 2005) all’art. 15, par. 2 devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. Il punto 2 è abrogato.
  • 33. Le seguenti modifiche devono essere apportate all’Accise Duties and Tax Warehouses Act (promulgata, SG 91 del 2005; modificata, SG 105 del 2005):
  1. Nell’art . 48, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 51, par. 1, punto 5, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  2. Nell’art . 54, par. 2, punto 3, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  3. All’art. 56, par. 2, punto 2, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  4. All’art. 57, par. 3 :
  5. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso di validità – originale o copia autenticata;”;

  1. b) il punto 5 è così modificato:

“5. una copia del certificato di registrazione fiscale certificata dalla persona;”.

  • 34. Nel Road Traffic Act (promulgato, SG, numero 20 del 1999; modificato, numero 1 del 2000, numeri 43, 45 e 76 del 2002, numero 16 e 22 del 2003, nn. 6, 70, 85 e 115 del 2004, nn. 79, 92, 99, 102, 103 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nell’art . 148, par. 3 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. una copia della decisione del tribunale per la registrazione con ordinanza di legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro, rispettivamente un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio;”;

  1. b) alla voce 2 alla fine è aggiunto “per le persone giuridiche senza scopo di lucro”.
  2. All’art. 152, par. 3 :
  3. a) il punto 1 è abrogato;
  4. b) il punto 2 è così modificato:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 35. Nella legge sulla gestione dei rifiuti (promulgata, SG 86/2003; modificata, SG 70/2004, SG 77, 87, 88, 95 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 30 :
  2. a) al par. 3 le parole “la registrazione presso il tribunale delle persone ai sensi del diritto commerciale” sono sostituite da “la sede delle persone nel registro delle imprese”;
  3. b) al par. 4 le parole “la registrazione presso il tribunale ai sensi del diritto commerciale” sono sostituite da “la sede presso il registro delle imprese”.
  4. All’art. 39, par. 1, punto 3, le parole “status giuridico attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”.
  5. Nell’art . 51, par. 1 :
  6. a) al punto 1 le parole “status giuridico attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”;
  7. b) il punto 2 è abrogato.
  8. All’art. 54 :
  9. a) al par. 4:

a bis) al punto 1 le parole “situazione giudiziaria attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”;

(bb) il punto 5 è abrogato;

  1. b) al par. 5 le parole “e 5” sono cancellate;
  2. c) al par. 6 la cifra “5” viene cancellata.
  3. All’art. 57, par. 2 le parole “numero di fascicolo della società; numero di volume e lotto; codice di identificazione del registro BULSTAT” devono essere sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  4. All’art. 62, par. 4 :
  5. a) al punto 1 le parole “status giuridico attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”;
  6. b) il punto 2 è abrogato.
  7. All’art. 67, par. 1, punto 2, le parole “status giudiziario” sono sostituite da “stato secondo il registro di commercio”.
  8. All’art. 80, par. 1 :
  9. a) al punto 1 le parole “certificato per lo stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato per la registrazione commerciale in corso”;
  10. b) al punto 3 le parole “certificato di stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di registrazione commerciale in corso”.
  11. All’art. 84, punto 3, le parole “certificato di stato attuale” sono sostituite da “certificato di registrazione commerciale in corso”.
  12. All’art. 87, par. 2, punto 2, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  • 36. Nella legge sugli alimenti (promulgata SG 90/1999, modificata SG 102/2003, SG 70/2004, SG 87, 99 e 105/2005) i seguenti emendamenti deve essere effettuato:
  1. Nell’art . 12, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio, se il richiedente è un professionista;”.

  1. All’art. 19, par. 2 le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  2. Nell’art . 22b, par. 1 nel testo prima del punto 1 dopo le parole “l’entità giuridica” è aggiunto “se non è un professionista e un codice di identificazione univoco quando è un professionista”.
  3. All’art. 25a, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio della società importatrice bulgara;”.

  • 37. Nella Legge per la regolamentazione amministrativa della produzione e del commercio di dischi ottici, matrici e altri supporti, contenenti oggetti del diritto d’autore (promulgata, SG, n. 74 del 2005; modificata, n. 105 del 2005).) Quanto segue vengono apportate modifiche:
  1. Nell’art . 8 :
  2. a) al par. 1, punto 1, le parole “codice di identificazione secondo il registro BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato” e la parola “giudiziario” è sostituita da “commerciale”;
  3. b) al par. 2:

a bis) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”;

(bb) i punti 2 e 4 sono abrogati.

  1. All’art. 9, par. 9 :
  2. a) al punto 2 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”;
  3. b) il punto 4 è così modificato:

“4. codice identificativo unico;”.

  1. Nell’art . 12, punto 5, la parola “giudiziario” è sostituita da “commerciale”.
  2. All’art. 14, par. 1, punto 3, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  3. All’art. 15, par. 1, punto 1, le parole “codice di identificazione secondo il registro BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato” e le parole “registrazione del tribunale” sono sostituite da “registrazione nel registro di commercio”.
  4. All’art. 17, par. 1 :
  5. a) al punto 2 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”;
  6. b) il punto 3 è così modificato:

“3. codice di identificazione unico;”.

  1. All’art. 20 :
  2. a) al par. 1, dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto il punto 1 “rispettivamente codice unificato di identificazione degli operatori” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”;
  3. b) al par. 2, il punto 2 è modificato come segue:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato, se il richiedente è un professionista;”.

  1. All’art. 22, par. 1, il punto 2 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  2. All’art. 24, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  3. All’art. 25, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  4. All’art. 27, par. 1, il punto 2 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  5. All’art. 28, par. 1, il punto 2 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  6. All’art. 30, par. 4 :
  7. a) il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato, rilasciato fino a due mesi prima della presentazione della domanda;”;

  1. b) il punto 3 è abrogato;
  2. c) al punto 4 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  3. All’art. 34, par. 1 :
  4. a) al punto 2 le parole “numero di pratica della società” sono cancellate;
  5. b) al punto 3 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”;
  6. c) il punto 4 è così modificato:

“4. codice identificativo unico;”.

  1. All’art. 36, punto 5, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  2. All’art. 41, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  3. All’art. 42, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  4. All’art. 48, par. 1 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  5. All’art. 51, par. 4 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 38. Nel Wine and Spirits Act (promulgato SG 86/1999, modificato SG 56/2002, SG 16, 108 e 113 del 2004, SG 99) e 105 del 2005, numero 18 del 2006) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 23a, par. 3, punto 3, le parole “copia della carta d’identità secondo il registro BULSTAT e” sono cancellate.
  2. All’art. 40, par. 4 :
  3. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”;

  1. b) il punto 7 è così modificato:

“7. una copia certificata dal commerciante del certificato di registrazione ai sensi del codice di procedura fiscale e assicurativa;”.

  • 39. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate alla Legge sul bestiame (promulgata, SG 65 del 2000; modificata, SG 18/2004 SG 87/2005):
  1. Nell’art . 14b :
  2. a) al par. 1 dopo le parole “secondo BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente un codice di identificazione univoco per i commercianti”;
  3. b) al par. 2, il punto 1 prima delle parole “decisione del tribunale” è aggiunto “certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio per i commercianti, rispettivamente”.
  4. All’art. 15, par. 4 :
  5. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”;

  1. b) i punti 2 e 3 sono abrogati.
  • 40. Nella legge sull’artigianato (promulgata, SG 42 del 2001; modificata SG 112/2001, SG 56/2002, SG 99 e 105/2005, SG 10 del 2006) quanto segue le modifiche e le aggiunte devono essere apportate:
  1. Nell’art . 23, par. 1, punto 1, le parole “registrazione e BULSTAT” sono sostituite da “registrazione commerciale e codice di identificazione unificato”.
  2. All’art. 24 :
  3. a) al par. 2, è aggiunto il punto 1 alla fine “e il codice di identificazione univoco per gli operatori, rispettivamente il codice di identificazione in BULSTAT per le altre persone”;
  4. b) al par. 3, il punto 2 è modificato come segue:

“2. per le persone iscritte ai sensi del diritto commerciale e del diritto delle cooperative – certificato in corso di validità per l’iscrizione nel registro di commercio;”.

  • 41. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al Biological Diversity Act (promulgato, SG 77/2002; emendato, SG 88 e 105/2005):
  1. Nell’art . 43a, par. 5 il punto 3 è così modificato:

“3. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio.”

  1. All’art. 81, par. 2 il punto 2 è modificato come segue:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. Nell’art . 82, par. 2 il punto 4 è così modificato:

“4. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”.

  1. All’art. 92, par. 1, alla fine è aggiunto il punto 1 “o codice di identificazione univoco per i commercianti”.
  2. All’art. 97 :
  3. a) al par. 1 dopo la parola “giudiziario” deve essere aggiunto “o commerciale”;
  4. b) al par. 2, alla fine è aggiunto il punto 1 “o codice di identificazione univoco per i commercianti”.
  • 42. Nel Forest Act (promulgato, SG 125/1997; modificato SG 79 e 133 del 1998, SG 26/1999, SG 29 e 78 del 2000)., SG 77, 79 e 99 del 2002, numeri 16 e 107 del 2003, numeri 72 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti integrazioni:
  1. Nell’art . 14c, par. 2, il punto 1 dopo le parole “per identità” è aggiunto “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  2. All’art. 16a, par. 2, il punto 1 dopo le parole “per identità” è aggiunto “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  3. Nell’art . 68a, par. 2, il punto 4 all’inizio prima della parola “certificato” è aggiunto “certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio, rispettivamente”.
  4. All’art. 68b, par. 2, il punto 5 all’inizio prima della parola “certificato” è aggiunto “certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio, rispettivamente”.
  5. Nel § 123, par. 2, il punto 1 dopo le parole “per identità” è aggiunto “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  • 43. Nella Legge sui fondi di privatizzazione (promulgata, SG, numero 1 del 1996; emendata, numeri 68 e 85 del 1996, numeri 39 e 52 del 1998, numero 114 del 1999 d.) Nell’art. 15 le parole “Il tribunale distrettuale entrerà nel fondo di privatizzazione” saranno sostituite da “Sarà iscritto il fondo di privatizzazione”.
  • 44. Le seguenti modifiche devono essere apportate alla Legge sulle società a scopo di investimento speciale (promulgata, SG 46/2003; modificata, SG 109/2003, SG 107/2004):
  1. Nell’art . 5, par. 4 le parole “che riceve la decisione del tribunale” sono sostituite da “la voce”.
  2. All’art. 14 :
  3. a) al par. 1 le parole “il tribunale di registrazione della società con scopo di investimento speciale” sono sostituite da “l’agenzia del registro”;
  4. b) al par. 2 la parola “tribunale” è sostituita da “l’agenzia del registro”;
  5. c) al par. 3 le parole “il tribunale di registrazione deve modificare ufficialmente” sono sostituite da “l’agenzia del registro registra ufficialmente una modifica di”.
  6. Nell’art . 15 cpv. 3 è così modificato:

“(3) La modifica dello statuto deve essere iscritta nel registro di commercio dopo la presentazione dell’approvazione di cui al paragrafo 1.”

  • 45. Le seguenti modifiche devono essere apportate alla legge sui documenti elettronici e la firma elettronica (promulgata, SG 34/2001; modificata, SG 112/2001):
  1. Nell’art . 24, par. 1 :
  2. a) al punto 1 la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”;
  3. b) al punto 2 le parole “registrazione del tribunale” sono sostituite da “registrazione”.
  4. All’art. 36, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 46. Nella legge per la protezione dall’impatto nocivo delle sostanze e dei preparati chimici (promulgata, SG, numero 10 del 2000; emendata, numero 91 del 2002, numeri 86 e 114 del 2003, nn. 100 e 101 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 14g, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 18, par. 1 :
  2. a) al punto 1 la lettera “a” è modificata come segue:

“a) un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”

  1. b) al punto 2 la lettera “a” è modificata come segue:

“a) un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato”.

  1. Nell’art . 19 septies, punto 2, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  2. All’art. 19h, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. Il punto 1 del 19c è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 19u, par. 1 il punto 2 è modificato come segue:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 22a, par. 2, punto 1, le parole “certificato di stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  2. All’art. 22d, par. 1, punto 2, le parole “certificato di stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  • 47. Nella legge sulla salute (promulgata, SG, numero 70 del 2004; modificato, numero 46 del 2005, numeri 76, 85, 88, 94 e 103 del 2005, numero 18 del 2006) nell’art. 36, par. 1 le parole “e per i commercianti – i dati della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “e se si tratta di un commerciante – presentare un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio”.
  • 48. Nella legge sull’assicurazione sanitaria (promulgata, SG, numero 70 del 1998; modificata, questioni 93 e 153 del 1998, questioni 62, 65, 67, 69, 110 e 113 del 1999 n. 1, 31 e 64 del 2000 , N. 41 del 2001, n. 1, 54, 74, 107, 112, 119 e 120 del 2002, n. 8, 50, 107 e 114 del 2003, n. 28, 38, 49, 70, 85 e 111 del 2004, nn.39, 45, 76, 99, 102, 103 e 105 del 2005, nn.17 e 18 2006), devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 88, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio; numero e data di rilascio della licenza della compagnia di assicurazione malattia;”.

  1. All’art. 95, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. dati per il richiedente – nome, PIN, indirizzo permanente – per le persone fisiche; certificato attuale per l’iscrizione nel registro di commercio;”.

  1. Nell’art . 99, par. 1, il punto 2 dopo le parole “persone giuridiche” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato – per i commercianti”.
  • 49. Nello Special Pledges Act (promulgato SG n. 100/1996; modificato SG 86/1997, SG 42/1999, SG 19 e 58/2003), SG n. 34 e 43 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 21 :
  2. a) al par. 2 la parola “lotto” è sostituita da “caso”;

(b) il paragrafo 6 è modificato come segue:

“(6) Contemporaneamente all’iscrizione della trasformazione, l’Agenzia del Registro deve inserire negli archivi aziendali di ciascuna delle società trasformatrici, nonché dell’impresa individuale al momento del trasferimento della proprietà a un unico proprietario e del trasferimento del pegno di un’impresa commerciale al rispettivo successore. ”

  1. All’art. 50, punto 5, le parole “dal tribunale di registrazione” sono sostituite da “da una decisione del tribunale”.
  2. Nell’art . 51 le parole “il tribunale di registrazione” sono sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 50. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al Codice delle assicurazioni (promulgato, SG 103 del 2005; modificato, SG 105/2005):
  1. Nell’art . 35 :
  2. a) al par. 1 i termini “Il tribunale deve iscriversi nel registro di commercio” è sostituito da “Nel registro di commercio deve essere iscritto”;
  3. b) al par. 2 le parole “trascrizione della decisione del tribunale” sono sostituite da “certificato” e infine “nel registro di commercio” sono aggiunte.
  4. All’art. 44 :
  5. a) al par. 1 le parole “Il tribunale iscrive la succursale nel registro di commercio” sono sostituite da “Una succursale deve essere iscritta nel registro di commercio”;
  6. b) al par. 2 le parole “la decisione del tribunale” sono sostituite da “il certificato” e infine sono aggiunte “nel registro di commercio”.
  7. Nell’art . 120, par. 1, punto 1, le parole “dal tribunale” sono cancellate.
  8. All’art. 122 :

(a) il titolo è modificato come segue: “Iscrizione di risoluzione”;

  1. b) al par. 1 la parola “tribunale” è sostituita da “agenzia del registro”;

(c) il paragrafo 2 è modificato come segue:

“(2) L’assicuratore è tenuto a presentare alla commissione un certificato per l’iscrizione ai sensi del paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dall’esecuzione dell’iscrizione.”

  1. All’art. 123 :

(a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) Nei casi di cui all’articolo 119, punto 2, la procedura di liquidazione è aperta con decisione della commissione. La decisione conterrà i motivi per la revoca della licenza e determinerà un liquidatore, la sua remunerazione e il termine per la liquidazione . La decisione deve essere inviata all’Agenzia del registro per l’iscrizione nel registro delle imprese. ”

(b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

(2) L’Agenzia del Registro deve inserire la risoluzione dell’assicuratore e il nome del liquidatore. ”

  1. All’art. 124 cpv. 3 è così modificato:

“(3) Nei casi di cui al paragrafo 2 la commissione può rilasciare il liquidatore, per il quale invia la sua decisione all’agenzia del registro per l’iscrizione.”

  1. All’art. 125 le parole “il tribunale e” sono soppresse.
  2. All’art. 139 :
  3. a) al par. 1 le parole “La decisione del tribunale per l’avvio della procedura di liquidazione o insolvenza” sono sostituite da “L’iscrizione dell’apertura della procedura di liquidazione, nonché la decisione del tribunale per l’avvio della procedura di insolvenza”, e la parola ” “è sostituito da” avere “;

(b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

“(2) Contemporaneamente all’iscrizione nel registro di commercio dell’apertura della procedura di liquidazione e all’annuncio nel registro di commercio della decisione del tribunale per l’avvio della procedura di insolvenza, l’agenzia del registro invia la decisione del tribunale per la pubblicazione nel funzionario Gazzetta dell’Unione europea. E informazioni sulla legge applicabile, il tribunale competente e il curatore registrato, rispettivamente il curatore fallimentare. “;

  1. c) al par. 3 le parole “la decisione di avviare la procedura di liquidazione o” sono sostituite da “l’iscrizione dell’apertura della procedura di liquidazione o la decisione di avviare la procedura”.
  2. All’art. 302 cpv. 8 è così modificato:

“(8) Su richiesta del vicepresidente, rispettivamente della commissione, le circostanze devono essere iscritte nel registro di commercio, rispettivamente gli atti di cui al paragrafo 2, punti 3, 7, 9, 10 e 11 e al paragrafo 3 devono essere annunciato.”

  1. All’art. 310, par. 1 il punto 3 è modificato come segue:

“3. la licenza di un assicuratore è stata revocata fino alla nomina da parte del tribunale di un curatore fallimentare o all’iscrizione nel registro delle imprese di un liquidatore.”

  • 51. Nel Banking Act (promulgato, SG 52 del 1997; integrato, SG 15/1998; modificato, SG 21, 52, 70 e 89 del 1998, SG 54, 103 e 114 del 1999, n. 24, 63, 84 e 92 del 2000, n. 1 del 2001, n. 45, 91 e 92 del 2002, n. 31 del 2003 19, 31, 39 e 105 del 2005) le seguenti modifiche saranno fatto:
  1. L’ articolo 22 è così modificato:

” Art. 22. (1) Dopo aver deciso di revocare una licenza di una banca, la Banca centrale deve:

  1. nei casi di cui all’art. 21, par. 1 nomina un liquidatore e determina il termine entro il quale egli deve effettuare la liquidazione; la decisione viene inviata per l’iscrizione nel registro di commercio; o
  2. nei casi di cui all’art. 21, par. 2 presenta una richiesta al rispettivo tribunale distrettuale per l’avvio di una procedura di insolvenza.

(2) La decisione ai sensi del par. 1, punto 2 sarà promulgato nella Gazzetta ufficiale dello Stato. ”

  1. All’art. 65 cpv. 5 è così modificato:

“(5) Su richiesta della Banca Centrale, le circostanze devono essere iscritte nel registro di commercio, rispettivamente gli atti di cui al paragrafo 2 devono essere annunciati.”

  • 52. Nella legge sull’insolvenza bancaria (promulgata, SG 92 del 2002, modificata, SG 67/2003, SG 36/2004, SG 31 e 105/2005). fatto:
  1. L’ articolo 15 è così modificato:

“Registrazione delle decisioni dei tribunali

Arte. 15. La decisione del tribunale ai sensi dell’art. 13, par. 1 deve essere iscritto nel registro di commercio. ”

  1. All’art. 16 par. 5 è così modificato:

“(5) La decisione che revoca una decisione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 o dell’articolo 14 deve essere iscritta nel registro di commercio.”

  1. Nell’art . 19, par. 2 le parole “promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”.
  2. All’art. 24, par. 2 le parole “pubblicate nella Gazzetta ufficiale” sono sostituite da “iscritte nel registro di commercio”.
  3. All’art. 26 :
  4. a) al par. 5 le parole “il rispettivo registro del tribunale e saranno promulgate nella” Gazzetta ufficiale dello Stato “sono sostituite da” il registro di commercio “;
  5. b) al par. 6, frase due, le parole “il registro del tribunale e la promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “il registro di commercio” e la frase tre è cancellata;

(c) il paragrafo 7 è abrogato.

  1. All’art. 29 :
  2. a) al par. 3 le parole “il rispettivo registro giudiziario e saranno promulgate nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “il registro di commercio”;
  3. b) al par. 4 nella prima frase alla fine sono aggiunti “così come dell’Agenzia del registro” e le frasi due e tre sono cancellate;

(c) il paragrafo 5 è abrogato.

  1. All’art. 56, par. 1 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  2. All’art. 59, par. 4 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  3. All’art. 63, par. 1 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  4. All’art. 64, par. 2 le parole “annunciato nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “dichiara per annuncio nel registro di commercio” e le parole “promulgazione del bando” sono sostituite da “annuncio”.
  5. All’art. 105 :
  6. a) al par. 4 le parole “il rispettivo registro giudiziario e saranno promulgate nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “il registro di commercio”;
  7. b) al par. 5 le parole “la sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato” sono sostituite da “la sua iscrizione nel registro di commercio”.
  8. All’art. 109, par. 2 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  • 53. Nella Legge sull’offerta pubblica di titoli (promulgata, SG, numero 114 del 1999; modificato, numeri 63 e 92 del 2000, numeri 28, 61, 93 e 101 del 2002)., Numeri 8, 31, 67 e 71 del 2003, numeri 37 del 2004, numeri 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. L’ articolo 31 è così modificato:

” Art. 31. L’Agenzia del Registro deve iscrivere la borsa nel registro di commercio dopo che le è stata presentata la licenza rilasciata dalla commissione.”

  1. All’art. 36 le parole “il tribunale di registrazione” sono sostituite da “l’agenzia del registro” e viene creata una seconda frase: “In questi casi la commissione nomina un liquidatore, fissa un termine per l’esecuzione della liquidazione e la remunerazione del liquidatore. “
  2. L’ articolo 49 è così modificato:

” Articolo 49. L’agenzia del registro iscrive nel registro di commercio l’oggetto dell’organizzazione dell’attività di un mercato mobiliare non ufficiale della persona ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, dopo che le è stata presentata la licenza rilasciata dalla commissione.”

  1. L’ articolo 67 è così modificato:

” Art. 67. L’Agenzia del Registro iscrive nel registro di commercio la società, rispettivamente, il diritto di svolgere i servizi e le attività di cui all’art. 54, comma 2 e 3 nel suo oggetto di attività, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione. ad esso. ”

  1. All’art. 74a cpv. 6 è così modificato:

“(6) L’agenzia del registro deve iscrivere nel registro di commercio le modifiche di cui al paragrafo 1, punti 1 e 2, dopo che le è stata presentata l’approvazione rilasciata dalla commissione, rispettivamente dal vicepresidente.”

  1. All’art. 89, par. 2 le parole “del tribunale” sono soppresse.
  2. All’art. 92 cpv. 4 è così modificato:

“(4) Salvo i casi di cui all’articolo 79, paragrafo 1, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del registro di commercio devono essere iscritti all’aumento di capitale, effettuato alle condizioni di cui all’articolo 5, dopo presentato ed emesso conferma dalla commissione. ”

  1. All’art. 112c , seconda frase, le parole “davanti al tribunale” sono cancellate.
  2. All’art. 115 cpv. 2 è così modificato:

“(2) L’azienda è tenuta ad annunciare l’invito ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 4 del diritto commerciale nel registro delle imprese e a pubblicarlo su un quotidiano centrale almeno 30 giorni prima della sua apertura.”

  1. All’art. 122, par. 2 le parole “in tribunale” sono soppresse.
  2. All’art. 183 :

(a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

(1) L’agenzia del registro iscrive la società di investimento nel registro di commercio dopo che le è stata presentata la rispettiva licenza rilasciata dalla commissione. “;

  1. b) al par. 2 le parole “trascrizione della decisione del tribunale” sono sostituite da “certificato di entrata”.
  2. All’art. 192, par. 5 la parola “Tribunale” è sostituita da “Agenzia del registro”.
  3. L’ articolo 207 è così modificato:

” Articolo 207. L’Agenzia del Registro iscrive nel registro di commercio la società, rispettivamente, il diritto di esercitare l’attività di cui all’articolo 202 nel suo oggetto di attività, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.”

  1. All’art. 212 cpv. 7 è così modificato:

(7) Su richiesta della commissione, rispettivamente del vicepresidente, l’agenzia del registro inserisce le circostanze, rispettivamente annuncia gli atti di cui al paragrafo 1 nel registro di commercio. ”

  • 54. Il Consiglio dei Ministri, entro il 1 ° ottobre 2006, sottoporrà all’Assemblea Nazionale progetti di legge per la modifica e l’integrazione delle leggi, le cui disposizioni devono essere portate in conformità con la presente legge.
  • 55. Lo statuto sull’applicazione della presente legge deve essere adottato entro il termine di entrata in vigore della legge.
  • 56 (emendata, SG 80 del 2006, in vigore il 03.10.2006, modificata, SG 53 del 2007, in vigore dal 30.06.2007) La presente legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2008, con l’eccezione del § 2 e § 3 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
  • 57. L’attuazione della legge è affidata al Consiglio dei Ministri e al Consiglio superiore della magistratura.

————————-

La legge è stata adottata dalla 40a Assemblea Nazionale il 24 marzo 2006 e il 20 aprile 2006 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(Promulgata – SG, n. 80 del 2006, in vigore dal 03.10.2006)

  • 3. La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE CONTABILE

(Promulgata – SG, n. 105 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.07.2007)

  • 61. La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007, ad eccezione del § 48 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2007.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(Promulgata – SG, n. 53 del 2007, in vigore dal 30.06.2007)

  • 2. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

(Promulgato – SG, n.59 del 2007, in vigore dal 1 marzo 2008)

  • 61. Il Codice entrerà in vigore il 1 ° marzo 2008, ad eccezione di:
  1. parte settima “Norme speciali relative ai procedimenti in materia civile ai sensi del diritto dell’Unione europea”;
  2. paragrafo 2, par. 4 ;
  3. comma 3 sull’abrogazione del capitolo trentadue “a” “Norme speciali per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri e di altri organismi stranieri” con l’ art. 307a – 307e e parte settima “Procedura per il ritorno di un figlio o per l’esercizio del diritto ai rapporti personali” con l’ art. 502 – Web 507 ;
  4. comma 4, par. 2 ;
  5. paragrafo 24 ;
  6. paragrafo 60 ,

che entrano in vigore tre giorni dopo la promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA IL DIRITTO COMMERCIALE

(Promulgato – SG, 104 del 2007)

  • 15. (1) Il paragrafo 2 avrà effetto dal giorno dell’entrata in vigore del diritto commerciale .

(2) Il paragrafo 14 entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della legge sul registro delle imprese.

(3) Fino all’entrata in vigore della legge sul registro delle imprese, l’iscrizione delle circostanze e l’emissione dei certificati di cui al § 14 sarà effettuata dal rispettivo tribunale distrettuale secondo le regole del capitolo cinquantaduesimo del Codice di procedura civile promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(Promulgata – SG, n.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

  • 25. Fino alla scadenza del termine di cui al § 4, par. 1 delle disposizioni transitorie e finali del ruolo di “funzionario di registrazione” possono essere eccezionalmente nominati senza concorso per un periodo non superiore a 6 mesi, senza l’osservanza del requisito di cui all’art. 20, par. 1 per tre anni di esperienza legale. Alla scadenza del termine, il contratto con queste persone si intenderà risolto e non potrà essere ripreso per gli stessi motivi.
  • 26. I rapporti giuridici ufficiali esistenti delle persone di cui all’art. 20, par. 2 si trasformeranno in rapporti giuridici di lavoro a tempo indeterminato senza indire un concorso.
  • 27. I fondi aggiuntivi per i compensi di cui all’art. 20, par. 2 per il 2008 sarà fornito dai fondi di cui all’art. 39, par. 2, elemento 1 .
  • 30. La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione del § 24 relativo al § 4, par. 7 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2008.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE PER LA PREVENZIONE E LA DIVULGAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

(Promulgata – SG, n. 94 DEL 2008, IN VIGORE DAL 01.01.2009)

  • 14. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009, ad eccezione dei § 3 e 4, che entreranno in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(ANNUNCIATA – SG, EDIZIONE 34 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.01.2012, MODIFICATA – SG, EDIZIONE 105 DEL 2011, IN VIGORE DAL 31.12.2011)

  • 15. Lo statuto sull’applicazione della legge deve essere conforme alla presente legge entro il termine della sua entrata in vigore.
  • 16. (Integrato, SG 105 del 2011, in vigore il 31.12.2011) La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012, ad eccezione del § 3 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013, e del § 11 , § 12, punto 1, lettera “b” , § 13 e 14 , che entrerà in vigore entro tre giorni dalla sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(ANNUNCIATO – SG.105 DEL 2011, IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2011)

  • 2. La legge entra in vigore il 31 dicembre 2011.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(Promulgato – SG, numero 25 del 2012)

  • 5. I procedimenti giudiziari pendenti, nonché i procedimenti di registro esistenti ai sensi dell’abrogato par. 4 dell’art. 22 fino all’entrata in vigore della presente legge dovrà essere completata secondo la procedura in vigore fino al 31 dicembre 2011.
  • 6. Il paragrafo 1, punto 2 entra in vigore il 1 ° giugno 2012.

Disposizioni transitorie e finali

alla legge sulle modifiche e integrazioni alla legge sui dipendenti pubblici

(Promulgato – SG, numero 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)

  • 84. (In vigore dal 18.05.2012) Entro un mese dalla promulgazione della presente legge nella Gazzetta dello Stato:
  1. Il Consiglio dei Ministri provvede al Classificatore degli incarichi nell’amministrazione ai sensi della presente legge;
  2. gli organi competenti provvedono a conformare alla presente legge gli atti strutturali della rispettiva amministrazione.
  • 85. (1) I rapporti giuridici con le persone delle amministrazioni ai sensi della legge sulla radiotelevisione , sulla legge sull’audit finanziario indipendente , sulla legge sulle comunicazioni elettroniche , sulla legge sulla commissione di vigilanza finanziaria , sulla legge sull’accesso e sulla divulgazione di documenti e sulla dichiarazione di affiliazione nei cittadini bulgari ai servizi statali di sicurezza e intelligence dell’esercito popolare bulgaro , la legge sulla confisca dei beni acquisiti da attività criminali a favore dello Stato , la legge sulla prevenzione e l’instaurazione del conflitto di interessi , il codice della sicurezza sociale , la sanità Legge sulle assicurazioni ,La legge sul sostegno ai produttori agricoli e la legge sulle strade sono regolate alle condizioni e dall’ordine del § 36 delle disposizioni transitorie e finali della legge di modifica e integrazione della legge sui dipendenti pubblici (SG, numero 24 del 2006).

(2) L’atto per la nomina del funzionario pubblico deve:

  1. attribuire il grado minimo per la posizione ricoperta nel Classificatore degli incarichi in amministrazione , a meno che il dipendente non abbia un grado superiore;
  2. determina uno stipendio mensile di base individuale.

(3) I fondi aggiuntivi necessari per i contributi previdenziali delle persone di cui al par. 2 sono forniti nell’ambito delle spese per stipendi, retribuzioni e contributi previdenziali a carico dei bilanci delle rispettive unità di spesa.

(4) Il Consiglio dei Ministri apporterà le modifiche necessarie al conto fuori bilancio del Fondo statale “Agricoltura”, derivanti dalla presente legge.

(5) Gli organi direttivi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Fondo nazionale di assicurazione sanitaria apporteranno le modifiche necessarie ai rispettivi bilanci, derivanti dalla presente legge.

(6) Le ferie non utilizzate nell’ambito dei rapporti giuridici di lavoro devono essere preservate e non devono essere compensate con compensazioni monetarie.

  • 86. (1) Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge lo stipendio mensile di base individuale del dipendente deve essere determinato in modo che lo stesso, ridotto dell’imposta dovuta e dei contributi assicurativi obbligatori a carico della persona assicurata , qualora fossero dovuti, non è inferiore alla retribuzione mensile lorda finora percepita, ridotta dei contributi previdenziali obbligatori dovuti a carico dell’assicurato, se dovuti, e dell’imposta dovuta.

(2) Nella retribuzione lorda sotto il par. 1 include:

  1. la retribuzione mensile di base o la retribuzione mensile di base;
  2. retribuzioni aggiuntive, che sono corrisposte costantemente insieme alla retribuzione mensile di base dovuta o alla retribuzione mensile di base e dipendono solo dal tempo di lavoro.
  • 87. La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2012, ad eccezione del § 84 , che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(OBN. – SG, EDIZIONE 99 DEL 2012)

  • 6. L’ordinanza di cui all’art. 31 deve essere resa conforme alla presente legge entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Disposizioni transitorie e finali

alla legge sulle modifiche alla legge sugli appalti pubblici

(Promulgato – SG, numero 40 del 2014, in vigore dal 01.07.2014)

  • 121. La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2014, ad eccezione dei § 3 , 4 e 37 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato, e § 5 , § 11 , § 12 , § 13 , § 15 , § 17 , § 19 , § 20 , § 22 , § 23 , § 26 , § 27 , § 3 0, § 35 , § 39 , § 61, punto 3 , § 63 , § 64 , § 71, articolo 2 ,§ 73 , § 75, punto 2 , § 85, punto 2 , § 86 , § 96 e § 103 , che entreranno in vigore il 1 ° ottobre 2014.

Disposizioni aggiuntive

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 22 DEL 2015, IN VIGORE DAL 01.01.2017)

  • 11. Questa legge introduce i requisiti della Direttiva 2012/17 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 che modifica la Direttiva del Consiglio 89/666 / CEE e le Direttive 2005/56 / CE e 2009/101 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156/1 del 16 giugno 2012).

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 22 DEL 2015, IN VIGORE DAL 01.01.2017)

  • 16. La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2017, ad eccezione del § 3 , § 6, articoli 1, 3 – 6 , § 8 , 14 e 15 , che entrano in vigore il giorno della sua promulgazione nel State Gazette. “.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

Disposizioni finali

(Promulgato – SG, numero 54 del 2015)

  • 4. L’Agenzia del registro deve conformare la propria attività alla presente legge entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELL’ATTO

CONTABILE

(Promulgato – SG, n.95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016)

  • 29. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2016, ad eccezione dell’art. 48-52 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2017.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ALL’ATTO

DEGLI APPALTI PUBBLICI

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 13 DEL 2016, IN VIGORE DAL 15.04.2016)

  • 29. La legge entra in vigore il 15 aprile 2016, ad eccezione di:
  1. l’ articolo 39 , che entra in vigore il 1 ° luglio 2017 e, nel caso delle centrali di committenza, il 1 ° gennaio 2017;
  2. Articolo 40 :
  3. a) comma 1 e par. 3, punti 1 – 4 e 10, che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2017;
  4. b) comma 3, punti 5 – 9, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020;
  5. Articolo 41, par. 1 – in materia di compatibilità tecnica e connettività, e par. 2, che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2017;
  6. Articolo 59, par. 4 , che entra in vigore il 1 luglio 2018;
  7. Articolo 67 :
  8. a) paragrafo 4 – sulla presentazione obbligatoria della PESD in formato elettronico, che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2018;
  9. b) comma 8, punto 2, che entra in vigore il 1 ° giugno 2018;
  10. articolo 97 , che entra in vigore il 1 ° gennaio 2017;
  11. articolo 232 , che entra in vigore il 1 ° settembre 2016;
  12. paragrafo 26, par. 1 e § 27 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(Promulgato – SG, n.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018)

  • 40. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE E SUL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 38 DEL 2019, IN VIGORE DAL 10.05.2019)

  • 3. La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE E SUL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(Promulgato – SG, numero 38 del 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2022)

  • 5. (In vigore dal 24.04.2020) Per i procedimenti di annuncio dichiarati dinanzi al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro relazioni finanziarie annuali e relazioni annuali di attività, che non sono state completate entro l’entrata in vigore del presente legge, la circostanza che gli atti di cui all’art. 38, par. 1 della legge sulla contabilità sono state adottate dall’assemblea dei soci o dei soci o dal rispettivo organo, devono essere certificate solo con la dichiarazione di cui all’art. 13, par. 4 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 11. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2022, ad eccezione dei § 5 e 10 , che entreranno in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’ESECUZIONE DELLE CONDANNE E DELLA DETENZIONE

(Promulgato – SG, numero 105 del 2020)

  • 13. Il procedimento avviato prima dell’entrata in vigore della presente legge deve essere concluso secondo l’ordine esistente.

Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti

Atti rilevanti della legislazione europea

Direttive:

DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 su alcuni aspetti di diritto societario

DIRETTIVA 2012/30 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per le società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del Trattato sul funzionamento del Unione per la tutela degli interessi sia dei soci che dei terzi per quanto riguarda la costituzione di società di capitali e il mantenimento e la modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie ( revocate )

DIRETTIVA 2012/17 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2012 che modifica la direttiva 89/666 / CEE del Consiglio e le direttive 2005/56 / CE e 2009/101 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda interconnessione dei registri centrale, commerciale e delle imprese

DIRETTIVA 2011/35 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2011 sulle fusioni di società per azioni ( abrogata )

DIRETTIVA 2009/101 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 che coordina le garanzie richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del trattato a tutela degli interessi dei membri e dei terzi per rendere equivalenti queste garanzie ( abrogato )

DIRETTIVA 2006/68 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 che modifica la direttiva 77/91 / CEE del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di società per azioni e il mantenimento e la modifica del loro capitale ( abrogata )

DIRETTIVA 2005/56 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata ( abrogata )

DIRETTIVA 2003/58 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2003 che modifica la direttiva 68/151 / CEE del Consiglio sugli obblighi di informativa riguardo a determinati tipi di società ( abrogata )

DIRETTIVA 92/101 / CEE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91 / CEE relativa alla costituzione di società per azioni, al mantenimento e alla modifica del loro capitale ( abrogata )

UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 sugli obblighi di pubblicità per le succursali stabilite in uno Stato membro da determinati tipi di società disciplinate dalla legislazione di un altro Stato ( abrogata )

SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 82/891 / CEE del 17 dicembre 1982 in base all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla scissione delle società per azioni ( abrogata )

TERZA DIRETTIVA 78/855 / CEE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1978 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulle fusioni di società per azioni ( abrogata )

Seconda direttiva del Consiglio 77/91 / CEE del Consiglio , del 13 dicembre 1976, concernente il coordinamento delle misure di salvaguardia , che sono necessari in Stati – Uniti per le imprese nel senso di dell’articolo 58 , secondo comma, del Trattato per la tutela degli interessi sia degli azionisti e del terzi in merito alla costituzione di società di capitali e al mantenimento e alla modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie ( revocate )

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1968 relativa al coordinamento delle garanzie che gli Stati membri richiedono alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi al fine di rendere tali garanzie equivalenti in tutto la Comunità ( abrogato )

Regolamento:

REGOLAMENTO (UE) № 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 sui servizi di identificazione e certificazione elettronica per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93 / CE

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, sullo statuto della società cooperativa europea (SCE)

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 sullo statuto della società europea (SE)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/85 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1985 sul Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)