Bulgaria – compresa nella White List e non nella lista degli Stati emanata ai fini della Presunzione di Residenza delle Persone Fisiche

L’ art. 10 della Legge 23/12/1998 n.448  ha introdotto nell’art. 2 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) il comma 2-bis

“2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”

Il D.M. del 4 maggio 1999 emanato dal Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della presunzione di residenza ed allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia elenca gli Stati fiscalmente privilegiati ai fini dell’Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche.

La Bulgaria non è compresa nella Black List di cui al D.M. del 4 maggio 1999,  di cui sopra.

Congiuntamente la Bulgaria è tra i  Paesi inclusi nella White List di cui al D.M. 4 settembre 1996, contenente l’Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.