Bulgaria – Branch Exemption – Art. 168-ter – DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015), mediante l’inserimento del nuovo articolo 168-ter nel DPR n. 917/1986,  ha introdotto nell’ordinamento nazionale, la c.d. “branch exemption” con cui un’impresa residente nel territorio dello Stato Italiano può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Ai fini dell’opzione di cui sopra, per una stabile organizzazione di un’impresa residente in Italia localizzata in Bulgaria,  va verificato se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni a) e b) di cui al comma 4 dell’art.  167 del DPR n.917/1986:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più’ delle seguenti categorie:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’ intellettuale; 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre attività’ finanziarie; 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

Nel caso in cui siano presenti congiuntamente le condizioni a) e b),  ai sensi del terzo comma dell’art. 168-ter del TUIR,  l’opzione di cui sopra, si può esercitare, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR.

Ai sensi del comma 5 del 167/TUIR.  il soggetto residente deve dimostrare che il soggetto controllato non residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
 
Con provvedimento del 28 agosto 2017 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime.
Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi sono contenuti nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/)