OCSE – Modello di Convenzione contro la doppia imposizione

OCSE – Articoli del Modello di Convenzione contro la doppia imposizione (OCDE – Convention between (State A) and (State B) with respect to taxes on income and on capital)

2014 UPDATE TO THE OECD MODEL TAX CONVENTION

2017 UPDATE TO THE OECD MODEL TAX CONVENTION

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017

COMMENTARIES ON THE ARTICLES OF THE MODEL TAX CONVENTION

T.U.I.R. – ART. 152

Art. 152

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

COMMA 8-TER DELL’ART. 167 DEL T.U.I.R. COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147

Book

……………………………………..

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il

soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un

indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il

contribuente puo’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo puo’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  8-bis. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

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COMMA 5 DELL’ART. 167 DEL T.U.I.R.

………………………………………..
  1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto

residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva

attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,

nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le

attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle

fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio

di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al

comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto

dei diritti del contribuente)). (133) (172)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:

– (con l’art. 1, comma 83, lettera l) l’abrogazione del comma 4

del presente articolo;

– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da

83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere

dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007”.

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AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

COMMA 8-BIS DELL’ART. 167 DEL T.U.IR. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA 208/2015)

…………………..

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche

nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso

comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi

richiamati ((o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a

quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia

abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di

informazioni)), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni:

  1. a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’

della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in

Italia;

  1. b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla

gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,

partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione

o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla

proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla

prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o

indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne

sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che

controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi

finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate

l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),

tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della

base imponibile.

…………………..

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

ART. 167 T.U.I.R. – COMMA 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Vigente al: 8-4-2016

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI

RAPPORTI INTERNAZIONALI

…………………………………….

Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

………………………………………………

4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si

considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione

risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

(174)

AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma

144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015