2014 UPDATE TO THE OECD MODEL TAX CONVENTION
2017 UPDATE TO THE OECD MODEL TAX CONVENTION
Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017
Art. 152
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.
3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.
4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

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8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non
rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il
contribuente puo’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo puo’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. (172)
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
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residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva
attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,
nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le
attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’
interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente)). (133) (172)
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 83, lettera l) l’abrogazione del comma 4
del presente articolo;
– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da
83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007”.
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
…………………..
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati ((o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a
quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni)), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che
controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate
l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),
tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile.
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Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Vigente al: 8-4-2016
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
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Art. 167
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
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4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.
(174)
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma
144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
La pubblicazione “Profili regionali: indicatori di sviluppo” mira a fornire informazioni obiettive e complete sullo sviluppo dei distretti bulgari. Attraverso l’elaborazione di profili distrettuali separati e regolari analisi tematiche, la pubblicazione presenta gli aspetti economici e sociali in ogni distretto della Bulgaria