Secondo quanto previsto dal Titolo Terzo della Legge Commerciale (Norme Generali), una società si intende costituita dalla data della sua iscrizione nel Registro Commerciale delle imprese.
L’art. 70 disciplina i casi di nullità della costituzione di una società, che ricorrono quando:
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- non si è provveduto alla redazione dell’atto costitutivo (o non secondo la legge);
- la società non è stata registrata;
- gli scopi dell’attività sociale sono contrari alla legge;
- l’atto costitutivo non contiene ragione sociale, scopo sociale o quote di partecipazione;
- non si raggiunge la quota di capitale richiesta dalla legge.
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Va sottolineato che ogni persona interessata, nonché il Pubblico Ministero, può chiedere al tribunale presso il cui distretto è stata registrata di dichiarare la nullità della società: un’eventuale sentenza che la dichiari nulla ha effetto immediato.
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