Recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in tema di residenza fiscale della persona fisica

Corte di cassazione, sentenza n. 6501/2015

I Supremi Giudici hanno esaminato il caso di un cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza in un altro Paese, confermando la rilevanza del luogo in cui la gestione degli interessi vitali della persona fisica viene esercitata abitualmente.

Corte di cassazione, sentenza n. 12311/2016

Ai fini della determinazione del luogo della residenza devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata.

Qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’articolo 7, n. 1, comma 2, Direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali.

Molta importanza rivestono i seguenti elementi: presenza della persona fisica in un determinato territorio nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali.

Corte di cassazione, ordinanza n. 16634/2018

I Supremi Giudici hanno chiarito che le persone iscritte presso le anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 Tuir, in ogni caso residenti e soggetti passivi d’imposta in Italia. 

Corte di cassazione, sentenza n. 13114/2018

La mera iscrizione all’AIRE non e condizione sufficiente ad escludere, in linea di principio, la residenza fiscale del soggetto passivo sul territorio dello Stato.

Corte di cassazione, sentenza n. 19410/2018

I Supremi Giudici hanno ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova contraria necessaria a vincere la presunzione legale relativa posta dalla norma, tenuto conto che la persona fisica aveva dimostrato di risiedere all’estero ove aveva intrattenuto rapporti personali e professionali

Corte di cassazione, ordinanza n. 32992/2018

Gli Ermellini hanno confermato la prevalenza degli interessi economici del soggetto passivo, intesi come centro principale degli affari e interessi, rispetto ai legami affettivi e familiari (elementi di natura morale o personale)

Residenza fiscale di una persona fisica

La normativa sostanziale di riferimento che consente, a livello domestico, di determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è contenuta nell’articolo 2, comma 2, Tuir (1), a norma del quale il soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.(2));
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.(2)).Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir qualora il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta (generalmente 183 giorni), è iscritto presso l’anagrafe dei cittadini residenti (requisito formale), ossia ha stabilito il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio nazionale (requisiti sostanziali), sarà considerato residente in Italia.

In tema di residenza fiscale della persona fisica, come espressamente affermato dal Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 346 e ss.), assume particolare rilevanza localizzare il domicilio il quale, nella formulazione dell’articolo 43, comma 1, cod. civ.(2), può essere definito come il luogo in cui la  persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Per l’individuazione del domicilio del contribuente, nel corso ad esempio di un controllo fiscale, sulla base delle indicazioni fornite dalla prassi operativa, verificatori dovranno valutare congiuntamente:

  • la situazione di fatto dello stabilimento in un determinato luogo del centro degli affari e degli interessi (elemento oggettivo);
  • la volontà della persona di stabilire in quel luogo il proprio centro delle relazioni di natura sociale e familiare (c.d. elemento soggettivo).

Per una corretta definizione di “affari e interessi”, occorre fare riferimento all’elaborazione giurisprudenziale in base alla quale gli interessi rilevanti ai fini del domicilio di una persona sono sia quelli di natura economica, che quelli di natura morale o personale (es. di tipo affettivo, sociali e familiari).

Il domicilio va visto come una situazione giuridica che, in aggiunta alla verifica del luogo di effettiva presenza fisica del soggetto, è caratterizzata da elementi soggettivi, ossia dalla volontà di stabilire e conservare, in un determinato luogo, la sede principale dei propri affari ed interessi.

Per una corretta valutazione dovranno essere valutate, congiuntamente, le disposizioni domestiche e le previsioni dettate dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

L’articolo 4, paragrafo 2, del modello Ocse di Convenzione internazionale (3), prevede, qualora una persona fisica venga considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, che la sua residenza può essere determinata in base ai seguenti criteri:

  • detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (concetto sovrapponibile alla definizione di domicilio del soggetto passivo);
  • se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  • se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, la medesima persona è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  • se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Ai fini di una corretta individuazione della residenza fiscale possono inoltre rivelarsi utili una serie di elementi di fatto come:

  • il monitoraggio dei voli aerei, delle prenotazioni alberghiere, degli abbonamenti telefonici;
  • la disponibilità in Italia di immobili, utenze e conti correnti;
  • l’individuazione del luogo ove il contribuente svolge la sua attività economica e professionale;
  • la località ove il contribuente, oltre che i suoi familiari, soggiorna;
  • eventuali dichiarazioni rese dai terzi.

Vedi: RECENTI SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI RESIDENZA FISCALE DELLA PERSONA FISICA

(1) articolo 2, comma 2, Tuir. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

(243 C.C. .(Domicilio e residenza).

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

(3) Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. 

Per l’individuazione del centro degli interessi vitali, criterio di determinazione della residenza fiscale, va data prevalenza alle relazioni economiche rispetto a quelle affettive-familiari

Per l’individuazione del centro degli interessi vitali, criterio di determinazione della residenza fiscale, va data prevalenza alle relazioni economiche rispetto a quelle affettive-familiari. È il principio ricavabile dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione 32992/2018 depositata lo scorso 20 dicembre.

Secondo la sentenza, ai fini della valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche non necessariamente si deve dare un peso preminente alle relazioni personali e affettive; al contrario, il centro degli interessi vitali va individuato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata  in modo riconoscibile dai terzi, che può quindi coincidere con il luogo dove viene esercitata l’attività imprenditoriale.

il supremo giudice ha attribuito fondamentale importanza al luogo ove il contribuente ha stabilito le proprie relazioni economiche, che risultano prevalenti rispetto agli interessi familiari.

Il caso in esame riguarda una persona fisica con residenza anagrafica italiana, con in Italia moglie e figlia, un immobile e attività mobiliari per un milione di euro; la stessa persona , però, svolgeva un’attività d’impresa in Romania con il figlio.

In virtù della valutazione complessiva delle relazioni personali ed  economiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto esistere in Romania il centro degli interessi vitali della persona e, conseguentemente, la residenza fiscale della stessa a norma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati.

La sentenza riprende il medesimo orientamento della sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, mentre altre pronunce della Suprema Corte ritengono invece comunque prevalente l’elemento personale e familiare rispetto a quello economico.

Infatti, In passato, i giudici della Suprema Corte avevano conferito estrema rilevanza a fattori quali:

  • l’iscrizione presso l’anagrafe della popolazione residente, la quale faceva “scattare” la presunzione assoluta di residenza del soggetto che, nonostante fosse immigrato all’estero, non aveva provveduto ad iscriversi all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero);
  • il luogo ove erano localizzati gli interessi familiari, affettivi, sociali e morali, intesi sostanzialmente come il domicilio della persona fisica.

La normativa sostanziale di riferimento che consente, a livello domestico, di determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è contenuta nell’articolo 2, comma 2, Tuir (1), a norma del quale il soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.(2));
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.(2)).

In ambito internazionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è di riferimento l’articolo 4, paragrafo 2, del modello OCSE di convenzione, (3) che valorizza ulteriori e più specifici elementi che consentono di individuare la residenza fiscale (es. il luogo ove sono stabilite le relazioni personali e economiche della persona fisica; il soggiorno abituale, la nazionalità del soggetto passivo).

Venendo ad esaminare il caso in esame nel corso del giudizio di merito la Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso le argomentazioni del contribuente facendo esplicito riferimento all’articolo 4, paragrafo 2 (4), della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio stipulata tra l’Italia e la Romania.

In particolare, partendo dal presupposto che il contribuente era considerato residente sia in Italia (dove risultava essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente), sia in Romania ( dove era titolare di una tessera di soggiorno e del codice di registrazione fiscale), il giudice del gravame ha ritenuto prevalente la norma internazionale individuando la residenza fiscale della persona fisica in Romania, ove la stessa aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, svolgendo l’attività di amministratore unico di una società appartenente al figlio.

A questo punto, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione. A parere dell’Amministrazione finanziaria il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che il centro degli interessi vitali del contribuente fosse individuabile in Romania, nonostante lo stesso:

  • fosse iscritto all’anagrafe della popolazione, ove risultava residente con moglie e figlia minore;
  • avesse un’abitazione sul territorio nazionale e ivi disponesse di un apprezzabile patrimonio depositato in banca.

I Giudici della Suprema Corte  hanno rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate richiamando il proprio precedente orientamento, sulla base del quale è stato affermato che il centro degli interessi vitali del soggetto deve essere individuato dando “prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi”.

Di contro, le relazioni affettive e familiari, invocate da parte dell’Ufficio finanziario, non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, “venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento”.

In conclusione, a parere dei supremi giudici, la Commissione Tributaria Regionale – con una valutazione di merito congruamente motivata – ha:

  • tenuto conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali, privilegiando l’individuazione del centro di interessi in Romania, considerato che i legami familiari sussistevano sia all’estero sia in Italia;
  • correttamente ritenuto che fosse prevalente il collegamento con la Romania, ove il contribuente risiedeva e svolgeva la propria attività professionale insieme con il figlio.

Vedi: RECENTI SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI RESIDENZA FISCALE DELLA PERSONA FISICA

(1) articolo 2, comma 2, Tuir. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

(243 C.C. .(Domicilio e residenza).

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

(3) Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. 

(4) Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio stipulata tra l’Italia e la Romania  “Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);”

Zone franche della Bulgaria

La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio, collocate per agevolare rapidi scambi verso le vie di commercio internazionali

Le zone franche sono localizzate presso i porti di Vidin, sul Danubio,  e di Ruse, sempre sul Danubio,  il maggiore porto fluviale della Bulgaria. Un’altra zona franca si trova presso Dragoman, al  confine con la Serbo, una quarta a Svilengrad presso quello Turco, ed un’altra nella regione di Plovdiv. Plovdiv è la seconda maggiore città del paese ed ha un aeroporto indipendente. La sesta zona franca si trova a Burgas di fronte al maggiore porto sul Mar Nero.
Le attività nelle zone franche includono, tra le alter, cambi valutari convenienti, la possibilità di trasferire gli utili all’estero senza limitazioni e una struttura organizzativa che non obbliga l’investitore a condurre negoziazioni con le autorità locali.
Le merci che entrano, vengono poste in deposito o lasciano le zone franche sono considerate, ai fini delle imposte doganali e delle misure di politica commerciale, quali merci straniere al di fuori del territorio doganale della Repubblica di Bulgaria, fintantoché rispettino le disposizioni stabilite dalla legislazione bulgara specifica.
Il periodo di deposito delle merci è illimitato, tranne che per determinate merci relativamente alle quali è appositamente stabilito nel Regolamento di esecuzione della Legge Doganale.
Le merci importate nelle zone franche, o esportate dalle stesse, o destinate ad uno scambio commerciale tra le zone, sono esenti da dazi.

La Bulgaria in sintesi

Valuta

La valuta bulgara è il Lev (BGN) (Cambio Fisso 1 Euro = 1,95583 BGN).

Gli importi in contanti da parte di privati superiori a 10.000 BGN (o equivalente in altra valuta) devono essere dichiarati alle autorità doganali.

I residenti che concedono o ricevono prestiti dall’estero devono informare la Banca nazionale Bulgara della transazione.

Imposte in Bulgaria

IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO 10%
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE Tassate come reddito
PATRIMONIALI
RITENUTE FISCALI
Dividendi 5%
Interessi 10%
Royalties 10%
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 10%
ALTRE IMPOSTE
Premi assicurativi 2%
Ritenuta 10% su servizi tecnici, di marketing,

consulenza, ecc.

Imposta sul gioco d’azzardo 15%
I.V.A. 20%; 9% su hotel e strutture ricettive; 0% forniture estere e intracomunitarie.
RIPORTO DELLE PERDITE
In Avanti 5 anni
Indietro Non ammesso
AMMORTAMENTO
Beni tangibili Edifici 4%
Macchinari 30%
Mezzi di trasporto 10%
Computer 50%
Veicoli 25%
Altri beni 15%
Beni tangibili e intangibili con periodo di utilizzo limitato per legge o obblighi contrattuali 33 ½ all’anno

Una società residente in Bulgaria è soggetta all’imposta societaria sul reddito globale, incluse le plusvalenze patrimoniali e gli utili accumulati.

Per società residenti e non residenti aliquota forfettaria è del 10%.

Le spese non detraibili includono:

  • spese non aziendali
  • spese non documentate
  • Iva e imposta sul reddito
  • spese derivanti da multe o sanzioni, o interesse accumulato per un pagamento tardivo dei debiti fiscali
  • donazioni (eccetto per il 10% di utili devoluti per scuola, disabili, orfani e Croce Rossa bulgara, il 15 % a sostegno della legge per il supporto finanziario della cultura e fino al 50% dell’utile devoluto al fondo istituito per il centro per la cura dei bambini)
  • riduzione dei beni immobili e correnti (eccetto in caso di forza maggiore)
  • riduzione e perdita di azioni. Il reddito esente include:
  • dividendi ricevuti da società residenti
  • reddito relativo a spese non detraibili (fino alla somma delle spese non riconosciute)
  • reddito da pagamenti di interesse applicati dal Governo o da autorità municipali su titoli di stato rimessi o riscossi prematuramente
  • reddito derivante dall’IVA applicata da governo o autorità municipali e non rimborsata nei limiti di tempo regolamentari.

Le detrazioni consentite includono:

  • azioni cancellate
  • spese relative a debiti
  • spese riconosciute sugli interessi
  • svalutazione di beni immobili intangibili (come proprietà software e intellettuali)
  • svalutazione di beni immobili tangibili (come computer e macchinari)
  • svalutazione di proprietà di investimento (eccetto terreni)
  • spese derivanti dalla rivalutazione di debiti esigibili nel momento in cui:
    1. la richiesta è scaduta dal punto di vista legale;
    2. i procedimenti di bancarotta contro il debitore non sono; riusciti a soddisfare la richiesta di pagamento;
    3. un tribunale ha stabilito l’invalidità della richiesta;
    4. la richiesta non viene soddisfatta dopo la cancellazione del debito.

L’ammortamento dei beni è consentito nei limiti stabiliti dalla legge.

Le quote di ammortamento dei beni sono riferite a:

  • beni immobili materiali
  • beni immobili immateriali
  • investimento sulla proprietà, ad esclusione dei terreni.

Un bene immobile materiale è un bene fisico il cui costo è di almeno 700 BGN.

Un bene immobile immateriale è un bene che:

  • non possiede sostanza fisica;
  • viene utilizzato per più di dodici mesi;
  • ha una vita utile limitata;
  • ha un valore minimo di 700 BGN.

Terreni, boschi e avviamento sono beni non ammortizzabili.

In Bulgaria viene utilizzato il metodo di ammortamento a quote costanti.

I gruppi di beni ammortizzabili e le relative aliquote di ammortamento sono:

Gruppo di beni Aliquota annua di ammortamento fiscale %
Categoria 1: edifici solidi (incluse proprietà di investimento), impianti, sistemi di trasmissione, vettori di energia elettrica e linee di comunicazione 4
Categoria 2: macchinari attrezzature ed apparati per lavorazioni 30 (50 per investimento iniziale e il bene è nuovo)
Categoria 3: mezzi di trasporto (auto escluse) e pavimentazione di strade 10
Categoria 4 – computer e loro periferiche, software e diritti di loro utilizzo 50
Categoria 5 – veicoli 25
Categoria 6 – beni fissi materiali e immateriali, quando il periodo di utilizzo è limitato in base alla legge o ad obblighi contrattuali L’aliquota annua non può essere superiore al 33 ½
Categoria 7 – tutti gli altri beni ammortizzabili 15

L’ammortamento di un bene è completato quando è stato totalmente ammortizzato a fini fiscali.

Le rimanenze sono determinate usando il metodo FIFO oppure il metodo della media ponderata.

Le attività collegate al gioco d’azzardo sono soggette all’aliquota del 15% in base al fatturato (20% per il gioco online). Viene inoltre applicata un’imposta trimestrale su macchine e dispositivi del gioco d’azzardo.

Le attività di trasporto sono assoggettate alla tassa di tonnellaggio.

Per gli utili non distribuiti non sono previste imposte societarie speciali o ridotte.

Le società che fanno parte di un gruppo non possono cedere le perdite commerciali ad un’altra società del gruppo.

La dichiarazione dei redditi consolidata non è consentita.

I bilanci consolidati possono essere preparati solo dalle case madri, che devono inoltre redigere un verbale consolidato di gestione. La casa madre di un piccolo gruppo deve redigere il bilancio consolidato solo se almeno una delle società del gruppo è un ente di interesse pubblico. Un gruppo viene definito piccolo se soddisfa due dei seguenti criteri:

  • il valore contabile delle attività non supera 8 milioni BGN;
  • le vendite nette non superano 16 milioni BGN;
  • il numero medio dei dipendenti annuali è inferiore a 50 unità.

La filiale bulgara di una società estera, in genere, è una stabile organizzazione, i cui utili e capital gains a livello mondiale sono assoggettati all’imposta societaria bulgara.

Una filiale è assoggettata a tassazione come qualunque altra persona giuridica, in base alle disposizioni della legislazione sulla tassazione del reddito societario. Non vengono applicate ulteriori imposte. Il reddito e le spese derivanti dall’attività svolta vengono calcolati come per le altre persone giuridiche bulgare.

In Bulgaria non esiste un’imposta specifica per le rimesse della filiale.

Le plusvalenze patrimoniali di una società sono considerate reddito ordinario ed assoggettate all’imposta societaria, alla medesima aliquota. Una società non residente è assoggettata all’imposta bulgara sulle plusvalenze patrimoniali solo relativamente ai beni della stabile organizzazione presente in Bulgaria.

Le plusvalenze patrimoniali sono calcolate detraendo il prezzo documentato di acquisto da quello di vendita.

Le plusvalenze sui titoli trattati sui mercati bulgari o degli Stati membri UE sono esenti.

L’anno fiscale e contabile bulgaro va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Non è possibile scegliere un periodo alternativo di 12 mesi.

Le dichiarazioni annuali e i pagamenti vanno effettuati entro il 31 marzo dell’anno successivo e, a partire dal 1° gennaio 2018, solo per via telematica.

La legge bulgara prevede revisioni contabili interne indipendenti in aggiunta a quelle effettuate dall’Agenzia delle entrate.

I bilanci annuali di società per azioni e in accomandita, di istituti di credito, di imprese di assicurazioni o di investimento sono assoggettati a audit indipendenti da parte di revisori abilitati.

L’Agenzia delle entrate può effettuare un audit quando il direttore territoriale o esecutivo ha emanato un ordine in tal senso, specificando i tempi, il periodo e il tipo di imposte soggette a verifica. Le società che si rifiutano di collaborare possono essere sanzionate.

Le autorità possono, su richiesta del contribuente, comunicare il regime applicato a determinate questioni fiscali. Tale regime non è vincolante né per l’ente preposto né per il contribuente, ma lo diventa nel caso di società che abbiano in corso un accertamento fiscale.

Dividendi

La distribuzione degli utili sotto forma di dividendi o reddito simile viene solitamente assoggettata alla ritenuta del 5%, tranne nel caso in cui venga applicata la DIRETTIVA 2011_96_UE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

I dividendi corrisposti da società bulgare ad altre società bulgare non sono assoggettati a ritenuta, mentre quelli pagati a privati sono assoggettati a ritenuta fiscale del 5%.

I dividendi ricevuti da società estere possono essere assoggettati a ritenuta fiscale nel paese d’origine.

I dividendi pagati a non residenti da società bulgare sono assoggettati alla ritenuta del 5%, tranne nel caso in cui venga applicata la Direttiva Ue Casa madre-società figlia. Le rimesse delle filiali bulgare non sono assoggettate a ritenuta.

Soggettività fiscale

Le persone fisiche sono considerate residenti se hanno un indirizzo permanente in Bulgaria o se risiedono per oltre 183 giorni nel corso di un anno.

Aliquote

Il reddito delle persone fisiche residenti e non residenti è assoggettato a un’imposta forfettaria del 10%.

Viene applicata un’aliquota ridotta del 5% ai redditi derivanti da dividendi e alla vendita di azioni bulgare.

La base imponibile può essere ridotta fino al 5% per donazioni a ospedali, scuole, asili, istituzioni sociali e culturali e alla Croce Rossa bulgara.

Sono esenti da imposta sul reddito:

  • i proventi derivanti da vendita o scambio di proprietà;
  • le prestazioni della previdenza sociale;
  • i pagamenti di indennizzi assicurativi;
  • gli indennizzi per danni materiali, lesioni personali e malattie professionali;
  • gli indennizzi per esproprio di proprietà privata;
  • i guadagni derivanti da gioco d’azzardo.

Ritenuta

Viene applicata una ritenuta del 10% ai Paesi non firmatari per: servizi tecnici, di marketing, di gestione, di consulenza, noleggi e plusvalenze derivanti da beni (ad esclusione delle azioni quotate).

Gli interessi e le royalties sono assoggettati alla ritenuta del 10% sulla base della Direttiva Ue Casa madre-Società figlia, ma non viene applicata se il pagamento risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva e se almeno il 25% del capitale azionario è detenuto per almeno due anni.

Incentivo fiscale per attività manifatturiere svolte esclusivamente in comuni il cui tasso di disoccupazione nell’anno precedente era del 25% più elevato rispetto alla media nazionale

Le società possono beneficiare di un’esenzione dall’imposta societaria per gli utili da attività manifatturiere se le stesse vengono svolte esclusivamente in comuni il cui tasso di disoccupazione nell’anno precedente era del 25% più elevato rispetto alla media nazionale, se ci sono almeno 10 dipendenti durante l’intero periodo fiscale e almeno il 50% di questi è direttamente impegnato in attività manifatturiere, se vengono rispettati i requisiti per ottenere un sussidio regionale e se la CE ha concesso l’autorizzazione per un sussidio regionale per l’investimento iniziale superiore a BGN 75 milioni.

Inoltre, almeno il 30% dei dipendenti deve essere residente nel comune e la società deve essere in regola con il versamento dei contributi per la previdenza sociale.

Se il tasso di disoccupazione del comune scende al di sotto del livello richiesto, la società può continuare a richiedere l’agevolazione fiscale per ulteriori 5 anni.

Le società che non possono usufruire dell’agevolazione fiscale sono quelle impegnate in attività collegate a carbone, acciaio, cantieristica, produzione di fibre sintetiche, industria ittica e quelle coinvolte in procedimenti di bancarotta, di riabilitazione o in liquidazione.

Incentivi nel settore agricolo

I produttori agricoli beneficiano di un rimborso del 60% dell’imposta sugli utili derivanti dalla produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati. Per ottenere la riduzione devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

  • entro la fine dell’anno successivo al rimborso, l’importo rimborsato deve essere investito in nuovi edifici o attrezzature per la produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati;
  • i nuovi beni vengono acquistati al valore di mercato e la produzione di articoli di origine vegetale e animale non trasformati deve proseguire per almeno i 3 anni successivi l’anno del rimborso.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

I contributi per la previdenza sociale sul lavoro dipendente sono:

    • contributi pensionistici per i nati prima del 1° gennaio 1960: 19,8% (11,02% datore di lavoro, 8,78% dipendente)
    • contributi pensionistici per i nati dopo il 1° gennaio 1960: 14,8% (8,22% datore di lavoro, 6,58% dipendente)
    • contributo di disoccupazione – 1% (0,6% datore di lavoro, 0,4% dipendente)
    • malattia e maternità – 3,5% (2,1% datore di lavoro, 1,4% dipendente)
    • assicurazione sanitaria – 8% (4,8% datore di lavoro, 3,2% dipendente)
    • infortuni e malattie sul lavoro – tra 0,4% e 1,1% (a carico solo del datore di lavoro).

I contributi per la previdenza sociale per gli imprenditori sono:

    • contributi pensionistici – 19,8%
    • malattia e maternità – 3,5% (opzionale)
    • assicurazione sanitaria – 8%.

Imposta sul gioco d’azzardo

Le attività connesse al gioco d’azzardo sono assoggettate all’imposta del 15% sul fatturato. Gli operatori delle scommesse online versano un corrispettivo una tantum di 100.000 BGN e un’imposta del 20% sugli utili.

Viene applicata un’imposta trimestrale di 500 BGN sui dispositivi per il gioco d’azzardo e per le scommesse, di 22.000 BGN sulle roulette, di 5.000 BGN su tutti gli altri servizi dei giochi d’azzardo. L’imposta sul gioco d’azzardo deve essere dichiarata e pagata entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre. I pagamenti vanno effettuati separatamente per ogni dispositivo e devono includere dettagli quali ubicazione e indirizzo.

Imposta sul tonnellaggio

Per alcune attività di trasporto è possibile decidere di applicare un regime speciale di imposta sul tonnellaggio invece dell’imposta standard sul reddito, a condizione che il contribuente:

  • sia registrato in Bulgaria o residente a fini fiscali in uno Stato membro UE o SEE
  • utilizzi navi di proprietà o a noleggio
  • accetti di formare nuovi membri del personale di bordo (tranne che in presenza di più di un apprendista ogni 15 membri di equipaggio in un anno)
  • abbia un equipaggio formato da cittadini della Bulgaria o di uno Stato membro Ue o se
    • gestisca un tonnellaggio netto composto per almeno il 60% da navi battenti bandiera bulgara o di uno Stato membro Ue o SEE
    • rispetti le convenzioni internazionali e la legislazione Ue sulla salvaguardia e la sicurezza navale, sulla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato dalle navi e sulle condizioni di vita e lavoro a bordo.

Il regime del tonnellaggio non è applicabile a:

  • navi con un tonnellaggio netto inferiore a 10 tonnellate
  • pescherecci
  • barche per viaggi (eccetto navi passeggeri)
  • attrezzature per estrazioni minerarie, piattaforme petrolifere, navi per rimorchio e dragaggio.

L’imposta per ogni nave viene determinata sulla base di una tabella, per ogni giorno di attività.

IVA

L’aliquota standard del 20% viene applicata sulla vendita di beni e servizi, quella ridotta del 9% nel settore del turismo e alberghiero e quella dello 0% su esportazioni e servizi collegati, trasporto passeggeri, bagagli e merci e sulle forniture di cibo e carburante per navi, aerei e treni.

Sono invece esenti da IVA: i servizi medici e sociali, le attività educative e sportive, le attività di organizzazioni culturali, istituzioni, organizzazioni religiose e non a scopo di lucro, i servizi finanziari e assicurativi e i francobolli.

Zone franche

La Bulgaria ha sei zone di libero scambio (Burgas, Ruse, Plovdiv, Dragoman, Vidin e Svilengrad), collocate per agevolare rapidi scambi verso le vie di commercio internazionali. I beni esteri importati in una zona di libero scambio sono considerati al di fuori del territorio doganale bulgaro e le merci estere e nazionali possono rimanere in tali zone senza limiti di tempo.

Tassa sull’ambiente

Vengono applicate imposte con diverse aliquote sulle emissioni prodotte da alcuni inquinanti chimici.

Premi assicurativi

Viene applicata un’imposta del 2% sui premi assicurativi ed è anche prevista una sanzione tra 500 BGN e 2.000 BGN per la mancata o falsa dichiarazione di tali premi o per il mancato pagamento dell’imposta.

Accise

Le accise vengono applicate a: alcool o bevande alcoliche, tabacco, energia elettrica, caffè ed estratti del caffè e veicoli a motore.

Le Società in Bulgaria

In Bulgaria le società sono considerate residenti:

TIPO DI SOCIETA’ CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE COSTITUTIVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
Società a responsabilità limitata Il capitale non può essere inferiore a 2 BGN e ogni quota non può essere inferiore a 1 BGN. E’ composta da uno o più individui o entità aziendali  responsabili  delle quote sottoscritte. Se la società è costituita da una singola persona fisica o giuridica, è necessario redigere un atto costitutivo piuttosto che uno statuto. Per la registrazione è necessario: – presentare l’atto costitutivo – aver nominato il direttore o i direttori (non necessariamente membri) – aver versato almeno il 70% del capitale registrato.
Società per azioni Il capitale minimo è di 50.000 BGN e deve essere suddiviso in quote eguali, non inferiori a 1 BGN. Può essere formata   da   persone   fisiche   o giuridiche. La responsabilità è limitata all’ammontare del capitale sottoscritto. Viene costituita tramite atto costitutivo e delibera assembleare e nominando un collegio sindacale oppure un CDA. Le azioni possono essere registrate o al portatore. Le azioni registrate possono essere trasferite previa  autorizzazione e devono essere riportate nel registro degli azionisti e corrispondere alle condizioni contenute nell’atto costitutivo. Per la registrazione deve aver adottato l’atto costitutivo, aver versato l’intero capitale e aver nominato CDA o collegio sindacale.
Ditta individuale Le  persone  fisiche  residenti  in Bulgaria possono registrarsi come ditte individuali. La richiesta di registrazione della società deve comprendere: il nome,  il  domicilio  e  il numero identificativo del richiedente; il nome della ditta; il luogo e l’indirizzo della sede legale; l’oggetto della società.
Società in nome collettivo Può essere formata da almeno due persone che  hanno responsabilità solidale  e  illimitata.  Tutti  i  soci possono partecipare alla gestione, salvo  eccezioni  da  parte  dell’atto costitutivo. L’atto costitutivo deve contenere: nome e indirizzo di ciascun socio; nome, sede e oggetto della società, tipo e ammontare del contributo di ciascun socio, metodo di distribuzione dei profitti e delle perdite, struttura della gestione.
Società in accomandita Può  essere  formata  da  almeno due persone. Uno o più soci devono avere responsabilità solidale e illimitata per le  obbligazioni  della  società.  La responsabilità  degli  altri  soci  non supera il loro contributo. L’atto costitutivo deve contenere: nome commerciale della società; sede di gestione; scopo della società; nomi, indirizzi e responsabilità dei soci; tipo e ammontare del contributo di ciascun socio; metodo di distribuzione di profitti e perdite; struttura della gestione. La società deve  essere gestita e rappresentata dai soci accomandatari. Un socio accomandante non ha il diritto di gestire la società.
Società in accomandita per azioni Deve essere formata da almeno tre soci accomandatari. Lo statuto redatto dai soci accomandatari deve indicare l’ammontare del contributo di ciascun socio e  il  CDA  deve  essere costituito da tali soci. Solo i soci accomandanti possono votare in assemblea. I soci accomandatari possono prendere parte solo a titolo consultivo.
Uffici di rappresentanza Deve essere registrato presso la Camera di Commercio Bulgara, non può svolgere attività economiche.
Filiale Non è necessario un capitale per aprire una  filiale.  La  filiale può condurre attività finanziarie ed è considerata una persona giuridica ai fini fiscali. Non esiste una tassazione specifica per le filiali in Bulgaria. Le società estere possono registrarsi come  filiali presso  il Registro  del Commercio.

Il capitale sociale può essere ridotto tramite una delibera assembleare. I conseguenti pagamenti agli azionisti non sono classificati come dividendi e non sono pertanto tassati.

Le società possono acquisire le proprie azioni:

  • per ridurre il capitale tramite cancellazione forzata delle azioni
  • per una successione legale universale (tranne che per fusioni e costituzioni)
  • se è esentasse
  • se si occupa di negoziazione titoli e se acquisisce le proprie azioni nell’esecuzione dell’ordine di una terza parte
  • con l’espulsione di un azionista, in alcuni casi
  • per riacquistare le proprie azioni.

Le società non residenti e le stabili organizzazioni in Bulgaria sono assoggettate alle imposte  solo sulla base della loro fonte di reddito. Gli accordi bilaterali possano ridurre le aliquote delle imposte applicate.

Si ha una stabile organizzazione quando un’azienda estera conduce tutta o parte della propria attività in Bulgaria. Può trattarsi di un centro amministrativo, una filiale, un ufficio, uno stabilimento o un laboratorio, un cantiere edile ecc. Secondo l’OCSE, le unità destinate ad attività come immagazzinamento, esposizione e inventario, acquisto di beni, raccolta di informazioni e altre attività di natura primaria o secondaria sono espressamente escluse dalla definizione di stabile organizzazione.

Le società estere possono aprire una filiale in Bulgaria registrandola presso il registro delle imprese. Non è previsto un capitale minimo. La filiale può svolgere attività commerciale ed è considerata una persona giuridica ai fini fiscali. Non è inoltre prevista un’imposta bulgara sulle rimesse.

Liquidazione Società

Le società registrate prima del 1° gennaio 2008 devono essere registrate nuovamente prima della liquidazione e i liquidatori devono essere iscritti nel registro commerciale. Devono redigere un bilancio patrimoniale al momento dello scioglimento, chiudere i conti alla fine di ogni anno e presentare al consiglio direttivo o alla direzione un bilancio d’esercizio e un verbale finale.

I liquidatori devono invitare i creditori a presentare le loro richieste dopo lo scioglimento. Deve essere inviata una notifica scritta ai creditori noti, che va pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e i beni della società possono essere distribuiti solo sei mesi dopo la pubblicazione.

Se un creditore non presenta la propria richiesta, la somma dovuta va depositata in un conto bancario a nome del creditore. Una volta pagati i creditori, i beni rimanenti vengono distribuiti ai membri o agli azionisti.

Quando tutti i debiti sono stati saldati e i beni distribuiti, il liquidatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro commerciale.

Una società in liquidazione può effettuare una fusione con un’altra previa decisione dell’Assemblea generale, (in caso di società a responsabilità limitata o per azioni), o per decisione unanime dei membri con responsabilità illimitata (per l’impresa collettiva) . La fusione deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. I creditori hanno sei mesi dalla data della pubblicazione per reclamare pagamenti e titoli di credito e, in quello stesso periodo di tempo, i beni delle società che hanno effettuato la fusione saranno gestiti separatamente.

Una volta saldati i debiti e distribuiti i beni, il liquidatore richiederà la cancellazione della società dal registro del commercio.

Gli utili dall’inizio dell’anno alla data di registrazione della liquidazione sono tassati come reddito aziendale e i contributi anticipati pagati in quel periodo vengono detratti. L’imposta sulle società va versata entro 30 giorni dalla registrazione.

Ai fini fiscali, i beni prodotti o acquisiti vengono realizzati al momento della liquidazione in base ai tassi di mercato e vengono quindi cancellati.

Le azioni distribuite nel corso della liquidazione sono in genere assoggettate ad un’imposta del 5%. Sono invece esenti le quote di utile versate a:

  • società bulgare che rappresentano il Governo
  • fondi di investimento contrattuali
  • società registrate negli Stati membri dell’Unione Europea.

La dichiarazione dei redditi per il periodo finale delle imposte deve essere presentata unitamente alla richiesta di cancellazione dal registro commerciale.

Industria del cinema

Il Comitato nazionale bulgaro degli esperti di arte fornisce incentivi governativi per progetti cinematografici.

Gli incentivi coprono almeno il 30% del budget ma non oltre l’80% del costo effettivo del film.

Per ottenere tale incentivo, almeno il 75% dei costi di produzione devono essere bulgari.

Quadro sintetico delle Forme di Società in Bulgaria

TIPO DI SOCIETA’ CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE COSTITUTIVE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
Società a responsabilità limitata Il capitale non può essere inferiore a 2 BGN e ogni quota non può essere inferiore a 1 BGN. E’ composta da uno o più individui o entità aziendali  responsabili  delle quote sottoscritte. Se la società è costituita da una singola persona fisica o giuridica, è necessario redigere un atto costitutivo piuttosto che uno statuto. Per la registrazione è necessario: – presentare l’atto costitutivo – aver nominato il direttore o i direttori (non necessariamente membri) – aver versato almeno il 70% del capitale registrato.
Società per azioni Il capitale minimo è di 50.000 BGN e deve essere suddiviso in quote eguali, non inferiori a 1 BGN. Può essere formata   da   persone   fisiche   o giuridiche. La responsabilità è limitata all’ammontare del capitale sottoscritto. Viene costituita tramite atto costitutivo e delibera assembleare e nominando un collegio sindacale oppure un CDA. Le azioni possono essere registrate o al portatore. Le azioni registrate possono essere trasferite previa  autorizzazione e devono essere riportate nel registro degli azionisti e corrispondere alle condizioni contenute nell’atto costitutivo. Per la registrazione deve aver adottato l’atto costitutivo, aver versato l’intero capitale e aver nominato CDA o collegio sindacale.
Ditta individuale Le  persone  fisiche  residenti  in Bulgaria possono registrarsi come ditte individuali. La richiesta di registrazione della società deve comprendere: il nome,  il  domicilio  e  il numero identificativo del richiedente; il nome della ditta; il luogo e l’indirizzo della sede legale; l’oggetto della società.  
Società in nome collettivo Può essere formata da almeno due persone che  hanno responsabilità solidale  e  illimitata.  Tutti  i  soci possono partecipare alla gestione, salvo  eccezioni  da  parte  dell’atto costitutivo. L’atto costitutivo deve contenere: nome e indirizzo di ciascun socio; nome, sede e oggetto della società, tipo e ammontare del contributo di ciascun socio, metodo di distribuzione dei profitti e delle perdite, struttura della gestione.  
Società in accomandita Può  essere  formata  da  almeno due persone. Uno o più soci devono avere responsabilità solidale e illimitata per le  obbligazioni  della  società.  La responsabilità  degli  altri  soci  non supera il loro contributo. L’atto costitutivo deve contenere: nome commerciale della società; sede di gestione; scopo della società; nomi, indirizzi e responsabilità dei soci; tipo e ammontare del contributo di ciascun socio; metodo di distribuzione di profitti e perdite; struttura della gestione. La società deve  essere gestita e rappresentata dai soci accomandatari. Un socio accomandante non ha il diritto di gestire la società.
Società in accomandita per azioni Deve essere formata da almeno tre soci accomandatari. Lo statuto redatto dai soci accomandatari deve indicare l’ammontare del contributo di ciascun socio e  il  CDA  deve  essere costituito da tali soci. Solo i soci accomandanti possono votare in assemblea. I soci accomandatari possono prendere parte solo a titolo consultivo.
Uffici di rappresentanza   Deve essere registrato presso la Camera di Commercio Bulgara, non può svolgere attività economiche.  
Filiale Non è necessario un capitale per aprire una  filiale.  La  filiale può condurre attività finanziarie ed è considerata una persona giuridica ai fini fiscali. Non esiste una tassazione specifica per le filiali in Bulgaria.   Le società estere possono registrarsi come  filiali presso  il Registro  del Commercio.

Art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche alle disposizioni del TUIR riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 5

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e
plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al
possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167,
in società’ residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso
in cui gli stessi utili siano gia’ stati imputati al socio ai sensi
del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e’ riconosciuto al soggetto controllante,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente e’
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;

b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati).

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non
localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi
dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalità’ dei soggetti svolgenti analoga
attività’ dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività’ economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività’ ricompresa
nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività’ svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, può’ dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività’ economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo’ interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

c) all’articolo 68, comma 4:

1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché’ le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità’ del comma 3 dello stesso
articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare»;

2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera
c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,» sono soppresse;

3) il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.»;

d) all’articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

e) all’articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

f) all’articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più’ di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’

sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i
cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.»;

g) all’articolo 89, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili
provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo
articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo
165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito
d’imposta di cui al periodo precedente e’ computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto
il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma
2 dell’articolo 167, in società’ residenti all’estero che conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali
utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;

h) all’articolo 168-ter:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.»;

2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’esimente richiamata»;

3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono
sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma
1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili».

2. All’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera
b) e’ sostituito dal seguente: «sull’intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,
salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis
dello stesso testo unico, che e’ rispettata, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».

3. All’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1».

4. All’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «società’ residenti o localizzate» sono sostituite
dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole
«167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1».

5. All’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del
citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati
o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo
articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».

Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166-bis TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 3

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166-bis (Valori fiscali in ingresso) 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce
nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce
attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel
territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato
che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con
riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle
perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita
un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua
una scissione a favore di uno o più’ beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a
favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi
a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si
intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si
considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività’ e le passività’
facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato
se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del
trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno
Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso
nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione
di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla
lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le
condizioni di cui al comma 3, le attività’ e le passività’ facenti
parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte
del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato,
quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività’
e delle passività’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in
misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalità’ di segnalazione dei valori delle attività’ e
delle passività’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o
incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».

Art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166 TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 2

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Imposizione in uscita)

1.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli
utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all’estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono
stati oggetto di incorporazione da parte di una società’ fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più’ beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il
conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente
all’estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di
attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione
si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata
e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività’ si
considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti
redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ del soggetto che
trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle
attività’ e passività’ facenti parte del patrimonio della stabile
organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all’estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ che prima del
perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che,
successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
del comma 7 dell’articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì’
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì’ assoggettate
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse
quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano
iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo
152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il
trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del
limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma
1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di
residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo
181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui
all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.  Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della
stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al
comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui
all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della
stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di
cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle
operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo
178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non
rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le
perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta
prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1,
lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al
comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente
al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento
dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale
periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla
stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o
delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, può’ essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e’
trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale
l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono
trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui
alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile
organizzazione e’ trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono
trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate
in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società’
incorporante, la società’ beneficiaria o la società’ conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato
di cui alla lettera a).
10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9,
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e
pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il
termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli
previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato
comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo
trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli
previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della società’ incorporante,
della società’ beneficiaria o della società’ conferitaria della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla
lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che
comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attività’ e
passività’ il cui valore di mercato ha concorso a formare la
plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha
concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le
operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il
realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma
1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che
ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato
entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società’ di
cui all’articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le società’ di persone si applica
l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una
società’ di capitali non comporta di per se’ alcuna imposizione dei
soci di tale società’.
15. Con uno o più’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, finalizzate a individuare le modalità’ di
esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui
l’efficacia di tale opzione può’ essere subordinata alla prestazione
di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché’
le modalità’ di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».

2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in
attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014,
n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1.